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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/10/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. LU
OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile, in primo grado, iscritto al n. 4003-1-/2023 R.G. avente ad oggetto: verificazione di scrittura privata
tra rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Viva, giusta procura depositata in atti nel Parte_1 giudizio principale iscritto al n. 4003/2023 R.G.
attore
e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe De Sario, giusta procura depositata in Parte_2 atti nel giudizio principale iscritto al n. 4003/2023 R.G.
convenuto
°°°°°°°°°°
Conclusioni di parte attrice: come da memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc, depositata il 16.02.2024 nel giudizio principale.
Conclusioni di parte convenuta: come da atto depositato il 16.07.205 nel giudizio principale.
°°°°°°°°°°
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Oggetto del giudizio è la verificazione, in via incidentale, proposta ex art. 216 1° co cpc da
[...]
– attore nel giudizio iscritto al n. 4003/2023 R.G. – a seguito del disconoscimento della scrittura Pt_1 privata denominata “Transazione”, datata febbraio 1983 e sottoscritta da e Parte_3 CP_1
danti causa delle odierne parti in causa, tempestivamente operato dalla convenuta,
[...] Parte_2
che ha dedotto la non genuinità della firma ascritta a .
[...] Controparte_1
Esperite le formalità di cui all'art. 217 cpc per l'acquisizione e la custodia della scrittura in originale, il procedimento è stato istruito con la consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare l'autenticità o la apocrifìa della sottoscrizione attribuita a mediante confronto con le firme apposte Controparte_1
1 sulle scritture di comparazione allegate al fascicolo di parte attrice, nonché con ogni documento utile all'indagine, anche mediante accesso ai pubblici uffici, a cui l'ausiliare è stato espressamente autorizzato.
Espletata l'indagine peritale d'ufficio e depositato l'elaborato grafo-tecnico, la causa è stata rimessa in decisione sulla questione incidentale, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
Le conclusioni della c.t.u. non lasciano dubbi sulla veridicità della scrittura.
All'esito della minuziosa disamina svolta sulla firma apposta in calce alla scrittura privata in verificazione ed attribuita a mediante grafismo comparativo con le firme di sicura provenienza Controparte_1 della stessa, di cui è stata data accurata contezza nella relazione depositata il 14.3.2025, l'ausiliare ha osservato che “all'esito del confronto sono emersi compatibili impulsi grafo-motori e corrispondenti gesti fuggitivi, di difficile riproduzione, sono state riscontrate infatti significative corrispondenze nei gesti più particolari e personalizzati: analogia nel movimento e nel tracciato, nella distribuzione della pressione, nel tratto, nei rapporti dimensionali e impostazione spaziale, nella continuità e nelle forme di legamento, nella velocità, nell'inclinazione e direzione delle aste, nella tenuta del rigo di base, nelle forme e negli indici di rotondità e angolosità, nella strutturazione delle asole e degli occhielli, nei piccoli segni e nella strutturazione dei grafemi, con automatismi scrittori che sfuggono al controllo dello scrivente”, evidenziando che l'analogia della dinamica scrittoria individuale e del movimento grafico, nonché alcuni automatismi scrittori consentono di escludere l'ipotesi imitativa, così come il c.t.u. ha escluso, con adeguato supporto tecnico, sia l'ipotesi dell'eterografìa sia quella della dissimulazione, validando in definitiva “la sola ipotesi di autografia naturale, essendo stato riscontrato come sia conservato nel grafismo X oggetto di verificazione il medesimo rapporto osservato nel grafismo comparativo tra le dimensioni caratterizzanti il grafismo, aspetto personale, caratterizzante ed inimitabile del gesto grafico”
e concludendo che la firma apposta nel documento “Transazione”, datato Settembre 1983, a nome
[...] appartiene alla Sig.ra ed è dunque autografa. CP_1 Controparte_1
Si tratta di una valutazione che discende da un'attenta e scrupolosa applicazione dei criteri e dei principi che governano la scienza grafologica ed è, pertanto, da ritenere pienamente condivisibile, tanto più che non è stata raggiunta da alcuna censura dalla parte che ha effettuato il disconoscimento.
La scrittura in verificazione deve dunque essere dichiarata vera e, per l'effetto, deve ritenersi utilizzabile nel giudizio principale, che dovrà proseguire per l'istruttoria come da separata ordinanza ivi resa.
Le spese del giudizio incidentale vanno regolate secondo il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della questione trattata e dell'attività effettivamente svolta, così come i costi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con decreto del 14.06.2025, vanno posti definitivamente a carico della parte convenuta, che con il disconoscimento ha dato Parte_2 impulso all'accertamento.
P.Q.M.
2 il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On.
LU OR, così provvede:
- dichiara la veridicità della sottoscrizione apposta da in calce alla scrittura Controparte_1 privata denominata “Transazione”, datata settembre 1983, prodotta da attore Parte_1 nel giudizio iscritto al n. 4003/2023 R.G.;
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio principale;
- condanna a rifondere a le spese del giudizio incidentale Parte_2 Parte_1 di verificazione, che liquida in complessivi € 1.818,00 (di cui € 1.300,00 per compensi ed € 518,00 per esborsi);
- pone definitivamente a carico della parte convenuta, i costi della Parte_2 consulenza tecnica d'ufficio nella misura già liquidata con decreto del 14.06.2025.
Così deciso in Taranto il 25 ottobre 2025
Il Giudice
G. O. LU OR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. LU
OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile, in primo grado, iscritto al n. 4003-1-/2023 R.G. avente ad oggetto: verificazione di scrittura privata
tra rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Viva, giusta procura depositata in atti nel Parte_1 giudizio principale iscritto al n. 4003/2023 R.G.
attore
e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe De Sario, giusta procura depositata in Parte_2 atti nel giudizio principale iscritto al n. 4003/2023 R.G.
convenuto
°°°°°°°°°°
Conclusioni di parte attrice: come da memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc, depositata il 16.02.2024 nel giudizio principale.
Conclusioni di parte convenuta: come da atto depositato il 16.07.205 nel giudizio principale.
°°°°°°°°°°
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Oggetto del giudizio è la verificazione, in via incidentale, proposta ex art. 216 1° co cpc da
[...]
– attore nel giudizio iscritto al n. 4003/2023 R.G. – a seguito del disconoscimento della scrittura Pt_1 privata denominata “Transazione”, datata febbraio 1983 e sottoscritta da e Parte_3 CP_1
danti causa delle odierne parti in causa, tempestivamente operato dalla convenuta,
[...] Parte_2
che ha dedotto la non genuinità della firma ascritta a .
[...] Controparte_1
Esperite le formalità di cui all'art. 217 cpc per l'acquisizione e la custodia della scrittura in originale, il procedimento è stato istruito con la consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare l'autenticità o la apocrifìa della sottoscrizione attribuita a mediante confronto con le firme apposte Controparte_1
1 sulle scritture di comparazione allegate al fascicolo di parte attrice, nonché con ogni documento utile all'indagine, anche mediante accesso ai pubblici uffici, a cui l'ausiliare è stato espressamente autorizzato.
Espletata l'indagine peritale d'ufficio e depositato l'elaborato grafo-tecnico, la causa è stata rimessa in decisione sulla questione incidentale, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
Le conclusioni della c.t.u. non lasciano dubbi sulla veridicità della scrittura.
All'esito della minuziosa disamina svolta sulla firma apposta in calce alla scrittura privata in verificazione ed attribuita a mediante grafismo comparativo con le firme di sicura provenienza Controparte_1 della stessa, di cui è stata data accurata contezza nella relazione depositata il 14.3.2025, l'ausiliare ha osservato che “all'esito del confronto sono emersi compatibili impulsi grafo-motori e corrispondenti gesti fuggitivi, di difficile riproduzione, sono state riscontrate infatti significative corrispondenze nei gesti più particolari e personalizzati: analogia nel movimento e nel tracciato, nella distribuzione della pressione, nel tratto, nei rapporti dimensionali e impostazione spaziale, nella continuità e nelle forme di legamento, nella velocità, nell'inclinazione e direzione delle aste, nella tenuta del rigo di base, nelle forme e negli indici di rotondità e angolosità, nella strutturazione delle asole e degli occhielli, nei piccoli segni e nella strutturazione dei grafemi, con automatismi scrittori che sfuggono al controllo dello scrivente”, evidenziando che l'analogia della dinamica scrittoria individuale e del movimento grafico, nonché alcuni automatismi scrittori consentono di escludere l'ipotesi imitativa, così come il c.t.u. ha escluso, con adeguato supporto tecnico, sia l'ipotesi dell'eterografìa sia quella della dissimulazione, validando in definitiva “la sola ipotesi di autografia naturale, essendo stato riscontrato come sia conservato nel grafismo X oggetto di verificazione il medesimo rapporto osservato nel grafismo comparativo tra le dimensioni caratterizzanti il grafismo, aspetto personale, caratterizzante ed inimitabile del gesto grafico”
e concludendo che la firma apposta nel documento “Transazione”, datato Settembre 1983, a nome
[...] appartiene alla Sig.ra ed è dunque autografa. CP_1 Controparte_1
Si tratta di una valutazione che discende da un'attenta e scrupolosa applicazione dei criteri e dei principi che governano la scienza grafologica ed è, pertanto, da ritenere pienamente condivisibile, tanto più che non è stata raggiunta da alcuna censura dalla parte che ha effettuato il disconoscimento.
La scrittura in verificazione deve dunque essere dichiarata vera e, per l'effetto, deve ritenersi utilizzabile nel giudizio principale, che dovrà proseguire per l'istruttoria come da separata ordinanza ivi resa.
Le spese del giudizio incidentale vanno regolate secondo il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della questione trattata e dell'attività effettivamente svolta, così come i costi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con decreto del 14.06.2025, vanno posti definitivamente a carico della parte convenuta, che con il disconoscimento ha dato Parte_2 impulso all'accertamento.
P.Q.M.
2 il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On.
LU OR, così provvede:
- dichiara la veridicità della sottoscrizione apposta da in calce alla scrittura Controparte_1 privata denominata “Transazione”, datata settembre 1983, prodotta da attore Parte_1 nel giudizio iscritto al n. 4003/2023 R.G.;
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio principale;
- condanna a rifondere a le spese del giudizio incidentale Parte_2 Parte_1 di verificazione, che liquida in complessivi € 1.818,00 (di cui € 1.300,00 per compensi ed € 518,00 per esborsi);
- pone definitivamente a carico della parte convenuta, i costi della Parte_2 consulenza tecnica d'ufficio nella misura già liquidata con decreto del 14.06.2025.
Così deciso in Taranto il 25 ottobre 2025
Il Giudice
G. O. LU OR
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