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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 247/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
TO FR, OR
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 136/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9265/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 13/06/2024 Atti impositivi:
- INT PAG n. 071202390237440 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5721/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ed impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90237440 29 000 notificata in data 25.08.2023, emessa per le seguenti prodromiche cartelle di pagamento:
1) Cartella di pagamento n. 071201500708545000 di € 2.010,54 per IRPEF 2011 con annesse sanzioni ed interessi, asseritamente notificata il 05/09/2015;
2) Cartella di pagamento n. 07120160106749187000 di € 274,05 per tassa automobilistica 2011 con annesse sanzioni ed interessi, asseritamente notificata in data 05/05/2018;
3) Cartella di pagamento n. 07120220041184077000 di € 10.106,82 per IRPEF 2014 con annesse sanzioni ed interessi, asseritamente notificata in data 17/05/2022;
A sostegno dell'impugnazione, il contribuente eccepiva:
I) la omessa notifica delle cartelle presupposte;
II) la prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva l'AD che eccepiva:
A) che la cartella n. 0712015007085450 era stata emessa a seguito la liquidazione ex art. 36 bis del
DPR 600/73 del modello Unico presentato per l'anno d'imposta 2011;
B) che la cartella n. 07120220041184077 era stata emessa a seguito del mancato pagamento delle imposte dovute a seguito della notifica dei due atti di recupero credito:
l'atto n. TF5CRAC00125/2020 emesso per l'anno d'imposta 2014
e l'atto n. TF5CRAC00126/2020 emesso per l'anno d'imposta 2015.
Con la sentenza n. 9265/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso.
Per quel che rileva, osservava che le cartelle presupposte erano state regolarmente notificate.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello l'AD.
Il contribuente non si è costituito
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante denuncia la nullità della sentenza, per contrasto tra motivazione e dispositivo.
Chiede che il ricorso del contribuente sia rigettato, stante la prova della notifica degli atti presupposti.
Il motivo è infondato.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo è reale, però manca la prova della notifica degli atti presupposti.
Pertanto, va corretta la motivazione.
Manca la prova della notifica delle cartelle presupposte.
Sul punto, l'AD eccepì che tale prova sarebbe stata data dall'Agente della Riscossione che, però, non si
è costituito.
Pertanto, la notifica delle cartelle presupposte è rimasta sfornita di prova.
Per completezza di motivazione va aggiunto che non risulta neppure la valida notifica degli atti di recupero credito n. TF5CRAC00125/2020, emesso per l'anno d'imposta 2014, e n.
TF5CRAC00126/2020, emesso per l'anno d'imposta 2015.
Infatti, non si capisce con quale modalità siano stati notificati i predetti atti.
Benchè in calce agli stessi non c'è una relata di notifica, deve ritenersi che essi siano stati notificati a mezzo posta (non direttamente ma) ex L. n. 890/1982, perché l'AD, per dimostrare l'avvenuta notifica, ha depositato copia di due avvisi di ricevimento postale modello 23L, cioè della cartolina verde utilizzata per la notifica degli atti giudiziari.
Il fatto che non sia avvenuta una notifica postale diretta da parte di AD è confermata dalla ulteriore circostanza che, poiché l'atto non fu consegnato personalmente al destinatario, gli fu spedita la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) mediante ulteriore raccomandata.
Tale adempimento sarebbe stato superfluo, in caso di notifica diretta a mezzo posta, applicandosi, in tal caso, le norme sul servizio postale ordinario.
Tanto premesso, va evidenziato che l'art. 7 della citata L. n. 890/82 dispone che:
<
se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purchè il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
in mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo>>.
Nella fattispecie di causa, è innanzitutto da rilevare che dall'avviso di ricevimento, non solo non risulta la relazione intercorrente tra il destinatario e il consegnatario del plico, ma neppure quest'ultimo risulta identificabile, attesa l'illeggibilità della relativa firma. Tanto premesso, giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, <<è nulla la notificazione a mezzo posta eseguita in uno dei luoghi indicati nell'art. 139 c.p.c., ove effettuata a mani di persona non identificata e senza che nell'avviso di ricevimento sia contenuta alcuna attestazione di un rapporto tra destinatario e consegnatario della copia notificata, qualora il notificante non abbia dato la prova dell'esistenza in concreto di tale rapporto, anche a mezzo di presunzioni semplici, che non possono peraltro risolversi nella mera affermazione che il fatto stesso della notificazione, perché effettuata in uno dei luoghi indicati nell'art. 139 c.p.c., costituisca comunque prova presuntiva della legittimazione del consegnatario alla ricezione (v. Cass. n. 22069 del 2004)>> (Sez. 5,
Sentenza n. 25130 del 30/11/2009 in motivazione). Sicchè, la notifica deve ritenersi nulla per l'incertezza assoluta sulla identità della persona a cui l'atto fu consegnato e, dunque, per l'impossibilità di fondare la presunzione di avvenuta consegna al destinatario (Sez. 5, Sentenza n. 4400 del 21/02/2008; Sez. 5,
Sentenza n. 25130 del 30/11/2009).
L'appello va dunque rigettato.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del contribuente.
P.Q.M.
respinge l'appello. Nulla per le spese
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
TO FR, OR
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 136/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9265/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 13/06/2024 Atti impositivi:
- INT PAG n. 071202390237440 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5721/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ed impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90237440 29 000 notificata in data 25.08.2023, emessa per le seguenti prodromiche cartelle di pagamento:
1) Cartella di pagamento n. 071201500708545000 di € 2.010,54 per IRPEF 2011 con annesse sanzioni ed interessi, asseritamente notificata il 05/09/2015;
2) Cartella di pagamento n. 07120160106749187000 di € 274,05 per tassa automobilistica 2011 con annesse sanzioni ed interessi, asseritamente notificata in data 05/05/2018;
3) Cartella di pagamento n. 07120220041184077000 di € 10.106,82 per IRPEF 2014 con annesse sanzioni ed interessi, asseritamente notificata in data 17/05/2022;
A sostegno dell'impugnazione, il contribuente eccepiva:
I) la omessa notifica delle cartelle presupposte;
II) la prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva l'AD che eccepiva:
A) che la cartella n. 0712015007085450 era stata emessa a seguito la liquidazione ex art. 36 bis del
DPR 600/73 del modello Unico presentato per l'anno d'imposta 2011;
B) che la cartella n. 07120220041184077 era stata emessa a seguito del mancato pagamento delle imposte dovute a seguito della notifica dei due atti di recupero credito:
l'atto n. TF5CRAC00125/2020 emesso per l'anno d'imposta 2014
e l'atto n. TF5CRAC00126/2020 emesso per l'anno d'imposta 2015.
Con la sentenza n. 9265/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso.
Per quel che rileva, osservava che le cartelle presupposte erano state regolarmente notificate.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello l'AD.
Il contribuente non si è costituito
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante denuncia la nullità della sentenza, per contrasto tra motivazione e dispositivo.
Chiede che il ricorso del contribuente sia rigettato, stante la prova della notifica degli atti presupposti.
Il motivo è infondato.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo è reale, però manca la prova della notifica degli atti presupposti.
Pertanto, va corretta la motivazione.
Manca la prova della notifica delle cartelle presupposte.
Sul punto, l'AD eccepì che tale prova sarebbe stata data dall'Agente della Riscossione che, però, non si
è costituito.
Pertanto, la notifica delle cartelle presupposte è rimasta sfornita di prova.
Per completezza di motivazione va aggiunto che non risulta neppure la valida notifica degli atti di recupero credito n. TF5CRAC00125/2020, emesso per l'anno d'imposta 2014, e n.
TF5CRAC00126/2020, emesso per l'anno d'imposta 2015.
Infatti, non si capisce con quale modalità siano stati notificati i predetti atti.
Benchè in calce agli stessi non c'è una relata di notifica, deve ritenersi che essi siano stati notificati a mezzo posta (non direttamente ma) ex L. n. 890/1982, perché l'AD, per dimostrare l'avvenuta notifica, ha depositato copia di due avvisi di ricevimento postale modello 23L, cioè della cartolina verde utilizzata per la notifica degli atti giudiziari.
Il fatto che non sia avvenuta una notifica postale diretta da parte di AD è confermata dalla ulteriore circostanza che, poiché l'atto non fu consegnato personalmente al destinatario, gli fu spedita la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) mediante ulteriore raccomandata.
Tale adempimento sarebbe stato superfluo, in caso di notifica diretta a mezzo posta, applicandosi, in tal caso, le norme sul servizio postale ordinario.
Tanto premesso, va evidenziato che l'art. 7 della citata L. n. 890/82 dispone che:
<
se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purchè il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
in mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo>>.
Nella fattispecie di causa, è innanzitutto da rilevare che dall'avviso di ricevimento, non solo non risulta la relazione intercorrente tra il destinatario e il consegnatario del plico, ma neppure quest'ultimo risulta identificabile, attesa l'illeggibilità della relativa firma. Tanto premesso, giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, <<è nulla la notificazione a mezzo posta eseguita in uno dei luoghi indicati nell'art. 139 c.p.c., ove effettuata a mani di persona non identificata e senza che nell'avviso di ricevimento sia contenuta alcuna attestazione di un rapporto tra destinatario e consegnatario della copia notificata, qualora il notificante non abbia dato la prova dell'esistenza in concreto di tale rapporto, anche a mezzo di presunzioni semplici, che non possono peraltro risolversi nella mera affermazione che il fatto stesso della notificazione, perché effettuata in uno dei luoghi indicati nell'art. 139 c.p.c., costituisca comunque prova presuntiva della legittimazione del consegnatario alla ricezione (v. Cass. n. 22069 del 2004)>> (Sez. 5,
Sentenza n. 25130 del 30/11/2009 in motivazione). Sicchè, la notifica deve ritenersi nulla per l'incertezza assoluta sulla identità della persona a cui l'atto fu consegnato e, dunque, per l'impossibilità di fondare la presunzione di avvenuta consegna al destinatario (Sez. 5, Sentenza n. 4400 del 21/02/2008; Sez. 5,
Sentenza n. 25130 del 30/11/2009).
L'appello va dunque rigettato.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del contribuente.
P.Q.M.
respinge l'appello. Nulla per le spese