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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1944/2018 - Pag. 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1944/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “altri istituti di diritto di famiglia” e vertente TRA
, c.f. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosanna Martellotta, elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTRICE - E c.f. , e , c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Antonio C.F._3 Milito, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTI -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
ha convenuto in giudizio e . La difesa Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 dell'attrice ha allegato:
- che è madre di due figli minori, e nati dal Parte_1 Per_1 Persona_2 matrimonio con Parte_2
- che, in virtù di provvedimento del Tribunale di Castrovillari del 10/01/2017, reso nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il padre è tenuto a versare, a titolo di contributo al mantenimento della prole, € 600,00 mensili per i figli (€ 300,00 ciascuno) ed € 200,00 per l'ex coniuge:
- che, tuttavia, il padre dei minori è inadempiente e non ha mai pagato il mantenimento, nonostante vari pignoramenti;
- che, infatti, sono stati recuperati solamente € 499,23, nell'ambito di una procedura esecutiva presso terzi;
- che l'attrice ha un reddito annuo di circa € 6.674,00, per come documentato dal modello Unico Persone Fisiche 2017;
- che i convenuti e sono i nonni paterni dei minori e, Controparte_1 Controparte_2 in forza dell'art. 316 bis c.c., sono tenuti a contribuire al mantenimento dei nipoti stante l'impossibilità dei genitori. Tanto premesso, l'attrice ha chiesto al Tribunale di condannare i convenuti al pagamento di
€ 600,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, o altra somma ritenuta equa, a titolo di contributo al mantenimento dei nipoti;
con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti e . La Controparte_1 Controparte_2 loro difesa ha eccepito, in via preliminare, il difetto di procura, atteso che l'atto introduttivo risulta proposto dalla madre in proprio e non nell'interesse dei minori, nonché la violazione dell'art. 163, comma II, n. 2 c.p.c., per la mancanza dei dati anagrafici dei minori nell'atto di citazione. R.G. n.° 1944/2018 - Pag. 2 di 4
Nel merito, ha poi dedotto:
- che il padre dei minori, ha sempre cercato di contribuire al Parte_2 mantenimento della prole;
- che, tuttavia, la madre ha ostacolato i rapporti con i figli e la famiglia paterna;
- che non corrisponde al vero che il padre non abbia mai pagato nulla e che, al riguardo, le esecuzioni infruttuose indicate dall'attrice non sono idonee a provare l'impossibilità economica del genitore;
- che la madre ha impedito ogni contatto tra nipoti e nonni, anche dopo il cambio di residenza;
- che i nonni paterni vivono in una situazione di disagio economico, atteso che CP_2
è disoccupata e percepisce l'indennità di disoccupazione di €
[...] Controparte_1 839,86, con la quale deve affrontare tutte le emergenze quotidiane nonché far fronte al pagamento di una rata mensile di € 347,00 per un finanziamento stipulato per problemi di liquidità;
- che, in ogni caso, hanno stipulato una polizza vita per i nipoti, sostenendo l'esborso mensile di € 50 mensili;
- che, in ogni caso, la madre è titolare di un'attività commerciale dal 2016 che si occupa di abbigliamento per bambini e, quindi, non è priva di mezzi;
- che, a tal fine, occorre ricordare che l'obbligo di contribuzione dei nonni è sussidiario (art. 316 bis c.c.) e opera solo se entrambi i genitori sono oggettivamente impossibilitati;
- che, nel caso di spece, l'attrice non ha provato né l'impossibilità del padre di provvedere ai bisogni dei figli né la propria incapacità economica. Tanto premesso, i convenuti hanno chiesto, in rito, di dichiarare il difetto di procura e l'invalidità dell'atto introduttivo e, nel merito, di rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto. In subordine, di consentire ai nonni di contribuire indirettamente, mediante le modalità ed entro i limiti stabiliti dal Tribunale;
con vittoria di spese. Istruita la causa mediante l'interrogatorio formale dei convenuti e l'escussione dei testi indicati da parte attrice, dopo una serie di rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del giorno 24/06/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come segue: “L'avv. Milito evidenzia preliminarmente che i figli sono divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti con conseguente venir meno della legittimazione ad agire della madre;
