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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/11/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1681/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 1681/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. NICOSIA DIEGO C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in San Giuliano Terme (PI), in data 29 giugno 2008, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI), Anno 2008, Parte
II, Serie A, n°23 e che, dalla loro unione, erano nati i figli, il 26 luglio 2006, , il 20 Per_1 Per_2 gennaio 2016 e il 28 febbraio 2018. Per_3
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in San Giuliano Terme (PI), in data 29 giugno 2008, con trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI), Anno 2008, Parte II, Serie A, n°23, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affido Per_2 Per_3 condiviso con collocazione presso la madre, che trasferirà la propria residenza e quella dei figli nella casa condotta in locazione sita in Via Giordano Bruno n.45/F – Arena TA (PI) con contestuale rinuncia all'assegnazione della casa coniugale;
3) Il figlio ormai maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, starà Per_1 paritariamente con entrambi i genitori e manterrà la propria residenza anagrafica presso il padre. I genitori provvederanno direttamente al di lui mantenimento ordinario nei periodi di rispettiva permanenza del figlio presso di sé rimanendo da dividere tra di loro al 50% ciascuno le sole spese straordinarie sostenute per il figlio;
4) La casa familiare sita in San Giuliano Terme (PI) Via Edmondo De Amicis n'36/A rimarrà nella libera disponibilità del Sig. quale unico proprietario. La Sig.ra in accordo Pt_1 Pt_2 con il coniuge, ha già asportato dalla stessa i propri effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà ed asporterà quelli ulteriori eventualmente concordati con il coniuge;
5) La responsabilità genitoriale sarà esercitata, così come previsto dal regime di affidamento condiviso, da entrambi i genitori che avranno pari diritti e doveri di vigilare sull'educazione ed istruzione dei figli concorrendo in maniera paritaria alle decisioni di maggior interesse per i medesimi. Le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, alla loro educazione ed alla loro salute saranno prese di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, delle attitudini e delle aspirazioni dei figli. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà, tuttavia, separato per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione;
6) Sull'affidamento dei figli minori, in particolare:
- il padre terrà con sé i figli minori ed tre volte la settimana (con facoltà anche di Per_2 Per_3 pernotto) nelle settimane che non li abbia con se per il week-end, nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì e, per una volta, il mercoledì, nelle settimane in cui li abbia con sé per il week-end con facoltà di pernotto;
- nel week-end di propria competenza, il padre terrà con sé i figli dal sabato mattina (con facoltà di pernotto) sino alla domenica sera sino alle ore 21:15 circa;
- tendenzialmente, quando i minori non pernottano con il padre, lo stesso potrà tenerli con sé sino a dopo cena e riportarli presso l'abitazione della madre alle ore 21.15 circa. Nel periodo estivo, cioè quando i minori non frequentano la scuola, tale orario è posticipato alle ore 22:30, salvo pernottamento presso il padre. Resta inteso che a fini organizzativi i genitori si accorderanno preventivamente e settimanalmente per la gestione dei minori;
7) Durante le vacanze estive ciascuno dei genitori avrà facoltà di avere con sé i figli minori per quindici giorni non continuativi, nel periodo rispettivo di ferie, periodo da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno e compatibilmente con le rispettive ferie lavorative. Durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé i figli minori alternando tra di loro i giorni delle singole festività (Natale e S. Stefano, fine dell'Anno e Capodanno) mantenendo per il resto inalterato lo schema di cui sopra e così anche nel periodo di Pasqua alterneranno tra di loro di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta ed alterneranno inoltre tra di loro ciascun anno tutte le altre varie festività.
I figli minori, indipendentemente dal calendario dei tempi di permanenza, ma sempre nel rispetto degli impegni scolastici, trascorreranno i compleanni dei genitori con il rispettivo genitore. I figli, ove possibile, trascorreranno il proprio compleanno con entrambi i genitori i quali concorderanno luogo, modalità e tempi. Qualora ciò non fosse possibile, ciascun genitore, ad anni alterni, festeggerà il compleanno dei figli a pranzo e l'altro a cena. I figli inoltre trascorreranno la festa della mamma e la festa del papà con il rispettivo genitore indipendentemente dal calendario.
Qualora i figli minori durante i tempi di permanenza presso ciascun genitore dovessero pernottare in luoghi diversi dalle rispettive abitazioni, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo del pernottamento;
8) I genitori concordano in ogni caso di riportarsi per ogni altro aspetto relativo alla gestione dei figli al piano genitoriale che si allega al ricorso introduttivo;
9) Il padre , in considerazione del periodo di frequentazione non esattamente Parte_1 paritetico, corrisponderà alla madre il 20 di ogni mese, a mezzo bonifico Parte_2 bancario sul conto corrente indicato dalla moglie, la somma perequativa mensile di Euro
200,00 (Euro 100,00 per ciascun figlio minore) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori ed Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la Per_2 Per_3 variazione degli indici ISTAT-FOI;
10) Entrambi i genitori, inoltre, parteciperanno nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario relative ai figli, sia mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche e inerenti l'istruzione a titolo esemplificativo rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, oltre a quelle inerenti la vita sportiva e ricreativa dei figli (comprese le spese per iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature). Spese che verranno preventivamente comunicate e concordate tra i genitori stessi qualora superino l'importo di Euro 150,00 restando inteso che il preventivo consenso non è necessario per le spese medico-sanitarie urgenti e comunque per quelle straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione di cui in seguito.
In ogni caso, al fine di disciplinare in maniera completa e chiara la suddivisione delle predette spese, i coniugi dichiarano di concordare e tener conto per la qualificazione delle spese come
“straordinarie” del seguente prospetto:
- Spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione
(debitamente documentate): libri scolastici e materiale scolastico di inizio anno, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie tramite SN ( in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato); spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasposto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. - Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: Scolastiche: mensa e trasporto scolastico, tasse universitarie, scuole private, spese di alloggio in università pubbliche e private, ripetizioni, master e specializzazioni post universitari, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio ecc;
Spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, vacanze senza i genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private ecc.; Spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche ecc., ricevimenti e feste dedicate ai figli;
11) I genitori concordano altresì che l'AUU (Assegno Unico Universale) attualmente di Euro
470,00 mensili o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo ai figli sarà percepito per intero dalla sig.ra ; Parte_2
12) I coniugi dichiarano, ciascuno per sé, di essere indipendenti economicamente e di provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
13) In merito ai loro rapporti di carattere patrimoniale i coniugi dichiarano, altresì, di aver già provveduto alla ripartizione tra loro dei risparmi, di ogni bene in comunione familiare e, più in generale, di tutti i loro beni mobili ed immobili, e di aver già definito ogni rapporto di carattere patrimoniale e dunque di non aver più alcuna pretesa da avanzare al riguardo e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altro, fatta eccezione dei diritti ed obblighi che discendono dal presente atto ed in particolare di quanto di seguito specificato:
i. I ricorrenti danno atto della sussistenza di un finanziamento a nome della sig.ra Parte_2 concesso da ( per un importo originario di Euro 4.500,00 circa) richiesto per far CP_1 fronte alle spese connesse per l'acquisto di CONDIZIONATORI e si impegnano, come sempre fatto sin da ora, a corrispondere ciascuno la quota pari al 50% della rata mensile sino all'esatta estinzione dello stesso, detratta la detrazione fiscale in favore della sig.ra Pt_2
ii. In merito alle autovetture AT TO targata CD313JB e DA SA targata FJ427PF - entrambe formalmente intestate alla moglie - i coniugi dichiarano che la è Parte_3 utilizzata e rimarrà in uso alla sig.ra e la AT TO utilizzata dal sig. rimarrà Pt_2 Pt_1 in uso al medesimo. Le parti si accorderanno al fine di procedere a quanto necessario al fine di formalizzare il passaggio di proprietà, a titolo gratuito, dell'autovettura AT in favore del sig.
La sig.ra si impegna, a semplice richiesta del sig. a sottoscrivere a Pt_1 Pt_2 Pt_1 titolo gratuito gli atti necessari al trasferimento di proprietà della vettura AT. Resta inteso che nelle more del passaggio di proprietà, delle cui spese si farà carico il sig. , Parte_1 ciascuno sosterrà i costi di bollo ed assicurazione della vettura in uso così come le riparazioni ed il mantenimento ordinario saranno a carico dell'utilizzatore effettivo;
iii. Il ciclomotore Piaggio Beverly targato DH64915 di proprietà del marito rimarrà in uso al medesimo mentre rimarrà in uso alla sig.ra lo Scooter Aprilia targato X965X4 di Pt_2 proprietà della stessa;
14) I coniugi, fin da ora, prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti o documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori, fermo restando che le parti dovranno dare il loro consenso ogni qual volta l'uno o l'altro genitore intenderà portare con sé il figlio all'estero intendendosi sin da ora che il rifiuto dovrà essere concretamente motivato.
Le parti si impegnano inoltre a comunicarsi reciprocamente eventuali cambiamenti di abitazione, residenza e/o domicilio.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 25/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 1681/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. NICOSIA DIEGO C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in San Giuliano Terme (PI), in data 29 giugno 2008, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI), Anno 2008, Parte
II, Serie A, n°23 e che, dalla loro unione, erano nati i figli, il 26 luglio 2006, , il 20 Per_1 Per_2 gennaio 2016 e il 28 febbraio 2018. Per_3
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in San Giuliano Terme (PI), in data 29 giugno 2008, con trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI), Anno 2008, Parte II, Serie A, n°23, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affido Per_2 Per_3 condiviso con collocazione presso la madre, che trasferirà la propria residenza e quella dei figli nella casa condotta in locazione sita in Via Giordano Bruno n.45/F – Arena TA (PI) con contestuale rinuncia all'assegnazione della casa coniugale;
3) Il figlio ormai maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, starà Per_1 paritariamente con entrambi i genitori e manterrà la propria residenza anagrafica presso il padre. I genitori provvederanno direttamente al di lui mantenimento ordinario nei periodi di rispettiva permanenza del figlio presso di sé rimanendo da dividere tra di loro al 50% ciascuno le sole spese straordinarie sostenute per il figlio;
4) La casa familiare sita in San Giuliano Terme (PI) Via Edmondo De Amicis n'36/A rimarrà nella libera disponibilità del Sig. quale unico proprietario. La Sig.ra in accordo Pt_1 Pt_2 con il coniuge, ha già asportato dalla stessa i propri effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà ed asporterà quelli ulteriori eventualmente concordati con il coniuge;
5) La responsabilità genitoriale sarà esercitata, così come previsto dal regime di affidamento condiviso, da entrambi i genitori che avranno pari diritti e doveri di vigilare sull'educazione ed istruzione dei figli concorrendo in maniera paritaria alle decisioni di maggior interesse per i medesimi. Le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, alla loro educazione ed alla loro salute saranno prese di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, delle attitudini e delle aspirazioni dei figli. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà, tuttavia, separato per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione;
6) Sull'affidamento dei figli minori, in particolare:
- il padre terrà con sé i figli minori ed tre volte la settimana (con facoltà anche di Per_2 Per_3 pernotto) nelle settimane che non li abbia con se per il week-end, nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì e, per una volta, il mercoledì, nelle settimane in cui li abbia con sé per il week-end con facoltà di pernotto;
- nel week-end di propria competenza, il padre terrà con sé i figli dal sabato mattina (con facoltà di pernotto) sino alla domenica sera sino alle ore 21:15 circa;
- tendenzialmente, quando i minori non pernottano con il padre, lo stesso potrà tenerli con sé sino a dopo cena e riportarli presso l'abitazione della madre alle ore 21.15 circa. Nel periodo estivo, cioè quando i minori non frequentano la scuola, tale orario è posticipato alle ore 22:30, salvo pernottamento presso il padre. Resta inteso che a fini organizzativi i genitori si accorderanno preventivamente e settimanalmente per la gestione dei minori;
7) Durante le vacanze estive ciascuno dei genitori avrà facoltà di avere con sé i figli minori per quindici giorni non continuativi, nel periodo rispettivo di ferie, periodo da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno e compatibilmente con le rispettive ferie lavorative. Durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé i figli minori alternando tra di loro i giorni delle singole festività (Natale e S. Stefano, fine dell'Anno e Capodanno) mantenendo per il resto inalterato lo schema di cui sopra e così anche nel periodo di Pasqua alterneranno tra di loro di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta ed alterneranno inoltre tra di loro ciascun anno tutte le altre varie festività.
I figli minori, indipendentemente dal calendario dei tempi di permanenza, ma sempre nel rispetto degli impegni scolastici, trascorreranno i compleanni dei genitori con il rispettivo genitore. I figli, ove possibile, trascorreranno il proprio compleanno con entrambi i genitori i quali concorderanno luogo, modalità e tempi. Qualora ciò non fosse possibile, ciascun genitore, ad anni alterni, festeggerà il compleanno dei figli a pranzo e l'altro a cena. I figli inoltre trascorreranno la festa della mamma e la festa del papà con il rispettivo genitore indipendentemente dal calendario.
