Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/05/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 357 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
– nata a [...] in data [...], ivi residente in [...]C.F._1
ALIGHIERI, n. 2 e sig. - CF – nato a [...] ed in data Controparte_1 C.F._2
07/11/1958, residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
PILEGGI NATALINO - CF - elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta C.F._3 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 16 maggio 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 28/04/2025 - che i ricorrenti, in data 19/12/1999, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in data 19.12.1999 in RI;
- il matrimonio è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune, con atto n. 15, parte II, serie A - anno 1999 - Comune di RI, Ufficio 2;
- i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni e dalla loro unione non sono nati figli;
- nel corso della convivenza il rapporto coniugale si è progressivamente deteriorato a causa della diversità caratteriale dei coniugi, che ha compromesso l'unione affettiva e sentimentale, tanto da indurre i coniugi a separarsi;
- tra le parti interveniva sentenza di separazione giudiziale n. 812/2009, del 23.07.2009, depositata in cancelleria in data 17.08.2009, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme pronunciava la separazione giudiziale tra i coniugi e , addebitando la separazione a colpa di Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
, rigettava la richiesta di assegnazione della casa familiare in favore di e condannava
[...] Parte_1
al pagamento, in favore di , di un assegno di mantenimento per sé di Controparte_1 Parte_1 euro 600,00, da versare tra il 20 e il 30 di ogni mese, oltre adeguamento annuale automatico agli indici Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza;
- con riferimento alle condizioni economiche dei coniugi, si rileva che i ricorrenti sono entrambi pensionati;
- sono trascorsi più di venti anni dall'interruzione della convivenza coniugale e 16 anni dalla sentenza di separazione giudiziale, senza che vi sia stata riconciliazione o interruzione della separazione;
- il signor ha instaurato una nuova relazione sentimentale, dalla quale è nata la figlia Controparte_1 Per_
- essi ricorrenti, entrambe economicamente indipendenti, intendono chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il tempo trascorso dalla separazione, l'assenza di figli e l'impossibilità di ricostruire l'unione morale e spirituale della famiglia li inducono a divorziare rinunciando alla comparizione personale innanzi a codesto Tribunale per l'esperimento di un tentativo di conciliazione, che appare chiaramente inutile (vedi testualmente, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
Tutto ciò premesso, i ricorrenti - come sopra generalizzati, rappresentati e difesi – chiedevano che il Tribunale di Lamezia Terme adito, preso atto della rinuncia degli istanti alla comparizione personale, volesse pertanto accogliere le seguenti conclusioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 [...]
, celebrato a RI in data 19 dicembre 1999, trascritto nei registri dell'ufficio di stato civile Controparte_1 del predetto comune con atto n. 15, parte II, serie A - anno 1999 - Comune di RI, Ufficio 2;
- ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI di trascrivere l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei registri di matrimonio.
I coniugi, preso atto del contenuto del presente ricorso, congiuntamente dichiaravano altresì – in rito - di non volersi riconciliare e di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedevano la partecipazione personale dei coniugi all'udienza;
- di essere stati edotti della possibilità, prevista dall'art. 127-ter c.p.c., che l'udienza presidenziale sia sostituita dal deposito di note scritte e di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza per il tentativo di conciliazione, stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso, insistendo affinchè la comparizione all'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 20 maggio 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 29 aprile 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente in 3
cancelleria, in data 16 maggio 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 2 maggio 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in RI (CZ) ed in data 19/12/1999, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 16 marzo 2005 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 2011/2004 RG e che, in data 23 luglio 2009 il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme aveva emesso sentenza di separazione giudiziale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 16 marzo 2005; data di deposito del presente ricorso: 28 aprile 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 20/05/2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche o comunque assai simili a quelle di cui alla sentenza di separazione giudiziale emessa ormai diversi anni fa, in quanto non contrarie a norme imperative, stante comunque l'assenza di prole, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 2 maggio 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio. 4
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della procedura in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 357 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
– nata a [...] in data [...], ivi residente in [...]C.F._1
ALIGHIERI, n. 2 e sig. - CF – nato a [...] ed in data Controparte_1 C.F._2
07/11/1958, residente in [...]89812 PIZZO ITALIA, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PILEGGI NATALINO - CF - elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, C.F._3 giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in RI (CZ) ed in data 19/12/1999;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di RI (CZ) – atto n. 15, parte II, serie A - anno 1999 - Comune di RI, Ufficio
2 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)