Sentenza 5 maggio 1975
Massime • 1
Per stabilire il momento dal quale comincia a decorrere la prescrizione dell'Azione di annullamento del contratto per dolo, questo non viene in considerazione nella sua concreta esistenza - la quale formera oggetto della successiva indagine di merito circa la fondatezza della domanda - ma e assunto nella sua astratta configurabilita, con riferimento alle allegazioni della parte circa i fatti che lo integrerebbero. Pertanto la scoperta del dolo, dalla quale decorre il termine quinquennale di prescrizione, non puo essere identificato con la percezione del consistente divario tra il valore delle prestazioni dedotte in contratto, ma deve farsi coincidere con la percezione, da parte dell'attore, dei mezzi fraudolenti che sono stati messi in opera dalle controparti per carpire il suo consenso, in quanto con la Azione di annullamento si intende tutelare unicamente la liberta del volere dei contraenti, prescindendo da qualsiasi considerazione di equilibrio patrimoniale tra le prestazioni.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/05/1975, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1975 |
Testo completo
Per stabilire il momento dal quale comincia a decorrere la prescrizione dell'Azione di annullamento del contratto per dolo, questo non viene in considerazione nella sua concreta esistenza - la quale formera oggetto della successiva indagine di merito circa la fondatezza della domanda - ma e assunto nella sua astratta configurabilita, con riferimento alle allegazioni della parte circa i fatti che lo integrerebbero. Pertanto la scoperta del dolo, dalla quale decorre il termine quinquennale di prescrizione, non puo essere identificato con la percezione del consistente divario tra il valore delle prestazioni dedotte in contratto, ma deve farsi coincidere con la percezione, da parte dell'attore, dei mezzi fraudolenti che sono stati messi in opera dalle controparti per carpire il suo consenso, in quanto con la Azione di annullamento si intende tutelare unicamente la liberta del volere dei contraenti, prescindendo da qualsiasi considerazione di equilibrio patrimoniale tra le prestazioni.*