TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 16694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16694 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA XVII Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Erminio Colazingari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8206 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa DA
(c.f.: ), residente in [...], ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale XXI Aprile n. 21, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Monaco (c.f.: ), dell'Avv. Valerio Monaco (c.f.: ) e C.F._2 C.F._3 della Dott.ssa (C.F.: ), che lo rappresentano e difendono giusta Parte_2 C.F._4 procura in calce all'atto di opposizione.
- parte opponente - CONTRO (P.I.: , e, per essa, in qualità di procuratore, in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n. 170, presso gli Avv.ti Raffaele Zurlo (c.f.. ) e Andrea Ornati (c.f. C.F._5
, dai quali è, congiuntamente e disgiuntamente, rappresentata e difesa giusta C.F._6 delega in atti.
- parte opposta -
********************* Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 16646/2019 (R.G. n. 41585/2019), del 13.08.2019. Conclusioni: come da verbale dell'11.7.2025.
************************
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata. Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccepita inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per la asserita sua tardiva notificazione oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c., per essere stato il provvedimento monitorio emesso in data 10/8/2019 e notificato il successivo 16/12/2020, risultando per tabulas che la quale procuratrice di si è tempestivamente attivata, Controparte_2 Controparte_1 passando l'atto per la notifica del decreto ingiuntivo il 2/9/2019, nel rispetto del termine di cui all'art. 644 c.p.c.. Ciò in ragione del principio di sdoppiamento degli effetti in ipotesi opposizione per chi notific Parimenti priva di pregio è l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per la sua tardiva iscrizione al ruolo. Invero, risulta dagli atti che, a fronte della notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo all'ingiungente in data 22/1/2021, l'atto introduttivo è stato depositato telematicamente il 25/1/2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c., mentre non rileva in contrario il ritardo con cui l'ufficio ha provveduto alla sua iscrizione al ruolo, trattandosi di attività che non rientra nella disponibilità della parte. Relativamente al merito della causa in esame, deve, dunque, ritenersi l'infondatezza della proposta opposizione basata sostanzialmente sulla contestazione relativa alla legittimità del contratto di finanziamento n. 3460644 asseritamente stipulato da e la poi Parte_1 Controparte_3 incorporata in ( credito poi ceduto all'odierna opponente per Controparte_4 effetto di contratto di cessione di crediti, a titolo oneroso e pro soluto, stipulato il 23/06/2016, come da Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 108 del 10/09/2016 in atti). In particolare, l'opponente ha eccepito di non aver mai sottoscritto il contratto in questione disconoscendone espressamente la paternità. All'esito del procedimento di verificazione di cui all'art. 216 c.p.c. tutte le sottoscrizioni apposte sulle schede contrattuali sono risultate autografe. Il CTU, infatti, all'esito dell'indagine peritale grafologica, ha concluso affermando testualmente che
“Le n. 10 firme oggetto di verifica a nome apposte in calce al contratto di finanziamento Parte_1 del 14.09.2004, denominato nel presente elaborato come Reperto A, sono riconducibili al grafismo autografo del Sig. e pertanto con certezza autografe”. Parte_1 Invero, secondo il CTU, all'esito del confronto delle firme in verifica con quelle in comparazione è emerso che confrontando le firme in verifica con le firme in comparazione, quest'ultime comprese in un ampio arco temporale (2009 – 2024), è innegabile che si riscontrino anche alcune differenze. Quest'ultime riguardano maggiormente le caratteristiche grafologiche formali e non sostanziali, che normalmente nel tempo possono modificarsi, rientrando nella naturale variabilità grafica intraindividuale del soggetto scrivente. Ciò è sufficiente perché possa ritenersi formata la convinzione di autografia delle sottoscrizioni, non avendo peraltro la parte opponente allegato elementi o circostanza capaci di inficiare le conclusioni del perito. Possono, pertanto, essere recepite dal tribunale le conclusioni esposte dal consulente d'ufficio, pienamente rispondenti ai quesiti posti, adeguatamente supportate e suffragate da ineccepibili accertamenti, chiaramente frutto di un approfondito esame dei fatti e fondate su logiche e rigorose indagini, le quali sono senz'altro idonee a fondare la decisione. Prive di pregio sono altresì le doglianze in base alle quali parte opponente deduce la nullità delle clausole relative agli interessi moratori previste dalle Condizioni generali di contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli predisposti dalla stessa Banca, in quanto vessatorie ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. in combinato disposto con gli artt. 33 e ss del Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005). Difatti, premesso che l'opponente neppure contesta la concreta applicazione delle penali previste da tali clausole, non è condivisibile, la tesi secondo la quale si tratterebbe di clausole vessatorie ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f) del Codice del consumo secondo il quale “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: […] f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”. Innanzitutto, va ricordato che secondo la giurisprudenza in materia, la clausola regolante l'applicazione degli interessi di mora non può considerarsi vessatoria, in presenza di sottoscrizione del contraente debole che abbia accettato le clausole contrattuali. La S.C. ha, infatti, precisato che “La clausola del contratto per adesione, che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale, non rientra tra quelle che debbono essere specificamente approvate per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ., stante la tassatività dell'elencazione di tali clausole contenuta nel secondo comma della medesima disposizione normativa e l'impossibilità di ricondurla nel novero delle clausole vessatorie in via di interpretazione estensiva, non sussistendo in questa ipotesi l'esigenza di tutelare il contraente per adesione in una situazione per lui particolarmente sfavorevole” (Cass., n. 9646/2006, conf. Cass. n. 16124/2009). Anche sotto il profilo del difetto trasparenza e di chiarezza, la doglianza di parte opponente appare infondata, atteso che le previsioni contenute nelle clausole in questione risultano sufficientemente chiare e comprensibili da parte del consumatore dotato di una diligenza media. In conclusione, pertanto, essendo infondati tutti i motivi di opposizione, a conferma del decreto ingiuntivo n. 16646/2019, l'opponente va condannato al pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di € 41.137,61, oltre interessi come da domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento previsti dal DM n. 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Roma, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 16646/2019 (R.G. n. 41585/2019), del 13.08.2019;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali in favore di parte opposta, che liquida in € 7.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1 Roma, 24/11/2025 Il Giudice Dott. Erminio Colazingari
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Erminio Colazingari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8206 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa DA
(c.f.: ), residente in [...], ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale XXI Aprile n. 21, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Monaco (c.f.: ), dell'Avv. Valerio Monaco (c.f.: ) e C.F._2 C.F._3 della Dott.ssa (C.F.: ), che lo rappresentano e difendono giusta Parte_2 C.F._4 procura in calce all'atto di opposizione.
- parte opponente - CONTRO (P.I.: , e, per essa, in qualità di procuratore, in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n. 170, presso gli Avv.ti Raffaele Zurlo (c.f.. ) e Andrea Ornati (c.f. C.F._5
, dai quali è, congiuntamente e disgiuntamente, rappresentata e difesa giusta C.F._6 delega in atti.
- parte opposta -
********************* Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 16646/2019 (R.G. n. 41585/2019), del 13.08.2019. Conclusioni: come da verbale dell'11.7.2025.
************************
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata. Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccepita inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per la asserita sua tardiva notificazione oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c., per essere stato il provvedimento monitorio emesso in data 10/8/2019 e notificato il successivo 16/12/2020, risultando per tabulas che la quale procuratrice di si è tempestivamente attivata, Controparte_2 Controparte_1 passando l'atto per la notifica del decreto ingiuntivo il 2/9/2019, nel rispetto del termine di cui all'art. 644 c.p.c.. Ciò in ragione del principio di sdoppiamento degli effetti in ipotesi opposizione per chi notific Parimenti priva di pregio è l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per la sua tardiva iscrizione al ruolo. Invero, risulta dagli atti che, a fronte della notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo all'ingiungente in data 22/1/2021, l'atto introduttivo è stato depositato telematicamente il 25/1/2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c., mentre non rileva in contrario il ritardo con cui l'ufficio ha provveduto alla sua iscrizione al ruolo, trattandosi di attività che non rientra nella disponibilità della parte. Relativamente al merito della causa in esame, deve, dunque, ritenersi l'infondatezza della proposta opposizione basata sostanzialmente sulla contestazione relativa alla legittimità del contratto di finanziamento n. 3460644 asseritamente stipulato da e la poi Parte_1 Controparte_3 incorporata in ( credito poi ceduto all'odierna opponente per Controparte_4 effetto di contratto di cessione di crediti, a titolo oneroso e pro soluto, stipulato il 23/06/2016, come da Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 108 del 10/09/2016 in atti). In particolare, l'opponente ha eccepito di non aver mai sottoscritto il contratto in questione disconoscendone espressamente la paternità. All'esito del procedimento di verificazione di cui all'art. 216 c.p.c. tutte le sottoscrizioni apposte sulle schede contrattuali sono risultate autografe. Il CTU, infatti, all'esito dell'indagine peritale grafologica, ha concluso affermando testualmente che
“Le n. 10 firme oggetto di verifica a nome apposte in calce al contratto di finanziamento Parte_1 del 14.09.2004, denominato nel presente elaborato come Reperto A, sono riconducibili al grafismo autografo del Sig. e pertanto con certezza autografe”. Parte_1 Invero, secondo il CTU, all'esito del confronto delle firme in verifica con quelle in comparazione è emerso che confrontando le firme in verifica con le firme in comparazione, quest'ultime comprese in un ampio arco temporale (2009 – 2024), è innegabile che si riscontrino anche alcune differenze. Quest'ultime riguardano maggiormente le caratteristiche grafologiche formali e non sostanziali, che normalmente nel tempo possono modificarsi, rientrando nella naturale variabilità grafica intraindividuale del soggetto scrivente. Ciò è sufficiente perché possa ritenersi formata la convinzione di autografia delle sottoscrizioni, non avendo peraltro la parte opponente allegato elementi o circostanza capaci di inficiare le conclusioni del perito. Possono, pertanto, essere recepite dal tribunale le conclusioni esposte dal consulente d'ufficio, pienamente rispondenti ai quesiti posti, adeguatamente supportate e suffragate da ineccepibili accertamenti, chiaramente frutto di un approfondito esame dei fatti e fondate su logiche e rigorose indagini, le quali sono senz'altro idonee a fondare la decisione. Prive di pregio sono altresì le doglianze in base alle quali parte opponente deduce la nullità delle clausole relative agli interessi moratori previste dalle Condizioni generali di contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli predisposti dalla stessa Banca, in quanto vessatorie ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. in combinato disposto con gli artt. 33 e ss del Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005). Difatti, premesso che l'opponente neppure contesta la concreta applicazione delle penali previste da tali clausole, non è condivisibile, la tesi secondo la quale si tratterebbe di clausole vessatorie ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f) del Codice del consumo secondo il quale “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: […] f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”. Innanzitutto, va ricordato che secondo la giurisprudenza in materia, la clausola regolante l'applicazione degli interessi di mora non può considerarsi vessatoria, in presenza di sottoscrizione del contraente debole che abbia accettato le clausole contrattuali. La S.C. ha, infatti, precisato che “La clausola del contratto per adesione, che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale, non rientra tra quelle che debbono essere specificamente approvate per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ., stante la tassatività dell'elencazione di tali clausole contenuta nel secondo comma della medesima disposizione normativa e l'impossibilità di ricondurla nel novero delle clausole vessatorie in via di interpretazione estensiva, non sussistendo in questa ipotesi l'esigenza di tutelare il contraente per adesione in una situazione per lui particolarmente sfavorevole” (Cass., n. 9646/2006, conf. Cass. n. 16124/2009). Anche sotto il profilo del difetto trasparenza e di chiarezza, la doglianza di parte opponente appare infondata, atteso che le previsioni contenute nelle clausole in questione risultano sufficientemente chiare e comprensibili da parte del consumatore dotato di una diligenza media. In conclusione, pertanto, essendo infondati tutti i motivi di opposizione, a conferma del decreto ingiuntivo n. 16646/2019, l'opponente va condannato al pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di € 41.137,61, oltre interessi come da domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento previsti dal DM n. 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Roma, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 16646/2019 (R.G. n. 41585/2019), del 13.08.2019;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali in favore di parte opposta, che liquida in € 7.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1 Roma, 24/11/2025 Il Giudice Dott. Erminio Colazingari