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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16120 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RG 41376/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41376 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
nata a [...] nel Lazio il 14.05.1953 e residente in [...]
Nuova, n. 228, rappresentata e difesa dagli Avv.ti AN Aletta e Gian Luca De Bonis ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Aletta in MA, Via del Velodromo, n. 56;
- attrice -
E
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], CP_1 CP_2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mirko Scorsone e Riccardo Roselli ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in MA, Viale America, n. 111;
- convenuti -
Oggetto: Azione di simulazione.
Conclusioni delle parti: come in atti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1
MA AN e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo CP_2
Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la simulazione assoluta e la conseguente nullità della compravendita effettuata in data 24 ottobre 2011 avanti il notaio di Persona_1
MA, registrata all'agenzia delle Entrate di MA in data 25 novembre 2011 serie 1T al n 21163 avente ad oggetto l'immobile sito in MA Via Alberto Pollio 30 identificato al NCEU del comune di MA al foglio 63 particella 438, subalterni 32 (l'appartamento e la cantina) e 75 (il posto auto) con la conseguente ricostituzione dell'asse ereditario della signora anche con la Controparte_3 quota di proprietà di detto immobile di cui la stessa era proprietaria in vita. Rideterminare, conseguentemente il valore delle quote ereditarie degli eredi legittimi della signora
[...]
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. CP_3
A seguito della rituale notifica del predetto atto di citazione, si costituivano e CP_1 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, CP_2 per i motivi formulati in narrativa, respingere le domande della sig.ra in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto, con conseguente condanna alle spese e ai compensi professionali di giudizio. Con espressa riserva da parte dei convenuti di ogni azione a tutela della lesione della propria quota di legittima”.
In sintesi, in data 18.06.2002 si apriva la successione di il quale disponeva con Persona_2 testamento olografo delle proprie sostanze, lasciando alla figlia, odierna attrice, Parte_1 la nuda proprietà dei propri immobili siti in Trevi nel Lazio e all'altra figlia, , la Controparte_4 nuda proprietà dei propri immobili siti in MA, infine, disponeva dell'usufrutto su tutti gli immobili, in favore della moglie, tra questi ultimi, vi era anche l'immobile sito in Controparte_3
MA, Via Alberto Pollio, n. 30 di cui la era già comproprietaria al 50% con il marito e di CP_3 cui si tratterà nel prosieguo.
I suddetti eredi regolavano i rapporti derivanti dalla devoluzione dell'eredità del Parte_1 mediante versamento da parte di , in favore di di € 50.000,00, Controparte_4 Parte_1 rilevata da disparità di trattamento attuata per mezzo dei detti lasciti testamentari, come da accordo stipulato tra le parti e versato in atti.
In data 24.10.2011, con atto di compravendita ai rogiti del Notaio di MA, Rep. n. Persona_1
65207, Racc. n. 20358, cedeva agli odierni convenuti, figli di , il Controparte_3 Controparte_4 diritto di nuda proprietà, per la quota di un mezzo, sull'immobile sito in MA, Via Alberto Pollio,
n. 30, riservandosi il diritto di usufrutto.
Quanto al prezzo della suddetta vendita, convenuto in € 50.000,00, le parti dichiaravano che lo stesso veniva regolato mediante n. 2 assegni bancari non trasferibili, tratti su Banca Popolare di
Bergamo, su provvista del loro padre e contestualmente, parte alienante rilasciava Persona_3 ampia e finale quietanza di saldo, salvo buon fine.
Successivamente, con separato atto, avente natura di scrittura privata, la dichiarava, CP_3 relativamente alla compravendita sopra menzionata, di essere stata soddisfatta in contanti e, pertanto, dava atto della restituzione dei suddetti assegni bancari agli acquirenti, rilasciando quietanza relativamente al prezzo convenuto.
In data 04.08.2018, si apriva, altresì, la successione ab intestato di . Controparte_3
L'odierna attrice, quindi, a seguito dell'espletata procedura di mediazione con esito negativo, conveniva in giudizio AN e censurando la simulazione assoluta del suddetto atto di CP_2 compravendita, in quanto dissimulante una donazione, chiedendo, altresì, la rideterminazione delle quote ereditarie relativa alla successione materna, il tutto come meglio precisato nelle sopra riportate conclusioni.
I convenuti AN e si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa CP_2 domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, come meglio specificato nelle sopra riportate conclusioni.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c., all'udienza del 10.10.2024, le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, la domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
All'esito della fase istruttoria e considerati gli elementi documentali forniti dalle parti, oltre che le richieste istruttorie dalle stesse formulate, di cui alle memorie depositate ex art. 183, comma 6°,
c.p.c., va rilevato che, a sostegno delle pretese attoree, venivano forniti in giudizio elementi meramente presuntivi.
Quanto alle istanze istruttorie, invero, parte attrice chiedeva al giudicante di emettere un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., avente a oggetto la comunicazione di avvenuta distruzione o restituzione degli assegni richiamati nel detto contratto di compravendita e gli estratti conto relativi ai rapporti bancari nell'anno 2014 e 2015 della parte convenuta, invece, chiedeva CP_3 ammettersi prova per testi.
Deve qui rammentarsi, che in ordine alla prova della simulazione, le parti soffrono dei limiti di cui al combinato disposto degli artt. 1417 c.c., 2721 e 2722 c.c. e quanto alle presunzioni, di quello sancito dall'art. 2729, 2° comma, c.c. – secondo cui le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testi – limiti che, tuttavia, non valgono, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 1417 c.c., quando la domanda è proposta da terzi o da creditori, ovvero, anche se proposta dalle parti, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato.
Si tratta, quindi, di stabilire se parte attrice, ai fini del presente giudizio, possa considerarsi quale soggetto terzo o meno, rispetto al presunto atto simulato, avendo fornito elementi insufficienti ai fini della prova e avendo richiesto l'esibizione di documenti che avrebbero, comunque, potuto fornire altrettanti elementi meramente presuntivi.
Ebbene, nella fattispecie, l'odierna attrice impugnava l'atto di compravendita sopra citato, soltanto al fine di sentirne dichiarare la simulazione, in quanto dissimulante una donazione, ai fini di un mero ricalcolo delle quote ereditarie in ordine alla successione della senza, tuttavia, CP_3 lamentare alcuna lesione della propria quota di riserva, non avendo, invero, esercitato, contestualmente, l'azione di riduzione per lesione di legittima.
Pertanto, bisogna rilevare come l'odierna attrice non si sia posta quale soggetto terzo rispetto alla presunta simulazione di cui è causa, essendo la stessa subentrata nella medesima posizione giuridica della de cuius (dante causa), soffrendo di conseguenza di tutti i limiti sopra indicati in ordine alla prova della simulazione.
In tal senso, si è più volte espressa anche la giurisprudenza di legittimità, in particolare, ex multis, la
Corte di Cassazione che, con Sentenza n. 41132 del 2021, ha espresso il seguente principio di diritto: “Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo”. Conformemente, anche Cass. civ. n. 15510 del 2018, secondo la quale: “L'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal “de cuius”, siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca
l'accoglimento della domanda.”
Ancora, nel senso sopra esposto, Cass. civ. n. 19912/2014, che ha statuito: “L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal “de cuius”, diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all'azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso” (v. anche Cass. civ. n. 13706/2007, n.
7134/2001, n. 24134/2009, n. 536/2018).
Pertanto, non avendo parte attrice prodotto alcuna controdichiarazione proveniente dalla de cuius, rilevati i limiti della prova e considerato tutto quanto prodotto documentalmente e dedotto in giudizio, non può ritenersi raggiunta la prova dell'asserita simulazione.
La domanda, quindi, così come formulata da parte attrice, deve essere integralmente respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea, per le ragioni indicate in parte motiva;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1
e , solidalmente dal lato attivo, che liquida in € 5.630,00 a titolo di
[...] CP_2 compensi professionali, oltre Iva, C.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
MA, 10/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41376 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
nata a [...] nel Lazio il 14.05.1953 e residente in [...]
Nuova, n. 228, rappresentata e difesa dagli Avv.ti AN Aletta e Gian Luca De Bonis ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Aletta in MA, Via del Velodromo, n. 56;
- attrice -
E
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], CP_1 CP_2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mirko Scorsone e Riccardo Roselli ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in MA, Viale America, n. 111;
- convenuti -
Oggetto: Azione di simulazione.
Conclusioni delle parti: come in atti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1
MA AN e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo CP_2
Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la simulazione assoluta e la conseguente nullità della compravendita effettuata in data 24 ottobre 2011 avanti il notaio di Persona_1
MA, registrata all'agenzia delle Entrate di MA in data 25 novembre 2011 serie 1T al n 21163 avente ad oggetto l'immobile sito in MA Via Alberto Pollio 30 identificato al NCEU del comune di MA al foglio 63 particella 438, subalterni 32 (l'appartamento e la cantina) e 75 (il posto auto) con la conseguente ricostituzione dell'asse ereditario della signora anche con la Controparte_3 quota di proprietà di detto immobile di cui la stessa era proprietaria in vita. Rideterminare, conseguentemente il valore delle quote ereditarie degli eredi legittimi della signora
[...]
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. CP_3
A seguito della rituale notifica del predetto atto di citazione, si costituivano e CP_1 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, CP_2 per i motivi formulati in narrativa, respingere le domande della sig.ra in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto, con conseguente condanna alle spese e ai compensi professionali di giudizio. Con espressa riserva da parte dei convenuti di ogni azione a tutela della lesione della propria quota di legittima”.
In sintesi, in data 18.06.2002 si apriva la successione di il quale disponeva con Persona_2 testamento olografo delle proprie sostanze, lasciando alla figlia, odierna attrice, Parte_1 la nuda proprietà dei propri immobili siti in Trevi nel Lazio e all'altra figlia, , la Controparte_4 nuda proprietà dei propri immobili siti in MA, infine, disponeva dell'usufrutto su tutti gli immobili, in favore della moglie, tra questi ultimi, vi era anche l'immobile sito in Controparte_3
MA, Via Alberto Pollio, n. 30 di cui la era già comproprietaria al 50% con il marito e di CP_3 cui si tratterà nel prosieguo.
I suddetti eredi regolavano i rapporti derivanti dalla devoluzione dell'eredità del Parte_1 mediante versamento da parte di , in favore di di € 50.000,00, Controparte_4 Parte_1 rilevata da disparità di trattamento attuata per mezzo dei detti lasciti testamentari, come da accordo stipulato tra le parti e versato in atti.
In data 24.10.2011, con atto di compravendita ai rogiti del Notaio di MA, Rep. n. Persona_1
65207, Racc. n. 20358, cedeva agli odierni convenuti, figli di , il Controparte_3 Controparte_4 diritto di nuda proprietà, per la quota di un mezzo, sull'immobile sito in MA, Via Alberto Pollio,
n. 30, riservandosi il diritto di usufrutto.
Quanto al prezzo della suddetta vendita, convenuto in € 50.000,00, le parti dichiaravano che lo stesso veniva regolato mediante n. 2 assegni bancari non trasferibili, tratti su Banca Popolare di
Bergamo, su provvista del loro padre e contestualmente, parte alienante rilasciava Persona_3 ampia e finale quietanza di saldo, salvo buon fine.
Successivamente, con separato atto, avente natura di scrittura privata, la dichiarava, CP_3 relativamente alla compravendita sopra menzionata, di essere stata soddisfatta in contanti e, pertanto, dava atto della restituzione dei suddetti assegni bancari agli acquirenti, rilasciando quietanza relativamente al prezzo convenuto.
In data 04.08.2018, si apriva, altresì, la successione ab intestato di . Controparte_3
L'odierna attrice, quindi, a seguito dell'espletata procedura di mediazione con esito negativo, conveniva in giudizio AN e censurando la simulazione assoluta del suddetto atto di CP_2 compravendita, in quanto dissimulante una donazione, chiedendo, altresì, la rideterminazione delle quote ereditarie relativa alla successione materna, il tutto come meglio precisato nelle sopra riportate conclusioni.
I convenuti AN e si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa CP_2 domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, come meglio specificato nelle sopra riportate conclusioni.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c., all'udienza del 10.10.2024, le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, la domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
All'esito della fase istruttoria e considerati gli elementi documentali forniti dalle parti, oltre che le richieste istruttorie dalle stesse formulate, di cui alle memorie depositate ex art. 183, comma 6°,
c.p.c., va rilevato che, a sostegno delle pretese attoree, venivano forniti in giudizio elementi meramente presuntivi.
Quanto alle istanze istruttorie, invero, parte attrice chiedeva al giudicante di emettere un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., avente a oggetto la comunicazione di avvenuta distruzione o restituzione degli assegni richiamati nel detto contratto di compravendita e gli estratti conto relativi ai rapporti bancari nell'anno 2014 e 2015 della parte convenuta, invece, chiedeva CP_3 ammettersi prova per testi.
Deve qui rammentarsi, che in ordine alla prova della simulazione, le parti soffrono dei limiti di cui al combinato disposto degli artt. 1417 c.c., 2721 e 2722 c.c. e quanto alle presunzioni, di quello sancito dall'art. 2729, 2° comma, c.c. – secondo cui le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testi – limiti che, tuttavia, non valgono, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 1417 c.c., quando la domanda è proposta da terzi o da creditori, ovvero, anche se proposta dalle parti, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato.
Si tratta, quindi, di stabilire se parte attrice, ai fini del presente giudizio, possa considerarsi quale soggetto terzo o meno, rispetto al presunto atto simulato, avendo fornito elementi insufficienti ai fini della prova e avendo richiesto l'esibizione di documenti che avrebbero, comunque, potuto fornire altrettanti elementi meramente presuntivi.
Ebbene, nella fattispecie, l'odierna attrice impugnava l'atto di compravendita sopra citato, soltanto al fine di sentirne dichiarare la simulazione, in quanto dissimulante una donazione, ai fini di un mero ricalcolo delle quote ereditarie in ordine alla successione della senza, tuttavia, CP_3 lamentare alcuna lesione della propria quota di riserva, non avendo, invero, esercitato, contestualmente, l'azione di riduzione per lesione di legittima.
Pertanto, bisogna rilevare come l'odierna attrice non si sia posta quale soggetto terzo rispetto alla presunta simulazione di cui è causa, essendo la stessa subentrata nella medesima posizione giuridica della de cuius (dante causa), soffrendo di conseguenza di tutti i limiti sopra indicati in ordine alla prova della simulazione.
In tal senso, si è più volte espressa anche la giurisprudenza di legittimità, in particolare, ex multis, la
Corte di Cassazione che, con Sentenza n. 41132 del 2021, ha espresso il seguente principio di diritto: “Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo”. Conformemente, anche Cass. civ. n. 15510 del 2018, secondo la quale: “L'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal “de cuius”, siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca
l'accoglimento della domanda.”
Ancora, nel senso sopra esposto, Cass. civ. n. 19912/2014, che ha statuito: “L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal “de cuius”, diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all'azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso” (v. anche Cass. civ. n. 13706/2007, n.
7134/2001, n. 24134/2009, n. 536/2018).
Pertanto, non avendo parte attrice prodotto alcuna controdichiarazione proveniente dalla de cuius, rilevati i limiti della prova e considerato tutto quanto prodotto documentalmente e dedotto in giudizio, non può ritenersi raggiunta la prova dell'asserita simulazione.
La domanda, quindi, così come formulata da parte attrice, deve essere integralmente respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea, per le ragioni indicate in parte motiva;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1
e , solidalmente dal lato attivo, che liquida in € 5.630,00 a titolo di
[...] CP_2 compensi professionali, oltre Iva, C.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
MA, 10/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.