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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/06/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 709/2024 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 709/2024 promossa da:
(CF: ), con l'avv. CLAUDIA Controparte_1 C.F._1
PAGNI
e
(CF: ) con l'avv. CLAUDIA CP_2 C.F._2
PAGNI
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
Il ricorso, depositato in data 19/02/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 30/05/2013 tra e trascritto nei registri dello stato CP_2 Controparte_1 civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2013 Parte 1 n. 86
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Livorno, Via Piemonte, 17 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse dei CP_2 figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
PER I FIGLI MINORENNI Parte_1
pagina 2 di 4 3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. I figli minori e restano collocati prevalentemente presso la madre;
il Per_1 Per_2 padre potrà tenerli con sé ogni volta che vorrà salvo il necessario preavviso e coordinamento e, comunque, i genitori concordemente hanno stabilito la seguente modalità: atteso che il Sig. effettua turni lavorativi settimanali a Controparte_1 settimane alternate: una dalle ore 6.00 alle ore 12.20 e la successiva dalle ore 12.40 sino alle ore 19.00, i minori la settimana in cui lavora la mattina dalle ore 6.00 alle ore 12.20 staranno con il padre due pomeriggi alla settimana ( il martedì e il giovedì) e il sabato dalle ore 13.00 sino al lunedì successivo alle ore 8.00 quando li accompagnerà a scuola. Nella settimana successiva i minori rimarranno con il padre dalle ore 19.30 sino alle 8.00 del giorno successivo per due giorni alla settimana ( martedì e giovedì) mente gli altri giorni e il sabato e la domenica resteranno con la madre.
Nei periodi di festività natalizia, i minori trascorreranno negli anni dispari il 24 e 25 dicembre con il padre e il 31 dicembre e il 1 gennaio con la madre e il 6 gennaio con il padre, viceversa negli anni pari;
per i restanti giorni di vacanze i genitori si accorderanno affinché questi trascorrano lo stesso numero di giorni con entrambi. Nel periodo delle festività di Pasqua, i figli e trascorreranno la giornata di Per_1 Per_2
Pasqua negli anni dispari con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre, viceversa negli anni pari;
per i restanti giorni di vacanze i genitori si accorderanno affinché questi trascorrano lo stesso numero di giorni con entrambi. In estate, nel periodo che va dal 15 giugno al 10 settembre di ogni anno, il padre avrà diritto di tenere con sé i figli per due (2) settimane consecutive e/o spezzate da concordare con la madre in base alle rispettive esigenze
5. Il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il CP_1 CP_2 giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad
€ 400,00 e così € 200,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
pagina 3 di 4 6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7) entrambi i coniugi si ritengono economicamente indipendenti e rinunciano a qualsivoglia richiesta di mantenimento reciproca;
8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9) i coniugi dichiarano e riconoscono che ogni questione patrimoniale tra loro esistente e/o prospettabile, è stata regolamentata dalle pattuizioni sopra rappresentate e null'altro hanno da pretendere l'uno dall'altra
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 19.6.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 709/2024 promossa da:
(CF: ), con l'avv. CLAUDIA Controparte_1 C.F._1
PAGNI
e
(CF: ) con l'avv. CLAUDIA CP_2 C.F._2
PAGNI
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
Il ricorso, depositato in data 19/02/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 30/05/2013 tra e trascritto nei registri dello stato CP_2 Controparte_1 civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2013 Parte 1 n. 86
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Livorno, Via Piemonte, 17 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse dei CP_2 figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
PER I FIGLI MINORENNI Parte_1
pagina 2 di 4 3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. I figli minori e restano collocati prevalentemente presso la madre;
il Per_1 Per_2 padre potrà tenerli con sé ogni volta che vorrà salvo il necessario preavviso e coordinamento e, comunque, i genitori concordemente hanno stabilito la seguente modalità: atteso che il Sig. effettua turni lavorativi settimanali a Controparte_1 settimane alternate: una dalle ore 6.00 alle ore 12.20 e la successiva dalle ore 12.40 sino alle ore 19.00, i minori la settimana in cui lavora la mattina dalle ore 6.00 alle ore 12.20 staranno con il padre due pomeriggi alla settimana ( il martedì e il giovedì) e il sabato dalle ore 13.00 sino al lunedì successivo alle ore 8.00 quando li accompagnerà a scuola. Nella settimana successiva i minori rimarranno con il padre dalle ore 19.30 sino alle 8.00 del giorno successivo per due giorni alla settimana ( martedì e giovedì) mente gli altri giorni e il sabato e la domenica resteranno con la madre.
Nei periodi di festività natalizia, i minori trascorreranno negli anni dispari il 24 e 25 dicembre con il padre e il 31 dicembre e il 1 gennaio con la madre e il 6 gennaio con il padre, viceversa negli anni pari;
per i restanti giorni di vacanze i genitori si accorderanno affinché questi trascorrano lo stesso numero di giorni con entrambi. Nel periodo delle festività di Pasqua, i figli e trascorreranno la giornata di Per_1 Per_2
Pasqua negli anni dispari con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre, viceversa negli anni pari;
per i restanti giorni di vacanze i genitori si accorderanno affinché questi trascorrano lo stesso numero di giorni con entrambi. In estate, nel periodo che va dal 15 giugno al 10 settembre di ogni anno, il padre avrà diritto di tenere con sé i figli per due (2) settimane consecutive e/o spezzate da concordare con la madre in base alle rispettive esigenze
5. Il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il CP_1 CP_2 giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad
€ 400,00 e così € 200,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
pagina 3 di 4 6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7) entrambi i coniugi si ritengono economicamente indipendenti e rinunciano a qualsivoglia richiesta di mantenimento reciproca;
8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9) i coniugi dichiarano e riconoscono che ogni questione patrimoniale tra loro esistente e/o prospettabile, è stata regolamentata dalle pattuizioni sopra rappresentate e null'altro hanno da pretendere l'uno dall'altra
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 19.6.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
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