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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/09/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
595/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 595/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] (C.F. ),, entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Teresa Iacomino, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Torre del Greco alla via Cesare Battisti n.16
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.03.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Torre del Greco (NA) in data 02.09.2017, optando per il regime della separazione dei beni, nel corso del quale sono nati due figli: , nata a [...] Persona_1 il 17.11.2018, e nato a [...] greco il 22.4.2021; che l'unione coniugale si è Persona_2 nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale rendendo
1 la convivenza intollerabile;
che è inoccupato dal 2020 e non ha presentato Parte_2 dichiarazioni dei redditi così come , la quale si occupa da sempre della cura della Parte_1 casa e della famiglia percependo il reddito di inclusione di circa euro 600,00 mensili.
Con decreto del 21.03.2025, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 17.06.2025 sostituita su loro richiesta dal deposito di note scritte;
con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata il 18.06.2025 sono stati richiesti chiarimenti alle parti rispetto ai redditi rispettivamente percepiti e le parti sono state invitate a disciplinare, altresì, le spese straordinarie per i figli. In seguito, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 18.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025, preso atto dei chiarimenti forniti e delle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, quanto alla domanda di separazione, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dai coniugi, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
In merito alle condizioni del ricorso, si specifica che, in ordine ai redditi delle parti, in seguito alla richiesta formulata dal tribunale, i ricorrenti hanno precisato che, siccome il da dicembre Pt_2
2022 a febbraio 2025, è stato detenuto nel carcere di Poggioreale, non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi ma, lavorando in carcere come fabbro, inviava mensilmente per i minori un assegno di euro 250,00 circa;
che la , oltre a percepire interamente l'assegno unico per i Parte_1 minori, percepisce l'importo mensile di euro 800,00 a titolo di assegno di inclusione.
Ciò detto, le condizioni stabilite in ricorso ben possono essere recepite dal tribunale, in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi della prole. Al riguardo, si precisa che nonostante le parti non abbiano specificamente regolamentato le spese straordinarie – sebbene a ciò sollecitati – esse si intendono ripartite al 50%.
In ordine alle spese di lite nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
A. omologa la separazione personale dei coniugi ricorrenti alle condizioni pattuite di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco, alla moglie sarà assegnata la casa coniugale sita in Torre del greco alla via Torretta Fiorillo 49 E, in uno ai figli, attualmente minori.
2 2) I minori saranno affidati ad entrambi i genitori e vivranno con collocazione presso la madre nella casa coniugale.
3) I minori saranno con il padre per due pomeriggi infrasettimanali, di martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
4) I minori trascorreranno con il padre fine settimana alterni dal sabato a pranzo alla domenica dopo il pranzo.
5) Il padre si impegna ad accompagnare i minori ad attività extrascolastiche, quando la madre glielo chiederà.
6) In occasione delle festività natalizie i minori trascorreranno le vacanze dal 23 dicembre al 30 dicembre con il padre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con la madre, in alternanza annuale, mentre per quelle pasquali trascorreranno il giorno della Santa Pasqua con il padre e il lunedì in Albis con la madre, sempre in alternanza annuale, in modo che i bambini possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore. I minori trascorreranno con il padre dieci giorni per le vacanze estive, da concordare con la madre entro il
31.5 di ogni anno.
7) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
8) Entrambi i coniugi si impegnano vicendevolmente a comunicare, in forma scritta, eventuali variazioni di domicilio.
9) si impegna a versare a titolo di mantenimento per i figli, in favore della madre Parte_2
, la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ogni figlio) entro il giorno Parte_1
7 di ogni mese con decorrenza dal mese di maggio 2025.
10) Il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato diviso al momento della sottoscrizione del ricorso.
11) I coniugi si danno reciprocamente atto che, già prima della sottoscrizione del presente atto, si è provveduto alla divisione delle suppellettili di casa e dei regali di nozze.
12) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio per i minori, per i quali il padre autorizza sin da ora eventuali spostamenti anche all'estero.
13) L'assegno unico erogato dall'INPS per i minori sarà assegnato per intero alla madre, con rinuncia espressa del padre in favore della madre;
3 B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 175, parte II, S A, dei registri di matrimonio dell'anno 2017);
C. compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 595/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] (C.F. ),, entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Teresa Iacomino, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Torre del Greco alla via Cesare Battisti n.16
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.03.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Torre del Greco (NA) in data 02.09.2017, optando per il regime della separazione dei beni, nel corso del quale sono nati due figli: , nata a [...] Persona_1 il 17.11.2018, e nato a [...] greco il 22.4.2021; che l'unione coniugale si è Persona_2 nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale rendendo
1 la convivenza intollerabile;
che è inoccupato dal 2020 e non ha presentato Parte_2 dichiarazioni dei redditi così come , la quale si occupa da sempre della cura della Parte_1 casa e della famiglia percependo il reddito di inclusione di circa euro 600,00 mensili.
Con decreto del 21.03.2025, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 17.06.2025 sostituita su loro richiesta dal deposito di note scritte;
con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata il 18.06.2025 sono stati richiesti chiarimenti alle parti rispetto ai redditi rispettivamente percepiti e le parti sono state invitate a disciplinare, altresì, le spese straordinarie per i figli. In seguito, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 18.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025, preso atto dei chiarimenti forniti e delle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, quanto alla domanda di separazione, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dai coniugi, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
In merito alle condizioni del ricorso, si specifica che, in ordine ai redditi delle parti, in seguito alla richiesta formulata dal tribunale, i ricorrenti hanno precisato che, siccome il da dicembre Pt_2
2022 a febbraio 2025, è stato detenuto nel carcere di Poggioreale, non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi ma, lavorando in carcere come fabbro, inviava mensilmente per i minori un assegno di euro 250,00 circa;
che la , oltre a percepire interamente l'assegno unico per i Parte_1 minori, percepisce l'importo mensile di euro 800,00 a titolo di assegno di inclusione.
Ciò detto, le condizioni stabilite in ricorso ben possono essere recepite dal tribunale, in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi della prole. Al riguardo, si precisa che nonostante le parti non abbiano specificamente regolamentato le spese straordinarie – sebbene a ciò sollecitati – esse si intendono ripartite al 50%.
In ordine alle spese di lite nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
A. omologa la separazione personale dei coniugi ricorrenti alle condizioni pattuite di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco, alla moglie sarà assegnata la casa coniugale sita in Torre del greco alla via Torretta Fiorillo 49 E, in uno ai figli, attualmente minori.
2 2) I minori saranno affidati ad entrambi i genitori e vivranno con collocazione presso la madre nella casa coniugale.
3) I minori saranno con il padre per due pomeriggi infrasettimanali, di martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
4) I minori trascorreranno con il padre fine settimana alterni dal sabato a pranzo alla domenica dopo il pranzo.
5) Il padre si impegna ad accompagnare i minori ad attività extrascolastiche, quando la madre glielo chiederà.
6) In occasione delle festività natalizie i minori trascorreranno le vacanze dal 23 dicembre al 30 dicembre con il padre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con la madre, in alternanza annuale, mentre per quelle pasquali trascorreranno il giorno della Santa Pasqua con il padre e il lunedì in Albis con la madre, sempre in alternanza annuale, in modo che i bambini possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore. I minori trascorreranno con il padre dieci giorni per le vacanze estive, da concordare con la madre entro il
31.5 di ogni anno.
7) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
8) Entrambi i coniugi si impegnano vicendevolmente a comunicare, in forma scritta, eventuali variazioni di domicilio.
9) si impegna a versare a titolo di mantenimento per i figli, in favore della madre Parte_2
, la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ogni figlio) entro il giorno Parte_1
7 di ogni mese con decorrenza dal mese di maggio 2025.
10) Il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato diviso al momento della sottoscrizione del ricorso.
11) I coniugi si danno reciprocamente atto che, già prima della sottoscrizione del presente atto, si è provveduto alla divisione delle suppellettili di casa e dei regali di nozze.
12) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio per i minori, per i quali il padre autorizza sin da ora eventuali spostamenti anche all'estero.
13) L'assegno unico erogato dall'INPS per i minori sarà assegnato per intero alla madre, con rinuncia espressa del padre in favore della madre;
3 B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 175, parte II, S A, dei registri di matrimonio dell'anno 2017);
C. compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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