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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5007 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2260 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione con ordinanza del 10.1.2025 e vertente
TRA
( ) in Roma elettivamente domiciliato via Filippo Corridoni n. 23 Parte_1 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv. Andrea Celebrano che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello,
Appellante
CONTRO
( elettivamente domiciliato in Terracina presso lo studio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'avv. Massimiliano Cesare Fornari che lo rappresenta e difende unitamente all'abogado Enrico Mellidi per procura in calce alla comparsa di costituzione,
Appellato
NONCHE'
Controparte_2
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 2318/2018 del Tribunale di Latina pubblicata in data 25.9.2018,
FATTO Con atto d'appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza indicata in epigrafe con Parte_1 la quale il Tribunale di Latina aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta, ritenendola inammissibile,
e compensato le spese del grado.
L'appellante rilevava in via preliminare la nullità della sentenza (ex art. 158,161, e 274 bis cpc) deducendo l'incompetenza del giudice onorario che l'aveva emessa, alla luce del decreto del Presidente del Tribunale di Latina con cui veniva sottratta ai GOT la competenza in materia successoria. Con altro motivo deduceva il mancato esame da parte del primo giudice degli atti di causa relativi al merito della domanda.
Si costituiva , il quale rilevava l'inammissibilità dell'appello, non essendo stato esperito il Controparte_1 tentativo di conciliazione, ed in ogni caso l'infondatezza nel merito, chiedendo la conferma della sentenza.
Con provvedimento del 10.1.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza (ex art. 158,161 e 274 bis cpc.) per essere stata emessa da giudice incompetente.
Il motivo è infondato.
Il riferimento normativo citato dall'appellante attiene all'incompetenza dell'Ufficio Giudiziario che ha emesso il provvedimento, non a quella interna. Nella specie, al contrario, si tratta di una dedotta incompetenza del OT in base ad una circolare interna dell'ufficio.
Inoltre, nel caso in esame, l'eccezione era stata sollevata e decisa dal dirigente dell'Ufficio mediante conferma del provvedimento con cui era stata disposta la prima assegnazione;
con ciò fugando ogni dubbio sulla correttezza della medesima.
In ogni caso è orientamento pacifico che “la sentenza emessa dal giudice onorario non è affetta da nullità laddove egli, a causa di esigenze interne all'ufficio giudiziario, si sia pronunciato in violazione della ripartizione tabellare delle competenze del medesimo ufficio.” E che “La decisione del OT (giudice onorario di tribunale) su materie riservate ai giudici togati non comporta nullità della sentenza perché costituisce una semplice irregolarità(Cass. 03/10/2016, n.19660).
Resta inteso che, nel caso di specie nessuna violazione, comunque, è attribuibile al Giudice emanante in quanto già esso stesso, rimetteva la causa all'attenzione dell'allora Presidente del Tribunale che confermava l'attribuzione.
C'è poi da aggiungere che l'oggetto della causa è sì lo scioglimento della comunione ereditaria, ma previo accertamento in capo al de cuius della proprietà dell'immobile da dividere (considerato che non ne risultava intestatario). Cosicchè in questa più ampia prospettazione, il Tribunale ha accertato l'inesistenza dei presupposti probanti la titolarità dell'immobile in capo al de cuius ed ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda di divisione ereditaria in assenza di un patrimonio da dividere in capo al de cuius.
E difatti, la mancata prova in ordine all'esistenza del patrimonio ereditario, svuota di contenuto la successiva domanda di divisione ereditaria che diviene inammissibile per l'insussistenza di un imprescindibile presupposto qual è il patrimonio ereditario;
ed al contempo, giustifica la decisione del presidente del tribunale di provenienza a mantenere la competenza del OT.
Essendo rimasto accertata la proprietà dell'immobile -in base a titolo valido e non impugnato rappresentato dal verbale di conciliazione- in capo a . Parte_1
Ne consegue che, allo stato degli atti, non sussiste alcun bene o patrimonio ereditario da dividere.
Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo si ricava che alla data della morte dei danti causa delle odierne parti – e fino al 23.9.2009, data del verbale di conciliazione giudiziale con il quale il bene è stato trasferito a -, proprietario del bene (gravato da uso civico) risulta essere il Comune Parte_1 di San Felice Circeo. Sicchè l'attore, ab origine, era privo della legittimazione attiva per proporre il presente giudizio.
Quanto al secondo motivo, relativo al mancato esame degli atti di causa, tale motivo è rimasto assorbito dalla precedente conferma della pronuncia di inammissibilità. Mentre nessuna specifica censura è stata formulata sul capo delle spese del giudizio, la cui disposizione viene confermata.
Per le considerazioni innanzi esposte l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, detratta la fase istruttoria non esperita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina n. 2318/18, a Parte_1 Controparte_1 conferma della stessa così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €. 3.800,00, oltre Parte_1 accessori di legge e di tariffa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle parti in causa.
Roma, 26.8.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino