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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 8817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8817 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6990 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Damaso Parte_1
a come in atti RICORRENTI CONTRO
con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro- CP_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Leto come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.2.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' chiedendo di: “ACCERTARE E CP_1
DICHIARARE, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984 il diritto di Parte_1 all'assegno ordinario di invalidità di cui alla suddetta norma, in misu
[...]
a decorrere dal 01-12-2022 al 30-04-2023, ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei CP_1 maturati del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo”; con vittoria di spese, da distrarsi. L' si è costituito evidenziando di aver provveduto alla liquidazione dei CP_1 ratei arretrati dell'assegno d'invalidità n. 17951333 Cat. IO, per il periodo dal 12/2022 04/2023, per l'importo lordo di € 5.921,24 e che l'importo degli arretrati è stato corrisposto unitamente alla rata di IO di agosto 2025; ha quindi chiesto di “dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio”. Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.9.2025, la parte ricorrente ha dato atto del pagamento chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese CP_1 processuali.
Le parti hanno una pronuncia di cessazione della materia del contendere, dando atto del sopravvenuto mutamento della situazione evocata in giudizio;
il pagamento della prestazione richiesta, con integrale soddisfazione della parte ricorrente, consente di dichiarare cessata la materia del contendere (rilevabile anche d'ufficio dal giudice).
Essendo il pagamento pacificamente avvenuto in data successiva alla notifica del ricorso, le spese di lite vanno poste a carico dell' come da liquidazione CP_1 in dispositivo sulla base delle vigenti tabelle (cause di previdenza, scaglione 5.201-26.000, valori minimi in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche, escluse la fase istruttoria e quella decisionale) con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 854,00 oltre CP_1 spese generali al 15%, IVA e Cpa come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Roma, 12/09/2025
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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