inoltre, l'attrice è stata destinataria di avviso di conclusioni delle indagini per i reati di cui all'art. 572 commi 1 e 2 c.p. e di un ammonimento da parte del questore di Cosenza, documenti che vengono esibiti con riserva del deposito telematico. L'avv. Milito chiede quindi l'estinzione del giudizio e, in subordine, l'integrazione del giudizio in favore dei figli maggiorenni. In via ulteriormente subordinata, si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge. L'avv. Rosito si oppone e si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.” La causa, quindi, è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Nel merito Preliminarmente, si dà atto che la decisione è assunta facendo applicazione del principio della ragione più liquida, che permette al giudice di decidere la controversia sulla base della questione di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. Ciò premesso, l'art. 148 c.c. individua nei genitori i soggetti primariamente e integralmente obbligati a provvedere al mantenimento dei figli. L'art. 316-bis c.c. specifica poi R.G. n.° 1944/2018 - Pag. 3 di 4
che l'obbligo del mantenimento debba essere assolto dai genitori “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo”. Qualora questi ultimi non abbiano i mezzi sufficienti per adempiere al loro obbligo di mantenimento, gli ascendenti dovranno fornire i mezzi necessari affinché i genitori possano provvedere al mantenimento dei figli. Dal combinato disposto degli articoli sopra richiamati, si evince con chiarezza la subordinazione e, quindi, la sussidiarietà dell'intervento degli ascendenti rispetto all'obbligo di mantenimento dei genitori. Si tratta, cioè, di un obbligo che nasce solo se e quando i genitori - entrambi - non riescano a mantenere i propri figli, soddisfacendo i loro bisogni primari (cfr. Cassazione civile, sez. I , 31/03/2022 , n. 10450; Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2010, n. 20509), non potendo quindi rivolgersi agli ascendenti per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli (Cass. n. 13345/2023; Cass. 10419/2018). Ed inoltre, proprio in ragione dell'eccezionalità dell'obbligazione gravante sugli ascendenti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che tale obbligazione deve essere esclusa sia quando, come appena rilevato, uno dei due genitori (richiedente) abbia, da solo, i mezzi per far fronte alle necessità dei figli, sia quando un genitore si sottragga all'obbligo di mantenimento della prole pur disponendo delle risorse per provvedervi (Cass. 23 marzo 1995, n. 3402). La giurisprudenza di legittimità ha, infine, precisato che l'obbligo sussidiario dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado, sia della madre sia del padre, in ragione di un'interpretazione letterale della norma e del primario interesse del figlio (cfr. Cass. civile ord. n. 10419 del 2 maggio 2018). Tanto osservato, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la ricorrente non abbia dato prova dell'impossibilità da parte dei genitori di soddisfare da soli i bisogni primari dei figli. Ed infatti, con riguardo alla condizione economico-patrimoniale dell'attrice, la stessa ha omesso di indicare l'attività lavorativa svolta, limitandosi a depositare il modello unico Persone fisiche 2017, e nulla ha riferito e documentato sulla titolarità di beni mobili e immobili. È evidente che l'omessa indicazione del lavoro esercitato e la produzione della documentazione reddituale relativa al solo periodo d'imposta 2016 - dal quale risulta, peraltro, la percezione di un reddito di lavoro dipendente pari ad € 6.674,00 - non consentono al tribunale di ritenere che la madre non sia in grado di mantenere i propri figli, necessitando tale accertamento di ulteriori elementi che dovevano essere forniti dall'attrice e che, invece, sono stati totalmente pretermessi (per l'appunto, l'indicazione dell'attività lavorativa svolta, dei redditi percepiti negli anni 2015 e 2017 – anno antecedente all'instaurazione del presente giudizio – nonché certificazione attestante la titolarità di beni immobili e mobili). Del resto, i convenuti, nel costituirsi, hanno dedotto e dimostrato, mediante deposito di visura camerale della Camera di Commercio di Cosenza del 13/12/18, che ha avviato, in data 6/12/2016, una Parte_1 impresa individuale avente ad oggetto il commercio di abbigliamento per bambini e ragazzi, circostanza rispetto alla quale l'attrice nulla ha dedotto nella memoria ex art. 183.6 n.1 c.p.c.. Del pari, l'attrice nulla ha dedotto e dimostrato in ordine alla condizione reddituale e patrimoniale del padre dei minori, non avendo indicato e provato l'attività lavorativa da quest'ultimo svolta e la titolarità di beni mobili e immobili, limitandosi a produrre in giudizio tre tentativi di pignoramenti presso terzi e l'assegnazione a , nell'ambito di due di Parte_1 queste procedure, delle somme pari a € 499,23 e € 0,58; da tale documentazione, tuttavia, può ritenersi, al più, provato che il padre si sia sottratto all'obbligo di mantenimento della prole ma non che lo stesso non disponga delle risorse per provvedervi, presupposto, quest'ultimo, dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti. Infine, occorre rilevare che i convenuti hanno dimostrato che le proprie condizioni economiche generali, globalmente considerate, non sono sicuramente superiori di quelle della R.G. n.° 1944/2018 - Pag. 4 di 4
