Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9667 2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 9667 /2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO Parte_1
AURICCHIELLA
ricorrente CONTRO
, in persona Controparte_1 del Presidente Legale Rappresentante con sede in Roma, Via Ciro il
Grande, rappresentato e difeso dall'Avv. CRISTIANA VIVIAN
convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto I' dinanzi a questo Tribunale, Parte_1 CP_1 proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n.OI-001592444 emessa dalla sede di Milano e notificata il 19.7.2024 per il CP_1 pagamento dell'importo di euro 3.567,00 richiesto a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2017, come da atto di accertamento ex
1
8. Ha eccepito l'intervenuta decadenza ex art. 14 L.
689/1981, sostenendo che l'attività ispettiva dell' si è protratta oltre CP_1 il termine perentorio di 90 giorni dall'accertamento previsto dalla norma.
Ha poi eccepito il decorso del termine di prescrizione di cinque anni decorrenti dal giorno in cui sono state asseritamente commesse le violazioni, richiamando l'art. 28 della L. 689/81 che prevede che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
2. Si è costituito l' , che ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha in primo CP_1 luogo sostenuto che alla fattispecie non si applicherebbe l'art. 14 della L.
n. 689/1981, ma la disciplina speciale prevista dall'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15. Sostiene comunque che nel caso il termine non sarebbe decorso, in quanto il dies a quo va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, e nel caso di specie il completamento di queste attività si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione.
In fatto, ha esposto che L'O.I. oggetto del presente contenzioso è relativa all'atto di accertamento prot .4900.28/12/2018.0672377 riferito CP_1
2 all'omissione contributiva relativa alle quote a carico dei lavoratori dipendenti per l' anno 2017, mensilità di settembre ottobre e novembre.
(DOC 1). L'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 16.1.2019 a in qualità di socio liquidatore e legale rappresentante della Parte_1 costituita il 28.4.2017 e cancellata il 12.6.2020 (DOCC 2 e 3). CP_2
La contribuzione (oltre sanzioni) è relativa ad avviso di addebito n. 368
2018 0000310935 000 notificato via pec alla società il 13.1.2018 e deriva da DM 10 insoluti (DOCC 5 e 6).
Ha argomentato che la prescrizione delle sanzioni, che ha iniziato a decorrere dal 15.1.2016, è stata successivamente interrotta dalla notifica degli atti interruttivi a parte ricorrente in data 16.1.2019 e poi la prescrizione è stata interrotta dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione ed è rimasta sospesa prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (pagamento richiesto entro 60 gg successivi alla scadenza dei tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge
24 aprile 2020, n. 27. Infine, è stata nuovamente interrotta dalle ulteriori comunicazioni e dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione oggi opposta.
3. In merito all'eccezione di decadenza sollevata ex art. 14 della L. n. 689 del 1981, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7845 del 25.3.2025 ha chiarito quanto segue:
“Va premesso che il d.lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse
3 anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”, ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che “l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti” (comma
4). Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, l.
n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà
4 sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n.
4345 del 2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, l. n.
689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24
Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.” (Corte cost. n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità
e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'“esigenza di
5 contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma
4, d.lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale,
l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo
(cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del
2003), affatto correttamente, nel caso di specie, i giudici territoriali hanno ritenuto maturata la decadenza di cui trattasi, essendo incontroverso che l'odierno ricorrente ricevette gli atti dalla Procura della Repubblica di
Bergamo in data 13.6.2016 e provvide alla notifica della violazione soltanto in data 17.4.2017 (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata)”.
4. Nello stabilire il dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza, si condivide l'assunto di secondo cui per le omissioni riferite all'anno CP_1
2017, il dies a quo per l'emissione dell'atto di accertamento non poteva essere anteriore al gennaio 2018, in quanto l'accertamento deve
6 necessariamente riguardare tutte le omissioni riferibili alla singola annualità.
Solo considerando l'intera annualità è, infatti, possibile stabilire se l'omissione, complessivamente, supera o meno la soglia di rilevanza penale (10.000,00 euro) e quale ne sia l'effettivo ammontare.
Inoltre, nello stabilire il dies a quo per l'emissione dell'atto di accertamento, occorre considerare che il termine di 90 giorni previsto per la contestazione della violazione di cui all'art. 14 della L. 689/1981 decorre
“dall'accertamento” della violazione, non dal momento di perfezionamento della stessa.
Per “accertamento” deve intendersi, infatti, non la materiale acquisizione del fatto da parte dell'Autorità cui è stato trasmesso il rapporto ma il momento in cui detta autorità abbia acquisito “tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza di una violazione segnalata ovvero quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione» (Cass. Civ. Sez. 2, sent. n. 3043 del
2009). Ne consegue che occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata
(Cass. Civ. Sez. 2, sent. n. 26734 del 2011, Sez. 2, sent. n. 9311 del
2007).
Ancor più recentemente e nel medesimo solco già tracciato, la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 3712/24 ha ribadito che : “In materia di sanzioni amministrative nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il
7 momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve comprendere anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini finalizzate a verificare l'esistenza della infrazione e ad acquisire compiuta conoscenza della condotta illecita. In caso di contrasto sul punto, compete al giudice di merito, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
P.A., per giungere a una simile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza (art. 14, comma 2, l. n. 689 del 1981). Pertanto, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti del caso”
5. A giustificazione del tempo trascorso dalla violazione, l' ha CP_1 argomentato: “le partite di credito previdenziale, destinate alla copertura delle quote a carico, sono state incorporate nei modelli Uniemens insoluti e, per questa via, mandate a ruolo (cfr. allegati nn. 13 e 14), l' CP_1 non poteva certamente dichiararsi decaduto in assenza di una puntuale quantificazione dell'omissione giacché l'attività di accertamento, prodromica alla contestazione, non poteva dirsi conclusa, specialmente con precipua considerazione:
-del contesto legislativo estremamente mutevole il quale, dopo l'iniziale intervento di depenalizzazione, ha reiteratamente modificato la disciplina delle modalità di determinazione delle sanzioni per omesso versamento delle quote a carico nel periodo 2016 – 2023;
8 -della “navetta” dei fascicoli – con il consequenziale aggravio dei tempi procedimentali – per omesso versamento delle quote a carico che, sino al
2016 venivano spediti alle Procure e, successivamente, sono state da queste ultime restituiti all' laddove le omissioni fossero inferiori ai CP_1
10.000 euro;
-degli eventuali versamenti effettuati nel trimestre susseguente alla notifica della diffida, che avrebbero ridotto il quantum dell'omissione contributiva costituente la base di computo per la determinazione dell'importo della sanzione nonché degli ulteriori versamenti pervenuti dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per le partite di credito previdenziale, contenenti tra l'altro le quote a carico, medio tempore andate a ruolo e potenziale oggetto di riscossione parziale (cfr. allegati nn. 13 e 14)”
6. Dalla documentazione prodotta dall' si ricava che gli uniemens del CP_1
2017 sono stati regolarmente presentati, quella relativa al mese di dicembre il 24.1.2018. Alla data del 31.1.2018 l' era pertanto in CP_1 grado di riscontrare contabilmente egli avvenuti versamenti e quindi di quantificare le omissioni per l'anno 2017, tanto che la contribuzione (oltre sanzioni) è stata richiesta con avviso di addebito n. 368 2018 0000310935
000 notificato via pec alla società il 13.1.2018.
7. La contestazione è avvenuta con l'atto di accertamento del 28.12.2018 notificato il 5 gennaio 2019, quindi oltre i 90 giorni dall'accertamento della violazione, da intendersi perfezionato alla data del 31.1.2018, considerato che la quantificazione della sanzione doveva essere fatta sulla base della normativa all'epoca vigente, né occorreva alcun' altra valutazione.
9 8. Essendo l' incorso nella decadenza di cui all'art. 14, il ricorso CP_1 dev'esssere accolto e l'ordinanza ingiunzione opposta dev'essere annullata.
9. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, annulla l'ordinanza- ingiunzione opposta e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme intimate in pagamento.
Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 1.300,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali, IVA e CPA e rimborso CU ove versato, da distrarsi in favore del difensore avv. Auricchiella.
Così deciso in Milano, il 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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