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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7042 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa VI Di TT - Presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - Consigliere
dott. Renato Castaldo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 3284 dell'anno 2019
tra RI. Parte_1 (P.IVA P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, و
rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Fusco;
- appellante e
P.IVA_2 REA 974956), in persona del legale Controparte_1 (P. I.V.A.
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Persichelli;
- appellata avverso
sentenza del Tribunale di Velletri n. 2652/2018
oggetto somministrazione
conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agiva in primo grado RI. Parte_1 per accertare l'inadempimento, nel periodo compreso tra il
12/03/2017 ed il 20/08/2017, delle obbligazioni scaturenti dal contratto, stipulato con CP_1
[...] avente ad oggetto la fornitura del servizio di collegamento Internet e telefonico.
L'attrice in primo grado chiedeva, altresì, la condanna alle spese, alle restituzioni, al risarcimento del danno ed all'indennizzo previsto dalla delibera 73/11/CONS AGICOM.
Il Tribunale rigettava integralmente la domanda, con condanna alle spese.
Proponeva, dunque, appello la parte soccombente in primo grado.
A seguito di rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini per il deposito di scritti difensivi, il 7/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello RI. Parte_1 critica la sentenza di primo grado nella parte in cui asseritamente omette di decidere sulla domanda attorea in relazione al servizio voce, ovvero di collegamento telefonico, focalizzandosi esclusivamente sul servizio dati, cioè la connessione alla rete internet.
Sul punto di osserva come verosimilmente il giudice di prima istanza, pur facendo riferimento expressis verbis al solo servizio dati, abbia inteso considerare unitariamente la prestazione prevista dal contratto, dal momento che il negozio stipulato tra le parti aveva ad oggetto la fornitura di entrambi i servizi e che l'esatto adempimento della prestazione avrebbe richiesto il corretto, continuativo e contemporaneo funzionamento di tutti e due i collegamenti.
La stessa parte attrice in primo grado si poneva, d'altronde, in questa prospettiva, lamentando frequenti interruzioni e malfunzionamenti riguardanti l'uno, l'altro o entrambi i servizi (cfr. atto di citazione nel giudizio di primo grado, paragrafi 9,12,17).
La domanda proposta in primo grado era, dunque, finalizzata, in primo luogo, ad accertare Con l'inadempimento della prestazione da parte di Controparte_1 avendo la Parte_1 asseritamente subito ripetuti disservizi riguardanti sia il collegamento telefonico sia quello alla rete dati. Su tale presupposto si innestavano le ulteriori domande volte ad ottenere la condanna alla restituzione dei corrispettivi versati per la fornitura dei servizi ed il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento.
A tal proposito, occorre innanzitutto precisare come, per consolidata giurisprudenza, sulla parte creditrice che agisca per il risarcimento del danno gravi esclusivamente l'onere di provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento o del non esatto adempimento della controparte. Il debitore convenuto è, invece, gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. Sez. III, Sent. n. 826 del 20/01/2015, Rv. 634361-01,
Sez. Un., Sent. n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956-01).
In quest'ottica, si rileva come gli elementi probatori offerti nel giudizio di primo grado da
Controparte_1 non siano idonei a provare l'esatto adempimento della prestazione, sia in riferimento al servizio voce sia al collegamento Internet.
Le fatture prodotte da Controparte_1 (doc.ti 1-8 allegati a comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado) non dimostrano, infatti, che i servizi in relazione ai quali erano state emesse fossero stati offerti in maniera continuativa, a fronte della contestazione, da parte del somministrato, di frequenti malfunzionamenti e ripetute interruzioni.
La stessa convenuta in primo grado produceva, peraltro, documenti dai quali risultano varie segnalazioni di interruzioni e malfunzionamenti ed i relativi interventi da parte di tecnici della
Controparte 1 (cfr. doc. 11 fascicolo di parte convenuta in primo grado).
Tali risultanze appaiono coerenti con le allegazioni della somministrata, che lamentava l'insorgere di problematiche che, pur essendo provvisoriamente risolte dagli addetti della
Controparte_1 si ripresentavano a distanza di qualche tempo.
Anche dalle testimonianze, assunte all'udienza del 31/07/2018, emerge come gli impiegati della Con
Parte 1 avessero confermato il verificarsi di una serie di problemi di collegamento, internet e telefonico, che si ripresentavano anche a seguito di ripetuti interventi dei tecnici.
Sul punto si ritengono, dunque, condivisibili i rilievi svolti dalla parte appellante in merito all'assenza di profili di contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dai due testi ascoltati.
Si evidenzia, infatti, come il sig. Pt_2 avesse affermato che: "si rimase isolati per diversi giorni. Noi chiamavamo il tecnico, veniva, sistemava, e poi ricominciava". Analogamente, il sig. Pt 3 aveva dichiarato: “la linea era spesso disconnessa. Da un distacco all'altro poteva passare qualche giorno e poi riprendeva il problema".
Entrambe le testimonianze consentono, dunque, di accertare le molteplici interruzioni dei servizi, a fronte dell'obbligazione, veicolata nell'oggetto del contratto, di fornitura continuativa ed ininterrotta dei collegamenti dati e telefonico. Anche la circostanza che Controparte_1 avesse, a seguito delle frequenti segnalazioni di malfunzionamenti, fornito al cliente RI. Parte_1 un mezzo alternativo per consentire la connessione dati, ovvero una chiavetta internet, può essere considerato un elemento che si inserisce nel medesimo solco dimostrativo tracciato dalle risultanze sopra indicate.
A tal proposito deve, infatti, precisarsi come la chiavetta, pur consentendo di limitare le conseguenze dannose derivanti dai malfunzionamenti, non avrebbe, però, potuto garantire la qualità del servizio al pari del modem, non essendo idonea ad assicurare la stabilità e velocità di connessione offerte da quest'ultimo. Tale circostanza appare assumere particolare rilevanza laddove occorra verificare l'attitudine della prestazione posta in essere dal fornitore a soddisfare le esigenze di un'azienda piuttosto che di un privato.
Decisiva, ai fini dell'accertamento dell'inadempimento, risulta, infine, la circostanza che nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta in primo grado, a pagina 4, si legga che Co "dagli archivi CP_1 risulta che le richieste di intervento da parte di a si sono sempre chiuse con la risoluzione del problema e che il massimo periodo di interruzione della connessione si è avuto dal 4.04.2017 al 8.05.2017 per totali 33 giorni e per la sola connessione dati e che non è possibile affermare una durata di 150 giorni".
In relazione a tale periodo di tempo, risulta, dunque, senz'altro provata l'interruzione del servizio internet.
Si nota come l' appellante lamenti l'interruzione dei servizi per una durata di complessivi 150 giorni ma non rappresenti in maniera dettagliata i singoli episodi di malfunzionamento né dia prova delle relative segnalazioni e delle date di intervento dei tecnici CP_1 ad eccezione
del disservizio verificatosi in data 12/03/2017, la segnalazione del quale è documentata (cfr. doc. 6 fascicolo di parte attrice in primo grado) e la cui risoluzione, per stessa ammissione della parte, era avvenuta il 24/03/2017 (cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado di parte attrice).
Ciononostante, dalle affermazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta in primo grado, sopra riportate, si evince che l'interruzione del collegamento dati sia durata per almeno trentatre giorni. Si tratta di un arco di tempo che non può considerarsi di scarsa rilevanza, soprattutto per le esigenze di un'impresa.
Perciò, alla luce del complesso probatorio analizzato, si ritiene sussistano elementi sufficienti all'accertamento dell'inadempimento da parte di Controparte 1 delle obbligazioni scaturenti dal contratto.
Stabilito ciò, occorre, tuttavia, precisare, in ordine alla domanda finalizzata alla condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, che sulla parte attrice in primo grado gravava l'onere della prova del nesso causale e del danno, sotto il duplice profilo dell'an e del quantum delle conseguenze dannose derivate dalla condotta inadempiente della controparte.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto modo di osservare come “il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica" (Cass., Sez.
III, Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025, Rv. 673800-01).
Inoltre, in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, si è precisato che: "la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova
"evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno" (Cass.,
Sez. III, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, Rv. 670936 02; In senso conforme: Cass.,
Sez. III, Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025, Rv. 674059 -01).
La riflessione giurisprudenziale in materia di responsabilità ex art. 1218 c.c. consente, dunque, di evidenziare come il nesso di causalità materiale, che avvince l'inadempimento ed il danno- evento, ovvero la lesione degli interessi del creditore, possa generalmente ritenersi sussistente, poiché il mancato o inesatto adempimento della prestazione veicolata in oggetto del vincolo negoziale non può non avere ripercussioni sugli interessi che il contratto era finalizzato a soddisfare.
Rimane, tuttavia, la necessità di provare il nesso di causalità giuridica tra l'inadempimento ed il danno-conseguenza, ovvero i pregiudizi arrecati in concreto dall'inadempimento contrattuale e l'entità degli stessi.
Nel caso sub iudice, quanto al nesso eziologico tra inadempimento e danno, il Tribunale ha ritenuto indimostrata la sussistenza del nesso causale, non avendo l'attore in primo grado dato provadi aver fornito al provider di servizi internet, terzo ed estraneo al presente procedimento,
il nuovo indirizzo IP pubblico del sito e-commerce.
Co L'omissione di tale comunicazione avrebbe impedito ai clienti di Parte_1 di raggiungere il sito e-commerce della società anche laddove i collegamenti dati e voce forniti da CP_1 fossero stati perfettamente funzionanti.
In effetti, dal documento che attesta l'installazione dei dispositivi necessari ai collegamenti da parte dei tecnici di CP_1 eseguita il 13/09/2017, risulta che, a quella data, la comunicazione dell'indirizzo IP non era ancora stata effettuata (doc. 5 fascicolo di parte attrice in primo grado).
Dunque non è possibile stabilire con certezza se la documentata impossibilità, per la clientela dell'appellante, di raggiungere il sito internet della società (cfr. doc. 11 fascicolo di parte attrice in primo grado) sia riconducibile alla mancata comunicazione dell'indirizzo IP piuttosto che ai disservizi imputabili a Controparte_1
Ciononostante, il fattore causale alternativo, individuabile alla luce delle considerazioni sopra svolte, non può considerarsi esclusivo ma deve ritenersi concorrente con l'inadempimento della controparte.
La mancata comunicazione dell'indirizzo IP relativo al sito e-commerce non assume, infatti,
alcun rilievo in ordine al servizio voce.
Le conseguenze dannose derivanti dall'interruzione del collegamento telefonico sono, dunque, interamente imputabili alla condotta del fornitore.
Inoltre, per quanto riguarda il collegamento alla rete, occorre evidenziare come le interruzioni del servizio abbiano comunque attitudine ad incidere negativamente sugli interessi del creditore ed a comportare disagi, difficoltà e ritardi per l'attività commerciale svolta dall'appellante, in maniera concomitante rispetto alle conseguenze riconducibili dalla mancata o tardiva comunicazione dell'indirizzo IP.
Gli elementi dimostrativi offerti dalla parte attrice in primo grado consentono, infatti, di Co verificare come diversi clienti di Parte 1 avessero difficoltà a contattare la società e ad effettuare le ordinazioni, comunicando all'appellante l'intenzione di rivolgersi, per tale motivo, ad imprese concorrenti (cfr. doc. 11 fascicolo di parte attrice in primo grado).
Sulla base di tali elementi è, altresì, possibile presumere che potessero avere le medesime difficoltà anche fornitori, collaboratori o altri soggetti a vario titolo interessati a contattare la somministrata telefonicamente o online, avendo l'inadempimento una generale incidenza sugli strumenti di telecomunicazione dell'impresa.
Quanto alla prova del danno, l'appellante ha prodotto, in primo grado, il fatturato del sito internet nel periodo in contestazione e quello relativo al medesimo periodo nell'annualità precedente (cfr. doc. 12 fascicolo di parte attrice in primo grado), dal confronto dei quali emerge una diminuzione dei ricavi della società, verosimilmente riconducibile proprio alle difficoltà della clientela nell'effettuare ordini via internet ed, in generale, a contattare agevolmente e prontamente l'impresa, ottenendo riscontri tempestivi. Co La richiesta di risarcimento del danno avanzata da Parte 1 ha, quindi, ad oggetto la differenza di fatturato, quantificata in euro 3.828,00, a titolo di lucro cessante.
A tal proposito occorre osservare come gli elementi probatori analizzati non dimostrino che il calo del fatturato sia interamente riconducibile alle problematiche relative ai collegamenti Co internet e telefonici, ben potendo i minori ricavi realizzati da Parte 1 giustificarsi alla luce delle ordinarie oscillazioni del mercato.
Tuttavia, vista l'oggettiva e dimostrata difficoltà della clientela dell'appellante a effettuare ordinazioni online ma anche, più in generale, a contattare la società somministrata, dal momento che i disservizi riguardavano anche la linea telefonica, e tenuto conto dei disagi che le interruzioni dei collegamenti comportavano per l'impresa, come testimoniato dai dipendenti della stessa, si ritiene che il calo di fatturato possa considerarsi parzialmente riconducibile all'inadempimento della controparte e che, alla stregua dello standard di giudizio del più probabile che non, sia stata raggiunta la prova del danno, sotto il profilo dell'an.
Avendo, dunque, l'appellante provato l'esistenza del danno, considerate le notevoli difficoltà che la parte ragionevolmente incontra nel determinare in quale misura le interruzioni dei collegamenti internet e telefonico abbiano potuto incidere sulla produttività dell'impresa e sulle variazioni di fatturato, si ritiene di poter procedere alla liquidazione in via equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., muovendo dal dato, oggettivo, della perdita di fatturato di cui sopra.
In tema di liquidazione equitativa, deve, infatti, aversi riguardo all'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, che ha precisato che "Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero,
consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria." (Cass. Sez. III, Ord. n. 13515 del 29/04/2022, Rv. 664639 - 01, precedenti: N.
4310 del 2018 Rv. 647811 - 01, N. 26051 del 2020 Rv. 659923 - 01; cfr. anche Cass., Sez. III,
Ord. n. 21607 del 28/07/2025, Rv. 675905 - 03).
In tale prospettiva, poiché l'appellante lamenta una serie di interruzioni del servizio susseguitesi nel periodo compreso tra il 12/03/2017 ed il 20/08/2017, dunque circa 5 mesi, si ritiene di liquidare equitativamente il danno nella misura di euro 1.900,00, pari a circa la metà del calo di fatturato, oltre agli interessi legali dalla data della domanda, il 31/08/2017, al saldo.
Per quanto attiene, poi, alla valutazione della pretesa alle restituzioni, in considerazione dell'essenzialità del profilo della continuatività della prestazione, l'interruzione frequente e ripetuta dei servizi induce a riconoscere il totale inadempimento ed il diritto alla restituzione dell'intero corrispettivo versato a fronte delle fatture emesse da Controparte_1 quantificato in euro 2.440,00. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Conclusivamente, si nota come la richiesta della parte appellante di ottenere, oltre al risarcimento del maggior danno, anche l'indennizzo contrattualmente previsto appaia illegittima, trattandosi di rimedi alternativi e non cumulativi, entrambi volti a porre rimedio alle medesime conseguenze dannose derivanti dall'inadempimento, la cui sommatoria porterebbe ad un'ingiustificata duplicazione del risarcimento.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del quantum accolto, con distrazione in favore dell'Avv. Vittorio
Fusco, che se ne è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Con Parte 1 avverso la La Corte d'appello di Roma, pronunciando sull'appello proposto da sentenza del Tribunale di Velletri n. 2652/2018, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata, Controparte_1 alla restituzione di euro 2.440,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, ed alla corresponsione di un risarcimento pari ad euro 1.900,00,
Con oltre a interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore di Parte_1
Con b) condanna l'appellata, Controparte_1 alla rifusione, in favore della controparte
[...]
Pt_1 delle spese processuali del primo grado, che liquida in complessivi euro 2.552,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Vittorio Fusco, antistatario;
Co c) condanna l'appellata, Controparte_1 alla rifusione, in favore della controparte [...]
Pt_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma di euro 1.923,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Vittorio Fusco, antistatario.
