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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14083/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Ghedi (BS) presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. CHIAPPINI LUCIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Ghedi (BS) presso Parte_2 C.F._2
lo studio dell'Avv. CHIAPPINI LUCIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“1-vita separata dei coniugi e con obbligo del mutuo rispetto, con ordine Parte_1 Parte_2
all'Ufficiale di Stato Civile dell'annotazione relativa nel Registro di Stato presso il Comune di Ghedi- Bs;
2-assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che vi risiederà con i figli maggiorenni;
Parte_1
1 3-il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia la somma di € Parte_2 Per_1
500,00 (cinquecento//00) al mese aggiornato Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche non sostenute dal servizio sanitario nazionale e comunque secondo il Protocollo in materia del
Tribunale di Brescia, da versarsi entro il giorno 15 del mese;
4-a definizione dei rapporti economico patrimoniali di dare e avere fra i coniugi, il sig. Parte_2
cede alla sig.ra la quota di proprietà del 50% della casa coniugale di cui all'atto di Parte_1
compravendita del 6.7.2005 notaio Rep. 82727 Racc. 26845 e, la sig.ra si accolla Persona_2 Pt_1
il debito del mutuo residuo di cui all'atto del notaio dott. del 6.7.2005 Rep. 82729 Racc. 26847 e Per_2
relativo obbligo di pagamento del debito residuo, relativo all'unità immobiliare in condominio sito in via
Arnaldo da Brescia n. 7 ed identificato alla sezione NCT del Comune di Ghedi:
-Foglio 33 mapp.370 sub 13 via Arnaldo Da Brescia n 7, P.s/1- T cat. A/2 cl.3, vani 5,5 sup.cat.mq 99 Rc
€ 244,28;
-Foglio 33 mapp. 370 sub 6 via Arnaldo da Brescia n 9- P. S/1 cat. C/6 cl.3, mq 19 Rc € 30,42;
-quota di ½ delle aree urbane pertinenziali facenti parte del fabbricato sopra citato da NCEU di Ghedi Sez.
NCT Foglio 33 mapp.370 sub 16;
-la quota in proporzione alla proprietà esclusiva dei mappali 370 sub 9 , e 370 sub 10.
5-I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico patrimoniale e che, con il trasferimento di quota immobiliare di cui sopra, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, ivi compreso a titolo di mantenimento a favore della sig.ra , corrispondente alla quota di immobile Parte_1
trasferito”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a GHEDI (BS) in data 6.5.2006, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di GHEDI al n. 8, parte I, anno 2006, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 16.8.2001, maggiorenne ed economicamente Persona_3
autosufficiente, e il 28.10.2005, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_1
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla
Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
4) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
5) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14083/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Ghedi (BS) presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. CHIAPPINI LUCIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Ghedi (BS) presso Parte_2 C.F._2
lo studio dell'Avv. CHIAPPINI LUCIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“1-vita separata dei coniugi e con obbligo del mutuo rispetto, con ordine Parte_1 Parte_2
all'Ufficiale di Stato Civile dell'annotazione relativa nel Registro di Stato presso il Comune di Ghedi- Bs;
2-assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che vi risiederà con i figli maggiorenni;
Parte_1
1 3-il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia la somma di € Parte_2 Per_1
500,00 (cinquecento//00) al mese aggiornato Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche non sostenute dal servizio sanitario nazionale e comunque secondo il Protocollo in materia del
Tribunale di Brescia, da versarsi entro il giorno 15 del mese;
4-a definizione dei rapporti economico patrimoniali di dare e avere fra i coniugi, il sig. Parte_2
cede alla sig.ra la quota di proprietà del 50% della casa coniugale di cui all'atto di Parte_1
compravendita del 6.7.2005 notaio Rep. 82727 Racc. 26845 e, la sig.ra si accolla Persona_2 Pt_1
il debito del mutuo residuo di cui all'atto del notaio dott. del 6.7.2005 Rep. 82729 Racc. 26847 e Per_2
relativo obbligo di pagamento del debito residuo, relativo all'unità immobiliare in condominio sito in via
Arnaldo da Brescia n. 7 ed identificato alla sezione NCT del Comune di Ghedi:
-Foglio 33 mapp.370 sub 13 via Arnaldo Da Brescia n 7, P.s/1- T cat. A/2 cl.3, vani 5,5 sup.cat.mq 99 Rc
€ 244,28;
-Foglio 33 mapp. 370 sub 6 via Arnaldo da Brescia n 9- P. S/1 cat. C/6 cl.3, mq 19 Rc € 30,42;
-quota di ½ delle aree urbane pertinenziali facenti parte del fabbricato sopra citato da NCEU di Ghedi Sez.
NCT Foglio 33 mapp.370 sub 16;
-la quota in proporzione alla proprietà esclusiva dei mappali 370 sub 9 , e 370 sub 10.
5-I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico patrimoniale e che, con il trasferimento di quota immobiliare di cui sopra, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, ivi compreso a titolo di mantenimento a favore della sig.ra , corrispondente alla quota di immobile Parte_1
trasferito”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a GHEDI (BS) in data 6.5.2006, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di GHEDI al n. 8, parte I, anno 2006, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 16.8.2001, maggiorenne ed economicamente Persona_3
autosufficiente, e il 28.10.2005, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_1
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla
Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
4) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
5) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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