Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dalla, presente legge, pari a euro 16.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.