madre (pur nel ridotto quadro fornito dall'attrice, per come sopra evidenziato, limitato al solo elemento scaturito dal modello Unico persone Fisiche 2017-redditi 2016), ma sono a stento sufficienti a soddisfare le loro esigenze primarie di vita. Ed infatti, i convenuti hanno dimostrato, mediante certificato rilasciato dal centro per l'impiego di Castrovillari del 12/12/18, di essere entrambi disoccupati, percependo solamente per come dallo stesso ammesso in sede di comparsa di risposta, l'indennità di Controparte_1 disoccupazione pari ad € 839,86. Se, dunque, l'insufficienza dei mezzi è il criterio cardine da considerare per l'applicazione dell'art. 316 bis c.c. in riferimento alle condizioni economiche dei genitori, per farne derivare l'obbligo di contribuzione dei nonni, non può non ritenersi sottinteso che, ai fini della configurabilità di tale obbligo, i nonni, invece, tali mezzi li abbiano a sufficienza, in primo luogo per sé stessi e, in secondo luogo, al fine di contribuire al mantenimento dei minori, dovendo altrimenti concludere vi sia il diritto di pretendere un aiuto da chi versa in condizioni ancora peggiori o, quanto meno, uguali;
il tutto mediante una comparazione delle rispettive situazioni patrimoniali in base ad un criterio di relatività, nel senso che l'insufficienza dei mezzi economici dei nonni andrà ritenuta sussistente solo se riguarda lo stesso livello di esigenze di vita considerate in rapporto ai genitori dei minori. In definitiva, quindi, deve essere rigettata la domanda formulata da di Parte_1 condanna dei convenuti al pagamento di una somma di denaro a titolo di contributo al mantenimento dei nipoti.
3. Il regime delle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022; b) che il valore della presente controversia, calcolato ai sensi dell'art. 13 c.p.c. (€ 600,00 x 24) fa sì che rientri nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00; c) del numero scarso delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per le ragioni indicate ai punti che precedono, possono essere diminuiti ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1 B. CONDANNA parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle Parte_1 spese di giudizio che si liquidano in € 2.540,00, per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
Così deciso in data 9 dicembre 2025. Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1944/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “altri istituti di diritto di famiglia” e vertente TRA
, c.f. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosanna Martellotta, elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTRICE - E c.f. , e , c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Antonio C.F._3 Milito, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTI -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
ha convenuto in giudizio e . La difesa Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 dell'attrice ha allegato:
- che è madre di due figli minori, e nati dal Parte_1 Per_1 Persona_2 matrimonio con Parte_2
- che, in virtù di provvedimento del Tribunale di Castrovillari del 10/01/2017, reso nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il padre è tenuto a versare, a titolo di contributo al mantenimento della prole, € 600,00 mensili per i figli (€ 300,00 ciascuno) ed € 200,00 per l'ex coniuge:
- che, tuttavia, il padre dei minori è inadempiente e non ha mai pagato il mantenimento, nonostante vari pignoramenti;
- che, infatti, sono stati recuperati solamente € 499,23, nell'ambito di una procedura esecutiva presso terzi;
- che l'attrice ha un reddito annuo di circa € 6.674,00, per come documentato dal modello Unico Persone Fisiche 2017;
- che i convenuti e sono i nonni paterni dei minori e, Controparte_1 Controparte_2 in forza dell'art. 316 bis c.c., sono tenuti a contribuire al mantenimento dei nipoti stante l'impossibilità dei genitori. Tanto premesso, l'attrice ha chiesto al Tribunale di condannare i convenuti al pagamento di
€ 600,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, o altra somma ritenuta equa, a titolo di contributo al mantenimento dei nipoti;
con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti e . La Controparte_1 Controparte_2 loro difesa ha eccepito, in via preliminare, il difetto di procura, atteso che l'atto introduttivo risulta proposto dalla madre in proprio e non nell'interesse dei minori, nonché la violazione dell'art. 163, comma II, n. 2 c.p.c., per la mancanza dei dati anagrafici dei minori nell'atto di citazione. R.G. n.° 1944/2018 - Pag. 2 di 4
Nel merito, ha poi dedotto:
- che il padre dei minori, ha sempre cercato di contribuire al Parte_2 mantenimento della prole;
- che, tuttavia, la madre ha ostacolato i rapporti con i figli e la famiglia paterna;
- che non corrisponde al vero che il padre non abbia mai pagato nulla e che, al riguardo, le esecuzioni infruttuose indicate dall'attrice non sono idonee a provare l'impossibilità economica del genitore;
- che la madre ha impedito ogni contatto tra nipoti e nonni, anche dopo il cambio di residenza;
- che i nonni paterni vivono in una situazione di disagio economico, atteso che CP_2
è disoccupata e percepisce l'indennità di disoccupazione di €
[...] Controparte_1 839,86, con la quale deve affrontare tutte le emergenze quotidiane nonché far fronte al pagamento di una rata mensile di € 347,00 per un finanziamento stipulato per problemi di liquidità;
- che, in ogni caso, hanno stipulato una polizza vita per i nipoti, sostenendo l'esborso mensile di € 50 mensili;
- che, in ogni caso, la madre è titolare di un'attività commerciale dal 2016 che si occupa di abbigliamento per bambini e, quindi, non è priva di mezzi;
- che, a tal fine, occorre ricordare che l'obbligo di contribuzione dei nonni è sussidiario (art. 316 bis c.c.) e opera solo se entrambi i genitori sono oggettivamente impossibilitati;
- che, nel caso di spece, l'attrice non ha provato né l'impossibilità del padre di provvedere ai bisogni dei figli né la propria incapacità economica. Tanto premesso, i convenuti hanno chiesto, in rito, di dichiarare il difetto di procura e l'invalidità dell'atto introduttivo e, nel merito, di rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto. In subordine, di consentire ai nonni di contribuire indirettamente, mediante le modalità ed entro i limiti stabiliti dal Tribunale;
con vittoria di spese. Istruita la causa mediante l'interrogatorio formale dei convenuti e l'escussione dei testi indicati da parte attrice, dopo una serie di rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del giorno 24/06/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come segue: “L'avv. Milito evidenzia preliminarmente che i figli sono divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti con conseguente venir meno della legittimazione ad agire della madre;
inoltre, l'attrice è stata destinataria di avviso di conclusioni delle indagini per i reati di cui all'art. 572 commi 1 e 2 c.p. e di un ammonimento da parte del questore di Cosenza, documenti che vengono esibiti con riserva del deposito telematico. L'avv. Milito chiede quindi l'estinzione del giudizio e, in subordine, l'integrazione del giudizio in favore dei figli maggiorenni. In via ulteriormente subordinata, si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge. L'avv. Rosito si oppone e si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.” La causa, quindi, è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Nel merito Preliminarmente, si dà atto che la decisione è assunta facendo applicazione del principio della ragione più liquida, che permette al giudice di decidere la controversia sulla base della questione di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. Ciò premesso, l'art. 148 c.c. individua nei genitori i soggetti primariamente e integralmente obbligati a provvedere al mantenimento dei figli. L'art. 316-bis c.c. specifica poi R.G. n.° 1944/2018 - Pag. 3 di 4
che l'obbligo del mantenimento debba essere assolto dai genitori “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo”. Qualora questi ultimi non abbiano i mezzi sufficienti per adempiere al loro obbligo di mantenimento, gli ascendenti dovranno fornire i mezzi necessari affinché i genitori possano provvedere al mantenimento dei figli. Dal combinato disposto degli articoli sopra richiamati, si evince con chiarezza la subordinazione e, quindi, la sussidiarietà dell'intervento degli ascendenti rispetto all'obbligo di mantenimento dei genitori. Si tratta, cioè, di un obbligo che nasce solo se e quando i genitori - entrambi - non riescano a mantenere i propri figli, soddisfacendo i loro bisogni primari (cfr. Cassazione civile, sez. I , 31/03/2022 , n. 10450; Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2010, n. 20509), non potendo quindi rivolgersi agli ascendenti per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli (Cass. n. 13345/2023; Cass. 10419/2018). Ed inoltre, proprio in ragione dell'eccezionalità dell'obbligazione gravante sugli ascendenti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che tale obbligazione deve essere esclusa sia quando, come appena rilevato, uno dei due genitori (richiedente) abbia, da solo, i mezzi per far fronte alle necessità dei figli, sia quando un genitore si sottragga all'obbligo di mantenimento della prole pur disponendo delle risorse per provvedervi (Cass. 23 marzo 1995, n. 3402). La giurisprudenza di legittimità ha, infine, precisato che l'obbligo sussidiario dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado, sia della madre sia del padre, in ragione di un'interpretazione letterale della norma e del primario interesse del figlio (cfr. Cass. civile ord. n. 10419 del 2 maggio 2018). Tanto osservato, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la ricorrente non abbia dato prova dell'impossibilità da parte dei genitori di soddisfare da soli i bisogni primari dei figli. Ed infatti, con riguardo alla condizione economico-patrimoniale dell'attrice, la stessa ha omesso di indicare l'attività lavorativa svolta, limitandosi a depositare il modello unico Persone fisiche 2017, e nulla ha riferito e documentato sulla titolarità di beni mobili e immobili. È evidente che l'omessa indicazione del lavoro esercitato e la produzione della documentazione reddituale relativa al solo periodo d'imposta 2016 - dal quale risulta, peraltro, la percezione di un reddito di lavoro dipendente pari ad € 6.674,00 - non consentono al tribunale di ritenere che la madre non sia in grado di mantenere i propri figli, necessitando tale accertamento di ulteriori elementi che dovevano essere forniti dall'attrice e che, invece, sono stati totalmente pretermessi (per l'appunto, l'indicazione dell'attività lavorativa svolta, dei redditi percepiti negli anni 2015 e 2017 – anno antecedente all'instaurazione del presente giudizio – nonché certificazione attestante la titolarità di beni immobili e mobili). Del resto, i convenuti, nel costituirsi, hanno dedotto e dimostrato, mediante deposito di visura camerale della Camera di Commercio di Cosenza del 13/12/18, che ha avviato, in data 6/12/2016, una Parte_1 impresa individuale avente ad oggetto il commercio di abbigliamento per bambini e ragazzi, circostanza rispetto alla quale l'attrice nulla ha dedotto nella memoria ex art. 183.6 n.1 c.p.c.. Del pari, l'attrice nulla ha dedotto e dimostrato in ordine alla condizione reddituale e patrimoniale del padre dei minori, non avendo indicato e provato l'attività lavorativa da quest'ultimo svolta e la titolarità di beni mobili e immobili, limitandosi a produrre in giudizio tre tentativi di pignoramenti presso terzi e l'assegnazione a , nell'ambito di due di Parte_1 queste procedure, delle somme pari a € 499,23 e € 0,58; da tale documentazione, tuttavia, può ritenersi, al più, provato che il padre si sia sottratto all'obbligo di mantenimento della prole ma non che lo stesso non disponga delle risorse per provvedervi, presupposto, quest'ultimo, dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti. Infine, occorre rilevare che i convenuti hanno dimostrato che le proprie condizioni economiche generali, globalmente considerate, non sono sicuramente superiori di quelle della R.G. n.° 1944/2018 - Pag. 4 di 4
madre (pur nel ridotto quadro fornito dall'attrice, per come sopra evidenziato, limitato al solo elemento scaturito dal modello Unico persone Fisiche 2017-redditi 2016), ma sono a stento sufficienti a soddisfare le loro esigenze primarie di vita. Ed infatti, i convenuti hanno dimostrato, mediante certificato rilasciato dal centro per l'impiego di Castrovillari del 12/12/18, di essere entrambi disoccupati, percependo solamente per come dallo stesso ammesso in sede di comparsa di risposta, l'indennità di Controparte_1 disoccupazione pari ad € 839,86. Se, dunque, l'insufficienza dei mezzi è il criterio cardine da considerare per l'applicazione dell'art. 316 bis c.c. in riferimento alle condizioni economiche dei genitori, per farne derivare l'obbligo di contribuzione dei nonni, non può non ritenersi sottinteso che, ai fini della configurabilità di tale obbligo, i nonni, invece, tali mezzi li abbiano a sufficienza, in primo luogo per sé stessi e, in secondo luogo, al fine di contribuire al mantenimento dei minori, dovendo altrimenti concludere vi sia il diritto di pretendere un aiuto da chi versa in condizioni ancora peggiori o, quanto meno, uguali;
il tutto mediante una comparazione delle rispettive situazioni patrimoniali in base ad un criterio di relatività, nel senso che l'insufficienza dei mezzi economici dei nonni andrà ritenuta sussistente solo se riguarda lo stesso livello di esigenze di vita considerate in rapporto ai genitori dei minori. In definitiva, quindi, deve essere rigettata la domanda formulata da di Parte_1 condanna dei convenuti al pagamento di una somma di denaro a titolo di contributo al mantenimento dei nipoti.
3. Il regime delle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022; b) che il valore della presente controversia, calcolato ai sensi dell'art. 13 c.p.c. (€ 600,00 x 24) fa sì che rientri nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00; c) del numero scarso delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per le ragioni indicate ai punti che precedono, possono essere diminuiti ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1 B. CONDANNA parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle Parte_1 spese di giudizio che si liquidano in € 2.540,00, per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
Così deciso in data 9 dicembre 2025. Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni