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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: BELLUCCI GIANLUCA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 125/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Larciano - Piazza Vittorio Veneto 15 51036 Larciano PT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Alia Servizi Ambientali S.p.a. - 04855090488
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 1000638146 TARI 2023
- AVVISO PAGAMENT n. 1001143161 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alia Servizi Ambientali s.p.a., per conto del Comune di Larciano, ha notificato al signor Ricorrente_1 gli avvisi di pagamento datati 17.4.2023 (acconto TARI 2023) e 16.11.2023 (saldo TARI 2023), pagati l'8.12.2025.
Avverso tali atti il ricorrente è insorto chiedendone l'annullamento parziale: egli lamenta che il calcolo della tassa si è basato sull'art. 15 del regolamento comunale della tassa dei rifiuti, secondo cui, per i non residenti, la determinazione del numero degli occupanti avviene calcolando un occupante ogni 36 metri quadrati dell'abitazione. In particolare, l'interessato deduce che tale criterio comporta un carico tributario irragionevole sull'utente non residente, in contrasto col principio di proporzionalità, tanto più che il d.lgs. n.
22/1997 non distingue tra abitazioni di residenza e seconde case. Ciò precisato, il ricorrente sostiene che l'importo a lui addebitato debba essere ridotto ragguagliandolo a due occupanti, ovvero agli effettivi componenti del suo nucleo familiare, e abbattuto del 30% trattandosi di abitazione utilizzata saltuariamente.
Il ricorso è stato notificato via pec, in data 4.2.2025, al Comune di Larciano e ad Alia Servizi Ambientali, i quali non si sono costituiti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli atti impugnati fanno riferimento a 4 occupanti l'immobile, a fronte di mq. 124, in relazione all'anno 2023.
Tuttavia il ricorrente non fornisce alcuna prova circa il numero dei componenti del proprio nucleo familiare in tale anno.
Egli ha allegato al ricorso un'autocertificazione del nucleo familiare, composto da due persone, la quale è però riferita alla data del 5.2.2025.
Sarebbe stato invece appropriato un certificato anagrafico storico (di stato di famiglia) indicante la composizione del nucleo familiare nell'anno 2023.
In conclusione, allo stato attuale il ricorrente non ha comprovato che l'amministrazione, nella determinazione della TARI 2023, ha ignorato il numero effettivo dei componenti del nucleo familiare e operato un calcolo forfettario del numero degli occupanti basato sulla superficie dell'immobile.
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Nulla per le spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio degli enti intimati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Nulla per le spese.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: BELLUCCI GIANLUCA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 125/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Larciano - Piazza Vittorio Veneto 15 51036 Larciano PT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Alia Servizi Ambientali S.p.a. - 04855090488
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 1000638146 TARI 2023
- AVVISO PAGAMENT n. 1001143161 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alia Servizi Ambientali s.p.a., per conto del Comune di Larciano, ha notificato al signor Ricorrente_1 gli avvisi di pagamento datati 17.4.2023 (acconto TARI 2023) e 16.11.2023 (saldo TARI 2023), pagati l'8.12.2025.
Avverso tali atti il ricorrente è insorto chiedendone l'annullamento parziale: egli lamenta che il calcolo della tassa si è basato sull'art. 15 del regolamento comunale della tassa dei rifiuti, secondo cui, per i non residenti, la determinazione del numero degli occupanti avviene calcolando un occupante ogni 36 metri quadrati dell'abitazione. In particolare, l'interessato deduce che tale criterio comporta un carico tributario irragionevole sull'utente non residente, in contrasto col principio di proporzionalità, tanto più che il d.lgs. n.
22/1997 non distingue tra abitazioni di residenza e seconde case. Ciò precisato, il ricorrente sostiene che l'importo a lui addebitato debba essere ridotto ragguagliandolo a due occupanti, ovvero agli effettivi componenti del suo nucleo familiare, e abbattuto del 30% trattandosi di abitazione utilizzata saltuariamente.
Il ricorso è stato notificato via pec, in data 4.2.2025, al Comune di Larciano e ad Alia Servizi Ambientali, i quali non si sono costituiti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli atti impugnati fanno riferimento a 4 occupanti l'immobile, a fronte di mq. 124, in relazione all'anno 2023.
Tuttavia il ricorrente non fornisce alcuna prova circa il numero dei componenti del proprio nucleo familiare in tale anno.
Egli ha allegato al ricorso un'autocertificazione del nucleo familiare, composto da due persone, la quale è però riferita alla data del 5.2.2025.
Sarebbe stato invece appropriato un certificato anagrafico storico (di stato di famiglia) indicante la composizione del nucleo familiare nell'anno 2023.
In conclusione, allo stato attuale il ricorrente non ha comprovato che l'amministrazione, nella determinazione della TARI 2023, ha ignorato il numero effettivo dei componenti del nucleo familiare e operato un calcolo forfettario del numero degli occupanti basato sulla superficie dell'immobile.
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Nulla per le spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio degli enti intimati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Nulla per le spese.