CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
VENEZIA ANTONELLO MARIO, Relatore
DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 260/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5011F00022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5011F00022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5011F00022 IRPEF-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5011F00022 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 328/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rappresentate.
Parte ricorrente fa inoltre presente che il giudice Di Leo ha partecipato a ricorso della stessa ricorrente per altro anno di imposta già trattato in precedenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Matera, a seguito della verifica effettuata dalla GdF nei confronti di Ricorrente_1 , (c.f.: CF_Ricorrente_1 ), nato a [...] il data_1 e residente in [...] alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso dal Dr. Difensore_1 , emetteva e comunicava al medesimo l'avviso di accertamento n. TC5011F00022/2025 per il pagamento di maggiori redditi di impresa addebitati per l'anno 2022, sulla scorta di quanto accertato con PVC della Guardia di Finanza;
veniva quindi chiesto il pagamento di Irpef, Iva, addizionali regionali e comunali, contributi previdenziali INPS, oltre a sanzioni amministrative nella misura di un maggiore reddito d'impresa per euro 22.735,00 con conseguenti maggiori imposte e sanzioni: 1) IRPEF: euro 7.370,00, oltre interessi;
2) Addizionali Regionale e Comunale: euro 462,00, oltre interessi;
3) IVA: euro
5.003,00, oltre interessi;
4) CONTRIBUTI INPS: EURO 3.512,00, oltre interessi. Sono state, inoltre, irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie di euro 16.054,20 e di euro 1.000,00. L'accertamento della GdF aveva ad oggetto la verifica di una attività di gestione di campi da calcetto, che si riteneva riconducibile al Ricorrente_1, pur se apparentemente intestata ad una Associazione_1; il relativo reddito veniva imputato quindi al Ricorrente_1, come maggior reddito di impresa per l'anno 2022. Avverso il suddetto avviso di accertamento la ricorrente, contestandone la legittimità, deduceva: la nullità per difetto di motivazione sostenendo che l' ADE si era limitata ad aderire alle valutazioni e conclusioni tratte dalla GdF, e che tali ultime erano frutto di arbitraria presunzione;
ed ancora che il Ricorrente_1 era titolare di altra attività autonoma e distinta dalla quella della Polisportiva;
l'autonomia dell'attività della Associazione_1 evidenziando essere stato elevato, nei confronti della medesima, autonomo atto di contestazione per violazioni riferite a IVA, redditi e IRAP che l'Associazione aveva autonomamente definito con acquiescenza perfezionatasi con il pagamento di quanto richiesto;
ed ancora che all'Associazione di specie era stato notificato verbale di accertamento per la mancata assunzione di personale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando ogni avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Alla odierna udienza, la Corte in composizione collegiale, rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre difatti rilevare che a fronte delle specifiche contestazioni sollevate con l'avviso di accertamento impugnato, ed in particolare rilevate con il PVC redatto all'esito dei controlli della GdF, parte ricorrente non risulta aver fornito concreti elementi di valutazione che possano consentire di ritenere che i maggiori redditi derivanti dagli introiti dalla gestione dei campi da calcetto, non siano imputabili al Ricorrente_1. Va al riguardo considerato -così come rilevato nelle difese della ADE- che la Associazione sopra menzionata risulta essere un mero “schermo” rispetto allo svolgimento di attività di impresa individuale riconducibile al Ricorrente_1, così come verificato dalla GdF. Gli agenti accertatori hanno redatto apposito PVC che è stato richiamato dall'ADE nell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione. Copia del PVC risulta esser stata anche consegnata al Ricorrente_1, che è quindi stato posto a conoscenza di quanto accertato. Quanto al contestato difetto di motivazione va in primis considerato che è consentito il richiamo per relationem del PVC, e che tale richiamo non Banca_1 una ipotesi di acritico recepimento di quanto accertato dall'ADE, che formula autonome valutazioni al riguardo. Ed ancora va considerato che nell'avviso di accertamento sono state idoneamente motivate le circostanze poste a base della contestazione. A fronte di tali specifici rilievi, parte ricorrente si limita a dedurre che essendo state elevate contestazioni direttamene nei confronti della Associazione di specie, tanto sarebbe incompatibile con gli addebiti oggetto dell'avviso notificato al Ricorrente_1. Al riguardo si osserva che l' Associazione de qua non risulta aver una propria autonomia economica e quindi di capitali per gestire i campi da calcetto;
ed ancora che non vi è prova della presenza di tesserati che versino le quote associative;
nulla è dato sapere sui componenti dell'Associazione, e sullo svolgimento di specifica attività associativa, ad esempio assemblee. Quanto innanzi consente di desumere che l'attività di gestione dei campi da calcetto, ed i relativi introiti, sono riconducibili ad altro soggetto, che la GdF ha identificato nel Ricorrente_1 alla stregua degli accertamenti compiuti. L'infondatezza delle doglianze va pertanto ritenuta sulla scorta delle chiare risultanze delle verifiche effettuate all' esito di controlli condotti dalla GdF,
e trasposti in correlato verbale, poi utilizzati dall' Agenzia delle Entrate ai fini dell'emissione dell'avviso oggetto di impugnazione. L'accertamento di specie deve ritenersi valido ed efficace atteso che gli elementi di relativa valutazione sono stati tratti da verifiche legittimamente condotte, e non confutate da elementi concreti e di segno contrario rispetto ai rilievi formulati. Parte ricorrente, a fronte di tali rilievi non ha offerto elementi specifici e concreti valutabili nella presente sede, idonei a confutare quanto accertato dalla GdF ed oggetto dell'avviso dall'ADE e alcuna idonea giustificazione è stata addotta o può ritenersi desumibile dagli atti. E' stato finanche affermato che la Associazione, concessionaria delle aree sulle quali sono ubicati i campi da calcetto, avrebbe proceduto alla realizzazione di tali campi;
si osserva in merito che non è dato comprendere con quali capitali possano essere state realizzate le strutture di specie, non risultando esservi riscontri sulla relativa disponibilità da parte dell'Associazione. Tanto conferma la riconducibilità della gestione ad un soggetto differente dall'Associazione, che si rivela una entità giuridica fittizia. Alla ritenuta infondatezza, consegue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso, in favore di ADE, delle spese di lite nell'importo di € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
VENEZIA ANTONELLO MARIO, Relatore
DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 260/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5011F00022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5011F00022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5011F00022 IRPEF-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5011F00022 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 328/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rappresentate.
Parte ricorrente fa inoltre presente che il giudice Di Leo ha partecipato a ricorso della stessa ricorrente per altro anno di imposta già trattato in precedenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Matera, a seguito della verifica effettuata dalla GdF nei confronti di Ricorrente_1 , (c.f.: CF_Ricorrente_1 ), nato a [...] il data_1 e residente in [...] alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso dal Dr. Difensore_1 , emetteva e comunicava al medesimo l'avviso di accertamento n. TC5011F00022/2025 per il pagamento di maggiori redditi di impresa addebitati per l'anno 2022, sulla scorta di quanto accertato con PVC della Guardia di Finanza;
veniva quindi chiesto il pagamento di Irpef, Iva, addizionali regionali e comunali, contributi previdenziali INPS, oltre a sanzioni amministrative nella misura di un maggiore reddito d'impresa per euro 22.735,00 con conseguenti maggiori imposte e sanzioni: 1) IRPEF: euro 7.370,00, oltre interessi;
2) Addizionali Regionale e Comunale: euro 462,00, oltre interessi;
3) IVA: euro
5.003,00, oltre interessi;
4) CONTRIBUTI INPS: EURO 3.512,00, oltre interessi. Sono state, inoltre, irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie di euro 16.054,20 e di euro 1.000,00. L'accertamento della GdF aveva ad oggetto la verifica di una attività di gestione di campi da calcetto, che si riteneva riconducibile al Ricorrente_1, pur se apparentemente intestata ad una Associazione_1; il relativo reddito veniva imputato quindi al Ricorrente_1, come maggior reddito di impresa per l'anno 2022. Avverso il suddetto avviso di accertamento la ricorrente, contestandone la legittimità, deduceva: la nullità per difetto di motivazione sostenendo che l' ADE si era limitata ad aderire alle valutazioni e conclusioni tratte dalla GdF, e che tali ultime erano frutto di arbitraria presunzione;
ed ancora che il Ricorrente_1 era titolare di altra attività autonoma e distinta dalla quella della Polisportiva;
l'autonomia dell'attività della Associazione_1 evidenziando essere stato elevato, nei confronti della medesima, autonomo atto di contestazione per violazioni riferite a IVA, redditi e IRAP che l'Associazione aveva autonomamente definito con acquiescenza perfezionatasi con il pagamento di quanto richiesto;
ed ancora che all'Associazione di specie era stato notificato verbale di accertamento per la mancata assunzione di personale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando ogni avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Alla odierna udienza, la Corte in composizione collegiale, rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre difatti rilevare che a fronte delle specifiche contestazioni sollevate con l'avviso di accertamento impugnato, ed in particolare rilevate con il PVC redatto all'esito dei controlli della GdF, parte ricorrente non risulta aver fornito concreti elementi di valutazione che possano consentire di ritenere che i maggiori redditi derivanti dagli introiti dalla gestione dei campi da calcetto, non siano imputabili al Ricorrente_1. Va al riguardo considerato -così come rilevato nelle difese della ADE- che la Associazione sopra menzionata risulta essere un mero “schermo” rispetto allo svolgimento di attività di impresa individuale riconducibile al Ricorrente_1, così come verificato dalla GdF. Gli agenti accertatori hanno redatto apposito PVC che è stato richiamato dall'ADE nell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione. Copia del PVC risulta esser stata anche consegnata al Ricorrente_1, che è quindi stato posto a conoscenza di quanto accertato. Quanto al contestato difetto di motivazione va in primis considerato che è consentito il richiamo per relationem del PVC, e che tale richiamo non Banca_1 una ipotesi di acritico recepimento di quanto accertato dall'ADE, che formula autonome valutazioni al riguardo. Ed ancora va considerato che nell'avviso di accertamento sono state idoneamente motivate le circostanze poste a base della contestazione. A fronte di tali specifici rilievi, parte ricorrente si limita a dedurre che essendo state elevate contestazioni direttamene nei confronti della Associazione di specie, tanto sarebbe incompatibile con gli addebiti oggetto dell'avviso notificato al Ricorrente_1. Al riguardo si osserva che l' Associazione de qua non risulta aver una propria autonomia economica e quindi di capitali per gestire i campi da calcetto;
ed ancora che non vi è prova della presenza di tesserati che versino le quote associative;
nulla è dato sapere sui componenti dell'Associazione, e sullo svolgimento di specifica attività associativa, ad esempio assemblee. Quanto innanzi consente di desumere che l'attività di gestione dei campi da calcetto, ed i relativi introiti, sono riconducibili ad altro soggetto, che la GdF ha identificato nel Ricorrente_1 alla stregua degli accertamenti compiuti. L'infondatezza delle doglianze va pertanto ritenuta sulla scorta delle chiare risultanze delle verifiche effettuate all' esito di controlli condotti dalla GdF,
e trasposti in correlato verbale, poi utilizzati dall' Agenzia delle Entrate ai fini dell'emissione dell'avviso oggetto di impugnazione. L'accertamento di specie deve ritenersi valido ed efficace atteso che gli elementi di relativa valutazione sono stati tratti da verifiche legittimamente condotte, e non confutate da elementi concreti e di segno contrario rispetto ai rilievi formulati. Parte ricorrente, a fronte di tali rilievi non ha offerto elementi specifici e concreti valutabili nella presente sede, idonei a confutare quanto accertato dalla GdF ed oggetto dell'avviso dall'ADE e alcuna idonea giustificazione è stata addotta o può ritenersi desumibile dagli atti. E' stato finanche affermato che la Associazione, concessionaria delle aree sulle quali sono ubicati i campi da calcetto, avrebbe proceduto alla realizzazione di tali campi;
si osserva in merito che non è dato comprendere con quali capitali possano essere state realizzate le strutture di specie, non risultando esservi riscontri sulla relativa disponibilità da parte dell'Associazione. Tanto conferma la riconducibilità della gestione ad un soggetto differente dall'Associazione, che si rivela una entità giuridica fittizia. Alla ritenuta infondatezza, consegue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso, in favore di ADE, delle spese di lite nell'importo di € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre accessori di legge se dovuti.