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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/12/2025, n. 6814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6814 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Michele Caccese Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 3486/2023
TRA
(P. Iva n. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione in Parte_2 riassunzione, dall'avv. Biagio Riccio (C.F. n. ), presso il cui studio in C.F._1
Cardito (NA), al corso Cesare Battisti, n. 24, elettivamente domicilia;
Attrice in riassunzione, ex art. 392 c.p.c.
E
incorporante per fusione il in forza di atto di Controparte_1 Controparte_2 fusione del 10.10.2018 per Notaio di Torino, Rep. n. 7660 - Racc. n. 3703, Persona_1 in persona del legale rappresentante pro tempore e, per lui, del suo procuratore speciale,
[...]
in virtù dei poteri conferiti con procura speciale del 14.4.2021 a rogito Notaio dott.ssa CP_3 di Milano, Rep. n. 6745 - Racc. n. 4737, rappresentata e difesa, Controparte_4 in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione, dall'avv.
AR MA (C.F. ), presso il cui studio in Roma, al Largo di Torre C.F._2
Argentina, n. 11, elettivamente domicilia;
Convenuta in riassunzione, ex art. 392 c.p.c.
1 Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 9804 del
25.11.2022, depositata il 13.4.2023, che ha cassato, con rinvio, la sentenza della Corte di
Appello di Napoli, Sezione Civile Terza bis, n. 3805/2017, pubblicata in data 19.9.2017.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la citava in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, il e – dopo aver premesso di essere titolare del Controparte_2 rapporto di conto corrente n. 27/3332 intrattenuto presso il dal 1989 al 1999; Controparte_2 che, nel corso del rapporto, l'istituto di credito aveva illegittimamente applicato tassi di interesse usurari e la capitalizzazione trimestrale degli interessi e, pertanto, era tenuta restituirle l'importo di € 227.645,27, indebitamente percepito;
che in data 13.1.1999 era stata dichiarato il Fallimento di essa attrice, ma la procedura si era poi chiusa per ripartizione dell'attivo – così concludeva:
- in ragione delle risultanze peritali, riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese.
- Accertare, perché frutto di competenze usurarie, la nullità di ogni pretesa della banca per contrarietà al disposto dell'art. 1 della legge 108/96. Per l'effetto,
- dichiarare che la non è stata debitrice del San Paolo ma Parte_1 Controparte_2 sua creditrice per € 227.645,27.
- Accogliere, pertanto, giacché non prescritta, l'azione di ripetizione e condannare la banca a restituire alla la somma di € 227.645,27. Parte_1
-Quanto al solo calcolo dell'anatocismo, trattandosi di importo certo, liquido ed esigibile emettere ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., proprio per la somma di €
101.778,01; con vittoria delle spese di lite.
Nella resistenza dell'istituto di credito convenuto, il Tribunale di Napoli decideva la causa con sentenza n. 7380/2012, pubblicata il 21.6.2012 con cui: a) era accertato un saldo finale a debito della correntista di € 99.030,36, relativo al conto corrente n. 27/3332; b) era dichiarata inammissibile la domanda di ripetizione di indebito;
c) erano compensate le spese di lite;
d) erano poste a carico della banca convenuta le spese di CTU.
La suindicata sentenza era appellata sia dal sia dalla e la Corte di Controparte_2 Parte_1
Appello di Napoli, con sentenza n. 3805/2017, depositata in data 19.9.2017, dichiarava
2 inammissibili entrambi gli appelli, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione (quale Controparte_1 incorporante il , dolendosi della dichiarazione di inammissibilità dell'appello, e Controparte_2 ricorso incidentale la in liquidazione, dolendosi del fatto che non era stato preso in Pt_1 considerazione il piano di riparto approvato in seno alla procedura fallimentare n. 27/99, pur trattandosi di documento prodotto nel corso della CTU espletata nel giudizio di primo grado, e da cui risultava che la banca aveva incassato la somma di € 262.817,32, da ritenersi interamente satisfattiva del credito da essa vantato.
