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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5494/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE dott. Mirko Buratti
Il Giudice, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ., pronuncia il giorno 23/12/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5494/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VARISCO MIRIAM, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da ricorso o nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 31 luglio 2025 l'avv. chiese di condannare Parte_1 CP_1
al pagamento della somma di € 2.431,47 per compenso professionale.
[...] Affermò che in data 19 ottobre 2021 era stato incaricato da per rappresentarlo nel Controparte_1 procedimento penale avente R.G.N.R. 882/22 in quanto in data 10 settembre 2022 si era messo alla guida del proprio autoveicolo in stato di ebrezza e aveva cagionato un incidente stradale. Per tale ragione gli era stata contestata la violazione dell'art. 186 comma 2 lett. b) e 2-bis e 2-sexies d.lgs. n. 285/1992. Osservò di aver formulato istanza di sospensione e di messa alla prova. Inoltre, precisò di aver presenziato a tutte le udienze, ottenendo l'ammissione dell'imputato alla messa alla prova. Dichiarò che in data 18 dicembre 2024 il giudice per le indagini preliminare aveva emesso sentenza con la quale aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di per l'esito Controparte_1 positivo della messa alla prova. Precisò che, in data 31 marzo 2025, aveva inviato a mezzo raccomandata una diffida al pagamento e la nota proforma, con la quale aveva chiesto il pagamento di € 2.431,47 (doc.10) per l'attività svolta. Segnalò di non aver formulato richiesta di negoziazione assistita in quanto tale procedimento è escluso espressamente dalla norma. Evidenziò che il resistente, nonostante il pacifico svolgimento dell'attività professionale, non aveva provveduto a corrispondere il compenso previsto rimase contumace. Controparte_1 La causa venne rinviata per la discussione orale alla data del 23 dicembre 2025 in modalità cartolare.
-------- Il ricorso presentato dall'avv. è fondato. Parte_1 Deve essere rilevato che n. 9314/2024 la Corte di cassazione ha ribadito che quando un avvocato agisce in giudizio per sentire condannare il cliente al pagamento dei suoi compensi professionali, deve produrre i documenti necessari a dimostrare l'attività svolta e quindi il credito vantato. Nel caso di specie la ricorrente ha dato prova dell'esistenza del rapporto professionale con il resistente, depositando copia della documentazione attestante il mandato ricevuto da CP_1
e relativa all'attività difensiva espletata.
[...] Sono stati prodotti i verbali delle udienze attestanti la partecipazione del legale al procedimento (doc. 3-7), la sentenza conclusiva (doc. 8), la notula (doc.10) e la diffida di pagamento (doc. 9). Deve osservarsi che ai sensi dell'art. 13 della legge professionale forense (L. n. 247/2012), nell'ipotesi in cui il compenso dell'avvocato non sia stato determinato in forma scritta all'atto del conferimento dell'incarico o con atto successivo e in ogni caso di mancata determinazione consensuale dello stesso, oltre che in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, devono trovare applicazione i parametri stabiliti con il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni. A tale riguardo deve osservarsi che le prestazioni professionali in considerazione si sono esaurite alla fine del 2024, dunque nella vigenza delle tabelle di liquidazione dei compensi professionali allegate al D.M. n. 55 del 2014, aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018 e in vigore dal 27/04/2018, cui occorre pertanto rifarsi per stabilire il dovuto. Segnatamente nel caso di specie, deve ritenersi congruo il compenso richiesto dal ricorrente, in quanto corrispondente ai valori minimi previsti dal DM 8 marzo 2018 n. 37 per i giudizi penali di competenza del giudice monocratico, tenuto conto dell'attività svolta e delle fasi nelle quali si è esaurita l'attività difensiva. Va, dunque, liquidato, a titolo di compenso professionale, l'importo richiesto di € 2.431,47, comprensivo di spese generali ed oneri previdenziali, oltre interessi legali dalla valida messa in mora (3 aprile 2025) al saldo. Le spese seguono la soccombenza. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Condanna al pagamento della somma di € 2.431,47, comprensiva di Controparte_1 spese generali ed oneri previdenziali, oltre interessi legali dalla valida messa in mora (3 aprile 2025) al saldo;
2. Condanna a rimborsare all'avv. le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 1.200,00 per competenze, oltre anticipazioni, 15% per spese generali, IVA, e contributo c.p.a;
3. con sentenza esecutiva Monza, 23 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE dott. Mirko Buratti
Il Giudice, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ., pronuncia il giorno 23/12/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5494/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VARISCO MIRIAM, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da ricorso o nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 31 luglio 2025 l'avv. chiese di condannare Parte_1 CP_1
al pagamento della somma di € 2.431,47 per compenso professionale.
[...] Affermò che in data 19 ottobre 2021 era stato incaricato da per rappresentarlo nel Controparte_1 procedimento penale avente R.G.N.R. 882/22 in quanto in data 10 settembre 2022 si era messo alla guida del proprio autoveicolo in stato di ebrezza e aveva cagionato un incidente stradale. Per tale ragione gli era stata contestata la violazione dell'art. 186 comma 2 lett. b) e 2-bis e 2-sexies d.lgs. n. 285/1992. Osservò di aver formulato istanza di sospensione e di messa alla prova. Inoltre, precisò di aver presenziato a tutte le udienze, ottenendo l'ammissione dell'imputato alla messa alla prova. Dichiarò che in data 18 dicembre 2024 il giudice per le indagini preliminare aveva emesso sentenza con la quale aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di per l'esito Controparte_1 positivo della messa alla prova. Precisò che, in data 31 marzo 2025, aveva inviato a mezzo raccomandata una diffida al pagamento e la nota proforma, con la quale aveva chiesto il pagamento di € 2.431,47 (doc.10) per l'attività svolta. Segnalò di non aver formulato richiesta di negoziazione assistita in quanto tale procedimento è escluso espressamente dalla norma. Evidenziò che il resistente, nonostante il pacifico svolgimento dell'attività professionale, non aveva provveduto a corrispondere il compenso previsto rimase contumace. Controparte_1 La causa venne rinviata per la discussione orale alla data del 23 dicembre 2025 in modalità cartolare.
-------- Il ricorso presentato dall'avv. è fondato. Parte_1 Deve essere rilevato che n. 9314/2024 la Corte di cassazione ha ribadito che quando un avvocato agisce in giudizio per sentire condannare il cliente al pagamento dei suoi compensi professionali, deve produrre i documenti necessari a dimostrare l'attività svolta e quindi il credito vantato. Nel caso di specie la ricorrente ha dato prova dell'esistenza del rapporto professionale con il resistente, depositando copia della documentazione attestante il mandato ricevuto da CP_1
e relativa all'attività difensiva espletata.
[...] Sono stati prodotti i verbali delle udienze attestanti la partecipazione del legale al procedimento (doc. 3-7), la sentenza conclusiva (doc. 8), la notula (doc.10) e la diffida di pagamento (doc. 9). Deve osservarsi che ai sensi dell'art. 13 della legge professionale forense (L. n. 247/2012), nell'ipotesi in cui il compenso dell'avvocato non sia stato determinato in forma scritta all'atto del conferimento dell'incarico o con atto successivo e in ogni caso di mancata determinazione consensuale dello stesso, oltre che in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, devono trovare applicazione i parametri stabiliti con il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni. A tale riguardo deve osservarsi che le prestazioni professionali in considerazione si sono esaurite alla fine del 2024, dunque nella vigenza delle tabelle di liquidazione dei compensi professionali allegate al D.M. n. 55 del 2014, aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018 e in vigore dal 27/04/2018, cui occorre pertanto rifarsi per stabilire il dovuto. Segnatamente nel caso di specie, deve ritenersi congruo il compenso richiesto dal ricorrente, in quanto corrispondente ai valori minimi previsti dal DM 8 marzo 2018 n. 37 per i giudizi penali di competenza del giudice monocratico, tenuto conto dell'attività svolta e delle fasi nelle quali si è esaurita l'attività difensiva. Va, dunque, liquidato, a titolo di compenso professionale, l'importo richiesto di € 2.431,47, comprensivo di spese generali ed oneri previdenziali, oltre interessi legali dalla valida messa in mora (3 aprile 2025) al saldo. Le spese seguono la soccombenza. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Condanna al pagamento della somma di € 2.431,47, comprensiva di Controparte_1 spese generali ed oneri previdenziali, oltre interessi legali dalla valida messa in mora (3 aprile 2025) al saldo;
2. Condanna a rimborsare all'avv. le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 1.200,00 per competenze, oltre anticipazioni, 15% per spese generali, IVA, e contributo c.p.a;
3. con sentenza esecutiva Monza, 23 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3