Art. 1. Articolo unico.
L' art. 2, primo comma, della legge 24 luglio 1942, n. 1023 , e' modificato come segue:
"dal contributo annuo globale di lire 10 milioni a carico delle Camere di commercio, industria e agricoltura, la cui misura per ogni singola Camera sara' determinata di anno in anno dal Ministero dell'industria e del commercio in rapporto alle entrate previste nei bilanci camerali per imposte e sovraimposte, ed il cui versamento al Fondo autonomo per le borse di pratica commerciale all'estero sara' effettuato dalle Camere stesse con le modalita' stabilite dal regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno".
L' art. 2, primo comma, della legge 24 luglio 1942, n. 1023 , e' modificato come segue:
"dal contributo annuo globale di lire 10 milioni a carico delle Camere di commercio, industria e agricoltura, la cui misura per ogni singola Camera sara' determinata di anno in anno dal Ministero dell'industria e del commercio in rapporto alle entrate previste nei bilanci camerali per imposte e sovraimposte, ed il cui versamento al Fondo autonomo per le borse di pratica commerciale all'estero sara' effettuato dalle Camere stesse con le modalita' stabilite dal regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno".