Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 16/04/2025, n. 7536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7536 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07536/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10089/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10089 del 2021, proposto da
R.I.D.A. Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico e Gianlorenzo Ioannides, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Anzio, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dei seguenti atti e provvedimenti: 1) ordinanza del Presidente della Regione Lazio 15 luglio 2021, n. Z00020, in B.U.R.L. n. 70, supplemento n. 3, del 15.07.2021; 2) ordinanza del Presidente della Regione Lazio 29 luglio 2021, n. Z00022, in B.U.R.L. n. 76 del 30.07.2021; 3) Deliberazione della Giunta regionale del Lazio 30 luglio 2021, n. 532, in B.U.R.L. n. 91 del 23.09.2021; 4) ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché ignoto e, in particolare, di ogni atto lesivo indicato nel prosieguo del presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 marzo 2025 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in esame, notificato in data 14.10.2021 e depositato il 18.10.2021, la Società ricorrente ha agito innanzi al Tribunale impugnando, ai fini dell’annullamento, gli atti meglio indicati in epigrafe sulla base di un unico ordine di censure, così compendiato: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 191, d.lgs. n. 152/2006, nonché del d.lgs. n. 36/2003. Violazione e falsa applicazione dei principi di prossimità, autosufficienza, idoneità, alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica (artt. 177, 178, 182, 182-bis, 199 e 200, d.lgs. 152/2006; art. 7, d.lgs. 36/2003), nonché dei principi proporzionalità, ragionevolezza, economicità, efficienza, efficacia, buon andamento, imparzialità e buona amministrazione (art. 97 Cost.; art. 41 Carta di Nizza; art. 1, legge 241/1990). Violazione e falsa applicazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (D.C.R. 18.1.2012, n. 14 aggiornato da D.C.R. 5.8.2020 n. 4). Violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ‘recante chiarimenti interpretativi alla disciplina delle ordinanze contingibili e urgenti i cui all’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152’, prot. 5982 del 22.04.2016. Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento) ”.
Si è costituita nel presente giudizio la Regione Lazio in data 8.11.2021, sviluppando le proprie difese con successiva memoria depositata il 10.2.2025.
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a., tenutasi da remoto in data 14.3.2025, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Parte ricorrente risulta, infatti, aver depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in data 14.2.2025.
Alla luce, dunque, del generale principio del processo amministrativo - secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può, quindi, dichiarare di avere perduto interesse alla decisione - a questo Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione depositata dalla parte, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso in esame.
3. In punto di spese di lite, tenuto conto della modalità di definizione del contenzioso e della richiesta in tal senso ad opera della ricorrente, il Tribunale reputa congruo disporne l’integrale compensazione tra i contendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Fusaro | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO