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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 863/2023 del ruolo generale e promossa
DA
(P.I. ), elettivamente domiciliata in Teramo (TE), Fraz. San Nicolò a Parte_1 P.IVA_1
Tordino alla Via Galileo Galilei n. 118/A, presso lo studio dell'Avv. Giannicola Scarciolla, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec: Email_1
- appellante-
CONTRO
in persona del Curatore p.t., elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, Corso Controparte_1
Giuseppe Mazzini n.106, presso lo studio dell'Avv. Francesco Quinto, che la rappresenta e difende in pagina 1 di 8 virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec:
Email_2
- appellato-
OGGETTO
appello avverso la sentenza n. 593 del 23/9/2023 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello ed
in parziale riforma dell'impugnata Sentenza n. 593/2023 Sent. del Tribunale di Ascoli Piceno del
23.09.2023, depositata e pubblicata il 23.09.2023, Rep. n. 988/2023 del 23.09.2023, Giudice dott.
Adriano Cassini, resa a definizione del giudizio n. R.G. 1805/2021, notificata in data 26.09.2023,
disattesa ogni contraria istanza,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- dichiarare l'inammissibilità delle domande così come proposte dal nei Controparte_1
confronti della per mancanza dei presupposti ex lege previsti;
Parte_1
- ordinarsi di conseguenza la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eventualmente
effettuata, esonerando espressamente il Conservatore dei Registri Immobiliari;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
- respingere e rigettare le domande attoree avversarie perché infondate in fatto come in diritto;
- ordinarsi di conseguenza la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eventualmente
effettuata, esonerando espressamente il Conservatore dei Registri Immobiliari.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, rimborso forfettario, competenze professionali del doppio grado di giudizio, da
distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per l'appellato: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione
pagina 2 di 8 disattesa, in totale accoglimento delle ragioni in fatto ed in diritto svolte nella su estesa narrativa, - in
via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello
proposto dalla conseguentemente, fissare l'udienza ex art. 350 bis c.p.c.; - nel merito, in Parte_1
via principale, respingere, in ogni sua parte e motivo, l'appello proposto dalla poiché Parte_1
totalmente infondato in fatto ed in diritto;
per l'effetto, confermare la sentenza n. 593/2023 emessa dal
Tribunale di Ascoli Piceno in data 23.09.2023 e pubblicata il 25.09.2023; - in ogni caso, condannare
la al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, da Parte_1
liquidarsi secondo scaglione e parametro come fissati dal D.M. 147/22. Salvezze illimitate”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto la domanda avanzata dal tesa alla declaratoria di inefficacia ex art. 67 co. 1 L.F. dell'atto di Controparte_2
compravendita a rogito Notaio di Ascoli Piceno del 29/11/2017, Rep. 16153 Racc. Persona_1
7747, in forza del quale la società fallita aveva venduto alla al prezzo di € 25.000, i Parte_1
seguenti immobili siti in Offida (AP), Contrada San Lazzaro, censiti come di seguito presso il catasto del suddetto Comune:
a. fabbricato cielo terra civile abitazione al fg. 46, p.lla 41, sub. 2, Cat. A/3, Cl. 1, consistenza 5,5, vani,
mq. 83, R.C. € 150,55;
b. locale adibito a deposito posto ai piani terra e primo, fg. 46, P.lla 41, sub. 3, Cat. C/1, Cl. 1, mq. 40,
R.C. € 61,97;
c. appezzamento di terreno, fg. 45, P.lla 282, Cl. 4, mq. 5.500; seminativo, are 55, centiare 00, R.D. €
17,04, R.A. € 24,14;
d. appezzamento di terreno senza sovrastanti fabbricati, fg. 46: p.lla 11, Cl. 2, are 06, centiare 90, R.D.
€ 4,28, R.A. € 6,46; p.lla 215, Cl. 3, are 13, cen6tiare 90, R.D. € 5,03, R.A. € 6,46; p.lla 216, Cl. 3, are
01, centiare 20, R.D. € 0,53, R.A. € 0,56; p.lla 25, Cl.4 are 76, centiare 50, R.D: € 23,71, R.A.€ 33,58;
p.lla 9, Cl. 3, are 31, centiare 90, R.D. € 11,53, R.A. € 14,83;
pagina 3 di 8 e. appezzamento di terreno senza sovrastanti fabbricati, fg. 46, p.lla 33, Cl. U, mq. 5.180, are 51,
centiare 80, R:D. € 0,54, R.A. € 0,27;
f. appezzamento di terreno senza sovrastanti edifici, sup. cat. mq. 17.130, così suddivisa: p.lla 127, Cl.
3, are 02, centiare 00, R.D. € 0,72, R.A. € 0,93; p.lla 32 porz AA, Cl. 4, are 92, centiare 63, R.D. €
28,70, R.A. € 40,66; p.lla 32 porz AB, Cl. 2, centiare 57, R.D. € 0,16, R.A. € 0,21; p.lla 42, Cl. 3, are
48, centiare 70, R.D. € 17,61, R.A. 22,64; p.lla 48, Cl. 3, are 23, centiare 30, R.D. € 7,82, R.A. € 10,23;
p.lla 349, Cl. 3, are 04, centiare 10.
In particolare, il Tribunale di prime cure rilevava che:
- potevano ritenersi pacifici e incontestati il compimento dell'atto a titolo oneroso entro il periodo sospetto, la scientia decoctionis e la tempestività dell'azione ai sensi dell'art. 69 bis c.p.c.;
- l'eccezione di proporzionalità del prezzo, sollevata dalla costituiva eccezione in senso Pt_1
stretto, e come tale da sollevarsi con comparsa di risposta, entro il termine decadenziale previsto dall'art. 167 c.p.c. La costituzione in giudizio della convenuta era invece avvenuta quattro giorni prima della prima udienza, con la conseguenza che la stessa era incorsa nella decadenza dell'unica eccezione sollevata;
- l'eccezione in parola non sarebbe comunque sfuggita al rigetto neppure nel merito, alla luce della documentazione prodotta dall'attrice e dalla sua perizia di parte, da valutarsi alla stregua di deduzioni difensive del tutto logiche e coerenti;
- con riferimento alla scientia decoctionis, i rapporti familiari e societari evidenziati dalla Curatela non consentivano dubbi di sorta sulla conoscenza da parte delle persone fisiche che rappresentavano la
Contro
dello stato di dissesto della Pt_1
- non poteva accogliersi la domanda di cancellazione della trascrizione dell'atto e di rilascio degli immobili oggetto dell'azione revocatoria, non essendovi alcuna legittimazione del Curatore a pretendere la cancellazione della trascrizione di un atto comunque valido nei confronti di ogni terzo diverso dal;
CP_1
pagina 4 di 8 - da ultimo, era da ritenersi infondata l'istanza di condanna al rilascio dei beni, avanzata dall'attrice,
poiché lo scopo della norma prescinde da questioni attinenti al possesso o alla detenzione dei beni, da accertarsi e risolversi nella sede esecutiva;
- le spese giudiziali erano da compensarsi integralmente tra le parti, stante la soccombenza reciproca.
La ha proposto appello articolando due motivi di gravame: 1) Carente, insufficiente, Parte_1
illogica, contraddittoria motivazione - Violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. –
Violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 c.c. e 67 L.F. – proporzionalità del prezzo di vendita -
riparto dell'onere probatorio, relativo all'inapplicabilità al caso di specie dell'ipotesi di revocatoria ex artt. 67 L.F. – atti a titolo oneroso – giusto prezzo – mancato pregiudizio creditori;
2) Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione. (Violazione di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.).
L'appellato fallimento ha resistito al gravame, eccependone in via preliminare l'inammissibilità per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
(come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole
probabilità” di accoglimento dell'appello.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno per aver qualificato come eccezione in senso stretto, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa giudiziale proposta dal Curatore, quella di congruità del prezzo, giungendo, poi, al rigetto di tale mezzo difensivo in ragione della tardiva costituzione (circostanza pacifica) di con conseguente Parte_1
inosservanza del termine di preclusione di cui all'art. 167 c.p.c. e sussistenza della correlata decadenza.
Sostiene che il giudice di prime cure avrebbe posto, in tal modo, a suo carico l'onere di provare che il pagina 5 di 8 prezzo della vendita non era effettivamente sproporzionato.
Il motivo, per quanto in parte fondato, non consente di pervenire all'accoglimento dell'appello.
Va anzitutto rilevato che sì è da ritenersi errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha definito l'eccezione di congruità del prezzo, sollevata dall'appellante, come eccezione in senso stretto.
Non può, infatti, ritenersi la stessa né un'eccezione in senso stretto, né un'eccezione in senso lato, ma una mera difesa, essendo la sproporzione del prezzo di compravendita rispetto al valore del bene elemento costitutivo della domanda azionata dal fallimento.
Le mere difese sono dirette semplicemente a negare la sussistenza del diritto vantato dall'attore e possono consistere nell'esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore; per la loro proposizione non è previsto il termine di decadenza di cui all'art. 167
c. 2 c.p.c.
Pronunciandosi sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “con riguardo alla
distinzione tra eccezioni in senso lato e mere difese nel processo civile, è stato ribadito che, mentre le
prime consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto
dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non
compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa, le seconde si limitano invece
a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, per cui esse sono rilevabili d'ufficio
(salvo che siano riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla
titolarità di un'azione costitutiva) e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345 c.p.c., comma 2,
sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre
prove ritualmente acquisite al processo, e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva
attività assertiva" (Cass. sent. n.16560 del 11/06/2021; n. 8525/2020; n. 12980/2020).
Il convenuto, pertanto, costituendosi tardivamente, deve accettare il giudizio nello stato in cui si trova e con le preclusioni maturate, ma potrà assumere posizioni di mera negazione dei fatti costitutivi, la cui prova grava sulla controparte.
pagina 6 di 8 Ciò stabilito, con riferimento all'onere di provare la notevole sproporzione tra le prestazioni, che legittima la revoca dell'atto ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall., la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che lo stesso “incombe sulla curatela, la quale è pertanto tenuta a fornire, in riferimento
agli atti di alienazione, elementi idonei a dimostrare che il prezzo pattuito era notevolmente inferiore
al valore reale del bene” (cfr Cass. n. 10117 del 02/05/2006; n. 15412 del 05/12/2001; n. 8978 del
05/07/2000).
Nella specie l'appellata Curatela fallimentare ha assolto l'onere gravante a proprio carico, attraverso la produzione in giudizio della perizia di stima del Geom. (tecnico incaricato dalla Persona_2
procedura concorsuale) del 14/12/2021, avente ad oggetto il fondo rustico (Lotto 12) e n. 25 allegati alla suddetta perizia, pure agli atti del (cfr. docc. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 CP_1
c.p.c. dell'attrice), mail del Geom. del 18/10/2021 (cfr. doc. 14 allegato all'atto di citazione Per_2
in primo grado).
Le conclusioni raggiunte dal perito di parte non appaiono superabili dal rilievo svolto dall'appellante,
per cui il valore degli immobili sarebbe stato effettuato al 2009, momento dell'acquisto da parte della invece che alla data della compravendita di cui si chiede la revocatoria, vale a dire al 2017, Pt_1
epoca questa in cui l'immobile risultava danneggiato dal sisma ed era quindi inagibile.
Occorre, infatti, mettere in evidenza che, a pag. 7 della perizia di stima, è testualmente affermato che
“la stima è definita alla data del novembre 2017” e che la stessa quantifica il valore dei beni oggetto di compravendita dando atto a pag. 26 del fatto che le costruzioni risultano “inagibili” e che il terreno è
“in stato di abbandono”.
L'adempimento dell'onere probatorio a carico dell'appellato può ritenersi pertanto CP_1
pienamente soddisfatto.
Da ritenersi coperta da giudicato, stante la mancata impugnazione della sentenza sul punto, è invece la declaratoria effettuata dal Tribunale di Ascoli circa sussistenza della scientia decoctionis in capo all'appellante.
pagina 7 di 8 Con il secondo e ultimo motivo di impugnazione l'appellante chiede la riforma della sentenza di prime cure in punto di spese di lite, in ragione della presunta fondatezza del presente gravame.
In assenza di appello incidentale sul punto dell'appellato fallimento e tenuto conto del rigetto del primo di impugnazione, la sentenza impugnata va integralmente confermata, anche con riferimento alla liquidazione delle spese.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la n. 593
del 23/09/2023 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese di lite, liquidate nella misura di € 3.400,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 04/03/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 863/2023 del ruolo generale e promossa
DA
(P.I. ), elettivamente domiciliata in Teramo (TE), Fraz. San Nicolò a Parte_1 P.IVA_1
Tordino alla Via Galileo Galilei n. 118/A, presso lo studio dell'Avv. Giannicola Scarciolla, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec: Email_1
- appellante-
CONTRO
in persona del Curatore p.t., elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, Corso Controparte_1
Giuseppe Mazzini n.106, presso lo studio dell'Avv. Francesco Quinto, che la rappresenta e difende in pagina 1 di 8 virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec:
Email_2
- appellato-
OGGETTO
appello avverso la sentenza n. 593 del 23/9/2023 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello ed
in parziale riforma dell'impugnata Sentenza n. 593/2023 Sent. del Tribunale di Ascoli Piceno del
23.09.2023, depositata e pubblicata il 23.09.2023, Rep. n. 988/2023 del 23.09.2023, Giudice dott.
Adriano Cassini, resa a definizione del giudizio n. R.G. 1805/2021, notificata in data 26.09.2023,
disattesa ogni contraria istanza,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- dichiarare l'inammissibilità delle domande così come proposte dal nei Controparte_1
confronti della per mancanza dei presupposti ex lege previsti;
Parte_1
- ordinarsi di conseguenza la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eventualmente
effettuata, esonerando espressamente il Conservatore dei Registri Immobiliari;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
- respingere e rigettare le domande attoree avversarie perché infondate in fatto come in diritto;
- ordinarsi di conseguenza la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eventualmente
effettuata, esonerando espressamente il Conservatore dei Registri Immobiliari.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, rimborso forfettario, competenze professionali del doppio grado di giudizio, da
distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per l'appellato: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione
pagina 2 di 8 disattesa, in totale accoglimento delle ragioni in fatto ed in diritto svolte nella su estesa narrativa, - in
via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello
proposto dalla conseguentemente, fissare l'udienza ex art. 350 bis c.p.c.; - nel merito, in Parte_1
via principale, respingere, in ogni sua parte e motivo, l'appello proposto dalla poiché Parte_1
totalmente infondato in fatto ed in diritto;
per l'effetto, confermare la sentenza n. 593/2023 emessa dal
Tribunale di Ascoli Piceno in data 23.09.2023 e pubblicata il 25.09.2023; - in ogni caso, condannare
la al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, da Parte_1
liquidarsi secondo scaglione e parametro come fissati dal D.M. 147/22. Salvezze illimitate”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto la domanda avanzata dal tesa alla declaratoria di inefficacia ex art. 67 co. 1 L.F. dell'atto di Controparte_2
compravendita a rogito Notaio di Ascoli Piceno del 29/11/2017, Rep. 16153 Racc. Persona_1
7747, in forza del quale la società fallita aveva venduto alla al prezzo di € 25.000, i Parte_1
seguenti immobili siti in Offida (AP), Contrada San Lazzaro, censiti come di seguito presso il catasto del suddetto Comune:
a. fabbricato cielo terra civile abitazione al fg. 46, p.lla 41, sub. 2, Cat. A/3, Cl. 1, consistenza 5,5, vani,
mq. 83, R.C. € 150,55;
b. locale adibito a deposito posto ai piani terra e primo, fg. 46, P.lla 41, sub. 3, Cat. C/1, Cl. 1, mq. 40,
R.C. € 61,97;
c. appezzamento di terreno, fg. 45, P.lla 282, Cl. 4, mq. 5.500; seminativo, are 55, centiare 00, R.D. €
17,04, R.A. € 24,14;
d. appezzamento di terreno senza sovrastanti fabbricati, fg. 46: p.lla 11, Cl. 2, are 06, centiare 90, R.D.
€ 4,28, R.A. € 6,46; p.lla 215, Cl. 3, are 13, cen6tiare 90, R.D. € 5,03, R.A. € 6,46; p.lla 216, Cl. 3, are
01, centiare 20, R.D. € 0,53, R.A. € 0,56; p.lla 25, Cl.4 are 76, centiare 50, R.D: € 23,71, R.A.€ 33,58;
p.lla 9, Cl. 3, are 31, centiare 90, R.D. € 11,53, R.A. € 14,83;
pagina 3 di 8 e. appezzamento di terreno senza sovrastanti fabbricati, fg. 46, p.lla 33, Cl. U, mq. 5.180, are 51,
centiare 80, R:D. € 0,54, R.A. € 0,27;
f. appezzamento di terreno senza sovrastanti edifici, sup. cat. mq. 17.130, così suddivisa: p.lla 127, Cl.
3, are 02, centiare 00, R.D. € 0,72, R.A. € 0,93; p.lla 32 porz AA, Cl. 4, are 92, centiare 63, R.D. €
28,70, R.A. € 40,66; p.lla 32 porz AB, Cl. 2, centiare 57, R.D. € 0,16, R.A. € 0,21; p.lla 42, Cl. 3, are
48, centiare 70, R.D. € 17,61, R.A. 22,64; p.lla 48, Cl. 3, are 23, centiare 30, R.D. € 7,82, R.A. € 10,23;
p.lla 349, Cl. 3, are 04, centiare 10.
In particolare, il Tribunale di prime cure rilevava che:
- potevano ritenersi pacifici e incontestati il compimento dell'atto a titolo oneroso entro il periodo sospetto, la scientia decoctionis e la tempestività dell'azione ai sensi dell'art. 69 bis c.p.c.;
- l'eccezione di proporzionalità del prezzo, sollevata dalla costituiva eccezione in senso Pt_1
stretto, e come tale da sollevarsi con comparsa di risposta, entro il termine decadenziale previsto dall'art. 167 c.p.c. La costituzione in giudizio della convenuta era invece avvenuta quattro giorni prima della prima udienza, con la conseguenza che la stessa era incorsa nella decadenza dell'unica eccezione sollevata;
- l'eccezione in parola non sarebbe comunque sfuggita al rigetto neppure nel merito, alla luce della documentazione prodotta dall'attrice e dalla sua perizia di parte, da valutarsi alla stregua di deduzioni difensive del tutto logiche e coerenti;
- con riferimento alla scientia decoctionis, i rapporti familiari e societari evidenziati dalla Curatela non consentivano dubbi di sorta sulla conoscenza da parte delle persone fisiche che rappresentavano la
Contro
dello stato di dissesto della Pt_1
- non poteva accogliersi la domanda di cancellazione della trascrizione dell'atto e di rilascio degli immobili oggetto dell'azione revocatoria, non essendovi alcuna legittimazione del Curatore a pretendere la cancellazione della trascrizione di un atto comunque valido nei confronti di ogni terzo diverso dal;
CP_1
pagina 4 di 8 - da ultimo, era da ritenersi infondata l'istanza di condanna al rilascio dei beni, avanzata dall'attrice,
poiché lo scopo della norma prescinde da questioni attinenti al possesso o alla detenzione dei beni, da accertarsi e risolversi nella sede esecutiva;
- le spese giudiziali erano da compensarsi integralmente tra le parti, stante la soccombenza reciproca.
La ha proposto appello articolando due motivi di gravame: 1) Carente, insufficiente, Parte_1
illogica, contraddittoria motivazione - Violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. –
Violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 c.c. e 67 L.F. – proporzionalità del prezzo di vendita -
riparto dell'onere probatorio, relativo all'inapplicabilità al caso di specie dell'ipotesi di revocatoria ex artt. 67 L.F. – atti a titolo oneroso – giusto prezzo – mancato pregiudizio creditori;
2) Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione. (Violazione di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.).
L'appellato fallimento ha resistito al gravame, eccependone in via preliminare l'inammissibilità per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
(come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole
probabilità” di accoglimento dell'appello.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno per aver qualificato come eccezione in senso stretto, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa giudiziale proposta dal Curatore, quella di congruità del prezzo, giungendo, poi, al rigetto di tale mezzo difensivo in ragione della tardiva costituzione (circostanza pacifica) di con conseguente Parte_1
inosservanza del termine di preclusione di cui all'art. 167 c.p.c. e sussistenza della correlata decadenza.
Sostiene che il giudice di prime cure avrebbe posto, in tal modo, a suo carico l'onere di provare che il pagina 5 di 8 prezzo della vendita non era effettivamente sproporzionato.
Il motivo, per quanto in parte fondato, non consente di pervenire all'accoglimento dell'appello.
Va anzitutto rilevato che sì è da ritenersi errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha definito l'eccezione di congruità del prezzo, sollevata dall'appellante, come eccezione in senso stretto.
Non può, infatti, ritenersi la stessa né un'eccezione in senso stretto, né un'eccezione in senso lato, ma una mera difesa, essendo la sproporzione del prezzo di compravendita rispetto al valore del bene elemento costitutivo della domanda azionata dal fallimento.
Le mere difese sono dirette semplicemente a negare la sussistenza del diritto vantato dall'attore e possono consistere nell'esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore; per la loro proposizione non è previsto il termine di decadenza di cui all'art. 167
c. 2 c.p.c.
Pronunciandosi sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “con riguardo alla
distinzione tra eccezioni in senso lato e mere difese nel processo civile, è stato ribadito che, mentre le
prime consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto
dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non
compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa, le seconde si limitano invece
a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, per cui esse sono rilevabili d'ufficio
(salvo che siano riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla
titolarità di un'azione costitutiva) e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345 c.p.c., comma 2,
sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre
prove ritualmente acquisite al processo, e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva
attività assertiva" (Cass. sent. n.16560 del 11/06/2021; n. 8525/2020; n. 12980/2020).
Il convenuto, pertanto, costituendosi tardivamente, deve accettare il giudizio nello stato in cui si trova e con le preclusioni maturate, ma potrà assumere posizioni di mera negazione dei fatti costitutivi, la cui prova grava sulla controparte.
pagina 6 di 8 Ciò stabilito, con riferimento all'onere di provare la notevole sproporzione tra le prestazioni, che legittima la revoca dell'atto ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall., la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che lo stesso “incombe sulla curatela, la quale è pertanto tenuta a fornire, in riferimento
agli atti di alienazione, elementi idonei a dimostrare che il prezzo pattuito era notevolmente inferiore
al valore reale del bene” (cfr Cass. n. 10117 del 02/05/2006; n. 15412 del 05/12/2001; n. 8978 del
05/07/2000).
Nella specie l'appellata Curatela fallimentare ha assolto l'onere gravante a proprio carico, attraverso la produzione in giudizio della perizia di stima del Geom. (tecnico incaricato dalla Persona_2
procedura concorsuale) del 14/12/2021, avente ad oggetto il fondo rustico (Lotto 12) e n. 25 allegati alla suddetta perizia, pure agli atti del (cfr. docc. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 CP_1
c.p.c. dell'attrice), mail del Geom. del 18/10/2021 (cfr. doc. 14 allegato all'atto di citazione Per_2
in primo grado).
Le conclusioni raggiunte dal perito di parte non appaiono superabili dal rilievo svolto dall'appellante,
per cui il valore degli immobili sarebbe stato effettuato al 2009, momento dell'acquisto da parte della invece che alla data della compravendita di cui si chiede la revocatoria, vale a dire al 2017, Pt_1
epoca questa in cui l'immobile risultava danneggiato dal sisma ed era quindi inagibile.
Occorre, infatti, mettere in evidenza che, a pag. 7 della perizia di stima, è testualmente affermato che
“la stima è definita alla data del novembre 2017” e che la stessa quantifica il valore dei beni oggetto di compravendita dando atto a pag. 26 del fatto che le costruzioni risultano “inagibili” e che il terreno è
“in stato di abbandono”.
L'adempimento dell'onere probatorio a carico dell'appellato può ritenersi pertanto CP_1
pienamente soddisfatto.
Da ritenersi coperta da giudicato, stante la mancata impugnazione della sentenza sul punto, è invece la declaratoria effettuata dal Tribunale di Ascoli circa sussistenza della scientia decoctionis in capo all'appellante.
pagina 7 di 8 Con il secondo e ultimo motivo di impugnazione l'appellante chiede la riforma della sentenza di prime cure in punto di spese di lite, in ragione della presunta fondatezza del presente gravame.
In assenza di appello incidentale sul punto dell'appellato fallimento e tenuto conto del rigetto del primo di impugnazione, la sentenza impugnata va integralmente confermata, anche con riferimento alla liquidazione delle spese.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la n. 593
del 23/09/2023 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese di lite, liquidate nella misura di € 3.400,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 04/03/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco
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