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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3566 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Dissegna Giovanni e dall'avvocato Pizzato Angelo;
e
, C.F. , nata in [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'avvocato Dissegna Giovanni e dall'avvocato Pizzato Angelo;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e , Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'emananda sentenza e di ogni altro incombente;
2. la casa coniugale, sita a Cassola (VI) in via Gaetano n. 10, di proprietà del sig. , Parte_1
resterà nella disponibilità dello stesso, che continuerà a viverci;
3. Il figlio , minorenne non autosufficiente, resterà affidato ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza e collocamento prevalente presso la madre in Fonte (TV) via Don Luigi Ceccato n. 53 – int. 5;
1 4. Il sig. , genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il Pt_1 Per_1
seguente schema: un fine settimana ogni 15 (quindici) giorni e durante la settimana che non vedrà il figlio potrà tenerlo con sé due giorni;
5. Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio minore con la somma di € Pt_1 Per_1
150,00 mensile, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, che verrà versato alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
6. Le spese straordinarie per il figlio minore verranno divise al 50% tra i genitori come da Per_1
protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Ogni altro rapporto economico intercorrente fra gli odierni ricorrenti è già stato definito dagli stessi con reciproca soddisfazione e, pertanto, gli stessi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Bassano del Grappa (VI) in data 07/01/2000.
All'esito dell'udienza del 07/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente f.f. del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 07/03/2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina Per_1
2 dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da in Parte_1 CP_1
Bassano del Grappa (VI) il 07/01/2000 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bassano del Grappa (VI) al n. 1, parte I, anno 2000;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3566 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Dissegna Giovanni e dall'avvocato Pizzato Angelo;
e
, C.F. , nata in [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'avvocato Dissegna Giovanni e dall'avvocato Pizzato Angelo;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e , Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'emananda sentenza e di ogni altro incombente;
2. la casa coniugale, sita a Cassola (VI) in via Gaetano n. 10, di proprietà del sig. , Parte_1
resterà nella disponibilità dello stesso, che continuerà a viverci;
3. Il figlio , minorenne non autosufficiente, resterà affidato ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza e collocamento prevalente presso la madre in Fonte (TV) via Don Luigi Ceccato n. 53 – int. 5;
1 4. Il sig. , genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il Pt_1 Per_1
seguente schema: un fine settimana ogni 15 (quindici) giorni e durante la settimana che non vedrà il figlio potrà tenerlo con sé due giorni;
5. Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio minore con la somma di € Pt_1 Per_1
150,00 mensile, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, che verrà versato alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
6. Le spese straordinarie per il figlio minore verranno divise al 50% tra i genitori come da Per_1
protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Ogni altro rapporto economico intercorrente fra gli odierni ricorrenti è già stato definito dagli stessi con reciproca soddisfazione e, pertanto, gli stessi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Bassano del Grappa (VI) in data 07/01/2000.
All'esito dell'udienza del 07/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente f.f. del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 07/03/2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina Per_1
2 dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da in Parte_1 CP_1
Bassano del Grappa (VI) il 07/01/2000 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bassano del Grappa (VI) al n. 1, parte I, anno 2000;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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