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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/07/2025, n. 4749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4749 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Elena Gelato Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6455 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. ; Parte_1
Appellante
E
, Controparte_1 difesa dall'avvocatura Generale Dello Stato;
Appellata
E
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Febbo Domenico;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 5773/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data
01/04/2021.
1
FATTO E DIRITTO
§1.L'Avv. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il Parte_1
Tribunale aveva così statuito : 1) rigetta la querela di falso;
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di 3) condanna parte attrice al pagamento in favore di delle spese di Controparte_2 Controparte_2 lite che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna parte attrice alla pena pecuniaria di € 20,00; 5) dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sugli atti oggetto di querela .
Parte appellante chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni di primo grado così ritrascritte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la falsità delle attestazioni dell'agente postale sull'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata n. 76519395204-3 (riferito all'avviso di accertamento n. TQ9012T02109/2015 e relativo al periodo di imposta 2010), e sull'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata n. 76519395205-4 (riferito all'avviso di accertamento n.
TQ9012T02110/2015 e relativo al periodo di imposta 2011) e precisamente: - rifiuto del destinatario di ricevere il plico - rifiuto del destinatario di firmare il registro di consegna - rifiuto della persona abilitata sig. in qualità di destinatario di ritiro del plico e di firmare il registro di consegna - immissione Parte_1 dell'avviso nella cassetta delle poste.
L' e si sono costituiti in giudizio instando per il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello.
Il Procuratore Generale interveniva esprimendo parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
§2. La vicenda è stata così ricostruita nella sentenza impugnata:
“1. L'attore ha riferito che in data 28 dicembre 2015 l'agente postale di addetto alla Controparte_2 consegna della corrispondenza in Pesaro, Via Bruno Buozzi n. 53, attestava falsamente il rifiuto dell'odierno attore di ricevere e di firmare il registro di consegna relativamente a n. 2 avvisi di ricevimento e precisamente: a) avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata n. 76519395204-3, e precisamente avviso di accertamento n. TQ9012T02109/2015, relativo al periodo di imposta 2010; b) avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata n. 76519395205-4, e precisamente avviso di avviso di accertamento n.
2 TQ9012T02110/2015, relativo al periodo di imposta 2011. La palese contraffazione sarebbe risultata dalla alterazione e cancellazione della parte sinistra del modulo “Consegna del Plico a domicilio” che in caso di rifiuto non deve essere compilata. Invece nella parte “mancata consegna del plico a domicilio”, nonostante l'attestazione di rifiuto della consegna del plico, risultava anche barrata la casella: “immesso avviso in cassetta”. L'attore riteneva che i fatti in realtà si fossero così svolti: il giorno 22.12.2015, data indicata nella parte poi cancellata, il sig. agente postale addetto alle consegne nella via Bruno Buozzi di Pesaro, per spirito di Controparte_3 cortesia e per evitare che l' attore dovesse andare a ritirare l'atto in giacenza, aveva firmato lui stesso l'avviso di ricevimento. Resosi poi conto dell'illiceità di tale condotta lo aveva provveduto a cancellare la parte CP_3 dell'avviso di ricevimento: “consegna del plico a domicilio”, ma non aveva lasciato l'avviso affinché l'attore potesse ritirare l'atto giudiziario presso l'ufficio postale. Invece il giorno 28.12.2015 allo stesso indirizzo era ritornato altro portalettere che aveva falsamente attestato il rifiuto della consegna. L'attore ha dichiarato di non avere mai rifiutato l'atto. Ha quindi riferito che, sulla base di tale falsa attestazione del rifiuto di ricevere gli avvisi di accertamento, era stato ritenuto soccombente in due giudizi innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Pesaro che aveva dichiarato ambedue i ricorsi, contro i due avvisi di accertamento mai notificati, inammissibili, in quanto presentati oltre i termini. L'attore ha quindi rassegnato le conclusioni come in epigrafe.
2. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la querela avrebbe Controparte_2 dovuto essere proposta solamente nei confronti dell' titolare del diritto di credito, e come Controparte_1 tale avente interesse alla produzione di effetti degli atti impugnati. Nel merito ha riferito che da accertamenti svolti era emerso che il portalettere incaricato della consegna degli atti era il sig. che il giorno Persona_1
24.12.2015 si era recato presso l'indirizzo del per tentare la consegna degli atti che tuttavia erano Pt_1 stati rifiutati. Quanto alla identità del soggetto che aveva opposto il rifiuto la convenuta ha sottolineato che il portalettere non ha un potere di identificazione e che la notifica è comunque valida qualora l'atto sia presentato per la consegna a persona capace rivenuta presso l'indirizzo. A fronte di tali affermazioni l'attore ha evidenziato che dichiarando che il portalettere si era recato presso l'indirizzo riportato CP_2 Persona_1 dalle buste in data 24.12.2015, aveva ammesso la falsità dell'attestazione della mancata consegna per rifiuto del destinatario in data 28.12.2015.
3. In via preliminare si ritiene fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
La querela di falso ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità
a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti ed è proponibile contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (Cass. n. 18323/2007).
Nella fattispecie in esame invece potrebbe avere solo un interesse indiretto ad evitare responsabilità CP_2 per l'operato del proprio dipendente qualora la notificazione risultasse illegittimamente eseguita.
4. Le richieste di prove orali sono state rigettate per entrambe le parti. La prova testimoniale di parte convenuta non è stata ammessa in quanto il portalettere avrebbe dovuto riferire che il 24 dicembre la persona qualificatasi Per_1
3 come destinatario rifiutava di ricevere gli atti, circostanza non rilevante in quanto l'attore contesta di essere stato lui rifiutare l'atto e non in generale che qualcuno abbia opposto il rifiuto. In ogni caso tali circostanze sono documentate con dichiarazione scritta del e con l'estratto del registro mod. 28 ove vengono annotate Per_1 le consegne. E' stato poi ritenuta inammissibile la richiesta di interrogatorio formale del sig. in Controparte_3 quanto soggetto che non riveste la qualità di legale rappresentante di Nemmeno è stata Controparte_2 accolta la richiesta di nomina di CTU grafologica per verificare la falsità della firma apposta apparentemente dal destinatario sulla parte sinistra degli avvisi di ricevimento. Deve infatti ribadirsi che, a prescindere dai motivi che hanno indotto a compilare la colonna sinistra e poi a cancellarla, l'oggetto della querela riguarda unicamente la circostanza del rifiuto da parte del di ricevere gli atti e quindi non riguarda nemmeno Pt_1 la data, 28 dicembre o 24 dicembre, in cui tale rifiuto sarebbe stato manifestato. Rispetto quindi a tale unica circostanza il non ha fornito elementi di prova idonei a screditare quanto attestato dal portalettere e Pt_1 cioè che il destinatario della notifica abbia rifiutato di ricevere l'atto. Non spetta invece in questa sede valutare se le cancellature o le discrasie riguardanti la data della notifica possano inficiare la validità delle notifiche. La querela di falso pertanto non può trovare accoglimento.
5. La querela di falso non può pertanto trovare accoglimento”
§3. L'appello è manifestamente infondato.
3.1. Quanto alla legittimazione passiva di , si osserva che le conclusioni sul punto CP_2 della pronunzia impugnata sono condivisibili e vanno confermate in ossequio al principio affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 19281/ 2019, secondo cui “ Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale).
3.2. Quanto al merito della controversia si osserva che, alla luce degli atti, l'oggetto della querela di falso si compendia sostanzialmente nell'allegata falsità del rifiuto dell'appellante di ricevere l'atto notificatogli.
Ed invero, le statuizioni conclusive sul punto del Tribunale sono condivisibili là dove è stato affermato che: “Deve infatti ribadirsi che, a prescindere dai motivi che hanno indotto a compilare la colonna sinistra e poi a cancellarla, l'oggetto della querela riguarda unicamente la circostanza del rifiuto da parte del
Martone di ricevere gli atti e quindi non riguarda nemmeno la data, 28 dicembre o 24 dicembre, in cui tale rifiuto sarebbe stato manifestato. Rispetto quindi a tale unica circostanza il non ha fornito elementi Pt_1 di prova idonei a screditare quanto attestato dal portalettere e cioè che il destinatario della notifica abbia rifiutato 4 di ricevere l'atto. Non spetta invece in questa sede valutare se le cancellature o le discrasie riguardanti la data della notifica possano inficiare la validità delle notifiche. La querela di falso pertanto non può trovare accoglimento”
A conferma di tale assunto va richiamata, infatti, anche una consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione compendiatasi nel principio per cui “ Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”.( v.
Cassaz. Ord. N. 2126/2019)
Nel caso di specie è dato osservare che, al di là delle mere affermazioni di falsità, non risultano elementi idonei a confutare concretamente quanto attestato nell'atto impugnato;
dal che consegue che laddove, come nel caso in esame, la prova della falsità manchi del tutto o sia insufficiente, la querela di falso non può essere accolta.
Peraltro, anche le istanze istruttorie reiterate non sono accoglibili, non potendosi non evidenziare in questa sede l'inammissibilità dell'interrogatorio formale richiesto e l'irrilevanza della ctu grafologica di una parte dell'atto impugnato estranea all'oggetto della contestazione, come ben evidenziate dal tribunale.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in favore degli Parte_1 appellati costituiti che liquida per ciascuno di essi in € 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002.
Roma, 25.7.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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