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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del GOP Giuseppe
Salvatore Sciortino, nella causa iscritta al N. 5310/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSI CHRISTIAN ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DE SANTIS DANILA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
CAPOTORTI VALERIA e dall'avv. CERNIGLIARO DELIA ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in MILANO, via SAVARE' n. 01 CP_2
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19/12/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e la sola ha CP_3
depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il GOP, definitivamente pronunciando, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202300045940000, limitatamente all'avviso di addebito opposto n. 59620160006681148000, relativo a contributi e annulla quest'ultimo, di cui Pt_2
dichiara l'intervenuta prescrizione, unitamente a quella dei contributi con essi intimati. Rigetta il ricorso in relazione all' avviso di addebito n. 59620170003529239000, relativo a contributi IVS che dichiara dovuti dalla parte ricorrente. CP_2
Compensa fra tutte le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/04/2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202300045940000, per il complessivo importo di € 17.354,90, limitatamente all' avviso di addebito n.
59620160006681148000 per € 1.367,64, asseritamente notificato dall' il 24.11.2016 CP_2
ed altro avviso di addebito n. 59620170003529239 per € 4.125,97, asseritamente notificato dall' il 12.10.2017, entrambi gli atti afferenti a contributi per agli anni CP_2 Pt_2
2015, 2016 e 2017, deducendo di non avere mai ricevuto notifica degli stessi e che, comunque, essi erano ormai prescritti con i relativi contributi.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Preliminarmente, atteso il fumus boni juris ed il periculum in mora prospettato dalla ricorrente, come sopra rappresentata, disporre la sospensione dell'esecuzione.
Ritenere e dichiarare illegittima la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202300045679/000 per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui si richiamano integralmente.
Annullare e revocare con qualsiasi statuizione ex art. 24, co. 5 d.lgs. 46/99 l'avviso di addebito n.
59620160006681148 e 59620170003529239, nella parte in cui sono iscritte somme a titolo di contributi previdenziali, per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono integralmente ritenersi ripetuti e trascritti ed in particolare per prescrizione del diritto.
Con riserva di articolare ogni altro mezzo di prova in esito al comportamento processuale di controparte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93
c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute - l' CP_4
e l'Istituto previdenziale, quest'ultimo, depositando in atti prova della notifica
[...]
degli avvisi di addebito mentre l' la notifica, a mezzo pec dell'08.06.2022, alla parte CP_3
ricorrente, dell'intimazione di pagamento n. 29620229009575765000, relativa ai succitati
AVA - ed entrambe, contestando la fondatezza della domanda di parte ricorrente, della quale chiedevano il rigetto, variamente argomentando. La causa, senza istruzione, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, esaminate le note conclusionali e quelle sostitutive dell'udienza depositate dall' con CP_3
le quali insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Con riferimento all'eccepita violazione dell'art. 50, comma secondo del D.P.R. n. 602/73 per omessa notifica di un'intimazione di pagamento, lamentata da parte ricorrente, deve osservarsi che la notifica dell'intimazione non è di regola prevista neanche per l'iscrizione ipotecaria o il fermo amministrativo, di talché a maggior ragione non è necessaria ai fini dell'emissione e della notifica della comunicazione preventiva (“L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del
d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”, Cass., S.U. n. 19667/2014).
Ciò detto, l' ha comunque prodotto in atti la prova che la detta comunicazione CP_3
preventiva di fermo amministrativo è stata preceduta dall'intimazione n.
29620229009575765000, notificata alla parte ricorrente a mezzo pec in data 08.06.2022.
Il ricorrente lamenta, altresì, la mancata notifica degli avvisi di addebito opposti, richiamati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202300045940000.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dai resistenti, risulta che l'avviso di addebito n. 59620170003529239, risulta essere stato validamente notificato dall' presso CP_2
l'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente, in data 12.10.2017 e la relativa intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata dall' a mezzo pec dello CP_3
08.06.2022, entro il termine di prescrizione quinquennale sicché nessuna prescrizione può ritenersi maturata al momento della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo e, pertanto, i relativi contributi portati dall' sono dovuti. Pt_2
Viceversa, le somme richieste con l'avviso di addebito n. 59620160006681148000, asseritamente notificato il 24.11.2016, risultano prescritte, atteso che dalla documentazione prodotta dall' si ricava esclusivamente un messaggio rilasciato dal CP_2 sistema informatico in formato “.xml” che non può costituire prova dell'avvenuta notifica, in quanto non rappresentativo del contenuto della missiva.
Infatti, dalla semplice ricevuta in formato “.xml” - attestante solo la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario
- non emerge né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, informazioni che si sarebbero potute ricavare unicamente dalla produzione della ricevuta di accettazione e di consegna in formato “.eml” o “.msg”.
Ne consegue, pertanto, che il suddetto avviso di addebito non può ritenersi validamente notificato e i crediti portati dall' AVA, a titolo di contributi IVS, appaiono CP_2
irrimediabilmente prescritti.
Ove poi si volesse ritenere valida la notifica dell'AVA, non è stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione quinquennale successivo alla notifica dello stesso
(24.11.2016) e precedente alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, stante che l'intimazione di pagamento è stata notificata dall' l'08.06.2022, in data CP_3
successiva al decorso della prescrizione quinquennale maturato il 24.11.2021, non trovando applicazione in questa ipotesi la sospensione dei termini prevista dalle norme eccezionali del periodo COVID, atteso che il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021
è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995 e la disciplina della sospensione dei termini non produce effetti al di là dell'anzidetto periodo, non potendosi produrre un effetto a catena della sospensione legata al periodo emergenziale.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite che vanno compensate fra tutte le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 15/01/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19/12/2024
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del GOP Giuseppe
Salvatore Sciortino, nella causa iscritta al N. 5310/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSI CHRISTIAN ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DE SANTIS DANILA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
CAPOTORTI VALERIA e dall'avv. CERNIGLIARO DELIA ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in MILANO, via SAVARE' n. 01 CP_2
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19/12/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e la sola ha CP_3
depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il GOP, definitivamente pronunciando, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202300045940000, limitatamente all'avviso di addebito opposto n. 59620160006681148000, relativo a contributi e annulla quest'ultimo, di cui Pt_2
dichiara l'intervenuta prescrizione, unitamente a quella dei contributi con essi intimati. Rigetta il ricorso in relazione all' avviso di addebito n. 59620170003529239000, relativo a contributi IVS che dichiara dovuti dalla parte ricorrente. CP_2
Compensa fra tutte le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/04/2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202300045940000, per il complessivo importo di € 17.354,90, limitatamente all' avviso di addebito n.
59620160006681148000 per € 1.367,64, asseritamente notificato dall' il 24.11.2016 CP_2
ed altro avviso di addebito n. 59620170003529239 per € 4.125,97, asseritamente notificato dall' il 12.10.2017, entrambi gli atti afferenti a contributi per agli anni CP_2 Pt_2
2015, 2016 e 2017, deducendo di non avere mai ricevuto notifica degli stessi e che, comunque, essi erano ormai prescritti con i relativi contributi.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Preliminarmente, atteso il fumus boni juris ed il periculum in mora prospettato dalla ricorrente, come sopra rappresentata, disporre la sospensione dell'esecuzione.
Ritenere e dichiarare illegittima la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202300045679/000 per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui si richiamano integralmente.
Annullare e revocare con qualsiasi statuizione ex art. 24, co. 5 d.lgs. 46/99 l'avviso di addebito n.
59620160006681148 e 59620170003529239, nella parte in cui sono iscritte somme a titolo di contributi previdenziali, per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono integralmente ritenersi ripetuti e trascritti ed in particolare per prescrizione del diritto.
Con riserva di articolare ogni altro mezzo di prova in esito al comportamento processuale di controparte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93
c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute - l' CP_4
e l'Istituto previdenziale, quest'ultimo, depositando in atti prova della notifica
[...]
degli avvisi di addebito mentre l' la notifica, a mezzo pec dell'08.06.2022, alla parte CP_3
ricorrente, dell'intimazione di pagamento n. 29620229009575765000, relativa ai succitati
AVA - ed entrambe, contestando la fondatezza della domanda di parte ricorrente, della quale chiedevano il rigetto, variamente argomentando. La causa, senza istruzione, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, esaminate le note conclusionali e quelle sostitutive dell'udienza depositate dall' con CP_3
le quali insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Con riferimento all'eccepita violazione dell'art. 50, comma secondo del D.P.R. n. 602/73 per omessa notifica di un'intimazione di pagamento, lamentata da parte ricorrente, deve osservarsi che la notifica dell'intimazione non è di regola prevista neanche per l'iscrizione ipotecaria o il fermo amministrativo, di talché a maggior ragione non è necessaria ai fini dell'emissione e della notifica della comunicazione preventiva (“L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del
d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”, Cass., S.U. n. 19667/2014).
Ciò detto, l' ha comunque prodotto in atti la prova che la detta comunicazione CP_3
preventiva di fermo amministrativo è stata preceduta dall'intimazione n.
29620229009575765000, notificata alla parte ricorrente a mezzo pec in data 08.06.2022.
Il ricorrente lamenta, altresì, la mancata notifica degli avvisi di addebito opposti, richiamati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202300045940000.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dai resistenti, risulta che l'avviso di addebito n. 59620170003529239, risulta essere stato validamente notificato dall' presso CP_2
l'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente, in data 12.10.2017 e la relativa intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata dall' a mezzo pec dello CP_3
08.06.2022, entro il termine di prescrizione quinquennale sicché nessuna prescrizione può ritenersi maturata al momento della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo e, pertanto, i relativi contributi portati dall' sono dovuti. Pt_2
Viceversa, le somme richieste con l'avviso di addebito n. 59620160006681148000, asseritamente notificato il 24.11.2016, risultano prescritte, atteso che dalla documentazione prodotta dall' si ricava esclusivamente un messaggio rilasciato dal CP_2 sistema informatico in formato “.xml” che non può costituire prova dell'avvenuta notifica, in quanto non rappresentativo del contenuto della missiva.
Infatti, dalla semplice ricevuta in formato “.xml” - attestante solo la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario
- non emerge né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, informazioni che si sarebbero potute ricavare unicamente dalla produzione della ricevuta di accettazione e di consegna in formato “.eml” o “.msg”.
Ne consegue, pertanto, che il suddetto avviso di addebito non può ritenersi validamente notificato e i crediti portati dall' AVA, a titolo di contributi IVS, appaiono CP_2
irrimediabilmente prescritti.
Ove poi si volesse ritenere valida la notifica dell'AVA, non è stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione quinquennale successivo alla notifica dello stesso
(24.11.2016) e precedente alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, stante che l'intimazione di pagamento è stata notificata dall' l'08.06.2022, in data CP_3
successiva al decorso della prescrizione quinquennale maturato il 24.11.2021, non trovando applicazione in questa ipotesi la sospensione dei termini prevista dalle norme eccezionali del periodo COVID, atteso che il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021
è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995 e la disciplina della sospensione dei termini non produce effetti al di là dell'anzidetto periodo, non potendosi produrre un effetto a catena della sospensione legata al periodo emergenziale.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite che vanno compensate fra tutte le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 15/01/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19/12/2024
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino