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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6615 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FORMISANO GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] l'[...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FORMISANO GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/04/2025, e esponevano di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio in Napoli il 28/02/1970, e che dalla loro unione erano nati i figli _1
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_2 Per_3
02.01.1985), tutti maggiorenni ed autosufficienti economicamente;
che da diverso tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, i coniugi non avevano più una unione affettiva e sentimentale;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
b) Il IG. continuerà ad abitare nell'abitazione sita in Napoli, alla via Bernardino Parte_1
Martirano n. 5 ove ha la propria residenza, mentre la IG.ra continuerà ad Controparte_1 abitare nell'abitazione sita in Napoli, al C.so San Giovanni a Teduccio n. 796, ove ha la propria residenza;
c) Il IG. verserà al coniuge IG.ra , a titolo di assegno di Parte_1 Controparte_1 mantenimento, l'importo di € 100,00 (cento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 01 di ogni mese.
Detto assegno sarà rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT FOI, come previsto dalla legge in materia;
d) I coniugi dichiarano che nel loro stato di famiglia sono presenti nipoti minorenni, precisamente: nello stato di famiglia del IG. sono presenti i minori , nata a [...] il Parte_1 Persona_4
26.03.2023 e , nato Napoli il 19.02.2024, entrambi figli di (figlio Parte_1 Persona_5 dell'istante) e della IG.ra . Nello stato di famiglia della IG.ra è Parte_2 Controparte_1 presente il minore , nato a [...] il [...], figlio di (figlio dell'istante) Parte_1 Per_6
e del coniuge di quest'ultimo IG.ra . Per_7
I coniugi dichiarano che al mantenimento dei minori provvedono i loro genitori.
e) i coniugi sin d'ora si autorizzano al cambio di residenza e/o al trasferimento in altra città, se ciò dovesse risultare utile allo svolgimento delle attività lavorative o professionali dell'uno e/o dell'altro;
h) le spese della presente procedura sono a carico di entrambi”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n. 19, parte II, S. A, Sez. K, reg. Atti Matrimonio anno 1970);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 30.6.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti