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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2255/2023 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pendente
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mauro Sentimenti
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall' avv. Nicola CP_1 C.F._2
Manna
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/11/2023, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 943/2023 (emessa nel proc. n. 1462/2022 R.G.
Tribunale di Castrovillari) con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28/12/2009 in Rossano (CS) tra la ricorrente e e CP_1 sono stati disciplinati, su accordo delle parti, gli aspetti inerenti l'affidamento, il collocamento e il mantenimento della figlia minore , con conferma di quanto stabilito dalle parti Persona_1
nell'accordo di separazione consensuale, recepito nel decreto di omologa del 20/4/2021
(proc. 2584/2021 RG Tribunale di Castrovillari) secondo cui “
3.1. l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la persona e l'abitazione della madre;
Persona_1
3.2 il diritto del padre di custodire presso di sé la figlia stessa 2 giorni , una sola notte, a settimane alterne, dalle ore 9 o dalle ore 13 del sabato alle ore 20 della domenica successiva);
3.3. il diritto del padre di custodire presso di sé la figlia 15 giorni consecutivi nel mese di agosto con obbligo del medesimo di comunicare alla madre entro la metà di luglio di ogni anno le date di inizio e fine del detto periodo di custodia;
3.4 l'obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre un contributo al mantenimento ordinario della figlia pari ad € 300,00 con rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
A sostegno dell'istanza di modifica la ricorrente ha dedotto di aver intenzione di trasferirsi, per risiedervi stabilmente, nella provincia di Reggio Emilia, dovendo contrarre matrimonio con un compagno ivi residente, abbisognando per il suo stato di salute di cure sanitarie disponibili presso le strutture sanitarie dell'Emilia Romagna oltre che di un'occupazione meno precaria di quella svolta in Calabria.
Tanto premesso, la ricorrente, volendosi trasferire con la figlia minore , ha Persona_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “ Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
A) confermare l'affido genitoriale condiviso e disporre che la figlia minore Persona_1
continui ad avere collocazione prevalente anche presso la nuova abitazione e residenza della madre in provincia di Reggio Emilia a partire dal mese di luglio 2024;
B) disporre che il padre potrà esercitare – anche presso la nuova residenza della figlia
in provincia di Reggio Emilia - il proprio diritto di visita alla figlia ogni volta che Persona_1
vorrà e potrà, compatibilmente con gli obblighi scolastici della minore stessa e previa anticipata comunicazione alla madre.
C) Disporre altresì che la figlia minore trascorra : 1) col padre con collocazione presso
l'abitazione e la residenza di quest'ultimo , un periodo di 40 giorni nei mesi di luglio e agosto
a partire dall'anno 2024 , con obbligo del padre stesso di comunicare alla madre le date di inizio e fine di tale periodo entro il 15 del mese di giugno di ogni anno;
2) per i periodi delle vacanze scolastiche di Natale 2024 - dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre con la madre - e dal 31 dicembre al 5 gennaio col padre;
mentre l'anno successivo 2025 trascorra col padre dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre al 5 gennaio;
e così via in modo alternato negli anni successivi;
3) per i periodi delle vacanze scolastiche pasquali dal 28 marzo al 2 aprile sempre col padre, salvo diversi accordi tra i genitori e la figlia . D) emettere sentenza costitutiva riguardante la nuova realtà giuridica come qui prospettata.
E) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, si è opposto alla domanda, chiedendone il rigetto, ritenendo la modifica richiesta non conforme all'interesse della minore e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis in via principale disporre eventualmente anche dopo l'ascolto della minore ed per tutto quanto indicato in atti il rigetto delle richieste della Persona_2
ricorrente madre di nuova collocazione e residenza in Emilia Romagna, conseguentemente disporre che la minore rimanga in Calabria presso il domicilio del padre al fine Persona_2
che non venga snaturata dalle sue abitudini e dai suoi affetti, con affido condiviso ma collocazione prevalente presso il resistente.
Disporre, altresì, che la minore potrà andare ogni qualvolta ne abbia voglia o ne faccia richiesta, compatibilmente con il suo percorso scolastico, nella nuova residenza della madre.
Medesima cosa dicasi per la madre ricorrente che potrà tenere con sé la minore secondo le indicazioni da lei stessa proposte a favore del padre.
Disporre, ancora, in virtù di tanto che l'assegno che il padre versa alla madre di ausilio per la minore, venga versato anziché alla ricorrente direttamente ad presso una Persona_2
poste pay intestata al padre ma al bisogno in uso alla minore.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
L'istruttoria è stata esperita mediante ascolto della minore;
all'udienza del 9/10/2024, svolta mediante deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza del 4/11/2024 la causa è stata rimessa in decisione.
Il Tribunale ritiene che le domande proposte dalle parti, volte a ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 943/2023 del 28/6/2023, pubblicata il
30/6/2023 e passata in giudicato in data 11/12/2023 siano improponibili.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, come l'analoga domanda in relazione alle statuizioni contenute nella sentenza di separazione personale dei coniugi, è proponibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione che ha pronunciato il divorzio (cfr. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 21874 del 15/10/2014 ss.). La facoltà dei coniugi divorziati di domandare la modificazione dei provvedimenti risultanti dalla sentenza di separazione o divorzio in ordine agli effetti di questa riguardanti i coniugi medesimi e la prole presuppone il passaggio in giudicato di tale sentenza, quale evento che costituisce appunto un presupposto processuale in senso tecnico e non una condizione dell'azione, talché la sua sussistenza va accertata con riferimento al momento della domanda, non potendosi attribuire rilievo alla sua sopravvenienza nel successivo corso del procedimento e prima della decisione. (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 8389 del 27/07/1993 ss.).
Nel caso di specie, il ricorso è stato depositato in data in data 3/11/2023, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio in data in data 11/12/2023, così che deve dichiararsi l'improponibilità delle domande proposte dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
1. DICHIARA l'improponibilità delle domande proposte dalle parti;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/01/2025.
LA GIUDICE REL.-EST. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Graziuso Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2255/2023 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pendente
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mauro Sentimenti
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall' avv. Nicola CP_1 C.F._2
Manna
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/11/2023, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 943/2023 (emessa nel proc. n. 1462/2022 R.G.
Tribunale di Castrovillari) con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28/12/2009 in Rossano (CS) tra la ricorrente e e CP_1 sono stati disciplinati, su accordo delle parti, gli aspetti inerenti l'affidamento, il collocamento e il mantenimento della figlia minore , con conferma di quanto stabilito dalle parti Persona_1
nell'accordo di separazione consensuale, recepito nel decreto di omologa del 20/4/2021
(proc. 2584/2021 RG Tribunale di Castrovillari) secondo cui “
3.1. l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la persona e l'abitazione della madre;
Persona_1
3.2 il diritto del padre di custodire presso di sé la figlia stessa 2 giorni , una sola notte, a settimane alterne, dalle ore 9 o dalle ore 13 del sabato alle ore 20 della domenica successiva);
3.3. il diritto del padre di custodire presso di sé la figlia 15 giorni consecutivi nel mese di agosto con obbligo del medesimo di comunicare alla madre entro la metà di luglio di ogni anno le date di inizio e fine del detto periodo di custodia;
3.4 l'obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre un contributo al mantenimento ordinario della figlia pari ad € 300,00 con rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
A sostegno dell'istanza di modifica la ricorrente ha dedotto di aver intenzione di trasferirsi, per risiedervi stabilmente, nella provincia di Reggio Emilia, dovendo contrarre matrimonio con un compagno ivi residente, abbisognando per il suo stato di salute di cure sanitarie disponibili presso le strutture sanitarie dell'Emilia Romagna oltre che di un'occupazione meno precaria di quella svolta in Calabria.
Tanto premesso, la ricorrente, volendosi trasferire con la figlia minore , ha Persona_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “ Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
A) confermare l'affido genitoriale condiviso e disporre che la figlia minore Persona_1
continui ad avere collocazione prevalente anche presso la nuova abitazione e residenza della madre in provincia di Reggio Emilia a partire dal mese di luglio 2024;
B) disporre che il padre potrà esercitare – anche presso la nuova residenza della figlia
in provincia di Reggio Emilia - il proprio diritto di visita alla figlia ogni volta che Persona_1
vorrà e potrà, compatibilmente con gli obblighi scolastici della minore stessa e previa anticipata comunicazione alla madre.
C) Disporre altresì che la figlia minore trascorra : 1) col padre con collocazione presso
l'abitazione e la residenza di quest'ultimo , un periodo di 40 giorni nei mesi di luglio e agosto
a partire dall'anno 2024 , con obbligo del padre stesso di comunicare alla madre le date di inizio e fine di tale periodo entro il 15 del mese di giugno di ogni anno;
2) per i periodi delle vacanze scolastiche di Natale 2024 - dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre con la madre - e dal 31 dicembre al 5 gennaio col padre;
mentre l'anno successivo 2025 trascorra col padre dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre al 5 gennaio;
e così via in modo alternato negli anni successivi;
3) per i periodi delle vacanze scolastiche pasquali dal 28 marzo al 2 aprile sempre col padre, salvo diversi accordi tra i genitori e la figlia . D) emettere sentenza costitutiva riguardante la nuova realtà giuridica come qui prospettata.
E) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, si è opposto alla domanda, chiedendone il rigetto, ritenendo la modifica richiesta non conforme all'interesse della minore e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis in via principale disporre eventualmente anche dopo l'ascolto della minore ed per tutto quanto indicato in atti il rigetto delle richieste della Persona_2
ricorrente madre di nuova collocazione e residenza in Emilia Romagna, conseguentemente disporre che la minore rimanga in Calabria presso il domicilio del padre al fine Persona_2
che non venga snaturata dalle sue abitudini e dai suoi affetti, con affido condiviso ma collocazione prevalente presso il resistente.
Disporre, altresì, che la minore potrà andare ogni qualvolta ne abbia voglia o ne faccia richiesta, compatibilmente con il suo percorso scolastico, nella nuova residenza della madre.
Medesima cosa dicasi per la madre ricorrente che potrà tenere con sé la minore secondo le indicazioni da lei stessa proposte a favore del padre.
Disporre, ancora, in virtù di tanto che l'assegno che il padre versa alla madre di ausilio per la minore, venga versato anziché alla ricorrente direttamente ad presso una Persona_2
poste pay intestata al padre ma al bisogno in uso alla minore.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
L'istruttoria è stata esperita mediante ascolto della minore;
all'udienza del 9/10/2024, svolta mediante deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza del 4/11/2024 la causa è stata rimessa in decisione.
Il Tribunale ritiene che le domande proposte dalle parti, volte a ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 943/2023 del 28/6/2023, pubblicata il
30/6/2023 e passata in giudicato in data 11/12/2023 siano improponibili.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, come l'analoga domanda in relazione alle statuizioni contenute nella sentenza di separazione personale dei coniugi, è proponibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione che ha pronunciato il divorzio (cfr. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 21874 del 15/10/2014 ss.). La facoltà dei coniugi divorziati di domandare la modificazione dei provvedimenti risultanti dalla sentenza di separazione o divorzio in ordine agli effetti di questa riguardanti i coniugi medesimi e la prole presuppone il passaggio in giudicato di tale sentenza, quale evento che costituisce appunto un presupposto processuale in senso tecnico e non una condizione dell'azione, talché la sua sussistenza va accertata con riferimento al momento della domanda, non potendosi attribuire rilievo alla sua sopravvenienza nel successivo corso del procedimento e prima della decisione. (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 8389 del 27/07/1993 ss.).
Nel caso di specie, il ricorso è stato depositato in data in data 3/11/2023, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio in data in data 11/12/2023, così che deve dichiararsi l'improponibilità delle domande proposte dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
1. DICHIARA l'improponibilità delle domande proposte dalle parti;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/01/2025.
LA GIUDICE REL.-EST. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Graziuso Dott.ssa Beatrice Magarò