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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3648 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O.P. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4023 del Ruolo Generale dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza del 03.12.2025, tra
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pasca in virtù di mandato alle liti in Parte_1 atti, opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dott. Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Anastasia in virtù di mandato alle liti in atti, opposta oggetto: opposizione al d.i. n. ing. 304/2022 (R.G. n. 1122/2022)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti nella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. L'opposizione è infondata. In termini generali, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente- convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (cfr., ex multis, Cass. 22 aprile 2003 n.6421). Quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). Tanto premesso, dalla analisi delle allegazioni delle parti e dall' istruttoria documentale è emerso quanto segue: - tra le parti è intercorso un contratto di mandato esclusivo con rappresentanza, con il quale l' opponente ha conferito alla Parte_1 opposta l'incarico di “reperire soggetti disposti a locare, per finalità turistica, Controparte_1 l'immobile nella disponibilità del mandante sito in Taviano (Le) alla Via Immacolata, n. 109 e denominato “Residenza Ducale” (tipologia B&B)”; - tale contratto è stato sottoscritto in data 11.12.2020 e prevedeva il termine ultimo di durata del vincolo negoziale del 31.12.2022, con facoltà di rinnovo annuale alla scadenza in mancanza di disdetta formalizzata dalle parti;
- a seguito della revoca con effetto immediato del mandato comunicata con e-mail del mandante del 27.07.2021, l'opposta ha addebitato al con la fattura n. 6976/BHP del 12.08.2021 (posta a Pt_1 base della domanda monitoria), l'importo complessivo di euro 11.692,33, con le seguenti relative causali: euro 8.368,00 (ottomilatrecentosessantotto/00) a titolo di penale, come prevista e determinata dall'art. I.2 del contratto;
euro 3.322,33 (tremilatrecentoventidue/33) a titolo di penale, come prevista dall'art. H.2 del contratto di mandato, per l'avvenuta cancellazione di tre prenotazioni. Ciò detto, deve essere affrontata, preliminarmente, l'eccezione sollevata da parte opponente di difetto di legittimazione attiva della l'eccezione non pare cogliere Controparte_1 nel segno, posto che la prova del conferimento del potere di rappresentanza dalla Controparte_1 (mandataria) alla (sub-mandataria) in ordine alla conduzione delle trattative Controparte_3 precontrattuali risulta essere stata data con la produzione dello stralcio del contratto di mandato intercorso tra la mandataria e sub-agenzia (allegato n. 5 del fascicolo di parte opposta). Passando all' esame degli altri motivi di opposizione, ed in particolare in ordine agli inadempimenti denunciati dall' opponente, deve essere rilevato quanto segue. Sull' inadempimento inerente il mancato invio telematico del contratto e dei relativi allegati nel termine di trenta giorni, esso appare insussistente alla luce della e. mail inviata il 10 febbraio 2021 dalla opposta al mandante (in particolare dalla mail ad ), avente ad Email_1 Email_2 oggetto “Mandato Residenza Ducale”, nella quale la mandataria inoltrava al il link Pt_1 contenente il contratto di mandato e gli allegati (e mail che il non ha contestato di avere Pt_1 ricevuto). Quanto all'inadempimento concernente il mancato procacciamento di clientela, dallo scrutinio del contratto non emerge un obbligo di procurare un minimo “sindacale” di clienti” (anzi, l'art. J.1 del mandato pare escludere tale obbligo); peraltro, il corrispettivo viene determinato in base ad una percentuale sui contratti procurati e non con un importo “fisso” ed indipendente rispetto al procacciamento della clientela, ragion per cui la circostanza che la mandataria non abbia reperito tantissimi contatti non vale a minare l' equilibrio del rapporto sinallagmatico;
va inoltre tenuto in debito conto che, dall' avvio del rapporto negoziale (Dicembre 2020) sino al mese di Luglio 2021, erano passati pochi mesi (quelli invernali e primaverili, che come è noto, non coincidono con il periodo di massima richiesta delle strutture ricettive) e che si era anche in pieno periodo COVID. A fronte di ciò, appare invece provato l'adempimento contrattuale della mandataria di porre in essere tutte le operazioni necessarie per procacciare il maggior numero di prenotazioni possibili (verifica congruità immobile e controllo di conformità, realizzazione book fotografico, creazione e successiva pubblicazione dell'annuncio pubblicitario, registrazione immobile sui portali dedicati,) necessarie alla successiva commercializzazione della struttura ricettiva, come comprovato dal procacciamento delle tre prenotazioni (n. 52894 del 25.06.2021 o periodo dal 09 al 14 agosto 2021, n. 52865 del 30.06.2021 o periodo dal 20 al 24 agosto 2021, n. 52782 del 19.07.2021 o periodo dal 14 al 19 agosto 2021) poi cancellate dallo stesso proprietario. In definitiva, la penale inerente l'avvenuta cancellazione a causa del proprietario del contratto di mandato appare essere stata correttamente applicata e trova il suo fondamento nella previsione contrattuale contenuta nell' art. H.2; lo stesso dicasi della penale per il recesso anticipato esercitata dal sig. in data Pt_1 27.07.2021 che trova fondamento nell'art. I.2 del medesimo contratto di mandato. L'istruttoria documentale, quindi, consente di ritenere provato che l'opposta abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali e che l'addebito delle penali, come innanzi richiamate, sia conforme alle clausole contrattuali ed alla normativa che disciplina la materia. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. ing. 304/2022 (R.G. n. 1122/2022);
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida, in applicazione degli artt.
1-11 D.M. 55/2014 in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per Legge Addì, 09.12.2025 Il Giudice Onorario
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O.P. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4023 del Ruolo Generale dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza del 03.12.2025, tra
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pasca in virtù di mandato alle liti in Parte_1 atti, opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dott. Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Anastasia in virtù di mandato alle liti in atti, opposta oggetto: opposizione al d.i. n. ing. 304/2022 (R.G. n. 1122/2022)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti nella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. L'opposizione è infondata. In termini generali, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente- convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (cfr., ex multis, Cass. 22 aprile 2003 n.6421). Quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). Tanto premesso, dalla analisi delle allegazioni delle parti e dall' istruttoria documentale è emerso quanto segue: - tra le parti è intercorso un contratto di mandato esclusivo con rappresentanza, con il quale l' opponente ha conferito alla Parte_1 opposta l'incarico di “reperire soggetti disposti a locare, per finalità turistica, Controparte_1 l'immobile nella disponibilità del mandante sito in Taviano (Le) alla Via Immacolata, n. 109 e denominato “Residenza Ducale” (tipologia B&B)”; - tale contratto è stato sottoscritto in data 11.12.2020 e prevedeva il termine ultimo di durata del vincolo negoziale del 31.12.2022, con facoltà di rinnovo annuale alla scadenza in mancanza di disdetta formalizzata dalle parti;
- a seguito della revoca con effetto immediato del mandato comunicata con e-mail del mandante del 27.07.2021, l'opposta ha addebitato al con la fattura n. 6976/BHP del 12.08.2021 (posta a Pt_1 base della domanda monitoria), l'importo complessivo di euro 11.692,33, con le seguenti relative causali: euro 8.368,00 (ottomilatrecentosessantotto/00) a titolo di penale, come prevista e determinata dall'art. I.2 del contratto;
euro 3.322,33 (tremilatrecentoventidue/33) a titolo di penale, come prevista dall'art. H.2 del contratto di mandato, per l'avvenuta cancellazione di tre prenotazioni. Ciò detto, deve essere affrontata, preliminarmente, l'eccezione sollevata da parte opponente di difetto di legittimazione attiva della l'eccezione non pare cogliere Controparte_1 nel segno, posto che la prova del conferimento del potere di rappresentanza dalla Controparte_1 (mandataria) alla (sub-mandataria) in ordine alla conduzione delle trattative Controparte_3 precontrattuali risulta essere stata data con la produzione dello stralcio del contratto di mandato intercorso tra la mandataria e sub-agenzia (allegato n. 5 del fascicolo di parte opposta). Passando all' esame degli altri motivi di opposizione, ed in particolare in ordine agli inadempimenti denunciati dall' opponente, deve essere rilevato quanto segue. Sull' inadempimento inerente il mancato invio telematico del contratto e dei relativi allegati nel termine di trenta giorni, esso appare insussistente alla luce della e. mail inviata il 10 febbraio 2021 dalla opposta al mandante (in particolare dalla mail ad ), avente ad Email_1 Email_2 oggetto “Mandato Residenza Ducale”, nella quale la mandataria inoltrava al il link Pt_1 contenente il contratto di mandato e gli allegati (e mail che il non ha contestato di avere Pt_1 ricevuto). Quanto all'inadempimento concernente il mancato procacciamento di clientela, dallo scrutinio del contratto non emerge un obbligo di procurare un minimo “sindacale” di clienti” (anzi, l'art. J.1 del mandato pare escludere tale obbligo); peraltro, il corrispettivo viene determinato in base ad una percentuale sui contratti procurati e non con un importo “fisso” ed indipendente rispetto al procacciamento della clientela, ragion per cui la circostanza che la mandataria non abbia reperito tantissimi contatti non vale a minare l' equilibrio del rapporto sinallagmatico;
va inoltre tenuto in debito conto che, dall' avvio del rapporto negoziale (Dicembre 2020) sino al mese di Luglio 2021, erano passati pochi mesi (quelli invernali e primaverili, che come è noto, non coincidono con il periodo di massima richiesta delle strutture ricettive) e che si era anche in pieno periodo COVID. A fronte di ciò, appare invece provato l'adempimento contrattuale della mandataria di porre in essere tutte le operazioni necessarie per procacciare il maggior numero di prenotazioni possibili (verifica congruità immobile e controllo di conformità, realizzazione book fotografico, creazione e successiva pubblicazione dell'annuncio pubblicitario, registrazione immobile sui portali dedicati,) necessarie alla successiva commercializzazione della struttura ricettiva, come comprovato dal procacciamento delle tre prenotazioni (n. 52894 del 25.06.2021 o periodo dal 09 al 14 agosto 2021, n. 52865 del 30.06.2021 o periodo dal 20 al 24 agosto 2021, n. 52782 del 19.07.2021 o periodo dal 14 al 19 agosto 2021) poi cancellate dallo stesso proprietario. In definitiva, la penale inerente l'avvenuta cancellazione a causa del proprietario del contratto di mandato appare essere stata correttamente applicata e trova il suo fondamento nella previsione contrattuale contenuta nell' art. H.2; lo stesso dicasi della penale per il recesso anticipato esercitata dal sig. in data Pt_1 27.07.2021 che trova fondamento nell'art. I.2 del medesimo contratto di mandato. L'istruttoria documentale, quindi, consente di ritenere provato che l'opposta abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali e che l'addebito delle penali, come innanzi richiamate, sia conforme alle clausole contrattuali ed alla normativa che disciplina la materia. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. ing. 304/2022 (R.G. n. 1122/2022);
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida, in applicazione degli artt.
1-11 D.M. 55/2014 in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per Legge Addì, 09.12.2025 Il Giudice Onorario