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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/01/2024, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile -, nella persona del G.o.p.
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 600491 del R.G. dell'anno 2013, avente ad oggetto: “Opposizione
a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t. (p.iva: ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall' avv. Maria Rosaria Iaderosa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in S. Maria a Vico, alla via Appia
n.329
(attore-opponente)
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Controparte_1 C.F._1
Natale e Davide Natale, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Casagiove (CE) alla via
Arcivescovo Pontillo n. 75
(convenuto-opposta)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note conclusionali depositate in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69; pertanto, ai fini della decisione è sufficiente ricordare che il dott. Il 24.01.2013 con ricorso depositato il 24.01.2013 chiedeva ed CP_1
otteneva da codesto Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - ex sezione distaccata di Marcianise, il d.i. n. 53/2013 nei confronti del comune di , dell'importo di € 18.733,72, oltre interessi Pt_1
legali e spese di procedura, fondato su prestazione professionali espletate in virtù dell'incarico di membro del Nucleo di Valutazione dell'ente comunale.
Con atto di citazione, notificato il 9=11.04.2013, l'ente territoriale locale proponeva opposizione al detto decreto ingiuntivo, eccependo in prelimine l'inammissibilità ed improcedibilità del monitorio per difetto dei presupposti di legge e nel merito la insussistenza in specie di propria debenza, per carenza della forma scritta ad substantiam e della necessaria copertura finanziaria;
in subordine, ove accertata la validità del rapporto obbligatorio tra esse parti, il Comune instava per l'accertamento del credito in misura minore rispetto a quanto vantato dal professionista e da determinarsi secondo i parametri di legge, il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa depositata l'11.12.2013, si costituiva in questa fase di merito il dott. , CP_1
il quale, si opponeva alla proposta impugnazione ed instava in via preliminare per la improcedibilità
della opposizione perché notificata tardivamente e, nel merito, chiedeva il reietto della stessa, con conferma del decreto ingiuntivo e con vittoria di spese di giudizio.
Nel corso del giudizio, acquisito il fascicolo relativo al monitorio, richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma cpc, l'istruttore dell'epoca, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava direttamente per la precisazione delle conclusioni. Dopo qualche rinvio, la presente controversia veniva smistata sul ruolo della scrivente, che,
all'udienza del 19.09.2023, sulle conclusioni novellamente rassegnate dalle parti, la riservava in decisione, previa concessione dei termini di legge (gg. 60+20) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: in prelimine va disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa del professionista relativa alla dedotta tardività dell'atto di opposizione.
Ed invero, dalla documentazione versata in atti risulta che la notifica del decreto ingiuntivo al opponente avveniva a mezzo Ufficiale Giudiziario il 26.02.2023, mercè consegna di CP_2
detto decreto nelle mani dell'addetto al Protocollo del Comune di , mentre l'atto di citazione Pt_1
in opposizione al decreto ingiuntivo veniva portato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica al professionista-odierno opposto il 8.04.2013 - ergo tempestivamente, tenuto conto che il quarantesimo giorno successivo alla notifica del decreto ingiuntivo cadeva di domenica 7 aprile e pertanto, in ossequio al disposto di cui all'art. 155 c.p.c., veniva prorogato al lunedì successivo - e veniva recapitato a mezzo del servizio postale presso il suo domicilio eletto in data 11.04.2013.
L'opposizione, proposta nel termine di cui all'art. 645 cpc, pertanto è ammissibile e procedibile.
Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Ed invero, l'opposto - che ne era onerato -, non ha dimostrato di aver stipulato per iscritto il contratto con l'organo rappresentativo dell'ente, in quanto tale capace con la sua manifestazione di volontà di obbligare validamente la P.A..
Giova rammentare in linea di principio, sul punto, che gli art. 16 e 17 del RD. 2440/1923 richiedono ai fini del rispetto della forma scritta prevista per i contratti conclusi iure privatorum dalla PA, la redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista/impresa e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi,
dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Come infatti è noto, perché il Comune resti giuridicamente vincolato per il pagamento del compenso, è necessario che sussistano tutti i seguenti adempimenti: 1) la delibera di affidamento dell'incarico, che autorizza il Sindaco a concludere il relativo contratto;
2) la conclusione di detto contratto tra il Sindaco ed il professionista in forma scritta;
3) la esistenza di copertura finanziaria
(attestata dal responsabile del servizio finanziario), vale a dire la esistenza della imputazione della spesa ad un capitolo di bilancio, che si riferisca all'oggetto della spesa stessa e che presenti la necessaria capienza e ciò al fine di evitare che vengano assunti impegni di spesa eccedenti i limiti della somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio (Cass. civ. Sez. II, Ord., 27/03/2008, n. 7966,
con riferimento ad un contratto d'opera professionale) A sua volta, l'attestazione di copertura finanziaria è resa dal responsabile dei servizi di ragioneria, in ciascuna delibera giuntale (art. 153,
comma 5, e art. 191, comma 1, TUEL).
La Suprema Corte –in particolare- ha evidenziato che a tal proposito è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione, costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, non risulti essersi tradotta in un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dall'imprenditore, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi e al compenso da corrispondersi" (cfr. per tutte Cass. 59/2001; cfr. anche Cons. Stato Sez.
IV, 11/10/2006, n. 6063, secondo cui la forma scritta, per i contratti della Pubblica
Amministrazione, è imposta ad substantiam dalla legge;
ne consegue che non si possa ammettere che gli stessi siano conclusi con una accettazione tacita).
Ebbene, passando al caso di specie, dall'esame degli atti di causa, emerge la carenza di un titolo legittimante la pretesa creditoria azionata dall'attore professionista ed, in particolare, l'assenza di un valido contratto idoneo a vincolare l'Amministrazione comunale (il professionista ha posto a base della propria pretesa creditoria unicamente: la delibera n. 92 del 10.12.2009, alcuni verbali del
Nucleo di Valutazione ed una parcella). Donde, la opposizione proposta dal , in persona del Sindaco p.t., va accolta e, per Parte_1
l'effetto il D.I. n. 53/2013 va revocato.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della peculiarità della controversia, nonché della natura delle parti in causa, si ritiene equo compensarle integralmente tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile -, nella persona del Gop dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal , in Parte_1
persona del p.t., nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, CP_3 Controparte_1
eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 53/2013 emesso da codesto Tribunale
di S. Maria C.V.- ex sezione distaccata di Marcianise;
- compensa le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 5.01.2024
IL Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)