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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11210/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1
entrambi con il patrocinio dell'avv. Paola Moi presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Controparte_1
07.10.1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 1227 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti. Con ricorso depositato il 5.05.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e;
Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, avendo entrambi un lavoro e che rinunciano espressamente e reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento e/o diversamente di assegno alimentare uno nei confronti dell'altro.
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
- le parti dichiarano che la casa coniugale è stata acquistata con il versamento di un acconto frutto dell'anticipo del TFR della sig. e con l'apertura di un mutuo pagato mensilmente da entrambi Parte_1 i coniugi. La signora ha altresì provveduto all'estinzione anticipata del mutuo grazie ad un Parte_1 nuovo anticipo del TFR. Complessivamente la sig.ra a quindi corrisposto per l'acquisto della Parte_1 casa €. 38.000 oltre al 50% del pagamento rateale del mutuo.
- il sig. si obbliga a cedere alla sig.ra la propria quota di proprietà dell'immobile, ex CP_1 Parte_1 casa coniugale, sito in Torino c.so Grosseto n. 98 int 22 al piano rialzato (primo fuori terra) composto da tre vani oltre agli accessori, cucina, ingresso, bagno e balcone convenzionalmente contraddistinto con il numero arabo 225 nella numerazione interna condominiale, e al piano sotterraneo un vano ad uso cantina contraddistinto con il numero arabo 225 nella numerazione interna condominiale censite al Catasto fabbricati del Comune di Torino come segue: quanto ai locali uso abitativo ed accessori, al F. 34 n 330 sub 12, c.so Grosseto n.c. 98, zona censuaria 2 piano T, cat.A/3– cl. 2– vani 5– superficie catastale mq
97 Rendita Euro 671,39.
- l'atto notarile per la cessione della quota di proprietà e quale sopra verrà stipulato, presso Notaio scelto dalla sig.ra entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del Tribunale di Parte_1 separazione dei coniugi.
- tale cessione immobiliare viene fatta a titolo gratuito
- le spese notarili ed ogni eventuale imposta per la cessione saranno a carico di parte cessionaria. - gli arredi e le suppellettili della casa sono già stati suddivisi dai coniugi.
- l'autovettura Renault Twingo targata FN551HT intestata alla sig.ra resterà di proprietà della Parte_1 stessa.
- l'autovettura Fiat Tipo targata FY241LF e la moto Honda CBR targata BY86920 intestati al sig. CP_1 resteranno di proprietà dello stesso;
DÀ ATTO che le parti dichiarano, con il puntuale adempimento di quanto indicato nelle condizioni di cui sopra, di aver risolto ogni rapporto patrimoniale intercorso, con reciproca rinuncia ad ogni ulteriore richiesta e pretesa.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che gli accordi patrimoniali di cui ai precedenti punti costituiscono elemento funzionale indispensabile al fine della definizione del contenzioso per la separazione dei coniugi.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11210/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1
entrambi con il patrocinio dell'avv. Paola Moi presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Controparte_1
07.10.1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 1227 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti. Con ricorso depositato il 5.05.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e;
Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, avendo entrambi un lavoro e che rinunciano espressamente e reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento e/o diversamente di assegno alimentare uno nei confronti dell'altro.
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
- le parti dichiarano che la casa coniugale è stata acquistata con il versamento di un acconto frutto dell'anticipo del TFR della sig. e con l'apertura di un mutuo pagato mensilmente da entrambi Parte_1 i coniugi. La signora ha altresì provveduto all'estinzione anticipata del mutuo grazie ad un Parte_1 nuovo anticipo del TFR. Complessivamente la sig.ra a quindi corrisposto per l'acquisto della Parte_1 casa €. 38.000 oltre al 50% del pagamento rateale del mutuo.
- il sig. si obbliga a cedere alla sig.ra la propria quota di proprietà dell'immobile, ex CP_1 Parte_1 casa coniugale, sito in Torino c.so Grosseto n. 98 int 22 al piano rialzato (primo fuori terra) composto da tre vani oltre agli accessori, cucina, ingresso, bagno e balcone convenzionalmente contraddistinto con il numero arabo 225 nella numerazione interna condominiale, e al piano sotterraneo un vano ad uso cantina contraddistinto con il numero arabo 225 nella numerazione interna condominiale censite al Catasto fabbricati del Comune di Torino come segue: quanto ai locali uso abitativo ed accessori, al F. 34 n 330 sub 12, c.so Grosseto n.c. 98, zona censuaria 2 piano T, cat.A/3– cl. 2– vani 5– superficie catastale mq
97 Rendita Euro 671,39.
- l'atto notarile per la cessione della quota di proprietà e quale sopra verrà stipulato, presso Notaio scelto dalla sig.ra entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del Tribunale di Parte_1 separazione dei coniugi.
- tale cessione immobiliare viene fatta a titolo gratuito
- le spese notarili ed ogni eventuale imposta per la cessione saranno a carico di parte cessionaria. - gli arredi e le suppellettili della casa sono già stati suddivisi dai coniugi.
- l'autovettura Renault Twingo targata FN551HT intestata alla sig.ra resterà di proprietà della Parte_1 stessa.
- l'autovettura Fiat Tipo targata FY241LF e la moto Honda CBR targata BY86920 intestati al sig. CP_1 resteranno di proprietà dello stesso;
DÀ ATTO che le parti dichiarano, con il puntuale adempimento di quanto indicato nelle condizioni di cui sopra, di aver risolto ogni rapporto patrimoniale intercorso, con reciproca rinuncia ad ogni ulteriore richiesta e pretesa.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che gli accordi patrimoniali di cui ai precedenti punti costituiscono elemento funzionale indispensabile al fine della definizione del contenzioso per la separazione dei coniugi.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.