Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza breve 23/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00028/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. SS Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia Autonoma di Trento - Servizio Motorizzazione Civile Ufficio Patenti e Trasporto Merci, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Evelina Stefani, RI Luisa Torresani e Francesca Corradini, con domicilio digitale presso la pec del secondo difensore, e con domicilio fisico presso la sede della Provincia in Trento, Piazza Dante n. 15;
per l'annullamento
previa sospensiva
- della Determinazione del Servizio Motorizzazione Civile della Provincia autonoma di Trento n. -OMISSIS- con segnatura -OMISSIS-notificata a mezzo pec in data -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revisione della patente di guida cat. B n. -OMISSIS- del ricorrente contestualmente sottoposto a nuovo esame di idoneità tecnica entro il termine di 30 giorni dalla sua notifica;
- della Comunicazione del Servizio Motorizzazione Civile della Provincia Autonoma di Trento di avvio del procedimento per la revisione della patente di guida cat. B n. -OMISSIS- numero -OMISSIS-;
- nonché, di ogni altro provvedimento presupposto o successivo e comunque connesso e/o conseguente e non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento, e viste la documentazione e la memoria depositate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice il consigliere RI AP alla camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026, e uditi i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame, notificato il 19 gennaio 2026 e depositato il 27 gennaio, l’odierno istante ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, il provvedimento del Servizio Motorizzazione Civile della Provincia Autonoma di Trento del -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revisione della patente di guida cat. B del ricorrente, con contestuale sottoposizione ad un nuovo esame di idoneità tecnica.
Espone al riguardo che:
- in data -OMISSIS- veniva coinvolto in un incidente stradale in località -OMISSIS-, mentre si trovava alla guida della propria autovettura in compagnia della moglie, in corrispondenza di un parcheggio;
- che, in particolare, al momento di effettuare la manovra in fase di parcheggio con la parte anteriore rivolta verso il fiume, il veicolo ha improvvisamente preso velocità, ha urtato e superato il marciapiede alto circa 10/15 cm e ha divelto il parapetto in metallo che delimita la scarpata adiacente al parcheggio della chiesa, finendo ribaltata sul letto del fiume; con conseguente redazione di un rapporto di sinistro stradale (-OMISSIS-) da parte dei Carabinieri della locale stazione con il quale si dava atto delle dichiarazioni rese da una testimone dell’incidente, e delle possibili dinamiche dell’incidente stesso;
- il ricorrente è stato sanzionato ai sensi dell’art. 141, co. 2, del Codice della Strada per omesso controllo del veicolo;
- il predetto in data -OMISSIS- è stato altresì destinatario, da parte del Servizio Motorizzazione Civile della Provincia Autonoma di Trento, della comunicazione di avvio del procedimento di revisione della patente, in riscontro alla quale il predetto ha inviato una memoria scritta il -OMISSIS- tesa a confutare i dubbi sulla persistenza del requisito dell’idoneità tecnica indicato nella suddetta comunicazione, anche in relazione al possibile guasto meccanico verificatosi;
- nonostante il ricorrente avesse chiesto l’archiviazione del procedimento di revisione, in data -OMISSIS- l’Amministrazione ha disposto la revisione della patente di guida tramite il nuovo esame di idoneità tecnica, per il quale il predetto ha inviato la relativa richiesta con la prima prova fissata per il -OMISSIS-.
Si duole di tale esito, affidando il ricorso alle censure di:
1) Violazione ed errata applicazione dell’art. 128 comma 1 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada). Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria. Violazione art. 3 L. n. 241/90, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione con travisamento del fatto ;
2) Violazione del principio di affidamento, violazione dell’art. 1, comma 2 bis l. n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia e contraddittorietà .
Ha quindi chiesto, previa idonea misura cautelare, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.
B. – Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, la quale ha depositato documentazione e, con memoria, ha chiesto la reiezione del ricorso e della contestuale istanza cautelare, con vittoria di spese.
C. – Alla camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 – uditi i difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni – la Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., e la causa è stata posta in decisione.
D. – Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dalla Presidente del Collegio alle parti presenti.
E. – Nel merito, il ricorso non è fondato.
E.1. – Con il primo motivo parte ricorrente deduce il difetto di motivazione in ordine all’esercizio di tale potere discrezionale, in quanto la p.a. non avrebbe specificato i fatti in base ai quali sarebbero sorti dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità tecnica in capo al titolare della patente di guida.
Secondo il ricorrente, infatti, a fronte di un potere discrezionale, l’amministrazione avrebbe dovuto “chiaramente illustrare il percorso motivazionale che la ha indotta ad adottare tale provvedimento”. Tale motivazione sarebbe nel caso di specie mancata.
Deduce, quindi la violazione e l’errata applicazione dell’art. 128, co. 1, del d. lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), il quale stabilisce che “ Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente ”.
Deve innanzitutto rilevarsi che l’art. 128, co. 1, attribuisce alla p.a. un potere ampiamente discrezionale di disporre un accertamento (in questo caso, di idoneità tecnica), tutte le volte in cui sorgano dubbi sulla persistenza della stessa idoneità, determinati dal verificarsi anche solo di un evento.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza:
- “… La previsione dell’art. 128, comma 1, del Codice della strada, che dispone la revisione della patente di guida “qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica”, richiede un semplice accertamento fattuale, nella specie rappresentato dal verificarsi di un incidente stradale causato dal ricorrente con lesione a terzi, dal quale desumere la sussistenza di tale dubbio.
L’istituto non configura una sanzione amministrativa, bensì rappresenta un provvedimento di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico, ossia una misura preventiva volta a sottoporre il titolare della patente a una verifica della persistenza della sua idoneità psicofisica e tecnica alla guida.
L’Amministrazione può, dunque, disporre legittimamente la revisione della patente di guida tutte le volte in cui il comportamento tenuto dal conducente del veicolo generi un mero dubbio sulla sua idoneità tecnica, non essendo necessaria la certezza in ordine al venire meno dei requisiti di idoneità alla conduzione di automezzi.
I provvedimenti di revisione non presuppongono l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore. Pertanto, in ipotesi di incidente stradale causato dal conducente, destinatario del provvedimento di revisione ex art. 128, comma 1, del Codice della strada, non è necessario che ne sia provata la responsabilità, trattandosi di un provvedimento, come si è detto, di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico …” (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2026, n. 103; nello stesso senso: T.R.G.A., Trento, 27 ottobre 2025, n. 160);
- “… il provvedimento di revisione della patente di guida ex art. 128 Cds ha carattere ampiamente discrezionale e può essere fondato su condotte che facciano sorgere dubbi sulla persistenza in capo al destinatario dei requisiti di idoneità tecnica e psicofisica per la conduzione dei veicoli.
Il provvedimento, pertanto, non assolve una funzione punitiva, ma esclusivamente cautelare, il che comporta che, ai fini della sua adozione, sia sufficiente il verificarsi di un qualunque episodio che possa giustificare - al momento della sua adozione - il ragionevole dubbio, ossia una condizione di parziale o totale incertezza circa la persistenza dei requisiti di idoneità prescritti per legge, senza che occorra, quindi, né un accertamento definitivo circa la violazione delle norme sul traffico, penali o civili, né la certezza in ordine al venir meno dei requisiti di idoneità, pacifico essendo poi anche che il dubbio circa la permanenza dell'idoneità può derivare anche da una singola infrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2023, n. 4876; T.A.R. Veneto, Sez. I, 27 maggio 2022, n. 799; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 7 maggio 2021, n. 1497; T.A.R. Liguria, 23 gennaio 2020, n. 57, confermata da Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2021, n. 1807) …” (Consiglio di Stato, Sez. I, Adunanza di Sezione del 16 ottobre 2025 e del 11 dicembre 2025, parere n. 122 del 20 gennaio 2026).
Applicando i su esposti principi al caso di specie, osserva il Collegio che la presunta carenza di istruttoria è smentita sia dal rapporto del personale della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige- stazione di -OMISSIS-, in cui è stato descritto l’incidente stradale occorso al ricorrente mentre era a bordo della sua autovettura, con lesioni riportate sia dal predetto che dalla moglie; sia, dalla fase endoprocedimentale che è seguita alla comunicazione di avvio del procedimento, di cui peraltro nel provvedimento impugnato si dà ampiamente atto con motivazione esente da vizi di palese illogicità e/o irragionevolezza.
L’amministrazione procedente, infatti, ha motivato anche su ciascun punto sollevato dal ricorrente nella memoria difensiva, confermando i dubbi circa l’idoneità tecnica del conducente: è chiaro, pertanto, il percorso motivazionale che, a parere del Collegio, non risulta affetto da illogicità o manifesta irragionevolezza.
Si evince altresì che l’amministrazione ha atteso la preannunciata redazione di una relazione tecnica di parte, che non risulta essere stata mai inviata prima dell’adozione del provvedimento: sotto tale profilo, quella versata in atti, datata -OMISSIS-, si limita ad ipotizzare lo scenario alternativo del guasto del cambio automatico.
Per quanto attiene, poi, alla presunta carenza di istruttoria per avere fondato il provvedimento, per relationem , esclusivamente sul rapporto dei Carabinieri, va osservato che il provvedimento motiva puntualmente specificando che la ricostruzione degli incidenti stradali spetta all’Arma dei Carabinieri, e che dunque tale segnalazione costituisce un idoneo presupposto di un procedimento di revisione della patente di guida.
Orbene, come già rilevato, l’art. 128 non richiede una certezza sulla mancanza di capacità tecniche dell’interessato, bensì un fondato dubbio, in presenza del quale – stante la dinamica dell’incidente stradale obiettivamente grave, quale anche sintetizzato dallo stesso ricorrente (balzo in avanti della vettura, con violenza tale da superare il marciapiede alto 10/15 centimetri e divellere 5/6 metri di parapetto metallico) – correttamente l’amministrazione ha adottato il provvedimento di natura cautelare a garanzia del prevalente interesse pubblico alla sicurezza del traffico stradale.
In tale contesto, si presentano ininfluenti le dichiarazioni resa dalla moglie del ricorrente a gennaio 2026, non solo in quanto si tratta di dichiarazioni postume di molto successive all’evento, e che al momento della partecipazione procedimentale il ricorrente non ha ritenuto necessario inviare; ma anche in quanto, come correttamente indicato nel provvedimento impugnato, il fatto di essere già alla guida non modifica i presupposti dello stesso provvedimento, avente lo scopo – a fronte di un sinistro di particolare gravità – di dissipare i ragionevoli dubbi sull’idoneità tecnica del conducente.
Del tutto sfornita di un idoneo principio di prova è, poi, la riconducibilità del sinistro ad un guasto meccanico, non oggetto di alcun accertamento nell’immediatezza dei fatti, né nel periodo temporale immediatamente successivo; accertamento che – pur preannunciato dall’odierno istante, con conseguente sospensione dell’ iter da parte dell’amministrazione – non risulta essere stato effettuato, fatta eccezione per la perizia di circa due mesi successivi all’adozione del provvedimento impugnato, e di oltre otto mesi rispetto alla data del sinistro stradale.
In particolare, il ricorrente, allegando la relazione tecnica di parte, assume come non plausibile la ricostruzione effettuata dai Carabinieri.
Osserva tuttavia il Collegio che in tale relazione lo stesso tecnico esclude la possibilità di risalire con certezza alla dinamica dell’incidente, data l’entità dei danni riportati dall’autovettura, i quali non consentono di condurre un’indagine tecnica postuma affidabile; e, dopo aver descritto le caratteristiche tecniche del cambio automatico a doppia frizione, e le problematiche riscontrate nel prodotto nel corso degli anni, il perito ritiene tecnicamente (ma solo astrattamente) possibile, quale scenario alternativo, che l’incidente possa essere stato causato da un malfunzionamento improvviso della meccatronica; ragionamento astratto, che non elide il dubbio sull’idoneità tecnica.
In ogni caso, l’obiettiva incertezza su tale guasto e sulla possibilità di un errore umano si riverbera sulla valutazione effettuata dalla Motorizzazione, e del tutto correttamente ha condotto al fondato dubbio sulle capacità tecniche del conducente: il provvedimento impugnato, da questo punto di vista, risulta coerente con quanto disposto dall’art. 128 del Codice della Strada.
Non convince neppure l’ulteriore profilo, con il quale il ricorrente contesta all’Amministrazione di non avere debitamente considerato, nell’effettuare la propria valutazione, che il predetto in passato non ha riportato contestazioni e sanzioni per violazione del Codice della Strada, con decurtazione di punti o sospensione della patente.
Sul punto, va richiamato quanto statuito dal Consiglio di Stato, secondo cui “… né il mero decorso del tempo, né l’assenza di ulteriori incidenti possono essere considerati elementi univocamente significativi del possesso dei requisiti di idoneità tecnica e dei necessari requisiti psico-fisici richiesti per la guida essendo il provvedimento di revisione finalizzato a tutelare l’interesse primario della sicurezza stradale e la pubblica incolumità in ragione della natura preventiva del provvedimento di revisione della patente di guida emesso ai sensi dell’art. 128 del codice della strada, natura preventiva che non può ritenersi venir meno a seguito del decorso del tempo rispetto all’evento posto a base della determinazione adottata (Cons. Stato, sez. V, n. 5497 del 24 settembre 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 6214 dell’11 luglio 2024; Cons. Stato, sez. II, 11 marzo 2020, n. 1730) …” (Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 122/2026 cit.; nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. I, Adunanza di Sezione del 25 settembre 2025, parere n. 1257 del 13 novembre 2025).
Parte ricorrente, pertanto, assume che la mancanza di precedenti e successivi incidenti sarebbero conseguenza ineluttabile delle capacità tecniche dell’interessato; e, tuttavia, la circostanza di non aver avuto incidenti non dimostra necessariamente le capacità tecniche di un soggetto, la cui verifica impone una specifica prova di idoneità.
Non sussiste, pertanto, la lamentata perplessità nella motivazione del provvedimento.
E.2. – Con il secondo motivo parte istante deduce la violazione del principio di affidamento e buona fede, in quanto la p.a. avrebbe adottato il provvedimento ben oltre i novanta giorni dall’invio della memoria, avvenuta il 25 giugno 2025, ingenerando pertanto nel ricorrente il convincimento dell’accoglimento delle osservazioni e dell’archiviazione della pratica.
Assume, inoltre, che il decorso di un lungo lasso di tempo tra la data dell’incidente, il provvedimento di revisione della patente e la data dell’esame di revisione vizierebbe tale atto sotto il profilo dell’eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del principio di proporzionalità.
La prospettazione non può essere accolta.
Sul punto – oltre a rinviare a quanto statuito dal Consiglio di Stato nel su citato parere n. 122/2026 – è stato altresì rilevato che:
- “… Premesso che la violazione del termine di conclusione del procedimento non inficia la validità e l’efficacia del provvedimento conclusivo […] è da escludere che […] il provvedimento di revisione abbia finito per perseguire una finalità esclusivamente sanzionatoria, poiché non si è inteso impedire del tutto la guida ad un soggetto risultato privo del requisito di idoneità tecnica, ma soltanto invitare il medesimo, ai sensi dell’art. 128 CdS, a sottoporsi ad una verifica della sua perizia alla guida, messa in dubbio dalla causazione di un incidente stradale di particolare gravità …” (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 luglio 2024, n. 6214);
- “… il provvedimento di revisione […] è posto a garanzia della sicurezza della circolazione e dell’incolumità pubblica. Esso ha natura precauzionale […] ma non strictu sensu cautelare, non è cioè un provvedimento i cui effetti debbano essere necessariamente circoscritti ad un lasso di tempo limitato e immediatamente seguente ai fatti che ne hanno determinato l'adozione (Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2018, n. 5497). L'interesse pubblico a verificare l'idoneità alla guida del ricorrente non è quindi superato dal decorso del tempo o dal fatto che, in detto periodo, l’interessato abbia continuato a condurre autoveicoli o addirittura abbia ottenuto il rinnovo della patente. Si è pertanto significativamente affermato (Cons. Stato, sez. II, 11 marzo 2020, n. 1730) che “la verifica dell’idoneità tecnica del conducente, posta in dubbio dalla sua pericolosa condotta di guida tenuta, va disposta per l’interesse in gioco in qualsiasi momento” …” (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 499).
Nel caso in esame, deve intanto osservarsi che sulla dilatazione della tempistica ha inciso la circostanza per cui il ricorrente aveva preannunciato la redazione in corso di una perizia tecnica sul possibile guasto meccanico (v. osservazioni del -OMISSIS-): per cui, quantomeno sotto il profilo dell’affidamento, è il ricorrente che ha fornito un’indicazione, sul piano istruttorio, cui poi non è seguita in tempi brevi la presentazione della documentazione preannunciata, sicché la p.a. procedente ha atteso fino al 30 ottobre 2025, data nella quale ha chiesto un riscontro al legale di fiducia (v. documentazione in atti, versata dalla Provincia).
Sul punto, inoltre, va richiamato quanto statuito dal Consiglio di Stato con il recentissimo parere n. 122/2026 sopra riportato in ordine alla ininfluenza del mero decorso del tempo e dell’assenza di ulteriori incidenti sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica (nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. I, /parere n. 1257/2025 cit.).
Pertanto, anche il secondo motivo non può essere accolto.
F. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso in quanto infondato deve essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
G. – Le spese di giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo, tenendo conto della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della Provincia Autonoma di Trento nella misura di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS FA, Presidente
RI AP, Consigliere, Estensore
Giacomo Bernardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AP | SS FA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.