Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 24/2025 V.G.
REP LICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 24/2025 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] ( Parte 1 Codice Fiscale 1 ) con il patrocinio dell'Avv. BOCCHINI FRANCESCA ( Codice Fiscale 2
e
C.F. 3 ) con il Parte 2 nato a [...] il [...] (C.F. patrocinio dell'Avv. BOCCHINI FRANCESCA (C.F. C.F. 4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
Parte 1-visto il ricorso depositato il 08/01/2025 con il quale e Parte 2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 18.09.2010, a Bellaria-Igea Marina (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per 1 ;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 2.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) Per 1 sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, pertanto, le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, alla crescita, all'istruzione, alla formazione, alla salute, al tempo libero della figlia (comprese le attività sportive nonché le decisioni riguardanti eventuali viaggi e spostamenti della stessa), verranno assunte di comune accordo dai genitori medesimi, tramite il relativo confronto nel rispetto reciproco delle opinioni personali e comunque sulla scorta del piano genitoriale allegato al presente ricorso e in maniera confacente alle esigenze specifiche della minore.
Per quanto riguarda le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, queste verranno assunte autonomamente dal genitore cui la minore e affidata durante il periodo di permanenza presso il primo della figlia stessa;
3) i genitori si obbligano a crescere Per 1 nel reciproco rispetto di entrambi, impegnandosi, altresì,
a non limitare né ad inibire i rapporti della figlia con i componenti delle rispettive famiglie di origine;
4) Per 1 si trasferirà assieme alla madre in un'altra abitazione, detenuta in locazione, sempre in
Bellaria - Igea Marina (RN), Via Conca n.14;
5) per mezzo di quanto concordato dalle parti nel piano genitoriale redatto in via congiunta dalle stesse (ivi prodotto in doc. 6), il Sig. Pt 2 otrà vedere e tenere la figlia con sé quando vorrà e in base alle esigenze della minore e a quelle lavorative dei genitori. Comunque sia, il padre vedrà e terrà con sé Per 1 il mercoledì anche con pernottamento e i fine settimana alternati con la madre.
Fatte salve comunque eventuali modifiche e/o aggiunte di giorni e/o orari, determinate da esigenze lavorative dei genitori e/o scolastiche e/o degli impegni diversi della minore e/o delle sue esigenze personali, che andranno comunicate e concordate fra le parti.
I genitori si impegnano a rispettare la suddetta organizzazione spazio/temporale, o le successive che insieme concorderanno, consapevoli dell'importanza della stessa per l'equilibrio della figlia. Durante le vacanze estive, intendendosi per esse il periodo di chiusura estiva della scuola, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia anche per 15 giorni consecutivi da concordarsi di volta in volta con l'altro entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con gli impegni di lavoro di ciascuno, con i relativi periodi di ferie.
6) durante le vacanze natalizie la figlia potrà passare con ciascun genitore 7 giorni e durante le vacanze pasquali 3 giorni, con impegno delle parti di alternare di anno in anno il giorno di Natale, il
Capodanno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; 7) il Sig. Parte 2 verserà nel conto corrente intestato alla Sig.ra Parte 1 entro il giorno
15 di ogni mese, un contributo al mantenimento ordinario in favore di Per 1, fino al relativo raggiungimento dell'indipendenza economica, dell'importo pari ad Euro 300 (trecento/00), importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
Parte_28) il Sig. sosterra le spese relative al canone di locazione e alle utenze nella misura del 100% relative all'abitazione dove andranno a vivere la figlia e la madre;
9) padre e madre sosterranno rispettivamente nelle diverse misure del 80% e del 20% le spese straordinarie in favore di Per 1, senza ritardo laddove debitamente documentate dal genitore anticipante, ovverosia tramite rimborso da parte dell'altro nel termine di dieci giorni dalla richiesta dell'anticipante corredata dal/dai giustificativo/i di spesa;
il regime delle spese straordinarie si basa, con qualche piccola modifica, sullo schema di cui all'art. 15 del Protocollo d'Intesa sui processi in materia di Famiglia adottato dal Tribunale di Bologna, di cui ne viene spiegato e consegnato copia ai coniugi;
10)i ricorrenti dovranno prestare reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto per la figlia
Per 1, nonchè della carta d'identità, valida anche per l'espatrio, impegnandosi a sottoscrivere la modulistica specifica;
11)il Sig. Parte 2 sosterrà le spese legali relative alla presente procedura.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
lleH a) omologa la separazione consensuale di Parte 1 e Parte 2 T condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 13 Parte II Serie A Anno
2010 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi