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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/10/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 07.10.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, rilevato il mancato deposito, nonostante la rituale comunicazione di cancelleria, di note di udienza da parte dell' il che equivale a mancata comparizione, CP_1
a seguito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 7291/2023 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
1839/2022 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Marrazzo ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino a ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., la parte ricorrente dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. nell'ambito del procedimento a.t.p. Persona_1 nr. 1839/2022 R.g., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stata riconosciuta soggetto non avente diritto alla prestazione richiesta.
Pag. 1 di 4 Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 30.11.2021 fino al
02.01.2023 data di riconoscimento della presentazione in sede amministrativa, con condanna dell CP_1
a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al pagamento al procuratore antistatario. CP_ Regolare la notifica, si è costituito l' il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Pertanto, esaminata la relazione peritale depositata dal ctu nel procedimento ATP, lette le contestazioni di parte ricorrente contenute nell'atto di opposizione, ritenute le stesse rilevanti ed ammissibili, all'udienza del 27.06.2024, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando quale nuovo ctu il dott. Persona_2
Dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, lette le note di udienza, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 07.12.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 19.12.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato 19.12.2023, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti segnati alla presente motivazione.
L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, intendendosi, questi ultimi, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di
Pag. 2 di 4 assistenza”. I sette “momenti fondamentali” indispensabili ad una dignitosa autosufficienza personale sono rappresentati da: vestizione e svestizione, igiene personale, alimentazione, controllo sfinterico, comunicazione, spostamenti intramurari e spostamenti extramurari.
Le infermità riscontrate dal ctu, sulla scorta di tutta la documentazione medica in atti nonché a seguito della sottoposizione della parte ricorrente a visita sono quelle risultanti dalla perizia.
Il consulente d'ufficio ha riscontrato che la parte ricorrente è affetta da “ - deficit deambulatorio in artrosi polidistrettuale;
- marcata ipercifosi dorsale in esiti di crolli vertebrali multipli;
- esiti di protesi spalla sx;
- modesto decadimento cognitivo e sindrome depressiva in vasculopatia cerebrale cronica. ”, e che le sue attuali condizioni di salute determinano lo status di ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua presentando una deambulazione significativamente compromessa in forma autonoma ed essendo impossibilitato al compimento degli atti quotidiani della vita.
La consulenza redatta dal consulente d'ufficio nel presente giudizio di opposizione, scevra da contraddizioni e caratterizzata da argomentazioni logiche tutte basate sulla documentazione sanitaria in atti e sulla visita sanitaria a cui è stata sottoposta la parte ricorrente, è condivisibile anche in punto di decorrenza delle prestazioni sanitarie richieste.
A tal riguardo, il ctu ha ritenuto opportuno ancorare la data di decorrenza del requisito sanitario a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 30.11.2021. Si legge in perizia:
“ Relativamente al periodo di retrodatazione, considerato che trattasi di patologie croniche ad andamento lentamente progressivo, è difficile dire quando si è resa in-dispensabile la necessità di assistenza continua dal momento che non esiste una data esatta in cui ciò si è realizzato. In assenza di un evento acuto che abbia drasticamente peggiorato le condizioni cliniche della signora minandone l'autonomia, la valutazione delle visite me-diche effettuate nel periodo di Parte_1 presentazione della domanda di invalidità rimane l'unico modo per risalire alle condi-zioni di allora. In tal senso non si può che considerare la signora bisognevole di assistenza continua già novembre 2021, posto che nelle visite effettuate Parte_1 in quel periodo già viene descritta una condizione di non autosufficienza (…la pz richiede assistenza nel passaggio dalla posizione seduta alla posizione ortostatica e negli sposta-menti dalla sedia al letto;
deve essere accompagnata alla toilette…).”
In definitiva, il ricorso in opposizione va accolto e la parte ricorrente va considerata soggetto ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 30.11.2021 e fino al 02.01.2023.(cfr. perizia in atti).
Le spese del giudizio a.t.p. sono irripetibili atteso il deposito di idonea dichiarazione ex art. 152 disp.
Att. c.p.c. CP_ Le spese del presente giudizio di opposizione sono poste a carico dell nella misura liquidata in dispositivo.
Le spese delle consulenze medico – legali, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico CP_ dell'
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara sussistente in capo a il requisito Parte_1 sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 30.11.2021 e fino al 02.01.2023 (data di riconoscimento in sede amministrativa);
3) dichiara le spese del giudizio a.t.p. irripetibili;
CP_
4)condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di opposizione che liquida in € 2.697,00 oltre iva e cpa nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
CP_ 4) pone le spese delle consulenze tecniche, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 07.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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