TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/12/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1795/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. FF AN, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 10 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.R.G. 1795/2024 promossa da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario BONGARZONE e Paolo Parte_1
ZINZI come da procura in atti, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec degli stessi,
, Email_1 Email_2
- ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dai funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- resistente
Oggetto del giudizio: retribuzione professionale docenti
Conclusioni: come rassegnante nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 25.6.2024 e ritualmente notificato, Parte_1 espone di essere una docente della scuola dell'infanzia, attualmente in servizio presso l'Istituto “I.C.
Piedimonte San Germano” in Piedimonte San Germano;
di avere lavorato alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e Controparte_1 saltuarie nei seguenti periodi e con orario di 24 ore settimanali, senza percepire la retribuzione professionale docenti:
2. Tanto premesso, parte ricorrente deduce di essere stata discriminata nel trattamento retributivo rispetto ai colleghi di ruolo e a quelli non di ruolo con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche che hanno svolto le sue medesime mansioni, in quanto il convenuto non le ha corrisposto la CP_1 retribuzione professionale docenti per i periodi di servizio indicati.
3. La parte ricorrente sostiene che il mancato pagamento di tale elemento accessorio della retribuzione è frutto di un'erronea interpretazione del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNL 31.8.1999. Dalle disposizioni contrattuali richiamate si evince, infatti, che la retribuzione professionale docenti è un elemento fisso della retribuzione, ai sensi dell'art. 83 del CCNL del 29.11.2007 computabile anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, che compete a tutti i docenti senza distinzione a seconda delle diverse tipologie di supplenze. Ne discende che la condotta del convenuto che esclude i docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie dalla percezione di tale CP_1 emolumento costituisce un'illegittima discriminazione anche in violazione dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato la parte ricorrente chiede all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente. Per l'effetto condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 230,52 o di quella CP_1 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone”.
5. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto. L'amministrazione scolastica, eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva per essere competente ad erogare l'emolumento richiesto il Ministero CP_ e delle finanze, nel merito evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto da Controparte_1 controparte, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2007 e dell'art. 25 del CCNI del
31/08/1999 la retribuzione professionale docenti (RPD) è prevista esclusivamente per i docenti di ruolo e per i docenti con incarico annuale o sino al termine delle attività didattiche, mentre non si giustifica l'erogazione di tale emolumento in favore dei docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria
“per l'impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatorie finalizzate all'attuazione di processi innovativi e migliorativi”. Contesta inoltre gli avversi conteggi per essere state computati come giorni di servizio assenze assoggettate alla discipline di cui all'art. 71 del
D.L. n. 112 del 2008.
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 10 dicembre
2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dalla parte ricorrente è diretta all'accertamento del diritto a percepire dal
[...]
convenuto la retribuzione professionale docenti per le supplenze brevi e saltuarie prestate Controparte_1 quale docente di scuola dell'infanzia nei periodi dedotti in premessa, con le conseguenti statuizioni condannatorie.
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'amministrazione convenuta, in quanto il soggetto debitore della retribuzione professionale docenti non è il , Controparte_3 mero erogatore dell'emolumento in questione, bensì il , parte convenuta nel Controparte_1 presente giudizio, in quanto datore di lavoro della ricorrente.
9. Tanto chiarito in rito, la quaestio iuris rilevante nel presente giudizio consiste nello stabilire se la retribuzione professionale docenti, prevista dalla contrattazione collettiva del comparto scuola, sia riservata solo ai docenti di ruolo e ai docenti a tempo determinato incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, o invece spetti anche ai docenti che prestino, come la ricorrente, supplenze brevi e saltuarie.
10. La retribuzione professionale docenti è un elemento accessorio della retribuzione del personale docente ed educativo previsto dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, secondo biennio economico 2000-2001, personale del comparto Scuola, “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione di processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”. Per le modalità della corresponsione della retribuzione professionale docenti, le disposizioni citate rinviano all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, che disciplina il compenso individuale accessorio del personale docente, educativo ed ATA.
11. Quest'ultima disposizione disciplina decorrenze e modalità di erogazione dell'emolumento in questione, distinguendo tra docenti con rapporto di impiego a tempo indeterminato, docenti con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e docenti con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il comma 4 stabilisce che al predetto personale tale compenso accessorio spetta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e al comma 5 precisa che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilato al servizio”.
12. I successivi contratti collettivi di comparto, e segnatamente l'art. 81 del CCNL 24.7.2003 e l'art. 83 del CCNL 29.11.2007, non hanno inciso sulle disposizioni dinnanzi citate, ma si sono limitati a modificare l'entità della retribuzione professionale docenti e ad includerla nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, in tale modo rendendo evidente che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cass. civ. n. 17773/2017).
13. Così ricostruito l'emolumento in questione, non può dubitarsi che lo stesso rientri tra le “condizioni di impiego”, in relazione alle quali, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare agli assunti a tempo determinato un trattamento che non sia meno favorevole di quello riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che non sussistano ragioni oggettive: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (cfr. Cass. civ. n. 20015/2018).
14. Il menzionato principio eurounitario di non discriminazione, nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, vincola i giudici nazionali, orientando la lettura del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nel senso che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo” senza alcuna esclusione o differenziazione, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico di supplenza previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 non può essere inteso come diretto a circoscrivere le categorie dei destinatari dell'emolumento, ossia, oltre ai docenti a tempo indeterminato, i soli supplenti annuali e quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, ma deve invece intendersi “limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende alla individuazione delle categorie del personale richiamate dal contratto integrativo” (Cass. civ.
n. 20015/2018 cit.).
15. Chiarito, dunque, che la retribuzione professionale docenti spetta anche al personale docente ed educativo che abbia prestato supplenze brevi e saltuarie, rispetto al quale sussiste la medesima finalità di
“valorizzazione professionale della funzione docente” a parità di mansioni espletate con il personale a tempo indeterminato e con quello a tempo determinato incaricato di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, ne consegue che tale emolumento deve riconoscersi anche alla parte ricorrente, non essendo stata allegata e provata dall'amministrazione scolastica una diversificazione nel caso specifico dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto a quella propria del personale a tempo indeterminato e di tutti gli assunti a tempo determinato a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
16. È rimasto infatti incontestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che la ricorrente ha prestato servizio per supplenze brevi e saltuarie nei periodo specificati in narrativa, come docente di scuola dell'infanzia, con gli orari indicati in narrativa (cfr. anche lo stato matricolare prodotto dal ), ad Controparte_1 eccezione della sola giornata del 19 maggio 2022, in cui la stessa è stata assente dal lavoro per malattia.
17. In merito alla quantificazione dell'emolumento, dall'esame delle disposizioni contrattuali collettive, e segnatamente dalla tabella 4 allegata al CCNL Scuola del 29.11.2007, dalla tabella E1.1. allegata al CCNL
Scuola del 19.4.2016 e dalla tabella D1.1 del CCNL Scuola del 18.1.2024, risulta che per i docenti della scuola dell'infanzia con anzianità da 0 a 14 anni l'importo mensile della retribuzione professionale docenti
è pari ad € 164,00 mensili corrispondenti ad un importo giornaliero di € 5,46 (164,00/30), incrementato a far data dal 1.3.2018 ad un importo mensile di € 174,50 corrispondenti ad un importo giornaliero di €
5,81 (174,50/30), ulteriormente incrementato a far data dal 1.1.2022, ad un importo mensile di € 194,80 corrispondenti ad un importo giornaliero di € 6,49 (194,80/30).
18. Il conteggio delle spettanze in ragione dei giorni di servizio quali risultanti dall'estratto matricolare in atti e del correlativo orario di lavoro allegato al ricorso è stato sviluppato correttamente sulla base delle tabelle retributive sopra indicate e con riproporzionamento nei periodi di servizio con orario ridotto, salvo un'unica rettifica da effettuare in accoglimento della eccezione sollevata dal convenuto, CP_1 cui ha aderito controparte, in merito alla non computabilità della giornata del 19 maggio 2022, trattandosi di assenza per malattia (cfr. stato matricolare) per la quale non è prevista la corresponsione del trattamento accessorio e dunque anche dell'emolumento in questione ai sensi dell'art. 71 del D.L. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008. Con la rettifica indicata, il conteggio in questione, fatto proprio anche dal convenuto, può essere recepito. La ricorrente è dunque rimasta CP_1 creditrice nei confronti del convenuto a titolo di retribuzione professionale docenti della somma di euro
224,28.
19. In conclusione la parte ricorrente è rimasta creditrice a titolo di retribuzione professionale docenti nei confronti del , per i servizi prestati nei periodi indicati in premessa, della somma Controparte_1 di euro 224,28.
20. Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 della somma di euro 224,28, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
21. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono pertanto poste a carico del convenuto CP_1
e liquidate in favore dei difensori antistatari della ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, in relazione alle cause di lavoro con scaglione di valore fino ad euro 1.100,00, in considerazione nella natura seriale del contenzioso e della modesta complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − accerta e dichiara il diritto di a percepire dal Parte_1 [...]
la retribuzione professionale docenti per le supplenze brevi e saltuarie prestate Controparte_1 nei periodi indicati in motivazione;
− per l'effetto, condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore di della somma di euro 224,28 a titolo di retribuzione Parte_1 professionale docenti, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna il a rimborsare ai difensori antistatari della ricorrente, Controparte_1
Avv.ti ANTONIO ROSARIO BONGARZONE e PAOLO ZINZI, le spese di giudizio, che liquida in euro 321,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA,
IVA, rimborso del contributo unificato nella misura di euro 21,50.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
FF AN
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. FF AN, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 10 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.R.G. 1795/2024 promossa da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario BONGARZONE e Paolo Parte_1
ZINZI come da procura in atti, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec degli stessi,
, Email_1 Email_2
- ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dai funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- resistente
Oggetto del giudizio: retribuzione professionale docenti
Conclusioni: come rassegnante nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 25.6.2024 e ritualmente notificato, Parte_1 espone di essere una docente della scuola dell'infanzia, attualmente in servizio presso l'Istituto “I.C.
Piedimonte San Germano” in Piedimonte San Germano;
di avere lavorato alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e Controparte_1 saltuarie nei seguenti periodi e con orario di 24 ore settimanali, senza percepire la retribuzione professionale docenti:
2. Tanto premesso, parte ricorrente deduce di essere stata discriminata nel trattamento retributivo rispetto ai colleghi di ruolo e a quelli non di ruolo con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche che hanno svolto le sue medesime mansioni, in quanto il convenuto non le ha corrisposto la CP_1 retribuzione professionale docenti per i periodi di servizio indicati.
3. La parte ricorrente sostiene che il mancato pagamento di tale elemento accessorio della retribuzione è frutto di un'erronea interpretazione del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNL 31.8.1999. Dalle disposizioni contrattuali richiamate si evince, infatti, che la retribuzione professionale docenti è un elemento fisso della retribuzione, ai sensi dell'art. 83 del CCNL del 29.11.2007 computabile anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, che compete a tutti i docenti senza distinzione a seconda delle diverse tipologie di supplenze. Ne discende che la condotta del convenuto che esclude i docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie dalla percezione di tale CP_1 emolumento costituisce un'illegittima discriminazione anche in violazione dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato la parte ricorrente chiede all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente. Per l'effetto condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 230,52 o di quella CP_1 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone”.
5. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto. L'amministrazione scolastica, eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva per essere competente ad erogare l'emolumento richiesto il Ministero CP_ e delle finanze, nel merito evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto da Controparte_1 controparte, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2007 e dell'art. 25 del CCNI del
31/08/1999 la retribuzione professionale docenti (RPD) è prevista esclusivamente per i docenti di ruolo e per i docenti con incarico annuale o sino al termine delle attività didattiche, mentre non si giustifica l'erogazione di tale emolumento in favore dei docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria
“per l'impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatorie finalizzate all'attuazione di processi innovativi e migliorativi”. Contesta inoltre gli avversi conteggi per essere state computati come giorni di servizio assenze assoggettate alla discipline di cui all'art. 71 del
D.L. n. 112 del 2008.
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 10 dicembre
2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dalla parte ricorrente è diretta all'accertamento del diritto a percepire dal
[...]
convenuto la retribuzione professionale docenti per le supplenze brevi e saltuarie prestate Controparte_1 quale docente di scuola dell'infanzia nei periodi dedotti in premessa, con le conseguenti statuizioni condannatorie.
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'amministrazione convenuta, in quanto il soggetto debitore della retribuzione professionale docenti non è il , Controparte_3 mero erogatore dell'emolumento in questione, bensì il , parte convenuta nel Controparte_1 presente giudizio, in quanto datore di lavoro della ricorrente.
9. Tanto chiarito in rito, la quaestio iuris rilevante nel presente giudizio consiste nello stabilire se la retribuzione professionale docenti, prevista dalla contrattazione collettiva del comparto scuola, sia riservata solo ai docenti di ruolo e ai docenti a tempo determinato incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, o invece spetti anche ai docenti che prestino, come la ricorrente, supplenze brevi e saltuarie.
10. La retribuzione professionale docenti è un elemento accessorio della retribuzione del personale docente ed educativo previsto dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, secondo biennio economico 2000-2001, personale del comparto Scuola, “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione di processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”. Per le modalità della corresponsione della retribuzione professionale docenti, le disposizioni citate rinviano all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, che disciplina il compenso individuale accessorio del personale docente, educativo ed ATA.
11. Quest'ultima disposizione disciplina decorrenze e modalità di erogazione dell'emolumento in questione, distinguendo tra docenti con rapporto di impiego a tempo indeterminato, docenti con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e docenti con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il comma 4 stabilisce che al predetto personale tale compenso accessorio spetta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e al comma 5 precisa che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilato al servizio”.
12. I successivi contratti collettivi di comparto, e segnatamente l'art. 81 del CCNL 24.7.2003 e l'art. 83 del CCNL 29.11.2007, non hanno inciso sulle disposizioni dinnanzi citate, ma si sono limitati a modificare l'entità della retribuzione professionale docenti e ad includerla nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, in tale modo rendendo evidente che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cass. civ. n. 17773/2017).
13. Così ricostruito l'emolumento in questione, non può dubitarsi che lo stesso rientri tra le “condizioni di impiego”, in relazione alle quali, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare agli assunti a tempo determinato un trattamento che non sia meno favorevole di quello riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che non sussistano ragioni oggettive: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (cfr. Cass. civ. n. 20015/2018).
14. Il menzionato principio eurounitario di non discriminazione, nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, vincola i giudici nazionali, orientando la lettura del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nel senso che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo” senza alcuna esclusione o differenziazione, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico di supplenza previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 non può essere inteso come diretto a circoscrivere le categorie dei destinatari dell'emolumento, ossia, oltre ai docenti a tempo indeterminato, i soli supplenti annuali e quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, ma deve invece intendersi “limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende alla individuazione delle categorie del personale richiamate dal contratto integrativo” (Cass. civ.
n. 20015/2018 cit.).
15. Chiarito, dunque, che la retribuzione professionale docenti spetta anche al personale docente ed educativo che abbia prestato supplenze brevi e saltuarie, rispetto al quale sussiste la medesima finalità di
“valorizzazione professionale della funzione docente” a parità di mansioni espletate con il personale a tempo indeterminato e con quello a tempo determinato incaricato di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, ne consegue che tale emolumento deve riconoscersi anche alla parte ricorrente, non essendo stata allegata e provata dall'amministrazione scolastica una diversificazione nel caso specifico dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto a quella propria del personale a tempo indeterminato e di tutti gli assunti a tempo determinato a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
16. È rimasto infatti incontestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che la ricorrente ha prestato servizio per supplenze brevi e saltuarie nei periodo specificati in narrativa, come docente di scuola dell'infanzia, con gli orari indicati in narrativa (cfr. anche lo stato matricolare prodotto dal ), ad Controparte_1 eccezione della sola giornata del 19 maggio 2022, in cui la stessa è stata assente dal lavoro per malattia.
17. In merito alla quantificazione dell'emolumento, dall'esame delle disposizioni contrattuali collettive, e segnatamente dalla tabella 4 allegata al CCNL Scuola del 29.11.2007, dalla tabella E1.1. allegata al CCNL
Scuola del 19.4.2016 e dalla tabella D1.1 del CCNL Scuola del 18.1.2024, risulta che per i docenti della scuola dell'infanzia con anzianità da 0 a 14 anni l'importo mensile della retribuzione professionale docenti
è pari ad € 164,00 mensili corrispondenti ad un importo giornaliero di € 5,46 (164,00/30), incrementato a far data dal 1.3.2018 ad un importo mensile di € 174,50 corrispondenti ad un importo giornaliero di €
5,81 (174,50/30), ulteriormente incrementato a far data dal 1.1.2022, ad un importo mensile di € 194,80 corrispondenti ad un importo giornaliero di € 6,49 (194,80/30).
18. Il conteggio delle spettanze in ragione dei giorni di servizio quali risultanti dall'estratto matricolare in atti e del correlativo orario di lavoro allegato al ricorso è stato sviluppato correttamente sulla base delle tabelle retributive sopra indicate e con riproporzionamento nei periodi di servizio con orario ridotto, salvo un'unica rettifica da effettuare in accoglimento della eccezione sollevata dal convenuto, CP_1 cui ha aderito controparte, in merito alla non computabilità della giornata del 19 maggio 2022, trattandosi di assenza per malattia (cfr. stato matricolare) per la quale non è prevista la corresponsione del trattamento accessorio e dunque anche dell'emolumento in questione ai sensi dell'art. 71 del D.L. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008. Con la rettifica indicata, il conteggio in questione, fatto proprio anche dal convenuto, può essere recepito. La ricorrente è dunque rimasta CP_1 creditrice nei confronti del convenuto a titolo di retribuzione professionale docenti della somma di euro
224,28.
19. In conclusione la parte ricorrente è rimasta creditrice a titolo di retribuzione professionale docenti nei confronti del , per i servizi prestati nei periodi indicati in premessa, della somma Controparte_1 di euro 224,28.
20. Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 della somma di euro 224,28, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
21. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono pertanto poste a carico del convenuto CP_1
e liquidate in favore dei difensori antistatari della ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, in relazione alle cause di lavoro con scaglione di valore fino ad euro 1.100,00, in considerazione nella natura seriale del contenzioso e della modesta complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − accerta e dichiara il diritto di a percepire dal Parte_1 [...]
la retribuzione professionale docenti per le supplenze brevi e saltuarie prestate Controparte_1 nei periodi indicati in motivazione;
− per l'effetto, condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore di della somma di euro 224,28 a titolo di retribuzione Parte_1 professionale docenti, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna il a rimborsare ai difensori antistatari della ricorrente, Controparte_1
Avv.ti ANTONIO ROSARIO BONGARZONE e PAOLO ZINZI, le spese di giudizio, che liquida in euro 321,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA,
IVA, rimborso del contributo unificato nella misura di euro 21,50.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
FF AN