Rigetto
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/08/2025, n. 6847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6847 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06847/2025REG.PROV.COLL.
N. 02513/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2513 del 2023, proposto da AF OL, rappresentato e difeso dall’avvocato Mattia Aprea, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Formia, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione staccata di TI (sezione prima) n. 682/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il consigliere Fabio Franconiero, sull’istanza di passaggio in decisione di parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicato in intestazione è proprietario in Formia, via Madonna degli Audisi, di un fabbricato su tre livelli, per il quale a suo tempo l’amministrazione comunale ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria del 22 gennaio 1998, n. 20, e in cui sono ubicate altrettante unità abitative, al piano terra, primo e sottotetto, censite a catasto al foglio 15, particella 182, subalterni 3, 4 e 5. Con riguardo all’immobile in questione, con ordinanza del 9 febbraio 2012, n. 73, richiamato il sopralluogo in data 26 aprile 2011, era ordinata la demolizione di « ulteriori opere non rappresentate nella suddetta concessione n° 20/98 », considerate pertanto non assistite da titolo edilizio.
2. Gli abusi accertati erano così descritti nel provvedimento repressivo: a) « ampliamento del fabbricato sul fronte sud ovest al piano terra ed al piano primo, mediante chiusura con muratura di parte del preesistente balcone, della superficie lorda di mq. 10,16 + 11,60 circa volume mc. 30,48 + 34,80, oltre a porticato sempre sul prospetto ovest in adiacenza, della superficie coperta di circa mq. 55,90 e chiusura del vano scala della superficie lorda di circa mq. 18,00 »; b) « manufatto di forma trapezoidale, con pareti in muratura e solaio piano in latero cemento, adibito a deposito della superficie lorda di circa mq. 16,00 altezza circa m. 2,60 volume mc. 41,60 »; c) « manufatto di forma rettangolare con pareti in muratura e solaio ad una falda, adibito a garage di superficie lorda circa mq. 26,40 altezza media m. 2,87 volume mc. 75,76 ».
3. Per l’abuso descritto sub a) nell’ordinanza si dava atto che era stata presentata una domanda di condono, ai sensi dell’art. 32, comma 26 e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici ; convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), non comprendente il porticato. Per le altre opere, sub b) e c), constatato che esse ricadono in « zona agricola E1 Agricola del vigente P.R.G., in zona sismica di cui al D.M. 01.04.1983 ed ai sensi della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, ed in zona sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 R.D. 30/12/1923, n. 3267 », era ingiunta la demolizione, ai sensi dell’art. 27 del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380.
4. La conseguente impugnazione dell’interessato, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione staccata di TI, era da questo respinta con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
5. La pronuncia di primo grado evinceva dalla mancata presentazione di una domanda di sanatoria per gli abusi sub b) e c) il riconoscimento da parte del ricorrente del loro carattere abusivo. Escludeva inoltre in essi le caratteristiche di opere pertinenziali, « in considerazione delle loro dimensioni in termini di superficie e volume, tali da rendere le opere suscettibili di autonomo valore di mercato rispetto all’edificio cui accedono e comportanti carico urbanistico ». Del pari veniva constatata l’assenza di contestazioni in ordine al fatto che gli abusi ricadono in zona sismica e sottoposta a vincolo idrogeologico (« circostanze riguardo alle quali parte ricorrente nulla osserva, benché emergano dall’atto impugnato »). Per tutte queste ragioni l’ordine di demolizione impugnato era giudicato legittimo.
7. La sentenza la cui motivazione è così sintetizzabile è appellata dall’originario ricorrente.
8. Il Comune di Formia non si è costituito in resistenza.
DIRITTO
1. L’appello censura la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 3, comma 1, lett. e.6), del testo unico dell’edilizia, recante la definizione degli « interventi pertinenziali », ed erroneità della motivazione a fondamento della statuizione di rigetto del ricorso. Viene dedotto che ai sensi della disposizione di legge ora richiamata le opere descritte alle lett. b) e c) del provvedimento impugnato avrebbero carattere pertinenziale rispetto all’edificio principale. Si tratterebbe più precisamente di piccoli manufatti, della rispettiva superficie di 26 e 16 mq, adibiti a ricovero di autoveicoli e a deposito attrezzi, insuscettibili di un uso diverso da quello a servizio dell’edificio principale e non idonei ad incidere sul carico urbanistico. In contrario, non avrebbe rilievo nemmeno il fatto che essi sono stati realizzati in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, dal momento che questi fattori non sono stati a suo tempo considerati ostativi dall’amministrazione nel rilascio della concessione in sanatoria del 22 gennaio 1998, n. 20. Di ciò la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto.
2. Le censure sono infondate.
3. Esse si pongono in contrasto con la nozione di pertinenza urbanistica elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, alla quale sono ricondotte opere di modesta entità, accessorie ad un’opera principale ed inidonee a determinare un ulteriore carico urbanistico, con correlativa esclusione di quelle che per dimensioni e caratteristiche funzionali siano connotate da una propria autonomia e, pertanto, da un autonomo valore di mercato (in questo senso, ancora di recente: Cons. Stato, II, 7 aprile 2025, n. 2973; 3 febbraio 2025, n. 807; 22 aprile 2024, n. 3645; 8 aprile 2024, n. 3212; III, 7 febbraio 2025, n. 993; VI, 24 gennaio 2025, n. 536; 28 maggio 2024, n. 4725; 2 maggio 2024, n. 3973; 5 aprile 2024, n. 3133; 8 marzo 2024, n. 2275; 5 marzo 2024, n. 2156; 14 febbraio 2024, n. 1469; 10 gennaio 2024, n. 325; VII, 23 maggio 2025, n. 4537; 15 maggio 2025, n. 4175; 25 giugno 2024, n. 5605; 2 febbraio 2024, n. 1096; 22 gennaio 2024, n. 659; 17 gennaio 2024, n. 540; 12 gennaio 2024, n. 400; 11 gennaio 2024, n. 383). In conformità all’indirizzo giurisprudenziale ora citato, la sentenza di primo grado ha accertato che gli abusi di cui è stata ingiunta la demolizione hanno caratteristiche di costruzioni autonome per dimensioni e volumetria, tali da comportare un’incidenza sul territorio dal punto di vista urbanistico-edilizio, incompatibile con la ristretta nozione di pertinenza elaborata dalla giurisprudenza.
4. A questo riguardo deve precisarsi che l’utilizzo a servizio del fabbricato principale ha carattere meramente soggettivo. Esso è in altri termini riconducibile ad una scelta del proprietario, la quale non elide tuttavia l’obiettiva possibilità che in ragione delle loro caratteristiche i manufatti siano destinati ad altri usi da parte di soggetti diversi. Il rilievo ora svolto è quindi ostativo a ricondurre gli stessi alla definizione del sopra citato art. 3, comma 1, lett. e.6), del testo unico dell’edilizia. Va peraltro aggiunto al medesimo riguardo che quest’ultima previsione pone un limite volumetrico del « 20% del volume dell’edificio principale », che nell’appello non si precisa essere nel caso di specie rispettato.
5. Infine, non è ravvisabile alcuna contraddizione tra l’ingiunzione a demolire oggetto di controversia e la concessione edilizia in sanatoria a suo tempo rilasciata dall’amministrazione comunale per l’edificio principale. Il provvedimento repressivo qui impugnato non pone infatti in discussione quest’ultimo, ma le ulteriori opere prive di titolo edilizio accertate sulla base del sopra menzionato sopralluogo svolto nel 2011, le cui caratteristiche costruttive e funzionali finora descritte avrebbero invece richiesto il preventivo assenso dell’amministrazione stessa.
6. L’appello deve quindi essere respinto. In assenza di costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale non vi è luogo a provvedere sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO