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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 13 novembre 2023 ed iscritta al n.
2130 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (c.f. ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Anita Vitali del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Lecco, Corso Matteotti n. 5/B, presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici
ATTORE/OPPONENTE
contro
- c.f. e p. iva ), rappresentata e difesa dal proc. avv. Laura Pelucchi del CP_1 P.IVA_1
foro di Milano, con elezione di domicilio in Lecco, Via Marco d'Oggiono n. 35, presso e nello studio dell'avv. Stefano Andreotti, giusta procura generale alle liti e delega agli atti telematici
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto.
All'udienza del 21 novembre 2024 a causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
NEL MERITO: accertata e dichiarata l'indeterminatezza e la genericità delle somme portate a precetto, oltre
all'insussistenza delle condizioni sottese al decadimento del beneficio del termine ex art. 1186 c.c., per i motivi meglio
esposti nella narrativa, dichiarare che l'opponente nulla deve a in forza del titolo azionato, e CP_1
conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di precetto notificato.
pagina 1 di 8 IN OGNI CASO:
- respingere la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. ex adverso formulata non ricorrendone i presupposti;
- spese, competenze ed onorari di lite e relativi accessori interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. datata
17.04.2024, da intendersi qui integralmente trascritte”.
Per l'opposta: “Respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le
motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e negli ulteriori scritti difensivi e, per l'effetto, confermare in
ogni sua parte la validità e l'efficacia del precetto opposto;
Accertare e dichiarare la responsabilità dell'opponente, ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannarla al pagamento
del risarcimento del danno e\o di una somma equitativamente determinata ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 96
c.p.c., oltre che al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore
anticipatario
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In forza di mutuo per Notaio di Milano del 29.12.2017 – con cui Per_1 CP_1
ha concesso a l'importo di euro 140.000,00 con garanzia ipotecaria sull'immobile dello Parte_1
stesso – ha notificato in data 24.10.2023 atto di precetto per complessivi euro CP_1
139.919,02 per capitale, interessi e spese (doc. 1 dell'opponente e doc. 7 dell'opposta).
2. - Con atto di citazione notificato il successivo 13.11.2023, ha interposto Parte_1
opposizione a precetto assumendo l'indeterminatezza del credito azionato e rilevando la mancata decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.. In particolare, l'opponente ha dedotto di avere sempre regolarmente pagato le rate del mutuo concessogli da sino al 2020, allorquando, in CP_1
dipendenza della crisi economica derivante dall'emergenza pandemica, ha dovuto sospendere la propria attività lavorativa. Determinato a onorare il proprio debito verso la banca, il 20.1.2021 ha raggiunto con la stessa un accordo non novativo che prevedeva il pagamento rateale tramite bonifico di rate mensili da euro 974,11 sino alla concorrenza di complessivi euro 11.689,37 per saldare le rate scadute, nonché
l'addebito mensile diretto in conto corrente delle rate ancora non scadute pari ad euro 579,73 mensili. Il
ha esposto che, nonostante gli accordi intervenuti, ha addebitato dal mese di Pt_1 CP_1
pagina 2 di 8 febbraio 2021 somme superiori a quelle pattuite, che, incidendo in modo rilevante sulle proprie disponibilità economiche, hanno portato all'interruzione dei pagamenti e al passaggio a sofferenza della pratica da parte della banca. Pur essendosi offerto più volte di riprendere i pagamenti nel frattempo interrotti, non si sarebbe dimostrata disponibile ad una soluzione transattiva, CP_1
peraltro senza indicare in modo chiaro e puntuale a quanto ammontasse il debito residuo. Ritenendo di non essere decaduto dal beneficio del termine e reputando non provato l'ammontare del debito esposto genericamente nel precetto, ha domandato l'inefficacia/nullità del precetto, previa sospensione dell'efficacia dello stesso.
3. - Si è costituita in giudizio la quale ha precisato che già dal mese di CP_1
novembre 2018 il aveva omesso il pagamento di alcune rate del piano di ammortamento e che Pt_1
tale situazione era perdurata negli anni successivi, fino a quando, il 20.1.2021, le parti erano addivenute all'accordo richiamato dall'opponente. La banca ha contestato di avere operato addebiti ultronei rispetto a quanto pattuito, rilevando di avere unicamente errato nell'addebito di una rata di mutuo,
prontamente stornata con conseguente riaccredito della maggior somma prelevata, e di avere successivamente informato l'attore delle concrete modalità di pagamento sia delle rate già scadute che di quelle residue. Negli anni successivi, la disponibilità economica del avrebbe dato numerosi Pt_1
segni di cedimento, impedendo alla banca di provvedere agli addebiti diretti in conto a causa dell'incapienza dello stesso.
ha quindi contestato sia la censura di indeterminatezza del residuo debito dovuto, CP_1
dando atto di avere più volte comunicato all'opponente il conteggio delle rate insolute, sia l'asserita mancata decadenza dal beneficio ex art. 1186 c.c., poiché la situazione di dissesto economico del sarebbe stata tale da non garantire alla banca la soddisfazione della propria pretesa. Pt_1
Pertanto, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, con condanna del ex art. 96 Pt_1
comma 1 e 3 c.p.c..
4. - Ai fini della decisione sulla sospensiva, è stata fissata l'udienza del 7.3.2024, all'esito della quale l'istanza è stata rigettata.
All'udienza del 7.5.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, all'uopo, è stata fissata l'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c. per il 5.11.2024. In tale udienza, l'attore ha dato atto di pagina 3 di 8 avere ricevuto dalla banca l'accettazione di una proposta transattiva presentatale qualche tempo prima e ha chiesto un rinvio per coltivare la trattativa. Alla successiva udienza del 21.11.2024, accertata l'impossibilità di conciliare la vertenza, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. - L'attore ha opposto il precetto notificatogli il 24.10.2023 sollevando due profili critici:
l'indeterminatezza del credito azionato da e la permanenza del beneficio del termine. CP_1
5.1 - Quanto all'indeterminatezza del credito, il ha sostenuto che non risulti chiaro Pt_1
quale sia l'ammontare residuo delle somme da versare, poiché dal febbraio 2021 la banca convenuta ha effettuato addebiti scorretti sul conto corrente, senza chiarire i criteri di prelievo. Pertanto, non sarebbe possibile risalire all'importo portato in precetto.
La doglianza è priva di fondamento fattuale e giuridico.
In primo luogo, l'opponente ha contestato l'indeterminatezza del credito azionato da CP_1
in modo generico, limitandosi a rilevare la difficoltà di individuare l'esatto ammontare del credito residuo, senza tuttavia fornire un criterio alternativo di calcolo o una stima prudenziale del debito ipotizzato come ancora esistente.
In secondo luogo, anche nel merito la censura non coglie nel segno. Infatti, la situazione debitoria dell'opponente è ricostruibile grazie ai rendiconti agli atti (docc. 8, 9, 11, 13 dell'opposta),
relativi agli anni 2018, 2019, 2021 e 2022, i quali attestano lo stato dei pagamenti delle rate di mutuo, sia prima che dopo l'accordo intervenuto tra le parti in data 20.1.2021 (doc. 3 dell'opponente e doc. 10 dell'opposta). La lettura combinata dei rendiconti e del piano di rientro permette sia di identificare l'ammontare a gennaio 2021 delle rate scadute e non corrisposte, sia di individuare i pagamenti successivamente effettuati. In tutti i rendiconti, poi, vengono indicati gli importi addebitati (ed eventualmente stornati a causa dell'incapienza del conto), con precisazione della quota relativa al capitale e di quella relativa agli interessi, oltre al conteggio del capitale residuo. I calcoli della banca sono stati quindi documentati in modo puntuale e l'importo residuo di capitale individuato dal rendiconto del 2022 (doc. 13 dell'opposta), pari ad euro 127.777,80, è il medesimo indicato in precetto.
Anche con riferimento agli interessi addebitati in precetto, il contratto di mutuo (doc. 2 dell'opponente e doc. 6 dell'opposta) indica il tasso applicato e la regolamentazione dello stesso (cfr.
pagina 4 di 8 pagg. 6, 7, 11 del contratto), di modo che i calcoli effettuati da possono essere ricostruiti CP_1
attraverso i criteri indicati in contratto.
A nulla giova, poi, il richiamo dell'opponente all'erroneo addebito di euro 1.106,45 effettuato dalla banca in data 1.2.2021, dal quale il vorrebbe far discendere l'impossibilità – per i Pt_1
pagamenti successivi – di comprendere le modalità operative del saldo del debito. Risulta, infatti, documentalmente che la banca, avvedutasi dell'errore, abbia stornato le somme erroneamente percepite, provvedendo altresì ad inviare comunicazione al legale dell'opponente delle modalità con cui – da lì in avanti – sarebbero stati effettuati gli addebiti e i bonifici, con indicazione degli importi da corrispondere. Di tali indicazioni il è stato notiziato in pari data dall'avv. Maria Cristina Pt_1
Mapelli, che allora assisteva stragiudizialmente l'opponente (v. mail del 22.2.2021 al doc. 12 dell'opposta).
Pertanto, non può tacciarsi di indeterminatezza il precetto notificato, considerata, da un lato, la genericità della doglianza attorea e, dall'altro, la completezza della documentazione informativa in mano al sia con riferimento all'ammontare del residuo da pagare sia con riguardo alle Pt_1
modalità di versamento delle rate scadute e di quelle ordinarie.
5.2 - Quanto alla permanenza o meno in capo all'opponente del beneficio del termine, deve considerarsi come lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi e che renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve necessariamente rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale temporanea e invertibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore (Cass. 16.6.2023 n. 17362; Cass.
18.11.2011 n. 24330; Cass. 14.5.2008 n. 12126). La valutazione di insolvenza si fonda, quindi, su una valutazione complessiva della situazione del debitore tesa ad esprimere un giudizio sulla capacità di adempimento che si muove su piano del tutto diverso rispetto a quello dell'inadempimento. Difatti, come chiarito anche di recente (Cass. 27.5.2024 n. 14702), se è vero che l'inadempimento può costituire un indice dell'insolvenza, è altrettanto innegabile che non vi sia una corrispondenza pagina 5 di 8 biunivoca tra i due concetti, ben potendo sussistere un inadempimento senza insolvenza e, viceversa, un'insolvenza senza inadempimento. La possibilità di addurre un inadempimento quale causa della decadenza dal beneficio del termine rimane collegata all'ipotesi in cui questo sia dotato di una valenza ulteriore, ossia l'idoneità a rivelare la compromessa situazione patrimoniale del debitore. Nella
decadenza dal beneficio del termine per insolvenza, difatti, a rilevare sono eventi che segnalano la compromissione della capacità del debitore di far fronte ai debiti futuri, dalla quale discende il diritto del creditore di chiedere immediatamente il pagamento di quanto dovuto.
Pertanto, laddove – come nel caso odierno – il mutuatario contesti la decadenza dal beneficio del termine invocata dalla banca sulla base di un inadempimento, il giudizio deve comunque incentrarsi sulla sussistenza o meno di una situazione di insolvenza idonea a legittimarne l'esercizio.
Calando tale principio nel caso concreto, può ritenersi integrata una situazione di insolvenza in capo al nei termini sopra descritti. Pt_1
Come chiarito e provato da a fronte della stipula del mutuo a fine dicembre 2017, CP_1
l'opponente non ha versato le rate di novembre e dicembre 2018 (doc. 8 dell'opposta) e, nel 2019, ha corrisposto solo sette rate su dodici (doc. 9 dell'opposta), tanto che a gennaio 2021 l'esposizione debitoria relativa alle rate scadute ammontava ad euro 11.689,37 (doc. 10 dell'opposta). A seguito della sottoscrizione del piano di rientro, il ha onorato il pagamento delle rate scadute e di quelle Pt_1
ancora da scadere solo fino al mese di ottobre 2021, quando la banca ha dovuto stornare gli addebiti diretti tentati, falliti per incapienza del conto corrente. In tutto il 2022 il ha corrisposto Pt_1
unicamente tre rate, delle dodici previste.
Non è contestato che il conto corrente del sul quale venivano addebitate le rate, sia Pt_1
stato più volte incapiente, tanto da comportare lo storno dei tentativi di addebito da parte della banca nel 2019, 2021 e 2022, come si evince dai rendiconti agli atti.
È poi lo stesso opponente ad aver dato atto, nelle proprie difese, di aver perso il lavoro nel 2020
e, anche una volta reperita una nuova occupazione, di non aver comunque potuto fare fronte ai pagamenti dalla fine dell'anno 2021, poiché gli esborsi erano divenuti “insostenibili” (cfr. atto di citazione, pag. 4).
pagina 6 di 8 Pertanto, deve ritenersi integrata la situazione di insolvenza che giustifica la decadenza dell'opponente dal beneficio del termine, di cui si è avvalsa con la notifica dle precetto qui CP_1
opposto.
6. - La soccombenza dell'attore impone il vaglio della domanda ex art. 96 c.p.c. promossa dalla convenuta che, tuttavia, va respinta.
Con
Bank ritiene integrata la responsabilità aggravata del il quale avrebbe agito in Pt_1
giudizio con colpa grave, mosso da finalità meramente dilatorie, in quanto consapevole che la propria pretesa non avrebbe potuto essere accolta. La tesi non è condivisibile, poiché la causa – sebbene istruita documentalmente – ha comunque richiesto il vaglio giudiziale circa la permanenza o meno del beneficio del termine in capo all'opponente, di modo che non può parlarsi di manifesta infondatezza delle domande di quest'ultimo.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e l'opponente deve rifonderle a CP_1
nell'importo che si liquida – in mancanza di nota, tenuto conto del valore della controversia (pari al precetto di euro 139.900,00 e dunque allo scaglione di valore da 52.000,00 a 260.000,00), con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e di quelli minimi per le fasi istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della vertenza e la riproposizione negli scritti conclusivi delle medesime argomentazioni già spese nei precedenti atti – in euro 9.142,00 per compensi, oltre 15%
spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, con pagamento a favore dell'avv. Laura Pelucchi, dichiaratasi antistataria.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
RIGETTA
l'opposizione a precetto promossa da con atto di citazione notificato in data 13.11.2023; Parte_1
CONDANNA
a rifondere a le spese di lite per euro 9.142,00 per compensi oltre 15% Parte_1 CP_1
spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, con pagamento a favore dell'avv. Laura Pelucchi, dichiaratasi antistataria.
pagina 7 di 8 Così deciso in Lecco il 10 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 13 novembre 2023 ed iscritta al n.
2130 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (c.f. ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Anita Vitali del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Lecco, Corso Matteotti n. 5/B, presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici
ATTORE/OPPONENTE
contro
- c.f. e p. iva ), rappresentata e difesa dal proc. avv. Laura Pelucchi del CP_1 P.IVA_1
foro di Milano, con elezione di domicilio in Lecco, Via Marco d'Oggiono n. 35, presso e nello studio dell'avv. Stefano Andreotti, giusta procura generale alle liti e delega agli atti telematici
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto.
All'udienza del 21 novembre 2024 a causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
NEL MERITO: accertata e dichiarata l'indeterminatezza e la genericità delle somme portate a precetto, oltre
all'insussistenza delle condizioni sottese al decadimento del beneficio del termine ex art. 1186 c.c., per i motivi meglio
esposti nella narrativa, dichiarare che l'opponente nulla deve a in forza del titolo azionato, e CP_1
conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di precetto notificato.
pagina 1 di 8 IN OGNI CASO:
- respingere la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. ex adverso formulata non ricorrendone i presupposti;
- spese, competenze ed onorari di lite e relativi accessori interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. datata
17.04.2024, da intendersi qui integralmente trascritte”.
Per l'opposta: “Respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le
motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e negli ulteriori scritti difensivi e, per l'effetto, confermare in
ogni sua parte la validità e l'efficacia del precetto opposto;
Accertare e dichiarare la responsabilità dell'opponente, ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannarla al pagamento
del risarcimento del danno e\o di una somma equitativamente determinata ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 96
c.p.c., oltre che al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore
anticipatario
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In forza di mutuo per Notaio di Milano del 29.12.2017 – con cui Per_1 CP_1
ha concesso a l'importo di euro 140.000,00 con garanzia ipotecaria sull'immobile dello Parte_1
stesso – ha notificato in data 24.10.2023 atto di precetto per complessivi euro CP_1
139.919,02 per capitale, interessi e spese (doc. 1 dell'opponente e doc. 7 dell'opposta).
