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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1002/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 852/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2024 90159669 48 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 420/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 852/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro la Regione Siciliana e l' Agenzia entrate - SC - Messina avverso l' Avviso di Intimazione n. 295 2024 90159669 48 000 Tasse Automobilistiche 2018.
Eccepisce:
-l'intervenuta prescrizione triennale del diritto dalla riscossione delle somme.
L'Agenzia delle Entrate SC, nel costituirsi nel presente giudizio, eccepisce la carenza di legittimazione passiva per quanto concerne il merito della controversia e conferma la legittimità della procedura di riscossione.
La Regione Siciliana, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita di essere accolto.
La parte ricorrente ha proposto ricorso avverso intimazione di pagamento n. 295 2024 90159669 48/000 per l'omesso pagamento della cartella di pagamento n. 9520210069749014000, tassa automobilistica , anno 2018, notificata il 10.03.2023.
L'Agente della SC ha correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica, richiamata all'atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tale cartella, tuttavia, non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione, cristallizzando il credito azionato.
Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21
D. Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili. Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, si perviene agevolmente alla conclusione che il contribuente/ricorrente oggi può legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri” dell'atto impugnato. Per quanto sopra evidenziato, ogni eccezione proposta avverso un atto propedeutico a quello impugnato, deve essere ritenuta tardivamente proposta e, quindi, inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 3, e 21 del D. Lgs. 546/92.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte e eccepite dalle parti.
Tenuto conto dell'esiguità delle somme richieste , le spese del giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 2, in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Messina lì 28.01.2026 Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Rita Rampulla
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 852/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2024 90159669 48 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 420/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 852/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro la Regione Siciliana e l' Agenzia entrate - SC - Messina avverso l' Avviso di Intimazione n. 295 2024 90159669 48 000 Tasse Automobilistiche 2018.
Eccepisce:
-l'intervenuta prescrizione triennale del diritto dalla riscossione delle somme.
L'Agenzia delle Entrate SC, nel costituirsi nel presente giudizio, eccepisce la carenza di legittimazione passiva per quanto concerne il merito della controversia e conferma la legittimità della procedura di riscossione.
La Regione Siciliana, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita di essere accolto.
La parte ricorrente ha proposto ricorso avverso intimazione di pagamento n. 295 2024 90159669 48/000 per l'omesso pagamento della cartella di pagamento n. 9520210069749014000, tassa automobilistica , anno 2018, notificata il 10.03.2023.
L'Agente della SC ha correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica, richiamata all'atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tale cartella, tuttavia, non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione, cristallizzando il credito azionato.
Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21
D. Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili. Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, si perviene agevolmente alla conclusione che il contribuente/ricorrente oggi può legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri” dell'atto impugnato. Per quanto sopra evidenziato, ogni eccezione proposta avverso un atto propedeutico a quello impugnato, deve essere ritenuta tardivamente proposta e, quindi, inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 3, e 21 del D. Lgs. 546/92.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte e eccepite dalle parti.
Tenuto conto dell'esiguità delle somme richieste , le spese del giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 2, in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Messina lì 28.01.2026 Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Rita Rampulla