TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 7928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7928 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 18565 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO TRA
rappresentata e difesa dall'avv. GABRIELLA Parte_1 MANGIAPIA RICORRENTE E
e rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 CP_2 FABRIZIO FORTE RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.10.23 la ricorrente in epigrafe, nel convenire in giudizio i precitati convenuti, esponeva: di aver lavorato alle dipendenze degli stessi dal 05/08/2019 al 30/04/2022 data in cui veniva licenziata senza preavviso, con mansioni di collaboratrice domestica senza un regolare contratto di lavoro;
di aver osservato il seguente orario lavorativo: dal lunedì al sabato, dalle ore 09,30 alle ore 13,30; di aver percepito a titolo di retribuzione una somma pari ad euro 600,00 mensili pagata in contanti;
di aver goduto dei periodi di ferie relativi alle due settimane centrali di agosto ma mai retribuiti;
di aver ricevuto la 13° solamente nell'anno 2021 pari all'importo di € 600,00 e mai per gli altri anni di lavoro (2019, 2020 e 2022), di non aver mai percepito la 14° né il TFR.
Tanto premesso, concludeva: “a)dichiarare l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato, come dedotto in narrativa, tra la sig.ra CP_1
e (datori di lavoro) e la sig.ra
[...] CP_2 Parte_1 (lavoratrice); b)dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione delle indennità come reclamate in narrativa;
c)condannare i convenuti, tutti in solido tra loro, al pagamento delle indennità lavorative, nella specie T.F.R., 13° e 14° mensilità per gli anni di lavoro come alla parte contabile e, per l'effetto, salvo errori od omissioni, alla complessiva somma di € 3.850,00; d)liquidare il maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito con gli interessi sulle somme come rivalutate dal sorgere dei singoli diritti;
e)disporre con ordinanza immediatamente esecutiva il pagamento della somma non contestata o di una somma a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. 423 c.p.c., comma 1 e 2; f)condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore, che se ne dichiara anticipatario.”
I convenuti, nel costituirsi, preliminarmente, eccepivano la nullità del ricorso;
nel merito, rilevavano che nessun tipo di rapporto a carattere subordinato era mai sorto tra le parti. Concludevano chiedendone il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso va rigettato. La prestazione lavorativa dei domestici è riconducibile al rapporto di lavoro della generalità dei lavoratori subordinati. Perché il lavoratore possa usufruire delle disposizioni contenute nella legge, le condizioni sono le seguenti: il lavoro deve essere prestato all'interno della famiglia;
il lavoro deve essere continuativo e non sporadico (deve esserci un rapporto di lavoro con orari stabiliti e ripetuti a scadenze fisse); il lavoro deve essere “prevalente”, cioè deve impiegare almeno quattro ore, anche separate una dall'altra, ma, nell'arco di ogni giornata.
Orbene, in assenza, come nel caso di specie, di una regolare assunzione del lavoratore domestico, occorre individuare l'esistenza di un rapporto di subordinazione e a tal fine è opportuno, in via preliminare, soffermarsi brevemente sul concetto di subordinazione così come delineato dalla giurisprudenza di merito e legittimità.
Com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore. L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017). Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014; Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 585 del 7.08.2017). Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati: l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata. Tali criteri, dunque, giungono in soccorso dell'interprete in tutti quei casi in cui la subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a direttive e comandi dettagliatamente operativi presentano contorni poco netti a causa della particolarità delle mansioni espletate e del livello professionale con cui queste si esplicano. Tanto premesso in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e alla luce delle richiamate argomentazioni, va valutato il materiale probatorio in atti. In punto di fatto l'istruttoria ha reso gli elementi che seguono. La teste ha riferito: ...: “sono amica di famiglia Testimone_1 della ricorrente, la conosco da 7,8 anni”; ...: “non conosco personalmente i sigg. e ma posso riferire che la ricorrente lavorava CP_1 CP_2 per loro poiché mio padre o suo marito ci accompagnavano al lavoro in zona Pisani dove c'era l'abitazione dei convenuti”; ...: “il tutto è iniziato ad agosto 2019, io già lavoravo da luglio e ci mettemmo d'accordo per andare insieme;
la ricorrente finì di lavorare ad aprile 2022, io ho continuato a lavorare nello stesso posto”; ...: “non sono mai entrata a casa dei convenuti”; ...: “la ricorrente mi diceva di occuparsi delle pulizie, di cucinare e dare le medicine alla signora , anziana;
CP_1 in piu' alzava le traversine del cane”; ...: “erano i signori e CP_1 a dirle cosa fare”; ...: “la ricorrente iniziava a lavorare alle CP_2 h.9,30 e lavorava fino alle h.13,30, tutti i giorni dal lunedì al sabato;
anche io osservavo lo stesso orario di lavoro”; ...: “la ricorrente prendeva 150 euro a settimana, che le venivano dati con cadenza settimanale, in contanti”; ...: “so che non percepiva la tredicesima, così mi riferiva;
escludo che fruisse di permessi, non so se le venissero pagate le festività”; ...: “alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta perché
chiese l'aumento e i signori la licenziarono senza preavviso, la Parte_1 ricorrente non ha percepito il TFR, così mi ha riferito”; ...: “nei mesi da giugno a settembre (ad agosto prendeva alcuni giorni di ferie) la ricorrente lavorava regolarmente per i convenuti”. La teste, , ha dichiarato: ...: “sono la nipote Testimone_2 dei convenuti”; ...: “conosco la ricorrente, veniva chiamata saltuariamente per fare qualche pulizia e dare una mano quando noi non potevamo essere presenti;
preciso che noi parenti stretti abitiamo nello stesso stabile dei miei nonni”; ...: “la signora percepiva il reddito di Parte_1 cittadinanza, tanto so per averlo sentito da lei stessa”; ...: “poteva capitare che venisse anche tre volte in una settimana oppure mai in un mese intero;
dei miei nonni ci occupiamo mia madre, mia zia ed io”; ...:
“conosco il villaggio le 2 elle sito in Corigliano Calabro (CS), l'ho frequentato da quando ero piccola, ci sono andata sempre con i miei nonni (con il camper) per tutta l'estate, ciò è accaduto fino al 2019 ma loro hanno continuato ad andarci anche negli anni successivi da giugno a settembre”; ...: “la ricorrente veniva pagata di volta o in volta oppure alla fine del periodo se veniva piu' volte, sempre in contanti, posso riferirlo per averlo visto di persona”; ...: “la signora non poteva essere sempre disponibile perché aveva una figlia con gravi problemi di salute”. Dalle deposizioni rese dai testimoni, non sono emerse indicazioni univoche utili a far ritenere sussistente un rapporto di lavoro di natura subordinata, con carattere di stabilità e con le caratteristiche proprie della subordinazione. La teste riferisce invero di una regolarità di frequenza e di Tes_1 uno svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente sulla base di una asserita consuetudine nel recarsi insieme al lavoro. La stessa locuzione avverbiale utilizzata dal teste (“mi diceva … mi riferiva…”) si connota per una assoluta genericità tale da non consentire di dare alla cadenza temporale un connotato preciso e corrispondente alla precisa scansione temporale della presunta frequentazione dell'abitazione dei convenuti da parte della ricorrente. Peraltro, più in generale, per quanto una attività di accompagnamento possa essere frequente ed assidua, essa resta pur sempre una attività svolta per lo più all'esterno, e non copre quella attività di osservazione diretta e costante, nel corso della giornata lavorativa, che sola può garantire quella attendibilità minima ai fini della prova della subordinazione. Stante l'estrema lacunosità della prova, in ordine a tali elementi, deve pertanto farsi ricorso al criterio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., con la conseguenza che non può ritenersi raggiunta la prova in ordine al fatto costitutivo del diritto vantato dalla ricorrente, segnatamente costituito dalla sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va respinto. Tenuto conto del quadro contraddittorio dell'istruttoria, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Compensa le spese. Napoli, il 03/11/2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli