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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/11/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 1218/2024, avente ad oggetto: querela di falso
TRA
(avv. Giandomenico EL, giusta procura in atti) Parte_1 parte attrice
E
in persona del legale rapp.te p.t., quale mandataria di Controparte_1 [...]
avv. Roberto Pietro Sidoti, giusta procura in atti) Controparte_2
parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 14/10/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'attore ha proposto querela di falso con riferimento alla sottoscrizione Parte_1
riportata sull'avviso di ricevimento della raccomandata n° 61470438055-4, sottoscrizione che ha dedotto essere apocrifa, dunque, da lui non apposta. Con ordinanza 28/11/2024 veniva disposta
C.T.U. nonostante la ricevuta postale sia stata prodotta solo in copia scannerizzata, atteso che la giurisprudenza ammette che la querela di falso possa essere proposta anche avverso la copia fotostatica/scannerizzata di cui non sia contestata la conformità all'originale, ipotesi che ricorre nella fattispecie (Cassazione, sez., sent. nr. 14945/2025; Corte Appello Napoli, sez. IX, sent. nr.
76/2024; Tribunale Napoli, sez. VI, sent. nr. 598/2025).
2. Ad avviso del C.T.U., “gli esami comparativi tra la firma in verifica e il materiale autografo hanno evidenziato, oltre ad una totale incompatibilità ideativo-morfologica, soprattutto divergenze e discordanze tra le opposte grafie di elementi sostanziali. Le numerose e importanti differenze hanno convinto della diversa
p. 1/2 provenienza delle grafie (contestata e comparative) e, di conseguenza, dell'apocrifia della firma ad apparente nome “ , presente sull'“avviso di ricevimento postale” n. 61470438055-4, recante Parte_1
timbro del 27.11.2017, certamente prodotta da un falsario, con la propria naturale grafia o con una grafia dissimulata e/o d'invenzione” (relazione peritale, pag. 34). Il C.T.U. ha confermato tali conclusioni anche in sede di risposta alle osservazioni delle parti alla bozza di relazione: “tenuto conto delle osservazioni pervenute, si ribadisce che stando a quanto si può osservare da una copia, gli accertamenti
effettuati sull'“Avviso di ricevimento postale” n. 61470438055-4, recante timbro del 27.11.2017, producono le seguenti risultanze in risposta al quesito: la firma ad apparentemente nome ” è Parte_1
apocrifa, ovvero non è riconducibile alla gestualità autografa di ” (relazione peritale, Parte_1
pag. 41). Non sussiste ragione per dissentire dalle cui conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa la credibilità e logica scientifica dell'indagine che dei metodi utilizzati.
3. Tutto ciò premesso, la domanda è accolta ed è dichiarata la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n° 61470438055-4, in quanto apocrifa, dunque, non apposta da . Parte_1
4. Le spese di lite sono poste in capo alla parte convenuta secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 – valore della lite compreso tra €.5.200/01 ed €.26.000 – valori minimi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento della querela di falso proposta da , ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e Parte_1
deduzione disattesa, così provvede:
- la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n° 61470438055-
4, in quanto apocrifa, dunque, non apposta da;
Parte_1
- dispone che a cura della cancelleria sia fatta menzione ex art. 226 c.p.c. della presente sentenza sul documento oggetto di querela di falso;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.545 per esborsi ed €.
2.540 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., con attribuzione in favore dell'avv. Giandomenico
EL, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 1218/2024, avente ad oggetto: querela di falso
TRA
(avv. Giandomenico EL, giusta procura in atti) Parte_1 parte attrice
E
in persona del legale rapp.te p.t., quale mandataria di Controparte_1 [...]
avv. Roberto Pietro Sidoti, giusta procura in atti) Controparte_2
parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 14/10/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'attore ha proposto querela di falso con riferimento alla sottoscrizione Parte_1
riportata sull'avviso di ricevimento della raccomandata n° 61470438055-4, sottoscrizione che ha dedotto essere apocrifa, dunque, da lui non apposta. Con ordinanza 28/11/2024 veniva disposta
C.T.U. nonostante la ricevuta postale sia stata prodotta solo in copia scannerizzata, atteso che la giurisprudenza ammette che la querela di falso possa essere proposta anche avverso la copia fotostatica/scannerizzata di cui non sia contestata la conformità all'originale, ipotesi che ricorre nella fattispecie (Cassazione, sez., sent. nr. 14945/2025; Corte Appello Napoli, sez. IX, sent. nr.
76/2024; Tribunale Napoli, sez. VI, sent. nr. 598/2025).
2. Ad avviso del C.T.U., “gli esami comparativi tra la firma in verifica e il materiale autografo hanno evidenziato, oltre ad una totale incompatibilità ideativo-morfologica, soprattutto divergenze e discordanze tra le opposte grafie di elementi sostanziali. Le numerose e importanti differenze hanno convinto della diversa
p. 1/2 provenienza delle grafie (contestata e comparative) e, di conseguenza, dell'apocrifia della firma ad apparente nome “ , presente sull'“avviso di ricevimento postale” n. 61470438055-4, recante Parte_1
timbro del 27.11.2017, certamente prodotta da un falsario, con la propria naturale grafia o con una grafia dissimulata e/o d'invenzione” (relazione peritale, pag. 34). Il C.T.U. ha confermato tali conclusioni anche in sede di risposta alle osservazioni delle parti alla bozza di relazione: “tenuto conto delle osservazioni pervenute, si ribadisce che stando a quanto si può osservare da una copia, gli accertamenti
effettuati sull'“Avviso di ricevimento postale” n. 61470438055-4, recante timbro del 27.11.2017, producono le seguenti risultanze in risposta al quesito: la firma ad apparentemente nome ” è Parte_1
apocrifa, ovvero non è riconducibile alla gestualità autografa di ” (relazione peritale, Parte_1
pag. 41). Non sussiste ragione per dissentire dalle cui conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa la credibilità e logica scientifica dell'indagine che dei metodi utilizzati.
3. Tutto ciò premesso, la domanda è accolta ed è dichiarata la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n° 61470438055-4, in quanto apocrifa, dunque, non apposta da . Parte_1
4. Le spese di lite sono poste in capo alla parte convenuta secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 – valore della lite compreso tra €.5.200/01 ed €.26.000 – valori minimi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento della querela di falso proposta da , ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e Parte_1
deduzione disattesa, così provvede:
- la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n° 61470438055-
4, in quanto apocrifa, dunque, non apposta da;
Parte_1
- dispone che a cura della cancelleria sia fatta menzione ex art. 226 c.p.c. della presente sentenza sul documento oggetto di querela di falso;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.545 per esborsi ed €.
2.540 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., con attribuzione in favore dell'avv. Giandomenico
EL, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 2/2