Con ordinanza n. 9804/2023, depositata in data 13.4.2023, la Corte di Cassazione accoglieva sia il ricorso principale proposto dalla banca, sia il ricorso incidentale proposto dalla Parte_1
, rinviando la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione,
[...] anche per la liquidazione delle spese di legittimità, ed affermando il seguente principio di diritto:
“l'eccezione di pagamento è rilevabile d'ufficio, poiché l'estinzione del debito, ove sia provata, va accertata dal giudice anche in assenza di richiesta da parte del debitore, sicché la questione può essere sollevata per la prima volta anche in appello (Cass. n. 9965/2016); l'avvenuto pagamento non costituisce eccezione in senso proprio, ma integra una mera difesa, della quale il giudice deve tener conto ove la circostanza risulti comunque provata, anche in mancanza di un'espressa richiesta in tal senso (Cass. n. 17598/2017). Ne deriva che non si trattava di una eccezione nuova, inammissibile nel corso del giudizio di primo grado o in grado di appello, e che il giudice avrebbe dovuto ammettere le prove ancora esperibili al riguardo”,
A seguito dell'ordinanza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione n. 9804/2023, la
, con atto di citazione, ex art. 392 c.p.c., notificato ad Parte_1 [...] in data 12.7.2023, ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte, affinché, in Controparte_1 applicazione del suindicato principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, fossero accolte le seguenti conclusioni:
“- Riformare, in aderenza ad esso, la sentenza di primo grado.
- Acclarare che il Giudice di prime cure e quello di Appello non hanno soppesato il documento recante la prova (piano di riparto della procedura fallimentare) in forza della quale il
[...]
(oggi Intesa San Paolo s.p.a.) comunque è stato soddisfatto in sede di riparto CP_2 fallimentare incassando la somma di € 261.948,95.
- Considerare che la sentenza è immotivata nella parte in cui non menziona neppure il documento (piano di riparto), comunque prodotto da questa difesa nel corso del giudizio.
3 - Rinnovare la consulenza tecnica di ufficio, con la necessaria precisazione di far partire i conteggi dell'ausiliario dal saldo “0”, atteso che dal piano di riparto emerge chiaramente che il
(oggi Intesa San Paolo s.p.a.) ha già incassato la somma di € 261.948,95. Si Controparte_2 puntualizza che tale documento non è stato considerato dal CTU nei suoi lavori peritali.
-In ogni caso, condannare, previa rinnovazione delle operazioni peritali ex art. 356 c.p.c., il
(oggi Intesa San Paolo s.p.a.) al pagamento della somma di € 227.645,27, Controparte_2 importo quest'ultimo da corrispondersi all'odierna appellante se si fossero tenuti in considerazione i lavori peritali del consulente tecnico di parte della Parte_1
Tale importo deve essere maggiorato degli interessi legali a partire dalla notifica –
[...]
23/01/2007 - dell'atto di citazione di cui al giudizio di prime cure sino all'emananda sentenza.
- Considerare, in ogni caso, che avendo il incassato già la somma di € Controparte_2
261.948,95 - come attestato dal piano di riparto - ed essendo di converso creditore come da conclusioni del CTU del minor importo di € 99.030,36, condannare il (oggi Controparte_2
Intesa San Paolo s.p.a.) alla differenza (€ 261.948,95 - € 99.030,36), pari ad € 162,918,59, importo da maggiorarsi degli interessi legali dal dì della notifica dell'atto di citazione
(23/01/2007) all'emananda sentenza.
- Con il favore delle spese ed onorari di causa del giudizio di prime cure, di quello d'appello, di quello di Cassazione e di quello riassunto, da attribuire allo scrivente procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo, come da specifica a parte”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio che ha contestato Controparte_1 la fondatezza delle domande della controparte, di cui ha chiesto il rigetto, riproponendo le domande e le eccezioni precedentemente formulate.
Con ordinanza depositata in data 16.5.2024 è stata disposta CTU contabile;
espletata e depositata la CTU in data 15.7.2024, la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 27.11.2024, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., ma, con successiva ordinanza del
30.5.2025, è stata rimessa sul ruolo, al fine di disporre una integrazione dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, con delega al Consigliere relatore per il conferimento dell'incarico integrativo al CTU, a cui era chiesto anche di tentare la composizione bonaria della controversia.
Nel corso delle indagini tecniche integrative, in data 22.10.2025, il procuratore della società attrice in riassunzione ha chiesto la sospensione delle operazioni peritali per la pendenza di trattative di bonario componimento e l'istanza era accolta, sospendo le operazioni peritali fino alla fissata udienza del 10.12.2025.
4 In data 26.11.2025 il procuratore della , munito dei relativi poteri, Parte_1 ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio di rinvio, notificato alla banca convenuta in riassunzione in data 26.11.2025; in data 2.12.2025 il procuratore della banca ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia, notificato alla controparte in pari data.
All'udienza del 10.12.2025 nessuno è comparso, e la causa è stata rinviata, ex art. 181 e 309
c.p.c., alla successiva udienza del 17.12.2025; alla predetta udienza del 17.12.2025 il procuratore della banca convenuta in riassunzione ha ribadito la richiesta di estinzione del giudizio di rinvio per rinuncia agli atti e relativa accettazione, con compensazione delle spese di lite, e la causa è stata riservata in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
In conseguenza della rinuncia dell'attrice in riassunzione agli atti del giudizio di rinvio e della relativa accettazione della convenuta in riassunzione, deve essere dichiarata, ex art. 306 c.p.c.,
l'estinzione del presente giudizio di rinvio.
La dichiarazione di estinzione del giudizio di rinvio per rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., determina l'estinzione dell'intero processo, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., che precisa che la sentenza della Corte di Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che fosse instaurato con la riproposizione della domanda.
Le spese del procedimento devono essere interamente compensate tra le parti, ex art. 306, ultimo comma, c.p.c., come richiesto (cfr. verbale di udienza del 17.12.2025).
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di rinvio, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di rinvio, ex art. 306 c.p.c.;
2) Compensa tra le parti le spese del procedimento.
Napoli, 17.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dr. Michele Caccese
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Michele Caccese Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 3486/2023
TRA
(P. Iva n. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione in Parte_2 riassunzione, dall'avv. Biagio Riccio (C.F. n. ), presso il cui studio in C.F._1
Cardito (NA), al corso Cesare Battisti, n. 24, elettivamente domicilia;
Attrice in riassunzione, ex art. 392 c.p.c.
E
incorporante per fusione il in forza di atto di Controparte_1 Controparte_2 fusione del 10.10.2018 per Notaio di Torino, Rep. n. 7660 - Racc. n. 3703, Persona_1 in persona del legale rappresentante pro tempore e, per lui, del suo procuratore speciale,
[...]
in virtù dei poteri conferiti con procura speciale del 14.4.2021 a rogito Notaio dott.ssa CP_3 di Milano, Rep. n. 6745 - Racc. n. 4737, rappresentata e difesa, Controparte_4 in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione, dall'avv.
AR MA (C.F. ), presso il cui studio in Roma, al Largo di Torre C.F._2
Argentina, n. 11, elettivamente domicilia;
Convenuta in riassunzione, ex art. 392 c.p.c.
1 Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 9804 del
25.11.2022, depositata il 13.4.2023, che ha cassato, con rinvio, la sentenza della Corte di
Appello di Napoli, Sezione Civile Terza bis, n. 3805/2017, pubblicata in data 19.9.2017.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la citava in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, il e – dopo aver premesso di essere titolare del Controparte_2 rapporto di conto corrente n. 27/3332 intrattenuto presso il dal 1989 al 1999; Controparte_2 che, nel corso del rapporto, l'istituto di credito aveva illegittimamente applicato tassi di interesse usurari e la capitalizzazione trimestrale degli interessi e, pertanto, era tenuta restituirle l'importo di € 227.645,27, indebitamente percepito;
che in data 13.1.1999 era stata dichiarato il Fallimento di essa attrice, ma la procedura si era poi chiusa per ripartizione dell'attivo – così concludeva:
- in ragione delle risultanze peritali, riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese.
- Accertare, perché frutto di competenze usurarie, la nullità di ogni pretesa della banca per contrarietà al disposto dell'art. 1 della legge 108/96. Per l'effetto,
- dichiarare che la non è stata debitrice del San Paolo ma Parte_1 Controparte_2 sua creditrice per € 227.645,27.
- Accogliere, pertanto, giacché non prescritta, l'azione di ripetizione e condannare la banca a restituire alla la somma di € 227.645,27. Parte_1
-Quanto al solo calcolo dell'anatocismo, trattandosi di importo certo, liquido ed esigibile emettere ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., proprio per la somma di €
101.778,01; con vittoria delle spese di lite.
Nella resistenza dell'istituto di credito convenuto, il Tribunale di Napoli decideva la causa con sentenza n. 7380/2012, pubblicata il 21.6.2012 con cui: a) era accertato un saldo finale a debito della correntista di € 99.030,36, relativo al conto corrente n. 27/3332; b) era dichiarata inammissibile la domanda di ripetizione di indebito;
c) erano compensate le spese di lite;
d) erano poste a carico della banca convenuta le spese di CTU.
La suindicata sentenza era appellata sia dal sia dalla e la Corte di Controparte_2 Parte_1
Appello di Napoli, con sentenza n. 3805/2017, depositata in data 19.9.2017, dichiarava
2 inammissibili entrambi gli appelli, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione (quale Controparte_1 incorporante il , dolendosi della dichiarazione di inammissibilità dell'appello, e Controparte_2 ricorso incidentale la in liquidazione, dolendosi del fatto che non era stato preso in Pt_1 considerazione il piano di riparto approvato in seno alla procedura fallimentare n. 27/99, pur trattandosi di documento prodotto nel corso della CTU espletata nel giudizio di primo grado, e da cui risultava che la banca aveva incassato la somma di € 262.817,32, da ritenersi interamente satisfattiva del credito da essa vantato.
Con ordinanza n. 9804/2023, depositata in data 13.4.2023, la Corte di Cassazione accoglieva sia il ricorso principale proposto dalla banca, sia il ricorso incidentale proposto dalla Parte_1
, rinviando la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione,
[...] anche per la liquidazione delle spese di legittimità, ed affermando il seguente principio di diritto:
“l'eccezione di pagamento è rilevabile d'ufficio, poiché l'estinzione del debito, ove sia provata, va accertata dal giudice anche in assenza di richiesta da parte del debitore, sicché la questione può essere sollevata per la prima volta anche in appello (Cass. n. 9965/2016); l'avvenuto pagamento non costituisce eccezione in senso proprio, ma integra una mera difesa, della quale il giudice deve tener conto ove la circostanza risulti comunque provata, anche in mancanza di un'espressa richiesta in tal senso (Cass. n. 17598/2017). Ne deriva che non si trattava di una eccezione nuova, inammissibile nel corso del giudizio di primo grado o in grado di appello, e che il giudice avrebbe dovuto ammettere le prove ancora esperibili al riguardo”,
A seguito dell'ordinanza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione n. 9804/2023, la
, con atto di citazione, ex art. 392 c.p.c., notificato ad Parte_1 [...] in data 12.7.2023, ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte, affinché, in Controparte_1 applicazione del suindicato principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, fossero accolte le seguenti conclusioni:
“- Riformare, in aderenza ad esso, la sentenza di primo grado.
- Acclarare che il Giudice di prime cure e quello di Appello non hanno soppesato il documento recante la prova (piano di riparto della procedura fallimentare) in forza della quale il
[...]
(oggi Intesa San Paolo s.p.a.) comunque è stato soddisfatto in sede di riparto CP_2 fallimentare incassando la somma di € 261.948,95.
- Considerare che la sentenza è immotivata nella parte in cui non menziona neppure il documento (piano di riparto), comunque prodotto da questa difesa nel corso del giudizio.
3 - Rinnovare la consulenza tecnica di ufficio, con la necessaria precisazione di far partire i conteggi dell'ausiliario dal saldo “0”, atteso che dal piano di riparto emerge chiaramente che il
(oggi Intesa San Paolo s.p.a.) ha già incassato la somma di € 261.948,95. Si Controparte_2 puntualizza che tale documento non è stato considerato dal CTU nei suoi lavori peritali.
-In ogni caso, condannare, previa rinnovazione delle operazioni peritali ex art. 356 c.p.c., il
(oggi Intesa San Paolo s.p.a.) al pagamento della somma di € 227.645,27, Controparte_2 importo quest'ultimo da corrispondersi all'odierna appellante se si fossero tenuti in considerazione i lavori peritali del consulente tecnico di parte della Parte_1
Tale importo deve essere maggiorato degli interessi legali a partire dalla notifica –
[...]
23/01/2007 - dell'atto di citazione di cui al giudizio di prime cure sino all'emananda sentenza.
- Considerare, in ogni caso, che avendo il incassato già la somma di € Controparte_2
261.948,95 - come attestato dal piano di riparto - ed essendo di converso creditore come da conclusioni del CTU del minor importo di € 99.030,36, condannare il (oggi Controparte_2
Intesa San Paolo s.p.a.) alla differenza (€ 261.948,95 - € 99.030,36), pari ad € 162,918,59, importo da maggiorarsi degli interessi legali dal dì della notifica dell'atto di citazione
(23/01/2007) all'emananda sentenza.
- Con il favore delle spese ed onorari di causa del giudizio di prime cure, di quello d'appello, di quello di Cassazione e di quello riassunto, da attribuire allo scrivente procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo, come da specifica a parte”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio che ha contestato Controparte_1 la fondatezza delle domande della controparte, di cui ha chiesto il rigetto, riproponendo le domande e le eccezioni precedentemente formulate.
Con ordinanza depositata in data 16.5.2024 è stata disposta CTU contabile;
espletata e depositata la CTU in data 15.7.2024, la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 27.11.2024, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., ma, con successiva ordinanza del
30.5.2025, è stata rimessa sul ruolo, al fine di disporre una integrazione dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, con delega al Consigliere relatore per il conferimento dell'incarico integrativo al CTU, a cui era chiesto anche di tentare la composizione bonaria della controversia.
Nel corso delle indagini tecniche integrative, in data 22.10.2025, il procuratore della società attrice in riassunzione ha chiesto la sospensione delle operazioni peritali per la pendenza di trattative di bonario componimento e l'istanza era accolta, sospendo le operazioni peritali fino alla fissata udienza del 10.12.2025.
4 In data 26.11.2025 il procuratore della , munito dei relativi poteri, Parte_1 ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio di rinvio, notificato alla banca convenuta in riassunzione in data 26.11.2025; in data 2.12.2025 il procuratore della banca ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia, notificato alla controparte in pari data.
All'udienza del 10.12.2025 nessuno è comparso, e la causa è stata rinviata, ex art. 181 e 309
c.p.c., alla successiva udienza del 17.12.2025; alla predetta udienza del 17.12.2025 il procuratore della banca convenuta in riassunzione ha ribadito la richiesta di estinzione del giudizio di rinvio per rinuncia agli atti e relativa accettazione, con compensazione delle spese di lite, e la causa è stata riservata in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
In conseguenza della rinuncia dell'attrice in riassunzione agli atti del giudizio di rinvio e della relativa accettazione della convenuta in riassunzione, deve essere dichiarata, ex art. 306 c.p.c.,
l'estinzione del presente giudizio di rinvio.
La dichiarazione di estinzione del giudizio di rinvio per rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., determina l'estinzione dell'intero processo, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., che precisa che la sentenza della Corte di Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che fosse instaurato con la riproposizione della domanda.
Le spese del procedimento devono essere interamente compensate tra le parti, ex art. 306, ultimo comma, c.p.c., come richiesto (cfr. verbale di udienza del 17.12.2025).
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di rinvio, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di rinvio, ex art. 306 c.p.c.;
2) Compensa tra le parti le spese del procedimento.
Napoli, 17.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dr. Michele Caccese
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