2. - Con atto di citazione notificato il successivo 13.11.2023, ha interposto Parte_1
opposizione a precetto assumendo l'indeterminatezza del credito azionato e rilevando la mancata decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.. In particolare, l'opponente ha dedotto di avere sempre regolarmente pagato le rate del mutuo concessogli da sino al 2020, allorquando, in CP_1
dipendenza della crisi economica derivante dall'emergenza pandemica, ha dovuto sospendere la propria attività lavorativa. Determinato a onorare il proprio debito verso la banca, il 20.1.2021 ha raggiunto con la stessa un accordo non novativo che prevedeva il pagamento rateale tramite bonifico di rate mensili da euro 974,11 sino alla concorrenza di complessivi euro 11.689,37 per saldare le rate scadute, nonché
l'addebito mensile diretto in conto corrente delle rate ancora non scadute pari ad euro 579,73 mensili. Il
ha esposto che, nonostante gli accordi intervenuti, ha addebitato dal mese di Pt_1 CP_1
pagina 2 di 8 febbraio 2021 somme superiori a quelle pattuite, che, incidendo in modo rilevante sulle proprie disponibilità economiche, hanno portato all'interruzione dei pagamenti e al passaggio a sofferenza della pratica da parte della banca. Pur essendosi offerto più volte di riprendere i pagamenti nel frattempo interrotti, non si sarebbe dimostrata disponibile ad una soluzione transattiva, CP_1
peraltro senza indicare in modo chiaro e puntuale a quanto ammontasse il debito residuo. Ritenendo di non essere decaduto dal beneficio del termine e reputando non provato l'ammontare del debito esposto genericamente nel precetto, ha domandato l'inefficacia/nullità del precetto, previa sospensione dell'efficacia dello stesso.
3. - Si è costituita in giudizio la quale ha precisato che già dal mese di CP_1
novembre 2018 il aveva omesso il pagamento di alcune rate del piano di ammortamento e che Pt_1
tale situazione era perdurata negli anni successivi, fino a quando, il 20.1.2021, le parti erano addivenute all'accordo richiamato dall'opponente. La banca ha contestato di avere operato addebiti ultronei rispetto a quanto pattuito, rilevando di avere unicamente errato nell'addebito di una rata di mutuo,
prontamente stornata con conseguente riaccredito della maggior somma prelevata, e di avere successivamente informato l'attore delle concrete modalità di pagamento sia delle rate già scadute che di quelle residue. Negli anni successivi, la disponibilità economica del avrebbe dato numerosi Pt_1
segni di cedimento, impedendo alla banca di provvedere agli addebiti diretti in conto a causa dell'incapienza dello stesso.
ha quindi contestato sia la censura di indeterminatezza del residuo debito dovuto, CP_1
dando atto di avere più volte comunicato all'opponente il conteggio delle rate insolute, sia l'asserita mancata decadenza dal beneficio ex art. 1186 c.c., poiché la situazione di dissesto economico del sarebbe stata tale da non garantire alla banca la soddisfazione della propria pretesa. Pt_1
Pertanto, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, con condanna del ex art. 96 Pt_1
comma 1 e 3 c.p.c..
4. - Ai fini della decisione sulla sospensiva, è stata fissata l'udienza del 7.3.2024, all'esito della quale l'istanza è stata rigettata.
All'udienza del 7.5.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, all'uopo, è stata fissata l'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c. per il 5.11.2024. In tale udienza, l'attore ha dato atto di pagina 3 di 8 avere ricevuto dalla banca l'accettazione di una proposta transattiva presentatale qualche tempo prima e ha chiesto un rinvio per coltivare la trattativa. Alla successiva udienza del 21.11.2024, accertata l'impossibilità di conciliare la vertenza, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. - L'attore ha opposto il precetto notificatogli il 24.10.2023 sollevando due profili critici:
l'indeterminatezza del credito azionato da e la permanenza del beneficio del termine. CP_1
5.1 - Quanto all'indeterminatezza del credito, il ha sostenuto che non risulti chiaro Pt_1
quale sia l'ammontare residuo delle somme da versare, poiché dal febbraio 2021 la banca convenuta ha effettuato addebiti scorretti sul conto corrente, senza chiarire i criteri di prelievo. Pertanto, non sarebbe possibile risalire all'importo portato in precetto.
La doglianza è priva di fondamento fattuale e giuridico.
In primo luogo, l'opponente ha contestato l'indeterminatezza del credito azionato da CP_1
in modo generico, limitandosi a rilevare la difficoltà di individuare l'esatto ammontare del credito residuo, senza tuttavia fornire un criterio alternativo di calcolo o una stima prudenziale del debito ipotizzato come ancora esistente.
In secondo luogo, anche nel merito la censura non coglie nel segno. Infatti, la situazione debitoria dell'opponente è ricostruibile grazie ai rendiconti agli atti (docc. 8, 9, 11, 13 dell'opposta),
relativi agli anni 2018, 2019, 2021 e 2022, i quali attestano lo stato dei pagamenti delle rate di mutuo, sia prima che dopo l'accordo intervenuto tra le parti in data 20.1.2021 (doc. 3 dell'opponente e doc. 10 dell'opposta). La lettura combinata dei rendiconti e del piano di rientro permette sia di identificare l'ammontare a gennaio 2021 delle rate scadute e non corrisposte, sia di individuare i pagamenti successivamente effettuati. In tutti i rendiconti, poi, vengono indicati gli importi addebitati (ed eventualmente stornati a causa dell'incapienza del conto), con precisazione della quota relativa al capitale e di quella relativa agli interessi, oltre al conteggio del capitale residuo. I calcoli della banca sono stati quindi documentati in modo puntuale e l'importo residuo di capitale individuato dal rendiconto del 2022 (doc. 13 dell'opposta), pari ad euro 127.777,80, è il medesimo indicato in precetto.
Anche con riferimento agli interessi addebitati in precetto, il contratto di mutuo (doc. 2 dell'opponente e doc. 6 dell'opposta) indica il tasso applicato e la regolamentazione dello stesso (cfr.
pagina 4 di 8 pagg. 6, 7, 11 del contratto), di modo che i calcoli effettuati da possono essere ricostruiti CP_1
attraverso i criteri indicati in contratto.
A nulla giova, poi, il richiamo dell'opponente all'erroneo addebito di euro 1.106,45 effettuato dalla banca in data 1.2.2021, dal quale il vorrebbe far discendere l'impossibilità – per i Pt_1
pagamenti successivi – di comprendere le modalità operative del saldo del debito. Risulta, infatti, documentalmente che la banca, avvedutasi dell'errore, abbia stornato le somme erroneamente percepite, provvedendo altresì ad inviare comunicazione al legale dell'opponente delle modalità con cui – da lì in avanti – sarebbero stati effettuati gli addebiti e i bonifici, con indicazione degli importi da corrispondere. Di tali indicazioni il è stato notiziato in pari data dall'avv. Maria Cristina Pt_1
Mapelli, che allora assisteva stragiudizialmente l'opponente (v. mail del 22.2.2021 al doc. 12 dell'opposta).
Pertanto, non può tacciarsi di indeterminatezza il precetto notificato, considerata, da un lato, la genericità della doglianza attorea e, dall'altro, la completezza della documentazione informativa in mano al sia con riferimento all'ammontare del residuo da pagare sia con riguardo alle Pt_1
modalità di versamento delle rate scadute e di quelle ordinarie.
5.2 - Quanto alla permanenza o meno in capo all'opponente del beneficio del termine, deve considerarsi come lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi e che renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve necessariamente rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale temporanea e invertibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore (Cass. 16.6.2023 n. 17362; Cass.
18.11.2011 n. 24330; Cass. 14.5.2008 n. 12126). La valutazione di insolvenza si fonda, quindi, su una valutazione complessiva della situazione del debitore tesa ad esprimere un giudizio sulla capacità di adempimento che si muove su piano del tutto diverso rispetto a quello dell'inadempimento. Difatti, come chiarito anche di recente (Cass. 27.5.2024 n. 14702), se è vero che l'inadempimento può costituire un indice dell'insolvenza, è altrettanto innegabile che non vi sia una corrispondenza pagina 5 di 8 biunivoca tra i due concetti, ben potendo sussistere un inadempimento senza insolvenza e, viceversa, un'insolvenza senza inadempimento. La possibilità di addurre un inadempimento quale causa della decadenza dal beneficio del termine rimane collegata all'ipotesi in cui questo sia dotato di una valenza ulteriore, ossia l'idoneità a rivelare la compromessa situazione patrimoniale del debitore. Nella
decadenza dal beneficio del termine per insolvenza, difatti, a rilevare sono eventi che segnalano la compromissione della capacità del debitore di far fronte ai debiti futuri, dalla quale discende il diritto del creditore di chiedere immediatamente il pagamento di quanto dovuto.
Pertanto, laddove – come nel caso odierno – il mutuatario contesti la decadenza dal beneficio del termine invocata dalla banca sulla base di un inadempimento, il giudizio deve comunque incentrarsi sulla sussistenza o meno di una situazione di insolvenza idonea a legittimarne l'esercizio.
Calando tale principio nel caso concreto, può ritenersi integrata una situazione di insolvenza in capo al nei termini sopra descritti. Pt_1
Come chiarito e provato da a fronte della stipula del mutuo a fine dicembre 2017, CP_1
l'opponente non ha versato le rate di novembre e dicembre 2018 (doc. 8 dell'opposta) e, nel 2019, ha corrisposto solo sette rate su dodici (doc. 9 dell'opposta), tanto che a gennaio 2021 l'esposizione debitoria relativa alle rate scadute ammontava ad euro 11.689,37 (doc. 10 dell'opposta). A seguito della sottoscrizione del piano di rientro, il ha onorato il pagamento delle rate scadute e di quelle Pt_1
ancora da scadere solo fino al mese di ottobre 2021, quando la banca ha dovuto stornare gli addebiti diretti tentati, falliti per incapienza del conto corrente. In tutto il 2022 il ha corrisposto Pt_1
unicamente tre rate, delle dodici previste.
Non è contestato che il conto corrente del sul quale venivano addebitate le rate, sia Pt_1
stato più volte incapiente, tanto da comportare lo storno dei tentativi di addebito da parte della banca nel 2019, 2021 e 2022, come si evince dai rendiconti agli atti.
È poi lo stesso opponente ad aver dato atto, nelle proprie difese, di aver perso il lavoro nel 2020
e, anche una volta reperita una nuova occupazione, di non aver comunque potuto fare fronte ai pagamenti dalla fine dell'anno 2021, poiché gli esborsi erano divenuti “insostenibili” (cfr. atto di citazione, pag. 4).
pagina 6 di 8 Pertanto, deve ritenersi integrata la situazione di insolvenza che giustifica la decadenza dell'opponente dal beneficio del termine, di cui si è avvalsa con la notifica dle precetto qui CP_1
opposto.
6. - La soccombenza dell'attore impone il vaglio della domanda ex art. 96 c.p.c. promossa dalla convenuta che, tuttavia, va respinta.
Con
Bank ritiene integrata la responsabilità aggravata del il quale avrebbe agito in Pt_1
giudizio con colpa grave, mosso da finalità meramente dilatorie, in quanto consapevole che la propria pretesa non avrebbe potuto essere accolta. La tesi non è condivisibile, poiché la causa – sebbene istruita documentalmente – ha comunque richiesto il vaglio giudiziale circa la permanenza o meno del beneficio del termine in capo all'opponente, di modo che non può parlarsi di manifesta infondatezza delle domande di quest'ultimo.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e l'opponente deve rifonderle a CP_1
nell'importo che si liquida – in mancanza di nota, tenuto conto del valore della controversia (pari al precetto di euro 139.900,00 e dunque allo scaglione di valore da 52.000,00 a 260.000,00), con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e di quelli minimi per le fasi istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della vertenza e la riproposizione negli scritti conclusivi delle medesime argomentazioni già spese nei precedenti atti – in euro 9.142,00 per compensi, oltre 15%
spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, con pagamento a favore dell'avv. Laura Pelucchi, dichiaratasi antistataria.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
RIGETTA
l'opposizione a precetto promossa da con atto di citazione notificato in data 13.11.2023; Parte_1
CONDANNA
a rifondere a le spese di lite per euro 9.142,00 per compensi oltre 15% Parte_1 CP_1
spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, con pagamento a favore dell'avv. Laura Pelucchi, dichiaratasi antistataria.
pagina 7 di 8 Così deciso in Lecco il 10 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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