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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/09/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 96/2024 R.G.L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1
Carità ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito CP_1
in Palermo in via Mariano Stabile n.241, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_2
pro tempore, , in CP_3 Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
, in persona del Dirigente pro Controparte_5
tempore, e in persona del Dirigente pro Controparte_6
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo in Via Mariano Stabile n.
182, domiciliano ex lege
- resistenti - FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.01.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, avendo premesso di essere docente con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per la classe di concorso ADSS di sostegno giusto decreto di conferma in ruolo del 26.07.2022 con scuola di titolarità presso l' e di avere svolto, prima Controparte_6
dell'assunzione in ruolo, sin dall'anno scolastico 2009/2010, attività di docenza in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, deduceva che, con il decreto di ricostruzione di carriera n. 5249 del
05.06.2023, non le era stato riconosciuto l'intero servizio pre-ruolo, svolto nelle scuole paritarie.
Lamentava l'illegittimità dello stesso anche per violazione della clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea.
Domandava, pertanto, di “accertare e dichiarare il diritto della docente alla valutazione ai fini della ricostruzione di carriera, nonché delle graduatorie interne, delle mobilità, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione delle disposizioni nella parte in cui viene stabilito che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. Accertare e dichiarare il diritto della docente alla rettifica del decreto di ricostruzione di carriere riconoscendo il diritto della docente al riconoscimento del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari. Per l'effetto, ordinare, inoltre, alle amministrazioni scolastiche convenute la ricostruzione di carriera dell'insegnante, ai fini economici e giuridici, tenendo conto del predetto punteggio ottenuto per il servizio prestato presso le scuole paritaria in atti documentate”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti, contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, del quale chiedevano il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
10.09.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso va respinto alla luce e sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Parte ricorrente censura la violazione della regola prevista dall'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato con specifico riferimento, tra l'altro, ai criteri di calcolo dell'anzianità e lamenta il riconoscimento solo parziale, da parte delle convenute, del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie.
La disamina del merito del ricorso richiede il vaglio preliminare della normativa applicabile nella specie.
L'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 (“Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”) prevede che “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.
L'art. 489 del medesimo decreto (“Periodi di servizio utili al riconoscimento”) dispone che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
Ai sensi dell'art. 11, comma 14, L. n.124/1999 “Il comma 1 dell'articolo
489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico
1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In ordine alla legittimità della suddetta normativa, anche alla luce della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 (a detta del quale: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1); “… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4)), la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica,
l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cass., sez. lav., sentenza n. 31149 del
28 novembre 2019).
La Corte ha anche sottolineato come la normativa in questione presenti degli elementi di favore e altri di disfavore per i lavoratori a tempo determinato, affermando che “Se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno
180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio".
Deve vagliarsi allora, al fine di evitare ogni forma di discriminazione
“alla rovescia” a danno dei docenti di ruolo ab origine, se per effetto dell'automatismo figurativo introdotto dall'art.11 comma 14, L.
n.124/1999 (“Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”) l'odierna ricorrente abbia goduto di un vantaggio in termini di riconoscimento di un'anzianità di servizio maggiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata tenendo conto solo dei periodi di effettivo servizio o se, per converso, l'anzianità riconosciutale in forza dei criteri di cui alla normativa succitata sia inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato.
Vanno, dunque, messi a confronto la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente ed effettivamente svolto sino alla data dell'assunzione (con le maggiorazioni ed esclusioni esplicitate dalla citata giurisprudenza di legittimità) e i periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo, desumibili dal decreto di “ricostruzione della carriera”.
Ciò posto, nella specie deve osservarsi come parte ricorrente abbia unicamente censurato il mancato riconoscimento del periodo di servizio pre-ruolo, prestato nelle scuole paritarie negli anni scolastici dal 2009 al 2021, come peraltro evincibile dal decreto di ricostruzione di carriera n. prot. 5249 del 05/06/2023, in atti.
Ebbene, al riguardo deve rammentarsi il recente orientamento della
Corte di Cassazione secondo cui “ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status" giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali” (Cass., sez. lav., sentenza n. 32386 dell'11 dicembre 2019).
Come si evince dall'analisi dell'iter logico seguito dalla Corte,
l'affermazione trova il suo fondamento nella circostanza che “il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati
(Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost., sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato» (...) «D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato». 16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge – come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa.
Né è applicabile l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate.”.
Va osservato, dunque, come la Corte abbia operato una distinzione tra le scuole paritarie in genere e quelle che erano state riconosciute come pareggiate, poiché solo a queste ultime, e non alle prime, si applica la norma di legge dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che parifica i servizi resi nelle scuole pareggiate a quelli resi nelle scuole statali, sulla scorta di una “omogeneità delle posizioni professionali”, che non sussiste invece con le scuole paritarie in genere.
I medesimi principi appaiono espressi nella coeva pronuncia della
Suprema Corte, Sezione Lavoro, sentenza n. 33134/2019, in cui oggetto del giudizio erano i servizi prestati presso una Ipab di natura pubblica.
Nella citata sentenza, è stato affermato che l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 non può ricevere interpretazione analogica ad altri istituti diversi da quelli pareggiati, pur pubblici, quali le , a meno che non Pt_2
si provi l'omogeneità delle posizioni professionali e dei servizi prestati.
Orbene, nella specie, deve rilevarsi come gli istituti in cui la ricorrente ha prestato servizio pre-ruolo negli a.s. dal 2009 al 2021 sono, pacificamente, istituti paritari, e, alla luce dei principi enunciati dalla
Cassazione sopra richiamata, il periodo di servizio ivi svolto non può essere tenuto in considerazione ai fini dell'individuazione del corretto inquadramento e trattamento economico, con conseguente legittimità del decreto di ricostruzione di carriera impugnato in ordine al periodo in questione.
Le spese di lite vanno, invece, integralmente compensate fra le parti stante la sussistenza di contrasto giurisprudenziale sulle questioni oggetto di controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, il 30.09.2025 IL GUDICE
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 96/2024 R.G.L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1
Carità ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito CP_1
in Palermo in via Mariano Stabile n.241, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_2
pro tempore, , in CP_3 Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
, in persona del Dirigente pro Controparte_5
tempore, e in persona del Dirigente pro Controparte_6
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo in Via Mariano Stabile n.
182, domiciliano ex lege
- resistenti - FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.01.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, avendo premesso di essere docente con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per la classe di concorso ADSS di sostegno giusto decreto di conferma in ruolo del 26.07.2022 con scuola di titolarità presso l' e di avere svolto, prima Controparte_6
dell'assunzione in ruolo, sin dall'anno scolastico 2009/2010, attività di docenza in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, deduceva che, con il decreto di ricostruzione di carriera n. 5249 del
05.06.2023, non le era stato riconosciuto l'intero servizio pre-ruolo, svolto nelle scuole paritarie.
Lamentava l'illegittimità dello stesso anche per violazione della clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea.
Domandava, pertanto, di “accertare e dichiarare il diritto della docente alla valutazione ai fini della ricostruzione di carriera, nonché delle graduatorie interne, delle mobilità, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione delle disposizioni nella parte in cui viene stabilito che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. Accertare e dichiarare il diritto della docente alla rettifica del decreto di ricostruzione di carriere riconoscendo il diritto della docente al riconoscimento del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari. Per l'effetto, ordinare, inoltre, alle amministrazioni scolastiche convenute la ricostruzione di carriera dell'insegnante, ai fini economici e giuridici, tenendo conto del predetto punteggio ottenuto per il servizio prestato presso le scuole paritaria in atti documentate”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti, contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, del quale chiedevano il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
10.09.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso va respinto alla luce e sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Parte ricorrente censura la violazione della regola prevista dall'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato con specifico riferimento, tra l'altro, ai criteri di calcolo dell'anzianità e lamenta il riconoscimento solo parziale, da parte delle convenute, del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie.
La disamina del merito del ricorso richiede il vaglio preliminare della normativa applicabile nella specie.
L'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 (“Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”) prevede che “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.
L'art. 489 del medesimo decreto (“Periodi di servizio utili al riconoscimento”) dispone che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
Ai sensi dell'art. 11, comma 14, L. n.124/1999 “Il comma 1 dell'articolo
489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico
1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In ordine alla legittimità della suddetta normativa, anche alla luce della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 (a detta del quale: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1); “… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4)), la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica,
l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cass., sez. lav., sentenza n. 31149 del
28 novembre 2019).
La Corte ha anche sottolineato come la normativa in questione presenti degli elementi di favore e altri di disfavore per i lavoratori a tempo determinato, affermando che “Se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno
180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio".
Deve vagliarsi allora, al fine di evitare ogni forma di discriminazione
“alla rovescia” a danno dei docenti di ruolo ab origine, se per effetto dell'automatismo figurativo introdotto dall'art.11 comma 14, L.
n.124/1999 (“Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”) l'odierna ricorrente abbia goduto di un vantaggio in termini di riconoscimento di un'anzianità di servizio maggiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata tenendo conto solo dei periodi di effettivo servizio o se, per converso, l'anzianità riconosciutale in forza dei criteri di cui alla normativa succitata sia inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato.
Vanno, dunque, messi a confronto la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente ed effettivamente svolto sino alla data dell'assunzione (con le maggiorazioni ed esclusioni esplicitate dalla citata giurisprudenza di legittimità) e i periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo, desumibili dal decreto di “ricostruzione della carriera”.
Ciò posto, nella specie deve osservarsi come parte ricorrente abbia unicamente censurato il mancato riconoscimento del periodo di servizio pre-ruolo, prestato nelle scuole paritarie negli anni scolastici dal 2009 al 2021, come peraltro evincibile dal decreto di ricostruzione di carriera n. prot. 5249 del 05/06/2023, in atti.
Ebbene, al riguardo deve rammentarsi il recente orientamento della
Corte di Cassazione secondo cui “ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status" giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali” (Cass., sez. lav., sentenza n. 32386 dell'11 dicembre 2019).
Come si evince dall'analisi dell'iter logico seguito dalla Corte,
l'affermazione trova il suo fondamento nella circostanza che “il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati
(Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost., sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato» (...) «D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato». 16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge – come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa.
Né è applicabile l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate.”.
Va osservato, dunque, come la Corte abbia operato una distinzione tra le scuole paritarie in genere e quelle che erano state riconosciute come pareggiate, poiché solo a queste ultime, e non alle prime, si applica la norma di legge dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che parifica i servizi resi nelle scuole pareggiate a quelli resi nelle scuole statali, sulla scorta di una “omogeneità delle posizioni professionali”, che non sussiste invece con le scuole paritarie in genere.
I medesimi principi appaiono espressi nella coeva pronuncia della
Suprema Corte, Sezione Lavoro, sentenza n. 33134/2019, in cui oggetto del giudizio erano i servizi prestati presso una Ipab di natura pubblica.
Nella citata sentenza, è stato affermato che l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 non può ricevere interpretazione analogica ad altri istituti diversi da quelli pareggiati, pur pubblici, quali le , a meno che non Pt_2
si provi l'omogeneità delle posizioni professionali e dei servizi prestati.
Orbene, nella specie, deve rilevarsi come gli istituti in cui la ricorrente ha prestato servizio pre-ruolo negli a.s. dal 2009 al 2021 sono, pacificamente, istituti paritari, e, alla luce dei principi enunciati dalla
Cassazione sopra richiamata, il periodo di servizio ivi svolto non può essere tenuto in considerazione ai fini dell'individuazione del corretto inquadramento e trattamento economico, con conseguente legittimità del decreto di ricostruzione di carriera impugnato in ordine al periodo in questione.
Le spese di lite vanno, invece, integralmente compensate fra le parti stante la sussistenza di contrasto giurisprudenziale sulle questioni oggetto di controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, il 30.09.2025 IL GUDICE
Giorgia Marcatajo