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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/03/2024, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Prima Civile – riunita in Camera di Consiglio e composta dai sig. magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Daniela Pellingra Consigliere
3) Dott. Maria Letizia Barone Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 327/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado di giudizio
DA
(CF: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Agatino Scaringi (pec: , giusta procura in Email_1 atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI parte appellante:
Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Palermo,
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere per la forma e nel merito il presente ricorso e conseguentemente riformare l'impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani, statuendo quanto segue: preliminarmente:
- dichiarare la giurisdizione italiana sulla domanda di affidamento e mantenimento della figlia minorenne;
Persona_1
1 - disporre la rinnovazione dell'istruttoria, per esperire gli accertamenti richiesti e non espletati in primo grado;
nel merito: in via principale, disporre l'affidamento condiviso della minore , con domicilio prevalente Persona_1 presso il padre ed obbligare la madre a versare, in favore del ricorrente, per il mantenimento della figlia, l'importo di 400,00# mensili, con la rivalutazione Istat ed il 50% delle spese straordinarie;
- in subordine, disciplinare il diritto di visita del padre, prevedendo che il Sig. possa Parte_1 trascorrere lunghi periodi con la figlia durante l'anno, nel territorio italiano, oltre quindici Persona_1 giorni nel periodo natalizio, anche con alternanza delle festività, dieci giorni nel periodo pasquale e trenta giorni in quello estivo.
Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio.
Salvo ogni altro diritto. il P.G.: rigetto del ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza dei giorni 21 – 22 luglio 2022, il Tribunale di Trapani:
- ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto il 20 maggio 2006 tra
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
- ha posto a carico della l'obbligo di corrispondere in favore dell'ex coniuge un CP_1 assegno mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento del figlio Per_2
- ha posto a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese straordinarie da sostenere in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente;
Per_2
- ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore , Persona_1 sussistendo la giurisdizione del giudice polacco;
- ha compensato integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
2. Con ricorso depositato il 22 febbraio 2023, ha impugnato la Parte_1 decisione, dolendosi dell'avvenuta declinazione da parte del Tribunale della propria giurisdizione in favore del giudice polacco in relazione alle domande inerenti all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore e della conseguente omessa istruttoria, ed ha concluso come Persona_1 indicato in epigrafe.
3. Instaurato il contraddittorio, , ricevuta regolare notifica del ricorso e Controparte_1 del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace, come qui si dichiara.
Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. L'appello non è fondato.
5. Il Tribunale nel pronunciare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del
2 giudice polacco ha ritenuto, in ordine alle domande riguardanti l'affido della figlia minore delle parti, che in forza del disposto degli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento CE n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, deve considerarsi competente il giudice polacco, essendo la minore abitualmente residente in Polonia, presso la madre collocataria, almeno dal 2014; in ordine alla domanda avente ad oggetto il mantenimento della predetta, che in forza dell'art. 3 lett. c e d del Regolamento CE n.4/2009 deve egualmente ritenersi che la giurisdizione spetti al giudice competente sulla responsabilità genitoriale e pertanto il giudice del luogo in cui la minore è residente.
Ha poi escluso che la giurisdizione italiana potesse essere affermata alla luce del disposto dell'art. 19 del Regolamento CE n. 2201/2003, posto che il giudizio promosso innanzi all'autorità giudiziaria polacca dalla non si era concluso con una pronuncia declinatoria della CP_1 giurisdizione.
Ora, l'appellante nel contestare la decisione, in relazione alla domanda avente ad oggetto l'affido della figlia minore, considera che l'art. 12 del regolamento 2201/2003 “ammette la proroga di competenza in favore del foro della materia matrimoniale, adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento , ovvero in favore del foro con il quale il minore presenti uno stretto legame”.
Rileva, poi, argomentando ex art. 19 del Regolamento in ultimo citato, che il Tribunale
Polacco non poteva essere ritenuto quale autorità giurisdizionale previamente adita posto che il procedimento di divorzio introitato dalla era stato archiviato per la ragione che la CP_1 ricorrente non aveva dato prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione, elemento da cui doveva trarsi che il giudizio non poteva essere introitato in quello
Stato.
Infine, a sostegno della giurisdizione italiana evidenzia che “la Corte di Cassazione, Sezioni
Unite Civili, con sentenza n. 30903/2022, ha escluso che il principio di prossimità possa condurre alla competenza dello Stato di residenza abituale del minore”
Il motivo non è fondato.
In primo luogo, va evidenziato che il richiamato art. 12 del Regolamento CE n. 2201/2003 rubricato “proroga della competenza”, dispone:
“1. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo
3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:
a) almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;
e
b) la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità
3 genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all'interesse superiore del minore”.
Nel caso di specie, come si rileva dagli atti la , invece, in primo grado ha CP_1 immediatamente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice Italiano così da doversi escludere il criterio di competenza invocato dall'appellante.
Appare, poi, del tutto irrilevante il richiamo all'art. 19 rubricato “Litispendenza e connessione”, in forza del quale “ 1. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende
d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita.
2. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.
3. Quando la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita. In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all'autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l'azione dinanzi all'autorità giurisdizionale preventivamente adita.
Come pacifico, il procedimento introitato innanzi al giudice polacco si era infatti concluso con il decreto di archiviazione del 26 febbraio 2020 che non ha declinato nemmeno implicitamente la giurisdizione del giudice adito.
Inconferente, infine, è la pronuncia della Corte di Cassazione richiamata dall'appellante perché riguardante un minore non residente in uno stato dell'Unione Europea per cui era stata esclusa l'applicazione del Regolamento CE n. 4 del 2009 richiamato invece dal primo giudice.
6. Le spese di lite di questo grado del giudizio, in ragione della contumacia della parte appellata, rimangano a carico dell'appellante.
7. Deve darsi atto, infine, che sussistono nei confronti dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, lette le conclusioni di parte appellante e del Procuratore Generale, nella contumacia di , qui dichiarata, rigetta Controparte_1
l'appello proposto da avverso la sentenza dei giorni 21-22 luglio 2022 Parte_1 del Tribunale di Trapani;
dichiara che le spese del grado rimangono a carico di parte appellante;
4 dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228/2012.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 25 marzo 2024.
Il Consigliere est.
Maria Letizia Barone Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dott. Giovanni D'Antoni, e dal consigliere relatore ed estensore dott. Maria Letizia Barone.
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