Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 12/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 23461/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. BAGNUOLO RAFFAELE, con elezione di domicilio in VIA VICINALE SANTA MARIA DEL PIANTO TORRE 3, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con CP_2 elezione di domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13-12-2023, l'istante in epigrafe, premesso di essere titolare di assegno quale invalido civile, esponeva che, in data 17-3-2023, l' aveva comunicato un indebito, pari a € CP_2
12.200,31 per il periodo da luglio 2020 a gennaio 2023, a titolo di nuova rideterminazione della maggiorazione sociale ex art. 38 l. 448/2001; che, per la somma di € 1807,92, l' stava trattenendo € 25,11 sui ratei CP_2 mensili della prestazione;
assumeva che le somme erano irripetibili per errore imputabile all' CP_2
Tanto premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo dichiararsi la irreperibilità delle somme con condanna alla restituzione dei ratei indebitamente trattenuti.
per gli anni successivi riconosceva la sussistenza dei requisiti reddituali ed il conseguente annullamento dell'indebito per tale periodo;
deduceva, infine, che a seguito delle trattenute, già effettuate, relative all'indebito dell'anno 2020, residuava un credito a favore dell'istante che era stato corrisposto in data 1-3-2024.
******
Va, preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di indebito per gli anni dal 2021 al 2023, avendo l' provveduto all'annullamento dell'indebito per il CP_2 periodo predetto e al conseguente versamento in favore dell'istante della somma spettante a titolo di maggiorazione sociale per gli anni dal 2021 e che, nel frattempo, era stata interamente oggetto di recupero per l'importo indicato nella comunicazione di indebito. Residua, pertanto, l'esame della domanda solo relativamente all'indebito per l'anno 2020. La tesi difensiva di parte ricorrente si fonda sulla irripetibilità delle somme perché la percezione dei ratei sarebbe avvenuta per incolpevole affidamento nella sussistenza del diritto alla prestazione. L assume, invece, il comportamento doloso del ricorrente che CP_2 avrebbe indotto l'istituto ad erogare la maggiorazione sociale sulla base del reddito indicato nelle domande di ricostituzione reddituale del 2020 e del 2023, diversamente dal reddito risultante dalla dichiarazione di cui al 730 presso l'Agenzia delle Entrate. In punto di diritto, appare utile rammentare il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale.
Seppure è corretto affermare che in tale ambito non si applichi la disciplina dell'art.13 1. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c..
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema
Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla
2 mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In termini generali, la Corte ha da sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n.
39 del 1993; n. 431 del 1993)".
In altri termini, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale
3 incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". (Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n. 28771 del
09/11/2018).
Nella stessa traccia motivazionale, si colloca anche la più recente giurisprudenza (Cass. Sez. L., n. 13915 del 20/05/2021) secondo cui " In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del
2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l.
n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.".
In altri termini, ai fini della ripetizione, il principio che deve orientare l'indagine giudiziale è che (v. anche Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18) sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
Si ricorda che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia CP_2 dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
Si è, quindi, più nello specifico, ritenuto che, per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, non è sufficiente il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato, compatibile con una mera dimenticanza (Cass. n. 31372/2019); sotto altra angolazione
(Cass. n. 28771/2018), una situazione di dolo comprovato dell'accipiens
4 potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
Il dolo, poi, non è comunque configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere, (Cass. n. 13223 del 30/06/2020), essendo, invece, sempre necessario accertare che si sia in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento (Cass. n. 24617 del 10/08/2022).
Venendo all'esame del caso di specie, l' ha documentato, per CP_2 escludere un affidamento incolpevole e, quindi, per sostenere il comportamento doloso del ricorrente, la discordanza delle dichiarazioni relative al reddito per l'anno 2020, che sarebbe stato pari a zero (v. domande di ricostituzione reddituale dell'1-10-2020 e del 10-3-2023) rispetto al reddito risultante dal modello 730 all'Agenzia delle Entrate . Si è detto che la mera omissione della dichiarazione reddituale non sarebbe sufficiente a configurare l'elemento soggettivo del dolo. Gli è, però, che, nella fattispecie in esame, l'istante non ha tenuto un comportamento meramente omissivo ma, al contrario, ha dichiarato, a pena di dichiarazione mendace, un reddito non corrispondente al vero. Tale condotta, si ritiene, integri gli estremi del dolo dell'accipiens, con conseguente legittimità dell'indebito per l'anno 2020. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato per l'anno 2020 fossero ripetibili sussistendo idonea allegazione in relazione al dolo comprovato.
La reciproca soccombenza (la restituzione degli importi indebitamente trattenuti per gli anni dal 2021 è successiva al deposito del ricorso) giustifica il regime di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la cessazione della materia del contendere per gli anni dal 2021 al 2023; 2) rigetta per il resto il ricorso;
3) spese compensate.
Così deciso in data 12/02/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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