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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/11/2024, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3218 /2024 R.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
MATERA MARIA BEATRICE ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in
Pavia, Via Sant'Invenzio n.2;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Albuzzano, in data 03/06/2000, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Albuzzano alla Parte II, Serie C
n. 2, dell'anno 2000; separati consensualmente con verbale in data 16 dicembre 2022 e relativo decreto di omologa del
22 febbraio 2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Per_
“1. la IG , maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma, è studentessa universitaria e frequenta l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
attualmente vive con la madre, presso la loro residenza in Pavia, Viale Gorizia, 43.
2. La casa familiare sita in Pavia, Viale Gorizia, 43, di proprietà esclusiva della Sig.ra
[...]
resta assegnata, con relativi arredi e complementi di arredo, alla stessa Sig.ra Pt_2 Pt_2 3. Il Sig. corrisponderà mensilmente, a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_1 Per_ IG , la somma di € 200,00, salva rivalutazione ISTAT annuale, da corrispondersi anticipatamente entro il 5 di ogni mese alla madre mediante bonifico bancario.
4. I genitori provvederanno a sostenere in misura del 50% ciascuno le spese extra-assegno Per_ inerenti la IG , sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, secondo
l'individuazione e la disciplina di cui al Protocollo del Tribunale di Pavia (Prot. N. 2323/16) e in tale misura le suddette spese, documentate ai sensi e per gli effetti di cui al Protocollo richiamato - Protocollo che, sottoscritto dalle parti, è da intendersi qui trascritto e parte integrante del presente atto - andranno rimborsate al coniuge che le abbia ad anticipare.
5. In particolare, i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno a ogni spesa necessaria per la frequentazione dell'Università, quali le tasse universitarie, le spese per l'acquisto dei libri di testo per il sostenimento degli esami e le spese per abbonamenti ai mezzi pubblici per raggiungere l'Università.
6. I coniugi dichiarano di aver così compiutamente regolato i loro rapporti patrimoniali e di non aver nulla più a pretendere reciprocamente e rinunciano reciprocamente a contribuzioni al loro mantenimento essendo economicamente autosufficienti in quanto dotati di redditi propri”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 22.02.2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dall'udienza del 16.12.2022 tenutasi in modalità cartolare durante la quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente.
pag. 2 di 3 Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 da in Albuzzano il giorno 03/06/2000 (atto n. 2, parte II, serie C, anno Parte_2
2000);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Pavia, così deciso Così deciso in data 28.10.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3218 /2024 R.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
MATERA MARIA BEATRICE ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in
Pavia, Via Sant'Invenzio n.2;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Albuzzano, in data 03/06/2000, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Albuzzano alla Parte II, Serie C
n. 2, dell'anno 2000; separati consensualmente con verbale in data 16 dicembre 2022 e relativo decreto di omologa del
22 febbraio 2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Per_
“1. la IG , maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma, è studentessa universitaria e frequenta l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
attualmente vive con la madre, presso la loro residenza in Pavia, Viale Gorizia, 43.
2. La casa familiare sita in Pavia, Viale Gorizia, 43, di proprietà esclusiva della Sig.ra
[...]
resta assegnata, con relativi arredi e complementi di arredo, alla stessa Sig.ra Pt_2 Pt_2 3. Il Sig. corrisponderà mensilmente, a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_1 Per_ IG , la somma di € 200,00, salva rivalutazione ISTAT annuale, da corrispondersi anticipatamente entro il 5 di ogni mese alla madre mediante bonifico bancario.
4. I genitori provvederanno a sostenere in misura del 50% ciascuno le spese extra-assegno Per_ inerenti la IG , sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, secondo
l'individuazione e la disciplina di cui al Protocollo del Tribunale di Pavia (Prot. N. 2323/16) e in tale misura le suddette spese, documentate ai sensi e per gli effetti di cui al Protocollo richiamato - Protocollo che, sottoscritto dalle parti, è da intendersi qui trascritto e parte integrante del presente atto - andranno rimborsate al coniuge che le abbia ad anticipare.
5. In particolare, i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno a ogni spesa necessaria per la frequentazione dell'Università, quali le tasse universitarie, le spese per l'acquisto dei libri di testo per il sostenimento degli esami e le spese per abbonamenti ai mezzi pubblici per raggiungere l'Università.
6. I coniugi dichiarano di aver così compiutamente regolato i loro rapporti patrimoniali e di non aver nulla più a pretendere reciprocamente e rinunciano reciprocamente a contribuzioni al loro mantenimento essendo economicamente autosufficienti in quanto dotati di redditi propri”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 22.02.2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dall'udienza del 16.12.2022 tenutasi in modalità cartolare durante la quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente.
pag. 2 di 3 Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 da in Albuzzano il giorno 03/06/2000 (atto n. 2, parte II, serie C, anno Parte_2
2000);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Pavia, così deciso Così deciso in data 28.10.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3