Roma, li 19/11/2025
Il Presidente estensore
VI di TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa VI Di TT - Presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - Consigliere
dott. Renato Castaldo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 3284 dell'anno 2019
tra RI. Parte_1 (P.IVA P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, و
rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Fusco;
- appellante e
P.IVA_2 REA 974956), in persona del legale Controparte_1 (P. I.V.A.
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Persichelli;
- appellata avverso
sentenza del Tribunale di Velletri n. 2652/2018
oggetto somministrazione
conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agiva in primo grado RI. Parte_1 per accertare l'inadempimento, nel periodo compreso tra il
12/03/2017 ed il 20/08/2017, delle obbligazioni scaturenti dal contratto, stipulato con CP_1
[...] avente ad oggetto la fornitura del servizio di collegamento Internet e telefonico.
L'attrice in primo grado chiedeva, altresì, la condanna alle spese, alle restituzioni, al risarcimento del danno ed all'indennizzo previsto dalla delibera 73/11/CONS AGICOM.
Il Tribunale rigettava integralmente la domanda, con condanna alle spese.
Proponeva, dunque, appello la parte soccombente in primo grado.
A seguito di rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini per il deposito di scritti difensivi, il 7/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello RI. Parte_1 critica la sentenza di primo grado nella parte in cui asseritamente omette di decidere sulla domanda attorea in relazione al servizio voce, ovvero di collegamento telefonico, focalizzandosi esclusivamente sul servizio dati, cioè la connessione alla rete internet.
Sul punto di osserva come verosimilmente il giudice di prima istanza, pur facendo riferimento expressis verbis al solo servizio dati, abbia inteso considerare unitariamente la prestazione prevista dal contratto, dal momento che il negozio stipulato tra le parti aveva ad oggetto la fornitura di entrambi i servizi e che l'esatto adempimento della prestazione avrebbe richiesto il corretto, continuativo e contemporaneo funzionamento di tutti e due i collegamenti.
La stessa parte attrice in primo grado si poneva, d'altronde, in questa prospettiva, lamentando frequenti interruzioni e malfunzionamenti riguardanti l'uno, l'altro o entrambi i servizi (cfr. atto di citazione nel giudizio di primo grado, paragrafi 9,12,17).
La domanda proposta in primo grado era, dunque, finalizzata, in primo luogo, ad accertare Con l'inadempimento della prestazione da parte di Controparte_1 avendo la Parte_1 asseritamente subito ripetuti disservizi riguardanti sia il collegamento telefonico sia quello alla rete dati. Su tale presupposto si innestavano le ulteriori domande volte ad ottenere la condanna alla restituzione dei corrispettivi versati per la fornitura dei servizi ed il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento.
A tal proposito, occorre innanzitutto precisare come, per consolidata giurisprudenza, sulla parte creditrice che agisca per il risarcimento del danno gravi esclusivamente l'onere di provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento o del non esatto adempimento della controparte. Il debitore convenuto è, invece, gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. Sez. III, Sent. n. 826 del 20/01/2015, Rv. 634361-01,
Sez. Un., Sent. n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956-01).
In quest'ottica, si rileva come gli elementi probatori offerti nel giudizio di primo grado da
Controparte_1 non siano idonei a provare l'esatto adempimento della prestazione, sia in riferimento al servizio voce sia al collegamento Internet.
Le fatture prodotte da Controparte_1 (doc.ti 1-8 allegati a comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado) non dimostrano, infatti, che i servizi in relazione ai quali erano state emesse fossero stati offerti in maniera continuativa, a fronte della contestazione, da parte del somministrato, di frequenti malfunzionamenti e ripetute interruzioni.
La stessa convenuta in primo grado produceva, peraltro, documenti dai quali risultano varie segnalazioni di interruzioni e malfunzionamenti ed i relativi interventi da parte di tecnici della
Controparte 1 (cfr. doc. 11 fascicolo di parte convenuta in primo grado).
Tali risultanze appaiono coerenti con le allegazioni della somministrata, che lamentava l'insorgere di problematiche che, pur essendo provvisoriamente risolte dagli addetti della
Controparte_1 si ripresentavano a distanza di qualche tempo.
Anche dalle testimonianze, assunte all'udienza del 31/07/2018, emerge come gli impiegati della Con
Parte 1 avessero confermato il verificarsi di una serie di problemi di collegamento, internet e telefonico, che si ripresentavano anche a seguito di ripetuti interventi dei tecnici.
Sul punto si ritengono, dunque, condivisibili i rilievi svolti dalla parte appellante in merito all'assenza di profili di contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dai due testi ascoltati.
Si evidenzia, infatti, come il sig. Pt_2 avesse affermato che: "si rimase isolati per diversi giorni. Noi chiamavamo il tecnico, veniva, sistemava, e poi ricominciava". Analogamente, il sig. Pt 3 aveva dichiarato: “la linea era spesso disconnessa. Da un distacco all'altro poteva passare qualche giorno e poi riprendeva il problema".
Entrambe le testimonianze consentono, dunque, di accertare le molteplici interruzioni dei servizi, a fronte dell'obbligazione, veicolata nell'oggetto del contratto, di fornitura continuativa ed ininterrotta dei collegamenti dati e telefonico. Anche la circostanza che Controparte_1 avesse, a seguito delle frequenti segnalazioni di malfunzionamenti, fornito al cliente RI. Parte_1 un mezzo alternativo per consentire la connessione dati, ovvero una chiavetta internet, può essere considerato un elemento che si inserisce nel medesimo solco dimostrativo tracciato dalle risultanze sopra indicate.
A tal proposito deve, infatti, precisarsi come la chiavetta, pur consentendo di limitare le conseguenze dannose derivanti dai malfunzionamenti, non avrebbe, però, potuto garantire la qualità del servizio al pari del modem, non essendo idonea ad assicurare la stabilità e velocità di connessione offerte da quest'ultimo. Tale circostanza appare assumere particolare rilevanza laddove occorra verificare l'attitudine della prestazione posta in essere dal fornitore a soddisfare le esigenze di un'azienda piuttosto che di un privato.
Decisiva, ai fini dell'accertamento dell'inadempimento, risulta, infine, la circostanza che nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta in primo grado, a pagina 4, si legga che Co "dagli archivi CP_1 risulta che le richieste di intervento da parte di a si sono sempre chiuse con la risoluzione del problema e che il massimo periodo di interruzione della connessione si è avuto dal 4.04.2017 al 8.05.2017 per totali 33 giorni e per la sola connessione dati e che non è possibile affermare una durata di 150 giorni".
In relazione a tale periodo di tempo, risulta, dunque, senz'altro provata l'interruzione del servizio internet.
Si nota come l' appellante lamenti l'interruzione dei servizi per una durata di complessivi 150 giorni ma non rappresenti in maniera dettagliata i singoli episodi di malfunzionamento né dia prova delle relative segnalazioni e delle date di intervento dei tecnici CP_1 ad eccezione
del disservizio verificatosi in data 12/03/2017, la segnalazione del quale è documentata (cfr. doc. 6 fascicolo di parte attrice in primo grado) e la cui risoluzione, per stessa ammissione della parte, era avvenuta il 24/03/2017 (cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado di parte attrice).
Ciononostante, dalle affermazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta in primo grado, sopra riportate, si evince che l'interruzione del collegamento dati sia durata per almeno trentatre giorni. Si tratta di un arco di tempo che non può considerarsi di scarsa rilevanza, soprattutto per le esigenze di un'impresa.
Perciò, alla luce del complesso probatorio analizzato, si ritiene sussistano elementi sufficienti all'accertamento dell'inadempimento da parte di Controparte 1 delle obbligazioni scaturenti dal contratto.
Stabilito ciò, occorre, tuttavia, precisare, in ordine alla domanda finalizzata alla condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, che sulla parte attrice in primo grado gravava l'onere della prova del nesso causale e del danno, sotto il duplice profilo dell'an e del quantum delle conseguenze dannose derivate dalla condotta inadempiente della controparte.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto modo di osservare come “il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica" (Cass., Sez.
III, Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025, Rv. 673800-01).
Inoltre, in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, si è precisato che: "la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova
"evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno" (Cass.,
Sez. III, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, Rv. 670936 02; In senso conforme: Cass.,
Sez. III, Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025, Rv. 674059 -01).
La riflessione giurisprudenziale in materia di responsabilità ex art. 1218 c.c. consente, dunque, di evidenziare come il nesso di causalità materiale, che avvince l'inadempimento ed il danno- evento, ovvero la lesione degli interessi del creditore, possa generalmente ritenersi sussistente, poiché il mancato o inesatto adempimento della prestazione veicolata in oggetto del vincolo negoziale non può non avere ripercussioni sugli interessi che il contratto era finalizzato a soddisfare.
Rimane, tuttavia, la necessità di provare il nesso di causalità giuridica tra l'inadempimento ed il danno-conseguenza, ovvero i pregiudizi arrecati in concreto dall'inadempimento contrattuale e l'entità degli stessi.
Nel caso sub iudice, quanto al nesso eziologico tra inadempimento e danno, il Tribunale ha ritenuto indimostrata la sussistenza del nesso causale, non avendo l'attore in primo grado dato provadi aver fornito al provider di servizi internet, terzo ed estraneo al presente procedimento,
il nuovo indirizzo IP pubblico del sito e-commerce.
Co L'omissione di tale comunicazione avrebbe impedito ai clienti di Parte_1 di raggiungere il sito e-commerce della società anche laddove i collegamenti dati e voce forniti da CP_1 fossero stati perfettamente funzionanti.
In effetti, dal documento che attesta l'installazione dei dispositivi necessari ai collegamenti da parte dei tecnici di CP_1 eseguita il 13/09/2017, risulta che, a quella data, la comunicazione dell'indirizzo IP non era ancora stata effettuata (doc. 5 fascicolo di parte attrice in primo grado).
Dunque non è possibile stabilire con certezza se la documentata impossibilità, per la clientela dell'appellante, di raggiungere il sito internet della società (cfr. doc. 11 fascicolo di parte attrice in primo grado) sia riconducibile alla mancata comunicazione dell'indirizzo IP piuttosto che ai disservizi imputabili a Controparte_1
Ciononostante, il fattore causale alternativo, individuabile alla luce delle considerazioni sopra svolte, non può considerarsi esclusivo ma deve ritenersi concorrente con l'inadempimento della controparte.
La mancata comunicazione dell'indirizzo IP relativo al sito e-commerce non assume, infatti,
alcun rilievo in ordine al servizio voce.
Le conseguenze dannose derivanti dall'interruzione del collegamento telefonico sono, dunque, interamente imputabili alla condotta del fornitore.
Inoltre, per quanto riguarda il collegamento alla rete, occorre evidenziare come le interruzioni del servizio abbiano comunque attitudine ad incidere negativamente sugli interessi del creditore ed a comportare disagi, difficoltà e ritardi per l'attività commerciale svolta dall'appellante, in maniera concomitante rispetto alle conseguenze riconducibili dalla mancata o tardiva comunicazione dell'indirizzo IP.
Gli elementi dimostrativi offerti dalla parte attrice in primo grado consentono, infatti, di Co verificare come diversi clienti di Parte 1 avessero difficoltà a contattare la società e ad effettuare le ordinazioni, comunicando all'appellante l'intenzione di rivolgersi, per tale motivo, ad imprese concorrenti (cfr. doc. 11 fascicolo di parte attrice in primo grado).
Sulla base di tali elementi è, altresì, possibile presumere che potessero avere le medesime difficoltà anche fornitori, collaboratori o altri soggetti a vario titolo interessati a contattare la somministrata telefonicamente o online, avendo l'inadempimento una generale incidenza sugli strumenti di telecomunicazione dell'impresa.
Quanto alla prova del danno, l'appellante ha prodotto, in primo grado, il fatturato del sito internet nel periodo in contestazione e quello relativo al medesimo periodo nell'annualità precedente (cfr. doc. 12 fascicolo di parte attrice in primo grado), dal confronto dei quali emerge una diminuzione dei ricavi della società, verosimilmente riconducibile proprio alle difficoltà della clientela nell'effettuare ordini via internet ed, in generale, a contattare agevolmente e prontamente l'impresa, ottenendo riscontri tempestivi. Co La richiesta di risarcimento del danno avanzata da Parte 1 ha, quindi, ad oggetto la differenza di fatturato, quantificata in euro 3.828,00, a titolo di lucro cessante.
A tal proposito occorre osservare come gli elementi probatori analizzati non dimostrino che il calo del fatturato sia interamente riconducibile alle problematiche relative ai collegamenti Co internet e telefonici, ben potendo i minori ricavi realizzati da Parte 1 giustificarsi alla luce delle ordinarie oscillazioni del mercato.
Tuttavia, vista l'oggettiva e dimostrata difficoltà della clientela dell'appellante a effettuare ordinazioni online ma anche, più in generale, a contattare la società somministrata, dal momento che i disservizi riguardavano anche la linea telefonica, e tenuto conto dei disagi che le interruzioni dei collegamenti comportavano per l'impresa, come testimoniato dai dipendenti della stessa, si ritiene che il calo di fatturato possa considerarsi parzialmente riconducibile all'inadempimento della controparte e che, alla stregua dello standard di giudizio del più probabile che non, sia stata raggiunta la prova del danno, sotto il profilo dell'an.
Avendo, dunque, l'appellante provato l'esistenza del danno, considerate le notevoli difficoltà che la parte ragionevolmente incontra nel determinare in quale misura le interruzioni dei collegamenti internet e telefonico abbiano potuto incidere sulla produttività dell'impresa e sulle variazioni di fatturato, si ritiene di poter procedere alla liquidazione in via equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., muovendo dal dato, oggettivo, della perdita di fatturato di cui sopra.
In tema di liquidazione equitativa, deve, infatti, aversi riguardo all'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, che ha precisato che "Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero,
consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria." (Cass. Sez. III, Ord. n. 13515 del 29/04/2022, Rv. 664639 - 01, precedenti: N.
4310 del 2018 Rv. 647811 - 01, N. 26051 del 2020 Rv. 659923 - 01; cfr. anche Cass., Sez. III,
Ord. n. 21607 del 28/07/2025, Rv. 675905 - 03).
In tale prospettiva, poiché l'appellante lamenta una serie di interruzioni del servizio susseguitesi nel periodo compreso tra il 12/03/2017 ed il 20/08/2017, dunque circa 5 mesi, si ritiene di liquidare equitativamente il danno nella misura di euro 1.900,00, pari a circa la metà del calo di fatturato, oltre agli interessi legali dalla data della domanda, il 31/08/2017, al saldo.
Per quanto attiene, poi, alla valutazione della pretesa alle restituzioni, in considerazione dell'essenzialità del profilo della continuatività della prestazione, l'interruzione frequente e ripetuta dei servizi induce a riconoscere il totale inadempimento ed il diritto alla restituzione dell'intero corrispettivo versato a fronte delle fatture emesse da Controparte_1 quantificato in euro 2.440,00. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Conclusivamente, si nota come la richiesta della parte appellante di ottenere, oltre al risarcimento del maggior danno, anche l'indennizzo contrattualmente previsto appaia illegittima, trattandosi di rimedi alternativi e non cumulativi, entrambi volti a porre rimedio alle medesime conseguenze dannose derivanti dall'inadempimento, la cui sommatoria porterebbe ad un'ingiustificata duplicazione del risarcimento.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del quantum accolto, con distrazione in favore dell'Avv. Vittorio
Fusco, che se ne è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Con Parte 1 avverso la La Corte d'appello di Roma, pronunciando sull'appello proposto da sentenza del Tribunale di Velletri n. 2652/2018, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata, Controparte_1 alla restituzione di euro 2.440,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, ed alla corresponsione di un risarcimento pari ad euro 1.900,00,
Con oltre a interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore di Parte_1
Con b) condanna l'appellata, Controparte_1 alla rifusione, in favore della controparte
[...]
Pt_1 delle spese processuali del primo grado, che liquida in complessivi euro 2.552,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Vittorio Fusco, antistatario;
Co c) condanna l'appellata, Controparte_1 alla rifusione, in favore della controparte [...]
Pt_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma di euro 1.923,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Vittorio Fusco, antistatario.
Roma, li 19/11/2025
Il Presidente estensore
VI di TT