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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/05/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 6836/2023 R.G., promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 14/12/2023 da
(P.I. ) e (P.I. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, elettivamente domiciliate in SAVONA, via PIETRO PALEOCAPA 2/4, P.IVA_2
presso l'Avv. ANDREA ARGENTA, che le rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTI contro
(P.I. ) e per essa, giusta procura speciale, CP_1 P.IVA_3 [...]
rappresentata da Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico
[...]
presso l'Avv. CRISTIANO AUGUSTO Email_1
TOFANI, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER LE RICORRENTI
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, in accoglimento della presente azione: 1) accertare e dichiarare il diritto di e di a ricevere da la Parte_2 Parte_1 Controparte_1
quietanza notarile del pagamento del debito di cui al Contratto di mutuo ipotecario del 21/3/2007 a rogito Notaio (rep. 170.582 - racc. 21.142), a garanzia del quale è stata iscritta Persona_1 ipoteca volontaria per Euro 450.000,00 in data 26 marzo 2007 presso la Agenzia del Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare - Ufficio Provinciale di Bergamo, (reg. gen. 19.548 - reg. part. 4,798) sul compendio immobiliare di proprietà della società mutuataria, sito in Calusco d'DA (BIG), Via
Unità d'Italia, distinto al NCEU al foglio 2, particella 7027, sub 717;
2) accertare e dichiarare il diritto di a surrogarsi alla e/o ad Parte_1 Controparte_1
ottenere l'annotazione di detta surroga sull'ipoteca volontaria iscritta per Euro 450.000,00 in data 26 marzo 2007 presso la Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare - Ufficio Provinciale di
Bergamo, (reg. gen. 19.548 - reg. part. 4,798) sul compendio immobiliare che era di proprietà della società in allora mutuataria, sito in Calusco d'DA (BIG), Via Unità d'Italia, distinto al NCEU al foglio
2, particella 7027, sub 717, per il valore totale dell'ipoteca, o in subordine per la somma pari ad €
120.000,00 o in quella meglio vista e ritenuta dal Giudice Ill.mo;
3) conseguentemente ordinare alla e suoi aventi causa di rilasciare quietanza in sede Controparte_1
notarile, alla e alla attestante il pagamento del debito di cui al Parte_2 Parte_1
Contratto di mutuo ipotecario del 21/3/2007 a rogito Notaio (rep. 170.582 - racc. Persona_1
21.142) e/o rilasciare il proprio consenso ed eseguire tutto quanto necessario per la annotazione della surroga di nell'ipoteca volontaria per Euro 450.000,00 iscritta in data 26 marzo Parte_1
2007 presso la Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare - Ufficio Provinciale di
Bergamo, (reg. gen. 19.548 -reg. part. 4,798) sul compendio immobiliare che era di proprietà della società in allora mutuataria, sito in Calusco d'DA (BIG), Via Unità d'Italia, distinto al NCEU al foglio
2, particella 7027, sub 717, per il valore totale dell'ipoteca, o in subordine per la somma pari ad €
120.000,00 o in quella meglio vista e ritenuta dal Giudice Ill.mo;
4) con vittoria delle spese, competenze, spese generali, oneri fiscali e previdenziali del presente giudizio.”
PER LA RESISTENTE la società resistente confida nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni e nell'integrale rigetto dell'altrui ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale del ricorso avversario, chiede limitarsi la surroga nell'ipoteca volontaria nei limiti del pagamento effettuato da Parte_1
ari ad € 120.000,00.
[...] MOTIVI DELLA DECISIONE
Con contratto del 21.03.2007 concedeva a Controparte_4 Parte_2
un mutuo di euro 300.000,00.
[...]
Detto mutuo era garantito da ipoteca, iscritta il 26.03.2007 su un immobile di proprietà della società mutuataria sito in Calusco d'DA (BG).
In data 20.07.2018 il rapporto di mutuo in questione veniva ceduto pro solvendo a
[...]
nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti “in blocco” conclusa ai sensi CP_1
dell'art. 58 del Testo Unico Bancario.
La cessionaria subentrava, così, anche nell'ipoteca iscritta a garanzia del Controparte_1
mutuo, come previsto dall'art. 58 comma 3 del TUB.
Con atto spedito il 26.03.2022 sottoponeva a pignoramento l'immobile Controparte_1
ipotecato di proprietà di stante l'inadempimento di quest'ultima, sulla Parte_2
quale gravava un debito residuo di euro 231.605,24.
Veniva quindi iscritta a ruolo, innanzi al competente Tribunale di Bergamo, la procedura esecutiva immobiliare n. 277/2022 RGE.
A seguito di trattative, veniva raggiunto, tra la creditrice procedente e la debitrice CP_1
esecutata un accordo transattivo che prevedeva il pagamento, da parte della Parte_2
seconda, della complessiva somma di euro 120.000,00 a totale definizione della posizione debitoria (doc. 5 di parte ricorrente).
La predetta somma veniva interamente versata alla creditrice da una società terza,
[...]
all'epoca conduttrice dell'immobile pignorato, tra il 24.02.2023 e il 31.03.2023, Parte_1
attraverso due bonifici bancari e un assegno circolare che pervenivano a nei termini CP_1
stabiliti nella transazione (doc.
6-8 e 14-15 di parte ricorrente).
pertanto, formalizzava rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare, che veniva CP_1
dichiarata estinta dal Tribunale di Bergamo con ordinanza in data 03.04.2023.
Successivamente, con rogito notarile del 20.09.2023, l'immobile di Calusco D'DA già pignorato veniva venduto da ad Parte_2 Parte_1 Parte_1
Il prezzo della compravendita veniva pattuito in euro 120.000,00 e le parti davano atto che esso veniva “regolato... mediante compensazione con il credito, di pari importo, vantato dalla parte acquirente nei confronti della parte venditrice a fronte del pagamento effettuato dalla stessa parte acquirente alla società , in nome e per conto della società per la Controparte_2 CP_1
definizione della posizione debitoria di nei confronti della stessa Parte_2 [...]
, pagamento di cui venivano precisamente indicati i mezzi e gli estremi (art. 3 del CP_1
rogito 20.09.2023).
***
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 14.12.2023, ed Parte_2
premesso che aveva rifiutato di compiere le attività Parte_1 Controparte_1
necessarie a surrogare a sé, nell'ipoteca originariamente iscritta a garanzia del mutuo del
21.03.2007, la che aveva provveduto ad estinguere il debito di Controparte_5 Pt_2
hanno domandato a questo Tribunale:
[...]
- l'accertamento del proprio diritto “a ricevere da la quietanza notarile del Controparte_1
pagamento del debito di cui al contratto di mutuo ipotecario del 21/3/2007”;
- l'accertamento del diritto di “a surrogarsi alla e comunque ad Parte_1 Controparte_1
ottenere l'annotazione di detta surroga sull'ipoteca volontaria per Euro 450.000,00 in data 26 marzo
2007 [...] sul compendio immobiliare che era di proprietà della società in allora mutuataria, sito in
Calusco d'DA (BG)”;
- conseguentemente, la condanna di a rilasciare la suddetta quietanza e ad “eseguire CP_1
tutto quanto necessario per l'annotazione della surroga di nell'ipoteca volontaria” Parte_1
della quale si è detto.
A sostegno delle domande, le società ricorrenti hanno richiamato:
- la disposizione dell'art. 1199 c.c., per la quale “il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta
e spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”;
- la fattispecie di surrogazione legale prevista dall'art. 1203 n. 2 c.c., operante “a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori
a favore dei quali l'immobile è ipotecato”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita la convenuta Controparte_1
resistendo alle domande avversarie e chiedendone il rigetto.
Assegnati dal Giudice i termini di cui all'art. 281-duodecies, comma 4°, c.p.c., la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione dopo la precisazione delle conclusioni definitive e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
***
E' fondata la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il rilascio Parte_2
della quietanza di pagamento da parte della resistente Controparte_1
Invero, ai sensi dell'art. 1199 c.c., il creditore, una volta ricevuto il pagamento, è obbligato,
a richiesta del debitore, a rilasciare la quietanza, che servirà allo stesso debitore per offrire, nel tempo futuro, la prova certa dell'avvenuta estinzione del debito.
Non rileva che, nella specie, l'avvenuta estinzione del debito non sia stata contestata dalla resistente, poiché il debitore conserva l'interesse ad ottenere una formale quietanza al fine di poterla opporre non solo al creditore, ma anche a chi eventualmente si affermi titolare del credito per successione a titolo particolare od universale.
Peraltro, il rilascio della quietanza “non è soggetto all'osservanza di forme particolari” ed essa “può essere contenuta in una qualsiasi scrittura che attesti univocamente l'adempimento dell'obbligazione,
l'ammontare della somma pagata, nonché il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, purché essa provenga dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 c.c.” (Cass. 19034/2024).
Di conseguenza, l'obbligo di rilascio della quietanza, gravante sul creditore, può essere adempiuto con la consegna al debitore di idonea dichiarazione scritta, avente inequivoca efficacia liberatoria, senza che sia necessaria l'adozione di una determinata forma solenne, quale quella del rogito notarile indicata dalla parte ricorrente.
In tal senso, ed entro questi limiti, va accolta la domanda di mentre va Parte_2
respinta l'identica domanda svolta da che, non rivestendo la qualità Parte_1
di debitrice, non è legittimata, ex art. 1199 c.c., a chiedere l'emissione della quietanza.
Vanno, poi, respinte le domande riguardanti la pretesa surrogazione di nella Parte_1
posizione della creditrice per effetto del pagamento, da parte della stessa CP_1 Parte_1
del debito di verso
[...] Parte_2 CP_1
Nel ricorso introduttivo, parte ricorrente invoca, a fondamento delle domande in discorso, la fattispecie di surrogazione legale prevista dall'art. 1203 n. 2 c.c., a norma del quale la surrogazione “ha luogo di diritto... a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato”.
Si tratta di un'ipotesi speciale di surrogazione, che ricorre quando il compratore di un bene immobile, per accordo con il venditore, versi il prezzo non al medesimo venditore, bensì direttamente ai di lui creditori aventi ipoteca sull'immobile venduto, a titolo di pagamento dei rispettivi crediti ipotecari.
In tal caso, per espressa previsione di legge, il compratore subentra nella posizione del creditore o dei creditori soddisfatti, conservando a proprio favore la garanzia ipotecaria già spettante agli stessi e in tal modo giovandosi – in via eccezionale, come è stato messo in rilievo dalla dottrina – di un'ipoteca iscritta sulla cosa propria.
Ciò si giustifica per l'esigenza, avvertita dal legislatore, di cautelare il compratore contro le eventuali iniziative dei creditori ipotecari di grado ulteriore rimasti insoddisfatti: invero, se questi aggrediscano l'immobile, il compratore può comunque recuperare il prezzo versato partecipando, in sede esecutiva, alla distribuzione con il privilegio ipotecario di grado anteriore ottenuto grazie alla surrogazione.
La fattispecie esaminata richiede, tuttavia, che la somma versata dall'acquirente ad uno o più creditori ipotecari sia quella dovuta a titolo di prezzo al venditore dell'immobile: il che comporta che il versamento avvenga contestualmente o successivamente alla conclusione della compravendita, nell'ambito di un rapporto negoziale che coinvolge il compratore, il venditore e i creditori destinatari del pagamento.
Nel caso in decisione, invece, a seguito dell'accordo transattivo concluso tra e CP_1 [...]
è intervenuta a pagare il debito di nel marzo 2023, di Pt_2 Parte_1 Parte_2
propria iniziativa e senza che fosse stato concluso un contratto di vendita, che consentisse di qualificare la somma versata, nei rapporti tra la stessa e Parte_1 Parte_2
come prezzo dovuto a quest'ultima.
Solo in un momento successivo al pagamento, nel settembre 2023, quando il credito di non era più esistente, ha venduto l'immobile ad con CP_1 Parte_2 Parte_1
compensazione tra il prezzo di vendita e il credito di per la somma versata Parte_1
a CP_1 In questa situazione, non essendovi stato diretto versamento del prezzo dall'acquirente ad uno o più creditori ipotecari, nell'ambito di un negozio unitario coinvolgente l'acquirente, il venditore e i creditori, non opera la surrogazione prevista, a tutela dell'acquirente, dal citato art. 1203 n. 2 c.c..
Neppure può trovare applicazione l'ordinaria surrogazione per volontà del creditore di cui all'art. 1201 c.c., non essendovi stata, all'atto del pagamento eseguito dal terzo, l'espressa dichiarazione del creditore diretta a surrogare il terzo nei propri diritti, richiesta dalla norma in questione.
La conseguenza è che, avendo il pagamento definitivamente estinto il credito, e con esso l'ipoteca ex art. 2878 n. 3 c.c. (salva la formalità della cancellazione), non è più possibile la surrogazione, che presuppone la sopravvivenza dell'obbligazione ed è incompatibile con l'anteriore estinzione della stessa (si veda Cass. 5200/1977: “La manifestazione della volontà di surrogare il terzo nei propri diritti deve assumere una propria esteriore entità che, costituendo in favore del terzo che ha pagato la fonte della sua successione nel credito, sia suscettibile di essere portata a conoscenza del debitore;
è inoltre necessario che codesta entità sia stata posta in essere contemporaneamente al pagamento, non essendo concepibile una surrogazione successiva all'estinzione dell'obbligazione”).
Ancora, non è esatto affermare – come fa parte ricorrente nella memoria integrativa del
05/04/2024, parzialmente modificando la domanda in precedenza formulata – che in tutti i casi di pagamento eseguito dal terzo, ex art. 1180 c.c., si verifichi la surrogazione del terzo al creditore originario.
In senso contrario è il chiaro insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione:
«L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza, da parte del terzo, di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo “ex latere solventis”, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore» (sentenza n. 9946/2009).
Nel caso di specie, dunque, in assenza degli specifici presupposti richiesti dalla legge per la surrogazione, la sola circostanza che sia intervenuta, di propria iniziativa, CP_6
ad estinguere il debito di non determina il suo subentro nella posizione, e Parte_2
nei diritti, della creditrice CP_1
La prevalente, ma non integrale, soccombenza delle ricorrenti giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un quarto (1/4), restando la rimanente quota di tre quarti
(3/4) a carico solidale delle stesse ricorrenti.
Liquidazione come da dispositivo, per lo scaglione di valore da 52.001,00 a 260.000, ai minimi tariffari, considerata la natura documentale della causa e la trattazione della causa con rito semplificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• accerta e dichiara il diritto della sola ricorrente ad ottenere il Parte_2
rilascio, da parte della resistente di quietanza in forma scritta attestante Controparte_1
l'avvenuta integrale estinzione delle obbligazioni nascenti, a carico di Parte_2
dal contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 21.03.2007 a rogito del Notaio Per_1
tra e
[...] Controparte_4 Parte_2
• per l'effetto, condanna la resistente a rilasciare alla ricorrente Controparte_1 [...]
la predetta quietanza liberatoria;
Parte_2
• respinge le altre domande proposte dalle ricorrenti ed Parte_2 [...]
Parte_1
• compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto (1/4) e pertanto condanna le ricorrenti ed in solido tra loro, a Parte_2 Parte_1
rifondere alla resistente e per essa, giusta procura speciale, Controparte_1 [...]
rappresentata da la restante quota di tre Controparte_2 Controparte_3 quarti (3/4), che liquida, già operata la compensazione, in euro 5.289,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Treviso, 26 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 6836/2023 R.G., promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 14/12/2023 da
(P.I. ) e (P.I. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, elettivamente domiciliate in SAVONA, via PIETRO PALEOCAPA 2/4, P.IVA_2
presso l'Avv. ANDREA ARGENTA, che le rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTI contro
(P.I. ) e per essa, giusta procura speciale, CP_1 P.IVA_3 [...]
rappresentata da Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico
[...]
presso l'Avv. CRISTIANO AUGUSTO Email_1
TOFANI, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER LE RICORRENTI
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, in accoglimento della presente azione: 1) accertare e dichiarare il diritto di e di a ricevere da la Parte_2 Parte_1 Controparte_1
quietanza notarile del pagamento del debito di cui al Contratto di mutuo ipotecario del 21/3/2007 a rogito Notaio (rep. 170.582 - racc. 21.142), a garanzia del quale è stata iscritta Persona_1 ipoteca volontaria per Euro 450.000,00 in data 26 marzo 2007 presso la Agenzia del Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare - Ufficio Provinciale di Bergamo, (reg. gen. 19.548 - reg. part. 4,798) sul compendio immobiliare di proprietà della società mutuataria, sito in Calusco d'DA (BIG), Via
Unità d'Italia, distinto al NCEU al foglio 2, particella 7027, sub 717;
2) accertare e dichiarare il diritto di a surrogarsi alla e/o ad Parte_1 Controparte_1
ottenere l'annotazione di detta surroga sull'ipoteca volontaria iscritta per Euro 450.000,00 in data 26 marzo 2007 presso la Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare - Ufficio Provinciale di
Bergamo, (reg. gen. 19.548 - reg. part. 4,798) sul compendio immobiliare che era di proprietà della società in allora mutuataria, sito in Calusco d'DA (BIG), Via Unità d'Italia, distinto al NCEU al foglio
2, particella 7027, sub 717, per il valore totale dell'ipoteca, o in subordine per la somma pari ad €
120.000,00 o in quella meglio vista e ritenuta dal Giudice Ill.mo;
3) conseguentemente ordinare alla e suoi aventi causa di rilasciare quietanza in sede Controparte_1
notarile, alla e alla attestante il pagamento del debito di cui al Parte_2 Parte_1
Contratto di mutuo ipotecario del 21/3/2007 a rogito Notaio (rep. 170.582 - racc. Persona_1
21.142) e/o rilasciare il proprio consenso ed eseguire tutto quanto necessario per la annotazione della surroga di nell'ipoteca volontaria per Euro 450.000,00 iscritta in data 26 marzo Parte_1
2007 presso la Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare - Ufficio Provinciale di
Bergamo, (reg. gen. 19.548 -reg. part. 4,798) sul compendio immobiliare che era di proprietà della società in allora mutuataria, sito in Calusco d'DA (BIG), Via Unità d'Italia, distinto al NCEU al foglio
2, particella 7027, sub 717, per il valore totale dell'ipoteca, o in subordine per la somma pari ad €
120.000,00 o in quella meglio vista e ritenuta dal Giudice Ill.mo;
4) con vittoria delle spese, competenze, spese generali, oneri fiscali e previdenziali del presente giudizio.”
PER LA RESISTENTE la società resistente confida nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni e nell'integrale rigetto dell'altrui ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale del ricorso avversario, chiede limitarsi la surroga nell'ipoteca volontaria nei limiti del pagamento effettuato da Parte_1
ari ad € 120.000,00.
[...] MOTIVI DELLA DECISIONE
Con contratto del 21.03.2007 concedeva a Controparte_4 Parte_2
un mutuo di euro 300.000,00.
[...]
Detto mutuo era garantito da ipoteca, iscritta il 26.03.2007 su un immobile di proprietà della società mutuataria sito in Calusco d'DA (BG).
In data 20.07.2018 il rapporto di mutuo in questione veniva ceduto pro solvendo a
[...]
nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti “in blocco” conclusa ai sensi CP_1
dell'art. 58 del Testo Unico Bancario.
La cessionaria subentrava, così, anche nell'ipoteca iscritta a garanzia del Controparte_1
mutuo, come previsto dall'art. 58 comma 3 del TUB.
Con atto spedito il 26.03.2022 sottoponeva a pignoramento l'immobile Controparte_1
ipotecato di proprietà di stante l'inadempimento di quest'ultima, sulla Parte_2
quale gravava un debito residuo di euro 231.605,24.
Veniva quindi iscritta a ruolo, innanzi al competente Tribunale di Bergamo, la procedura esecutiva immobiliare n. 277/2022 RGE.
A seguito di trattative, veniva raggiunto, tra la creditrice procedente e la debitrice CP_1
esecutata un accordo transattivo che prevedeva il pagamento, da parte della Parte_2
seconda, della complessiva somma di euro 120.000,00 a totale definizione della posizione debitoria (doc. 5 di parte ricorrente).
La predetta somma veniva interamente versata alla creditrice da una società terza,
[...]
all'epoca conduttrice dell'immobile pignorato, tra il 24.02.2023 e il 31.03.2023, Parte_1
attraverso due bonifici bancari e un assegno circolare che pervenivano a nei termini CP_1
stabiliti nella transazione (doc.
6-8 e 14-15 di parte ricorrente).
pertanto, formalizzava rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare, che veniva CP_1
dichiarata estinta dal Tribunale di Bergamo con ordinanza in data 03.04.2023.
Successivamente, con rogito notarile del 20.09.2023, l'immobile di Calusco D'DA già pignorato veniva venduto da ad Parte_2 Parte_1 Parte_1
Il prezzo della compravendita veniva pattuito in euro 120.000,00 e le parti davano atto che esso veniva “regolato... mediante compensazione con il credito, di pari importo, vantato dalla parte acquirente nei confronti della parte venditrice a fronte del pagamento effettuato dalla stessa parte acquirente alla società , in nome e per conto della società per la Controparte_2 CP_1
definizione della posizione debitoria di nei confronti della stessa Parte_2 [...]
, pagamento di cui venivano precisamente indicati i mezzi e gli estremi (art. 3 del CP_1
rogito 20.09.2023).
***
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 14.12.2023, ed Parte_2
premesso che aveva rifiutato di compiere le attività Parte_1 Controparte_1
necessarie a surrogare a sé, nell'ipoteca originariamente iscritta a garanzia del mutuo del
21.03.2007, la che aveva provveduto ad estinguere il debito di Controparte_5 Pt_2
hanno domandato a questo Tribunale:
[...]
- l'accertamento del proprio diritto “a ricevere da la quietanza notarile del Controparte_1
pagamento del debito di cui al contratto di mutuo ipotecario del 21/3/2007”;
- l'accertamento del diritto di “a surrogarsi alla e comunque ad Parte_1 Controparte_1
ottenere l'annotazione di detta surroga sull'ipoteca volontaria per Euro 450.000,00 in data 26 marzo
2007 [...] sul compendio immobiliare che era di proprietà della società in allora mutuataria, sito in
Calusco d'DA (BG)”;
- conseguentemente, la condanna di a rilasciare la suddetta quietanza e ad “eseguire CP_1
tutto quanto necessario per l'annotazione della surroga di nell'ipoteca volontaria” Parte_1
della quale si è detto.
A sostegno delle domande, le società ricorrenti hanno richiamato:
- la disposizione dell'art. 1199 c.c., per la quale “il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta
e spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”;
- la fattispecie di surrogazione legale prevista dall'art. 1203 n. 2 c.c., operante “a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori
a favore dei quali l'immobile è ipotecato”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita la convenuta Controparte_1
resistendo alle domande avversarie e chiedendone il rigetto.
Assegnati dal Giudice i termini di cui all'art. 281-duodecies, comma 4°, c.p.c., la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione dopo la precisazione delle conclusioni definitive e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
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E' fondata la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il rilascio Parte_2
della quietanza di pagamento da parte della resistente Controparte_1
Invero, ai sensi dell'art. 1199 c.c., il creditore, una volta ricevuto il pagamento, è obbligato,
a richiesta del debitore, a rilasciare la quietanza, che servirà allo stesso debitore per offrire, nel tempo futuro, la prova certa dell'avvenuta estinzione del debito.
Non rileva che, nella specie, l'avvenuta estinzione del debito non sia stata contestata dalla resistente, poiché il debitore conserva l'interesse ad ottenere una formale quietanza al fine di poterla opporre non solo al creditore, ma anche a chi eventualmente si affermi titolare del credito per successione a titolo particolare od universale.
Peraltro, il rilascio della quietanza “non è soggetto all'osservanza di forme particolari” ed essa “può essere contenuta in una qualsiasi scrittura che attesti univocamente l'adempimento dell'obbligazione,
l'ammontare della somma pagata, nonché il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, purché essa provenga dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 c.c.” (Cass. 19034/2024).
Di conseguenza, l'obbligo di rilascio della quietanza, gravante sul creditore, può essere adempiuto con la consegna al debitore di idonea dichiarazione scritta, avente inequivoca efficacia liberatoria, senza che sia necessaria l'adozione di una determinata forma solenne, quale quella del rogito notarile indicata dalla parte ricorrente.
In tal senso, ed entro questi limiti, va accolta la domanda di mentre va Parte_2
respinta l'identica domanda svolta da che, non rivestendo la qualità Parte_1
di debitrice, non è legittimata, ex art. 1199 c.c., a chiedere l'emissione della quietanza.
Vanno, poi, respinte le domande riguardanti la pretesa surrogazione di nella Parte_1
posizione della creditrice per effetto del pagamento, da parte della stessa CP_1 Parte_1
del debito di verso
[...] Parte_2 CP_1
Nel ricorso introduttivo, parte ricorrente invoca, a fondamento delle domande in discorso, la fattispecie di surrogazione legale prevista dall'art. 1203 n. 2 c.c., a norma del quale la surrogazione “ha luogo di diritto... a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato”.
Si tratta di un'ipotesi speciale di surrogazione, che ricorre quando il compratore di un bene immobile, per accordo con il venditore, versi il prezzo non al medesimo venditore, bensì direttamente ai di lui creditori aventi ipoteca sull'immobile venduto, a titolo di pagamento dei rispettivi crediti ipotecari.
In tal caso, per espressa previsione di legge, il compratore subentra nella posizione del creditore o dei creditori soddisfatti, conservando a proprio favore la garanzia ipotecaria già spettante agli stessi e in tal modo giovandosi – in via eccezionale, come è stato messo in rilievo dalla dottrina – di un'ipoteca iscritta sulla cosa propria.
Ciò si giustifica per l'esigenza, avvertita dal legislatore, di cautelare il compratore contro le eventuali iniziative dei creditori ipotecari di grado ulteriore rimasti insoddisfatti: invero, se questi aggrediscano l'immobile, il compratore può comunque recuperare il prezzo versato partecipando, in sede esecutiva, alla distribuzione con il privilegio ipotecario di grado anteriore ottenuto grazie alla surrogazione.
La fattispecie esaminata richiede, tuttavia, che la somma versata dall'acquirente ad uno o più creditori ipotecari sia quella dovuta a titolo di prezzo al venditore dell'immobile: il che comporta che il versamento avvenga contestualmente o successivamente alla conclusione della compravendita, nell'ambito di un rapporto negoziale che coinvolge il compratore, il venditore e i creditori destinatari del pagamento.
Nel caso in decisione, invece, a seguito dell'accordo transattivo concluso tra e CP_1 [...]
è intervenuta a pagare il debito di nel marzo 2023, di Pt_2 Parte_1 Parte_2
propria iniziativa e senza che fosse stato concluso un contratto di vendita, che consentisse di qualificare la somma versata, nei rapporti tra la stessa e Parte_1 Parte_2
come prezzo dovuto a quest'ultima.
Solo in un momento successivo al pagamento, nel settembre 2023, quando il credito di non era più esistente, ha venduto l'immobile ad con CP_1 Parte_2 Parte_1
compensazione tra il prezzo di vendita e il credito di per la somma versata Parte_1
a CP_1 In questa situazione, non essendovi stato diretto versamento del prezzo dall'acquirente ad uno o più creditori ipotecari, nell'ambito di un negozio unitario coinvolgente l'acquirente, il venditore e i creditori, non opera la surrogazione prevista, a tutela dell'acquirente, dal citato art. 1203 n. 2 c.c..
Neppure può trovare applicazione l'ordinaria surrogazione per volontà del creditore di cui all'art. 1201 c.c., non essendovi stata, all'atto del pagamento eseguito dal terzo, l'espressa dichiarazione del creditore diretta a surrogare il terzo nei propri diritti, richiesta dalla norma in questione.
La conseguenza è che, avendo il pagamento definitivamente estinto il credito, e con esso l'ipoteca ex art. 2878 n. 3 c.c. (salva la formalità della cancellazione), non è più possibile la surrogazione, che presuppone la sopravvivenza dell'obbligazione ed è incompatibile con l'anteriore estinzione della stessa (si veda Cass. 5200/1977: “La manifestazione della volontà di surrogare il terzo nei propri diritti deve assumere una propria esteriore entità che, costituendo in favore del terzo che ha pagato la fonte della sua successione nel credito, sia suscettibile di essere portata a conoscenza del debitore;
è inoltre necessario che codesta entità sia stata posta in essere contemporaneamente al pagamento, non essendo concepibile una surrogazione successiva all'estinzione dell'obbligazione”).
Ancora, non è esatto affermare – come fa parte ricorrente nella memoria integrativa del
05/04/2024, parzialmente modificando la domanda in precedenza formulata – che in tutti i casi di pagamento eseguito dal terzo, ex art. 1180 c.c., si verifichi la surrogazione del terzo al creditore originario.
In senso contrario è il chiaro insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione:
«L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza, da parte del terzo, di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo “ex latere solventis”, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore» (sentenza n. 9946/2009).
Nel caso di specie, dunque, in assenza degli specifici presupposti richiesti dalla legge per la surrogazione, la sola circostanza che sia intervenuta, di propria iniziativa, CP_6
ad estinguere il debito di non determina il suo subentro nella posizione, e Parte_2
nei diritti, della creditrice CP_1
La prevalente, ma non integrale, soccombenza delle ricorrenti giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un quarto (1/4), restando la rimanente quota di tre quarti
(3/4) a carico solidale delle stesse ricorrenti.
Liquidazione come da dispositivo, per lo scaglione di valore da 52.001,00 a 260.000, ai minimi tariffari, considerata la natura documentale della causa e la trattazione della causa con rito semplificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• accerta e dichiara il diritto della sola ricorrente ad ottenere il Parte_2
rilascio, da parte della resistente di quietanza in forma scritta attestante Controparte_1
l'avvenuta integrale estinzione delle obbligazioni nascenti, a carico di Parte_2
dal contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 21.03.2007 a rogito del Notaio Per_1
tra e
[...] Controparte_4 Parte_2
• per l'effetto, condanna la resistente a rilasciare alla ricorrente Controparte_1 [...]
la predetta quietanza liberatoria;
Parte_2
• respinge le altre domande proposte dalle ricorrenti ed Parte_2 [...]
Parte_1
• compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto (1/4) e pertanto condanna le ricorrenti ed in solido tra loro, a Parte_2 Parte_1
rifondere alla resistente e per essa, giusta procura speciale, Controparte_1 [...]
rappresentata da la restante quota di tre Controparte_2 Controparte_3 quarti (3/4), che liquida, già operata la compensazione, in euro 5.289,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Treviso, 26 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon