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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 8446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8446 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 25/09/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 25782/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da tutte le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott. ssa Flora Vollero, in data 25 settembre
2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 25782/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , elett.te domiciliato in Napoli, alla Via del Parte_1 C.F._1
Parco Margherita n° 33, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Improta e Stefania Improta, che lo rappresentano e difendono, come da mandato in atti
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), entrambi costituiti con l'avv.to Domenico Esposito che li rappresenta e C.F._3 difende, con domicilio eletto in Napoli alla Piazza Dante Alighieri, 22, come da mandato in atti
CONVENUTI
E CONTRO
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: simulazione del contratto – azione revocatoria
Conclusioni: con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25 settembre
2025 le parti concludevano come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, il sig. , convenendo in giudizio i convenuti, in epigrafe Parte_1 indicati, agiva al fine di sentire dichiarare simulato ex art 1415 c.c. l'atto di compravendita dell'immobile sito in Napoli alla Via Emilio Scaglione, 11 ( appartamento ad uso abitativo al terzo piano dello stabile, di vani 6,5, iscritto ai NCEU di Napoli al foglio 14, sez SCA particella 144, sub 33), stipulato per notar di Marcianise del 1/10/2020 rep 12390/racc. 10014, con il quale i coniugi Persona_1 CP_1
e trasferivano la proprietà del predetto immobile al figlio ,
[...] CP_2 Controparte_3 per il prezzo di euro 45.000,00, riservando ad essi venditori il diritto di abitazione vitalizio, senza obbligo di garanzia ed inventario con reciproco accrescimento.
In via subordinata chiedeva che il predetto atto di compravendita venisse nei suoi Parte_1 confronti dichiarato inefficace ai sensi dell'art 2901 c.c. Spese vinte con attribuzione.
A fondamento delle domande deduceva: di essere creditore del sig. della somma di euro 25.000,00 in forza della sentenza del Controparte_1
Tribunale di Napoli n. 6697/2019, notificata e non appellata nei termini di legge;
che il sig. era proprietario del predetto immobile in comunione legale con la moglie;
Controparte_1 che la pretesa compravendita stipulata in data 1.10.2020 ( sopra indicata) era pregiudizievole delle sue ragioni creditorie poiché il debitore, , non possedeva alcun altro bene assoggettabile Controparte_1
a garanzia del credito;
che l'atto era palesemente simulato ed in ogni caso ricorrevano le condizioni di cui all'art 2901 c.c. per dichiararne l'inopponibilità ad esso creditore;
che, infatti, il consilium fraudis emergeva chiaramente dalle seguenti circostanze: l'atto di compravendita era intervenuto solo dopo l'emissione della citata sentenza;
il figlio, presunto acquirente, convivente con i genitori suoi aventi causa ed era certamente consapevole delle condizioni economiche del padre;
i presunti venditori mantenevano il possesso dell'immobile, essendosi riservati il diritto di abitazione vitalizio sullo stesso;
la palese viltà del prezzo;
lo stato di impossidenza del giovane acquirente che non possedeva alcun reddito.
Si costituivano in giudizio con distinte comparse, sebbene con il patrocinio del medesimo avvocato, i convenuti e chiedendo il rigetto delle avverse domande. Controparte_1 CP_2
In punto di fatto e diritto veniva dai convenuti dedotto che: sussisteva il difetto di legittimazione passiva di con riguardo all'azione revocatoria, in CP_2 quanto mera comproprietaria dell'immobile venduto che non aveva alcun rapporto di debito con l'attore; la vendita per cui è causa veniva operata nell'ambito di un riassetto del patrimonio familiare senza alcun intento di eludere le ragioni del creditore;
nulla sapeva del credito portato nella predetta sentenza;
Controparte_3 il era in debito con per prestazioni professionali dallo stesso effettuate Parte_1 Controparte_1 in suo favore e di somme superiori alla pretesa creditoria dal primo vantata;
non vi era alcuna prova dell' eventus damni ,del consilium fraudis e/o scientia damni.
Benché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva , di cui all'udienza del 21 Controparte_3 marzo 2022 veniva dichiarata la contumacia.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., in assenza di richieste di prova costituenda, la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell' 8 gennaio 2024, poi rinviata al 17.10.2024 e, quindi, al 19.01.2026.
Nelle more di tale rinvio, la causa a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento veniva assegnata a questo giudice a decorrente dal 16.04.2025. Anticipata la trattazione della causa con discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25 settembre 2025 e sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la stessa veniva decisa in pari data con la presente sentenza.
Va rigettata la domanda di simulazione dell'atto di compravendita, indicato in premessa, proposta dall'attore in via principale.
Posto che la pacifica esistenza del credito ( accertato con decisione passata in giudicato) fonda senz'altro la legittimazione dell'attore in ordine a tale domanda, deve tuttavia nel merito ricordarsi che la simulazione assoluta si realizza quando le parti fanno apparire a terzi l'esistenza di un negozio, con l'accordo ( cd. accordo simulatorio), tra di esse, che questo non produca in realtà alcun effetto.
Pertanto: “in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né
l'altra parte abbia inteso acquisirla” (cfr., Cass. n. 25490/2008; Cass. n. 13345/2015).
Nel caso in esame, risulta documentalmente che, in data 1.10.202020 i coniugi Controparte_4 vendettero al figlio l'immobile individuato in premessa, al prezzo di euro Controparte_3
45.000,00 con riserva di diritto di abitazione ( v. atto di compravendita doc. n. 3 fasc, parte attrice)
A sostegno della domanda di accertamento della simulazione dell'atto, parte attrice si è, tuttavia, limitata ad allegare che la vendita era avvenuta tra genitori e figlio e che i primi avevano continuato a vivere nell'immobile ceduto, sicché l'atto, in quanto posto in essere dopo l'emissione della sentenza di condanna, portante in credito vantato dall'attore, non poteva essere stato posto in essere per altra ragione se non quella di frodare le sue ragioni creditorie. Tanto sarebbe avvalorato dal basso prezzo della compravendita. Ritiene allora il Tribunale che le circostanze valorizzate dall'attore non siano sufficienti per ritenere provata la sussistenza, tra le parti convenute, di un accordo simulatorio avente ad oggetto la vendita dell'immobile. In primo luogo, infatti, come già sottolineato, il fatto, anche ove provato, che il debitore abbia alienato l'immobile per frodare i creditori non sarebbe sufficiente di per sé a dimostrare la natura simulata dell'atto, ossia che né l'alienante intendesse dismettere la titolarità del diritto, né l'acquirente intendesse acquisirlo. In secondo luogo, il fatto che il negozio sia avvenuto tra genitori e figlio e che gli alienanti abbiano continuato a vivere nell'immobile, anche dopo la vendita, non costituisce indizio preciso e, cioè, inequivoco, dell'esistenza di un accordo simulatorio, potendo l'alienazione risultare compatibile con l'effettiva volontà di trasferimento del bene nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali familiari e, comunque, non appare incoerente con l'avvenuta alienazione della casa familiare il fatto che i coniugi abbiano continuato a vivere nell'immobile, circostanza, anzi, CP_1 pienamente giustificata dal fatto che l'immobile era già adibito a casa familiare.
Infine, quanto al corrispettivo, deve osservarsi che mai è stato contestato che il prezzo della vendita sia stato pagato, venendo solo indicato il valore “ vile dello stesso”: tale allegazione non vale a negare l'attuazione della causa dello scambio, la quale sarebbe contraddetta solo dalla previsione di un prezzo, tale da lasciar presumere la mera apparenza dello scambio, e la sostanziale inesistenza del versamento.
In definitiva, dunque, gli elementi presuntivi allegati dall'attore, seppur complessivamente considerati, non consentono di desumere l'effettiva esistenza di accordo simulatorio, volto a negare efficacia al trasferimento immobiliare di cui trattasi.
Al contrario, deve essere accolta, siccome fondata, la domanda attorea subordinata di revocatoria del contratto di vendita, di cui trattasi, siccome proposta nei confronti . Controparte_1
L'attore ha dimostrato, come già visto, essendo rimasta incontestata la relativa allegazione, la propria qualità di creditore di e, quindi, la sussistenza dei presupposti dell'azione nei Controparte_1 relativi confronti.
Con riguardo alla posizione di invece, deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha più CP_2 volte chiarito che nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto,
l'atto di disposizione (Cass. n. 18707 del 01/07/2021; n. 17021 del 20/08/2015). Pertanto, il giudice che dichiari inopponibile l'atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto nella sua interezza (e non ad una sua inesistente quota) non pronuncia su una domanda diversa da quella proposta, né dà una tutela maggiore di quella richiesta, ma ben diversamente modula la tutela nell'unico modo in cui essa può essere attribuita, in rapporto alla effettiva natura giuridica del bene
(Cass. n. 19319/2023).
Diversamente accade quando l'atto dispositivo non incide sulla comunione legale esistente sullo stesso, imponendosi solo in tal caso il litisconsorzio del coniuge non debitore, come autorevolmente spiegato per l'ipotesi di costituzione del fondo patrimoniale da Cassazione n. 9536/2023.
Ciò posto, l'attore ha, poi, dimostrato il requisito dell'eventus damni che sussiste non soltanto qualora il debitore abbia reso impossibile la soddisfazione della pretesa creditoria, ma anche ove l'atto dispositivo abbia reso più incerta o difficoltosa la realizzazione del credito, ad esempio anche solo modificando la composizione qualitativa del patrimonio del debitore. Nel caso in esame, la cessione della quota di proprietà dell'unico cespite immobiliare del debitore, peraltro, a fronte di un prezzo che, ad ogni modo, appare basso, realizza senza dubbio il pericolo di danno per i creditori, che costituisce presupposto per la revocabilità dell'atto. D'altronde, a fronte di quanto sopra, non ha né CP_1 dedotto, né dimostrato, come sarebbe stato suo specifico onere (cfr., Cass. n. 7767/2007) che, variata la consistenza del patrimonio a seguito dell'atto impugnato, l'entità e consistenza del patrimonio residuo sarebbe rimasta tale da consentire di soddisfare le ragioni dei creditori senza difficoltà.
La circostanza addotta, secondo cui vanterebbe un credito nei confronti dell'attore Controparte_1 di 28.920,00 per i servizi fotografici effettuati e a lui commissionati dal Sig. tra il 2008 ed il Parte_1
2009, non elide il paventato pregiudizio, posto che tale credito non risulta mai reclamato e, comunque, la relativa esistenza mai accertata ed opposta in compensazione.
Invero, appare del tutto improbabile che, pur esistendo detto credito, lo stesso non sia stato opposto in compensazione nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza sulla base della quale l'attore fonda l'odierna azione. Il convenuto, d'altronde nulla spiega sul punto né fornisce logiche ragioni al riguardo.
Né poi il Giudice è vincolato dall'operatività del principio di non contestazione, atteso che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento ( v. Cass. 16028/2023).
Infatti, l' 115, primo comma, c.p.c., non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato;
la circostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola e indimostrata, fondare la decisione, ma potrà anche essere reputata inesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario.
Premesso, poi, che il negozio impugnato è stato compiuto dopo l'emissione della condanna di pagamento emessa nei confronti del sig. e la formazione del titolo giudiziale ( posto che CP_1
l'atto di compravendita è datato 1.10.2020, mentre la sentenza del Tribunale di Napoli, riportante detta condanna è stata emessa il 2.07.2019), l'attore ha provato anche la sussistenza degli ultimi due requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocabilità dell'atto e, cioè, la scientia damni in capo sia al debitore che al terzo.
Quanto alla consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato ai creditori, la stessa deve ritenersi provata in via presuntiva, alla luce: dell'oggetto dell'atto di dismissione del patrimonio compiuto dal convenuto, avente ad oggetto l'unico bene immobile;
dell'effettiva esiguità del prezzo della vendita;
della contiguità temporale tra la formazione del titolo ( e il passaggio in giudicato dello stesso) e la vendita. E' pertanto da escludersi che il debitore non potesse prevedere il pregiudizio che i creditori ( e nella specie l'attore) avrebbero patito in conseguenza dell'atto. A tal proposito, difatti, deve osservarsi che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, non è necessario per il creditore dimostrare la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie (cfr., Cass. n. 5812/2023). Pertanto, il fatto che l'atto fosse stato eventualmente compiuto dal debitore con finalità diverse da quella di sottrarre il bene alla garanzia generica del credito (quali quelle dedotte di realizzare un “ riassetto” del patrimonio familiare) è di per sé irrilevante, ove il pregiudizio per i creditori si sia verificato e di tale pregiudizio il debitore potesse essere consapevole, ancorché come mero effetto “collaterale” del negozio compiuto per altre finalità.
Quanto, invece, alla consapevolezza del pregiudizio da parte dell'acquirente appare poi del tutto credibile che il figlio dei coniugi avesse contezza della situazione debitoria del padre, tanto CP_1 perché questi è pacificamente figlio convivente.
Infatti, la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente ( v ex multis, Cass. n.
Ordinanza n. 10928 del 09/06/2020).
La vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è quindi elemento "ex se" sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della "participatio fraudis", laddove "tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (cfr. Cass. n. 5359/2009; n. 1286/2019; n. 161/2021). Nel caso in esame, appare, dunque, estremamente inverosimile che il figlio dei coniugi CP_1 ignorasse la situazione debitoria del padre e la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore deve ritenersi presunta, non potendo l'acquirente non sapere che tale disposizione patrimoniale riguardava l'unico bene immobile in proprietà del padre ed avrebbe potuto rendere più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
Del resto, i convenuti nemmeno hanno comprovato elementi da cui desumere il plausibile superamento della predetta presunzione, essendosi limitati a solo dedurre di una certa riservatezza del sig. : elemento, questo, innanzitutto non meglio argomentato e comunque Controparte_3 provato, ma nemmeno sufficiente ad escludere la comunicazione, ad un componente della famiglia, di situazioni incidenti sulla vita e l'economia familiare.
In definitiva, in accoglimento della domanda attorea, proposta in via subordinata, deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti dell'attore , del contratto a rogito del notaio di Persona_1
Marcianise del 1/10/2020 rep 12390/10014, con il quale e hanno Controparte_1 CP_2 venduto a la piena proprietà dell'immobile sito in Napoli alla Via Emilio Controparte_3
Scaglione, 11, costituito dall'appartamento ad uso abitativo al terzo piano dello stabile, di vani 6,5, iscritto ai NCEU di Napoli al foglio 14, sez SCA particella 144, sub 33.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore nei confronti di e quella di CP_2
e nei confronti dell'attore. Controparte_1 CP_3
La liquidazione viene operata, come da dispositivo, a norma del D.M. 55/2014 ( come aggiornato dal
D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta da dichiarata l'inefficacia, nei suoi Parte_1 confronti, del contratto a rogito del notaio di Marcianise del 1.10.2020 rep 12390, Persona_1 racc.10014 con il quale veniva trasferita la proprietà del bene, indicato in premessa, a CP_3
;
[...]
2) condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_3 Parte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.387,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese forf nella misura del 15% di detto compenso e oltre c.p.a. e i.v.a. di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Vincenzo Improta e Stefania Improta, dichiaratisi antistatari per
; Controparte_1
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 CP_2 liquida in complessivi € 3.387,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese forf nella misura del 15% di detto compenso e oltre c.p.a. e i.v.a. di legge, con distrazione in favore dell'avv.to
Domenico Esposito dichiaratosi antistario.
Così deciso in Napoli, in data 25 stettembre 2025
Il Giudice
( dott. ssa Flora Vollero)
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 25/09/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 25782/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da tutte le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott. ssa Flora Vollero, in data 25 settembre
2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 25782/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , elett.te domiciliato in Napoli, alla Via del Parte_1 C.F._1
Parco Margherita n° 33, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Improta e Stefania Improta, che lo rappresentano e difendono, come da mandato in atti
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), entrambi costituiti con l'avv.to Domenico Esposito che li rappresenta e C.F._3 difende, con domicilio eletto in Napoli alla Piazza Dante Alighieri, 22, come da mandato in atti
CONVENUTI
E CONTRO
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: simulazione del contratto – azione revocatoria
Conclusioni: con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25 settembre
2025 le parti concludevano come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, il sig. , convenendo in giudizio i convenuti, in epigrafe Parte_1 indicati, agiva al fine di sentire dichiarare simulato ex art 1415 c.c. l'atto di compravendita dell'immobile sito in Napoli alla Via Emilio Scaglione, 11 ( appartamento ad uso abitativo al terzo piano dello stabile, di vani 6,5, iscritto ai NCEU di Napoli al foglio 14, sez SCA particella 144, sub 33), stipulato per notar di Marcianise del 1/10/2020 rep 12390/racc. 10014, con il quale i coniugi Persona_1 CP_1
e trasferivano la proprietà del predetto immobile al figlio ,
[...] CP_2 Controparte_3 per il prezzo di euro 45.000,00, riservando ad essi venditori il diritto di abitazione vitalizio, senza obbligo di garanzia ed inventario con reciproco accrescimento.
In via subordinata chiedeva che il predetto atto di compravendita venisse nei suoi Parte_1 confronti dichiarato inefficace ai sensi dell'art 2901 c.c. Spese vinte con attribuzione.
A fondamento delle domande deduceva: di essere creditore del sig. della somma di euro 25.000,00 in forza della sentenza del Controparte_1
Tribunale di Napoli n. 6697/2019, notificata e non appellata nei termini di legge;
che il sig. era proprietario del predetto immobile in comunione legale con la moglie;
Controparte_1 che la pretesa compravendita stipulata in data 1.10.2020 ( sopra indicata) era pregiudizievole delle sue ragioni creditorie poiché il debitore, , non possedeva alcun altro bene assoggettabile Controparte_1
a garanzia del credito;
che l'atto era palesemente simulato ed in ogni caso ricorrevano le condizioni di cui all'art 2901 c.c. per dichiararne l'inopponibilità ad esso creditore;
che, infatti, il consilium fraudis emergeva chiaramente dalle seguenti circostanze: l'atto di compravendita era intervenuto solo dopo l'emissione della citata sentenza;
il figlio, presunto acquirente, convivente con i genitori suoi aventi causa ed era certamente consapevole delle condizioni economiche del padre;
i presunti venditori mantenevano il possesso dell'immobile, essendosi riservati il diritto di abitazione vitalizio sullo stesso;
la palese viltà del prezzo;
lo stato di impossidenza del giovane acquirente che non possedeva alcun reddito.
Si costituivano in giudizio con distinte comparse, sebbene con il patrocinio del medesimo avvocato, i convenuti e chiedendo il rigetto delle avverse domande. Controparte_1 CP_2
In punto di fatto e diritto veniva dai convenuti dedotto che: sussisteva il difetto di legittimazione passiva di con riguardo all'azione revocatoria, in CP_2 quanto mera comproprietaria dell'immobile venduto che non aveva alcun rapporto di debito con l'attore; la vendita per cui è causa veniva operata nell'ambito di un riassetto del patrimonio familiare senza alcun intento di eludere le ragioni del creditore;
nulla sapeva del credito portato nella predetta sentenza;
Controparte_3 il era in debito con per prestazioni professionali dallo stesso effettuate Parte_1 Controparte_1 in suo favore e di somme superiori alla pretesa creditoria dal primo vantata;
non vi era alcuna prova dell' eventus damni ,del consilium fraudis e/o scientia damni.
Benché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva , di cui all'udienza del 21 Controparte_3 marzo 2022 veniva dichiarata la contumacia.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., in assenza di richieste di prova costituenda, la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell' 8 gennaio 2024, poi rinviata al 17.10.2024 e, quindi, al 19.01.2026.
Nelle more di tale rinvio, la causa a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento veniva assegnata a questo giudice a decorrente dal 16.04.2025. Anticipata la trattazione della causa con discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25 settembre 2025 e sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la stessa veniva decisa in pari data con la presente sentenza.
Va rigettata la domanda di simulazione dell'atto di compravendita, indicato in premessa, proposta dall'attore in via principale.
Posto che la pacifica esistenza del credito ( accertato con decisione passata in giudicato) fonda senz'altro la legittimazione dell'attore in ordine a tale domanda, deve tuttavia nel merito ricordarsi che la simulazione assoluta si realizza quando le parti fanno apparire a terzi l'esistenza di un negozio, con l'accordo ( cd. accordo simulatorio), tra di esse, che questo non produca in realtà alcun effetto.
Pertanto: “in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né
l'altra parte abbia inteso acquisirla” (cfr., Cass. n. 25490/2008; Cass. n. 13345/2015).
Nel caso in esame, risulta documentalmente che, in data 1.10.202020 i coniugi Controparte_4 vendettero al figlio l'immobile individuato in premessa, al prezzo di euro Controparte_3
45.000,00 con riserva di diritto di abitazione ( v. atto di compravendita doc. n. 3 fasc, parte attrice)
A sostegno della domanda di accertamento della simulazione dell'atto, parte attrice si è, tuttavia, limitata ad allegare che la vendita era avvenuta tra genitori e figlio e che i primi avevano continuato a vivere nell'immobile ceduto, sicché l'atto, in quanto posto in essere dopo l'emissione della sentenza di condanna, portante in credito vantato dall'attore, non poteva essere stato posto in essere per altra ragione se non quella di frodare le sue ragioni creditorie. Tanto sarebbe avvalorato dal basso prezzo della compravendita. Ritiene allora il Tribunale che le circostanze valorizzate dall'attore non siano sufficienti per ritenere provata la sussistenza, tra le parti convenute, di un accordo simulatorio avente ad oggetto la vendita dell'immobile. In primo luogo, infatti, come già sottolineato, il fatto, anche ove provato, che il debitore abbia alienato l'immobile per frodare i creditori non sarebbe sufficiente di per sé a dimostrare la natura simulata dell'atto, ossia che né l'alienante intendesse dismettere la titolarità del diritto, né l'acquirente intendesse acquisirlo. In secondo luogo, il fatto che il negozio sia avvenuto tra genitori e figlio e che gli alienanti abbiano continuato a vivere nell'immobile, anche dopo la vendita, non costituisce indizio preciso e, cioè, inequivoco, dell'esistenza di un accordo simulatorio, potendo l'alienazione risultare compatibile con l'effettiva volontà di trasferimento del bene nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali familiari e, comunque, non appare incoerente con l'avvenuta alienazione della casa familiare il fatto che i coniugi abbiano continuato a vivere nell'immobile, circostanza, anzi, CP_1 pienamente giustificata dal fatto che l'immobile era già adibito a casa familiare.
Infine, quanto al corrispettivo, deve osservarsi che mai è stato contestato che il prezzo della vendita sia stato pagato, venendo solo indicato il valore “ vile dello stesso”: tale allegazione non vale a negare l'attuazione della causa dello scambio, la quale sarebbe contraddetta solo dalla previsione di un prezzo, tale da lasciar presumere la mera apparenza dello scambio, e la sostanziale inesistenza del versamento.
In definitiva, dunque, gli elementi presuntivi allegati dall'attore, seppur complessivamente considerati, non consentono di desumere l'effettiva esistenza di accordo simulatorio, volto a negare efficacia al trasferimento immobiliare di cui trattasi.
Al contrario, deve essere accolta, siccome fondata, la domanda attorea subordinata di revocatoria del contratto di vendita, di cui trattasi, siccome proposta nei confronti . Controparte_1
L'attore ha dimostrato, come già visto, essendo rimasta incontestata la relativa allegazione, la propria qualità di creditore di e, quindi, la sussistenza dei presupposti dell'azione nei Controparte_1 relativi confronti.
Con riguardo alla posizione di invece, deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha più CP_2 volte chiarito che nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto,
l'atto di disposizione (Cass. n. 18707 del 01/07/2021; n. 17021 del 20/08/2015). Pertanto, il giudice che dichiari inopponibile l'atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto nella sua interezza (e non ad una sua inesistente quota) non pronuncia su una domanda diversa da quella proposta, né dà una tutela maggiore di quella richiesta, ma ben diversamente modula la tutela nell'unico modo in cui essa può essere attribuita, in rapporto alla effettiva natura giuridica del bene
(Cass. n. 19319/2023).
Diversamente accade quando l'atto dispositivo non incide sulla comunione legale esistente sullo stesso, imponendosi solo in tal caso il litisconsorzio del coniuge non debitore, come autorevolmente spiegato per l'ipotesi di costituzione del fondo patrimoniale da Cassazione n. 9536/2023.
Ciò posto, l'attore ha, poi, dimostrato il requisito dell'eventus damni che sussiste non soltanto qualora il debitore abbia reso impossibile la soddisfazione della pretesa creditoria, ma anche ove l'atto dispositivo abbia reso più incerta o difficoltosa la realizzazione del credito, ad esempio anche solo modificando la composizione qualitativa del patrimonio del debitore. Nel caso in esame, la cessione della quota di proprietà dell'unico cespite immobiliare del debitore, peraltro, a fronte di un prezzo che, ad ogni modo, appare basso, realizza senza dubbio il pericolo di danno per i creditori, che costituisce presupposto per la revocabilità dell'atto. D'altronde, a fronte di quanto sopra, non ha né CP_1 dedotto, né dimostrato, come sarebbe stato suo specifico onere (cfr., Cass. n. 7767/2007) che, variata la consistenza del patrimonio a seguito dell'atto impugnato, l'entità e consistenza del patrimonio residuo sarebbe rimasta tale da consentire di soddisfare le ragioni dei creditori senza difficoltà.
La circostanza addotta, secondo cui vanterebbe un credito nei confronti dell'attore Controparte_1 di 28.920,00 per i servizi fotografici effettuati e a lui commissionati dal Sig. tra il 2008 ed il Parte_1
2009, non elide il paventato pregiudizio, posto che tale credito non risulta mai reclamato e, comunque, la relativa esistenza mai accertata ed opposta in compensazione.
Invero, appare del tutto improbabile che, pur esistendo detto credito, lo stesso non sia stato opposto in compensazione nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza sulla base della quale l'attore fonda l'odierna azione. Il convenuto, d'altronde nulla spiega sul punto né fornisce logiche ragioni al riguardo.
Né poi il Giudice è vincolato dall'operatività del principio di non contestazione, atteso che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento ( v. Cass. 16028/2023).
Infatti, l' 115, primo comma, c.p.c., non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato;
la circostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola e indimostrata, fondare la decisione, ma potrà anche essere reputata inesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario.
Premesso, poi, che il negozio impugnato è stato compiuto dopo l'emissione della condanna di pagamento emessa nei confronti del sig. e la formazione del titolo giudiziale ( posto che CP_1
l'atto di compravendita è datato 1.10.2020, mentre la sentenza del Tribunale di Napoli, riportante detta condanna è stata emessa il 2.07.2019), l'attore ha provato anche la sussistenza degli ultimi due requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocabilità dell'atto e, cioè, la scientia damni in capo sia al debitore che al terzo.
Quanto alla consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato ai creditori, la stessa deve ritenersi provata in via presuntiva, alla luce: dell'oggetto dell'atto di dismissione del patrimonio compiuto dal convenuto, avente ad oggetto l'unico bene immobile;
dell'effettiva esiguità del prezzo della vendita;
della contiguità temporale tra la formazione del titolo ( e il passaggio in giudicato dello stesso) e la vendita. E' pertanto da escludersi che il debitore non potesse prevedere il pregiudizio che i creditori ( e nella specie l'attore) avrebbero patito in conseguenza dell'atto. A tal proposito, difatti, deve osservarsi che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, non è necessario per il creditore dimostrare la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie (cfr., Cass. n. 5812/2023). Pertanto, il fatto che l'atto fosse stato eventualmente compiuto dal debitore con finalità diverse da quella di sottrarre il bene alla garanzia generica del credito (quali quelle dedotte di realizzare un “ riassetto” del patrimonio familiare) è di per sé irrilevante, ove il pregiudizio per i creditori si sia verificato e di tale pregiudizio il debitore potesse essere consapevole, ancorché come mero effetto “collaterale” del negozio compiuto per altre finalità.
Quanto, invece, alla consapevolezza del pregiudizio da parte dell'acquirente appare poi del tutto credibile che il figlio dei coniugi avesse contezza della situazione debitoria del padre, tanto CP_1 perché questi è pacificamente figlio convivente.
Infatti, la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente ( v ex multis, Cass. n.
Ordinanza n. 10928 del 09/06/2020).
La vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è quindi elemento "ex se" sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della "participatio fraudis", laddove "tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (cfr. Cass. n. 5359/2009; n. 1286/2019; n. 161/2021). Nel caso in esame, appare, dunque, estremamente inverosimile che il figlio dei coniugi CP_1 ignorasse la situazione debitoria del padre e la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore deve ritenersi presunta, non potendo l'acquirente non sapere che tale disposizione patrimoniale riguardava l'unico bene immobile in proprietà del padre ed avrebbe potuto rendere più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
Del resto, i convenuti nemmeno hanno comprovato elementi da cui desumere il plausibile superamento della predetta presunzione, essendosi limitati a solo dedurre di una certa riservatezza del sig. : elemento, questo, innanzitutto non meglio argomentato e comunque Controparte_3 provato, ma nemmeno sufficiente ad escludere la comunicazione, ad un componente della famiglia, di situazioni incidenti sulla vita e l'economia familiare.
In definitiva, in accoglimento della domanda attorea, proposta in via subordinata, deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti dell'attore , del contratto a rogito del notaio di Persona_1
Marcianise del 1/10/2020 rep 12390/10014, con il quale e hanno Controparte_1 CP_2 venduto a la piena proprietà dell'immobile sito in Napoli alla Via Emilio Controparte_3
Scaglione, 11, costituito dall'appartamento ad uso abitativo al terzo piano dello stabile, di vani 6,5, iscritto ai NCEU di Napoli al foglio 14, sez SCA particella 144, sub 33.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore nei confronti di e quella di CP_2
e nei confronti dell'attore. Controparte_1 CP_3
La liquidazione viene operata, come da dispositivo, a norma del D.M. 55/2014 ( come aggiornato dal
D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta da dichiarata l'inefficacia, nei suoi Parte_1 confronti, del contratto a rogito del notaio di Marcianise del 1.10.2020 rep 12390, Persona_1 racc.10014 con il quale veniva trasferita la proprietà del bene, indicato in premessa, a CP_3
;
[...]
2) condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_3 Parte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.387,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese forf nella misura del 15% di detto compenso e oltre c.p.a. e i.v.a. di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Vincenzo Improta e Stefania Improta, dichiaratisi antistatari per
; Controparte_1
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 CP_2 liquida in complessivi € 3.387,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese forf nella misura del 15% di detto compenso e oltre c.p.a. e i.v.a. di legge, con distrazione in favore dell'avv.to
Domenico Esposito dichiaratosi antistario.
Così deciso in Napoli, in data 25 stettembre 2025
Il Giudice
( dott. ssa Flora Vollero)