Qualora i figli minori durante i tempi di permanenza presso ciascun genitore dovessero pernottare in luoghi diversi dalle rispettive abitazioni, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo del pernottamento;
8) I genitori concordano in ogni caso di riportarsi per ogni altro aspetto relativo alla gestione dei figli al piano genitoriale che si allega al ricorso introduttivo;
9) Il padre , in considerazione del periodo di frequentazione non esattamente Parte_1 paritetico, corrisponderà alla madre il 20 di ogni mese, a mezzo bonifico Parte_2 bancario sul conto corrente indicato dalla moglie, la somma perequativa mensile di Euro
200,00 (Euro 100,00 per ciascun figlio minore) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori ed Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la Per_2 Per_3 variazione degli indici ISTAT-FOI;
10) Entrambi i genitori, inoltre, parteciperanno nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario relative ai figli, sia mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche e inerenti l'istruzione a titolo esemplificativo rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, oltre a quelle inerenti la vita sportiva e ricreativa dei figli (comprese le spese per iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature). Spese che verranno preventivamente comunicate e concordate tra i genitori stessi qualora superino l'importo di Euro 150,00 restando inteso che il preventivo consenso non è necessario per le spese medico-sanitarie urgenti e comunque per quelle straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione di cui in seguito.
In ogni caso, al fine di disciplinare in maniera completa e chiara la suddivisione delle predette spese, i coniugi dichiarano di concordare e tener conto per la qualificazione delle spese come
“straordinarie” del seguente prospetto:
- Spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione
(debitamente documentate): libri scolastici e materiale scolastico di inizio anno, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie tramite SN ( in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato); spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasposto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. - Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: Scolastiche: mensa e trasporto scolastico, tasse universitarie, scuole private, spese di alloggio in università pubbliche e private, ripetizioni, master e specializzazioni post universitari, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio ecc;
Spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, vacanze senza i genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private ecc.; Spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche ecc., ricevimenti e feste dedicate ai figli;
11) I genitori concordano altresì che l'AUU (Assegno Unico Universale) attualmente di Euro
470,00 mensili o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo ai figli sarà percepito per intero dalla sig.ra ; Parte_2
12) I coniugi dichiarano, ciascuno per sé, di essere indipendenti economicamente e di provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
13) In merito ai loro rapporti di carattere patrimoniale i coniugi dichiarano, altresì, di aver già provveduto alla ripartizione tra loro dei risparmi, di ogni bene in comunione familiare e, più in generale, di tutti i loro beni mobili ed immobili, e di aver già definito ogni rapporto di carattere patrimoniale e dunque di non aver più alcuna pretesa da avanzare al riguardo e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altro, fatta eccezione dei diritti ed obblighi che discendono dal presente atto ed in particolare di quanto di seguito specificato:
i. I ricorrenti danno atto della sussistenza di un finanziamento a nome della sig.ra Parte_2 concesso da ( per un importo originario di Euro 4.500,00 circa) richiesto per far CP_1 fronte alle spese connesse per l'acquisto di CONDIZIONATORI e si impegnano, come sempre fatto sin da ora, a corrispondere ciascuno la quota pari al 50% della rata mensile sino all'esatta estinzione dello stesso, detratta la detrazione fiscale in favore della sig.ra Pt_2
ii. In merito alle autovetture AT TO targata CD313JB e DA SA targata FJ427PF - entrambe formalmente intestate alla moglie - i coniugi dichiarano che la è Parte_3 utilizzata e rimarrà in uso alla sig.ra e la AT TO utilizzata dal sig. rimarrà Pt_2 Pt_1 in uso al medesimo. Le parti si accorderanno al fine di procedere a quanto necessario al fine di formalizzare il passaggio di proprietà, a titolo gratuito, dell'autovettura AT in favore del sig.
La sig.ra si impegna, a semplice richiesta del sig. a sottoscrivere a Pt_1 Pt_2 Pt_1 titolo gratuito gli atti necessari al trasferimento di proprietà della vettura AT. Resta inteso che nelle more del passaggio di proprietà, delle cui spese si farà carico il sig. , Parte_1 ciascuno sosterrà i costi di bollo ed assicurazione della vettura in uso così come le riparazioni ed il mantenimento ordinario saranno a carico dell'utilizzatore effettivo;
iii. Il ciclomotore Piaggio Beverly targato DH64915 di proprietà del marito rimarrà in uso al medesimo mentre rimarrà in uso alla sig.ra lo Scooter Aprilia targato X965X4 di Pt_2 proprietà della stessa;
14) I coniugi, fin da ora, prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti o documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori, fermo restando che le parti dovranno dare il loro consenso ogni qual volta l'uno o l'altro genitore intenderà portare con sé il figlio all'estero intendendosi sin da ora che il rifiuto dovrà essere concretamente motivato.
Le parti si impegnano inoltre a comunicarsi reciprocamente eventuali cambiamenti di abitazione, residenza e/o domicilio.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 25/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina