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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/07/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 811/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 811/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Deborah Parte_1 C.F._1
Pistoresi, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Capannori (LU), via di
Ghello, n. 1, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Enrico Cimmino, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lecce, via Oberdan, n. 86, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale.
1 Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate: “- affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre cui è assegnata la casa familiare;
- si conferma il regime di frequentazione attualmente in essere per il periodo ordinario con le seguenti precisazioni Nella settimana del fine settimana padre
o i figli staranno con il padre dal venerdì dall'uscita della scuola o campo estivo (o alle 7.30 quando li prenderà dalla madre) sino al martedì della settimana successiva quando li riaccompagnerà a scuola o al campo estivo (o alle 7.30 dalla madre) con la madre i restanti giorni Nella settimana del fine settimana madre
o i figli staranno con il padre dal giovedì dopo cena sino al venerdì sino a dopo cena quando li porterà dalla madre con la madre i restanti giorni trascorreranno una settimana durante le vacanze natalizie con ciascun genitore alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio;
alterneranno i giorni di Natale e Vigilia e Capodanno e Ultimo dell'anno; alterneranno fra i genitori i giorni di Pasqua ed i giorni precedenti e Pasquetta ed i giorni successivi;
infine trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
o tenendo conto dell'attuale condizione di disoccupazione della ricorrente ed altresì della prospettiva di reperire un lavoro nei termini di cui sopra: il padre verserà alla madre la somma mensile di €450 a titolo di mantenimento dei figli (di cui
€250 si scomputano a compensazione della quota parte mutuo che verserà direttamente il padre in luogo della madre in favore dell'istituto bancario), entro il giorno 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
o l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre sinché non reperirà un'attività lavorativa dalla quale ritragga quantomeno la somma mensile di €1.200 (fermo restando che in caso di perdita del lavoro o contrazione del reddito sotto la soglia predetta, sarà ripristinato il regime predetto); laddove reperisca tale attività, l'assegno unico verrà ripartito al 50% tra i genitori;
o le spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, sono ripartite al 50% tra i genitori;
tuttavia, il padre non appena la madre troverà un lavoro contribuirà forfettariamente alle spese di baby sitter nella misura di €80 mensili;
o le parti concordano che laddove la ricorrente presenti dichiarazione dei redditi con redditi sufficienti a consentire la detrazione fiscale degli interessi sul mutuo, restituirà la detrazione percepita al resistente che ne ha anticipato i relativi esborsi;
- spese di lite compensate.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 19.3.2025 e regolarmente notificato, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio il 24.11.2018 in Altopascio (LU), con unione dalla quale Controparte_1 sono nati i figli (17.1.2014) e 9.6.2016), ha esposto che con il passare del tempo e Per_1 Per_2 progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile ed ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì: l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, in comproprietà con il marito, stabilendo che resti a carico del resistente il pagamento della rata del mutuo insistente sull'immobile predetto;
la corresponsione da parte del padre di €400 mensili (€200 mensili per ciascun figlio) a titolo di mantenimento, oltre al
50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione in proprio favore del 100% dell'assegno unico.
Si è costituito che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, all'affido Controparte_1 condiviso dei minori ed all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, ma sino al
2 raggiungimento della maggiore età dei figli e ha domandato di stabilire un assegno di mantenimento di € 150 mensili per ogni figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie, escluse le spese relative alla baby sitter, con ripartizione al 50% tra i coniugi dell'assegno unico.
All'udienza del 25.6.2025, fissata per la comparizione delle parti, il giudice istruttore ha formulato una motivata proposta conciliativa della controversia, alla quale i coniugi hanno aderito e la causa
è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì, evidente anche dal contegno processuale delle parti.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della prole e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate e trascritte in epigrafe.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(LE) il 3.11.1991 e nato a [...], il [...], uniti in matrimonio Controparte_1 in Altopascio (LU), in data 24.11.2018,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2018 al n. 23 parte
I, autorizzando i coniugi a vivere separati, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
3 - recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 811/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Deborah Parte_1 C.F._1
Pistoresi, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Capannori (LU), via di
Ghello, n. 1, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Enrico Cimmino, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lecce, via Oberdan, n. 86, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale.
1 Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate: “- affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre cui è assegnata la casa familiare;
- si conferma il regime di frequentazione attualmente in essere per il periodo ordinario con le seguenti precisazioni Nella settimana del fine settimana padre
o i figli staranno con il padre dal venerdì dall'uscita della scuola o campo estivo (o alle 7.30 quando li prenderà dalla madre) sino al martedì della settimana successiva quando li riaccompagnerà a scuola o al campo estivo (o alle 7.30 dalla madre) con la madre i restanti giorni Nella settimana del fine settimana madre
o i figli staranno con il padre dal giovedì dopo cena sino al venerdì sino a dopo cena quando li porterà dalla madre con la madre i restanti giorni trascorreranno una settimana durante le vacanze natalizie con ciascun genitore alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio;
alterneranno i giorni di Natale e Vigilia e Capodanno e Ultimo dell'anno; alterneranno fra i genitori i giorni di Pasqua ed i giorni precedenti e Pasquetta ed i giorni successivi;
infine trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
o tenendo conto dell'attuale condizione di disoccupazione della ricorrente ed altresì della prospettiva di reperire un lavoro nei termini di cui sopra: il padre verserà alla madre la somma mensile di €450 a titolo di mantenimento dei figli (di cui
€250 si scomputano a compensazione della quota parte mutuo che verserà direttamente il padre in luogo della madre in favore dell'istituto bancario), entro il giorno 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
o l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre sinché non reperirà un'attività lavorativa dalla quale ritragga quantomeno la somma mensile di €1.200 (fermo restando che in caso di perdita del lavoro o contrazione del reddito sotto la soglia predetta, sarà ripristinato il regime predetto); laddove reperisca tale attività, l'assegno unico verrà ripartito al 50% tra i genitori;
o le spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, sono ripartite al 50% tra i genitori;
tuttavia, il padre non appena la madre troverà un lavoro contribuirà forfettariamente alle spese di baby sitter nella misura di €80 mensili;
o le parti concordano che laddove la ricorrente presenti dichiarazione dei redditi con redditi sufficienti a consentire la detrazione fiscale degli interessi sul mutuo, restituirà la detrazione percepita al resistente che ne ha anticipato i relativi esborsi;
- spese di lite compensate.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 19.3.2025 e regolarmente notificato, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio il 24.11.2018 in Altopascio (LU), con unione dalla quale Controparte_1 sono nati i figli (17.1.2014) e 9.6.2016), ha esposto che con il passare del tempo e Per_1 Per_2 progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile ed ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì: l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, in comproprietà con il marito, stabilendo che resti a carico del resistente il pagamento della rata del mutuo insistente sull'immobile predetto;
la corresponsione da parte del padre di €400 mensili (€200 mensili per ciascun figlio) a titolo di mantenimento, oltre al
50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione in proprio favore del 100% dell'assegno unico.
Si è costituito che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, all'affido Controparte_1 condiviso dei minori ed all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, ma sino al
2 raggiungimento della maggiore età dei figli e ha domandato di stabilire un assegno di mantenimento di € 150 mensili per ogni figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie, escluse le spese relative alla baby sitter, con ripartizione al 50% tra i coniugi dell'assegno unico.
All'udienza del 25.6.2025, fissata per la comparizione delle parti, il giudice istruttore ha formulato una motivata proposta conciliativa della controversia, alla quale i coniugi hanno aderito e la causa
è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
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Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì, evidente anche dal contegno processuale delle parti.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della prole e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate e trascritte in epigrafe.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(LE) il 3.11.1991 e nato a [...], il [...], uniti in matrimonio Controparte_1 in Altopascio (LU), in data 24.11.2018,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2018 al n. 23 parte
I, autorizzando i coniugi a vivere separati, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
3 - recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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