TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 4929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4929 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8235/2023 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...], il [...] (avv. GAMBINO Parte_1
VALERIA);
-parte ricorrente-
e nato a [...] il [...] (avv. CATALANO Controparte_1
NN MA );
-parte resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 13/10/2025 le parti concludevano come da note scritte alle quali quale si rinvia.
Motivi della decisione
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data di comparizione innanzi il Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata con decreto del Tribunale di
Palermo del 04/08/2022.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
*** *** ***
Ciò posto e venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che dall'unione della coppia sono nati 3 figli: (nato a [...] il [...]), Per_1
nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]). Per_2 Per_3
In primo luogo, con riferimento al regime di affidamento della prole, ritiene il
Tribunale di confermare allo stato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre.
Nel merito, infatti, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguente esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nel caso di specie, invero, tenuto conto dell'esito degli accertamenti demandati ai
Servizi Sociali incaricati e fatto salvo quanto in seguito previsto in tema di sostegno alla genitorialità, non sono emersi elementi di gravità tale da indurre a ritenere pregiudizievole per i minori l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, anche tenuto conto della forte conflittualità emersa tra le parti.
Quanto al regime di frequentazione della prole con il genitore non collocatario, ritiene il Collegio di confermare, fatti salvi diversi accordi tra le parti, quanto già previsto in sede di separazione per i figli e mentre per il figlio in Per_3 Per_2 Per_1
considerazione dell'età (prossimo al compimento del diciottesimo anno) e del grado di maturità raggiunta, si reputa opportuno prevedere incontri liberi, tenendo conto in ogni caso della volontà e degli impegni del medesimo minore.
Nel corso dell'audizione, in particolare, il minore ha riferito: “A D.R. “Io Per_1
attualmente vivo con mia madre. Mio padre non lo vedo quasi mai perché non mi cerca.” A
D.R. “Mio padre non mi chiama quasi mai, vuole che lo cerco io, ma secondo me deve essere lui
a cercarmi. Quindi io non lo chiamo. A me non cambia niente se lo vedo o no.” A D.R. “Io non lo vedo da molto tempo. Anche se uscivo con lui non avevamo alcuna interazione. Lo stesso quando era a casa, noi non parlavamo molto, era come se lui fosse assente.” A D.R. “Mia madre cerca di favorire gli incontri con mio padre.” A D.R. “Lui non cerca neanche i miei fratelli più piccoli e i miei fratelli non chiedono di lui.” A D.R. “Io non sono abituato ad avere un rapporto stretto con mio padre.” A D.R. “Quando uscivamo insieme mi portava a mangiare fuori o a fare una passeggiata al Forum.” A D.R. “L'ultima volta l'ho visto quando c'è stato il fatto degli assistenti sociali. Solo quella settimana. Forse due o tre volte”[cfr. verbale audizione all'udienza del 07/05/2024)]; per tale ragione, appare opportuno rimettere alla volontà dello stesso le modalità di frequentazione con il genitore.
Alla luce dunque delle criticità riscontrate, evidenziate pure dai Servizi Sociali incaricati, anche relative alla persistente conflittualità e le difficoltà di comunicazione tra i genitori, pare opportuno invitare entrambe le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare territorialmente competente, anche al fine di mediare il conflitto, individuare scelte concordate nell'interesse della prole e favorire un riavvicinamento tra il resistente e i figli, con onere di riferire al Giudice tutelare entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
*** *** ***
Va confermata, poi, l'assegnazione in favore della ricorrente dell'immobile già adibito a residenza familiare, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei predetti figli dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, esulando dalla competenza di questo Tribunale, in mancanza di un accordo, ogni statuizione circa gli obblighi di corresponsione delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile.
Vanno dichiarate pertanto inammissibili, in questa sede, le ulteriori domande sul pagamento delle rate del mutuo, avanzate da entrambe le parti.
*** *** ***
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre
1997, n. 11025).
Ora, nel caso in esame, la ricorrente all'udienza del 04/12/2023 ha dichiarato “Io prendevo il reddito di cittadinanza pari ad euro 1.070,00 mensile di cui euro 400,00 venivano impiegati per il mutuo ipotecario sulla casa, oltre utenze e spese vive. Dal corrente mese non percepirò più il reddito di cittadinanza. Il padre non è presente e non ha aiutato economicamente. Io so che il padre lavora in nero nella vendita di pesce nonostante mi abbia sempre detto che non lavora e che non ha soldi. Sostengo da sola tutte le spese per i miei tre figli, libri di scuola, catechismo, etc... Chiedo euro 150,00 per figlio oltre il 50% delle spese ed il 50% della rata del mutuo. Circa il regime di affidamento insisto per l'affido esclusivo perché la figura paterna non è presente” [cfr. verbale udienza del 04/12/2023].
Dagli accertamenti dei servizi incaricati emerge che oggi la ricorrente percepisce l'assegno di inclusione [vedi relazione dei Servizi sociali del 20 gennaio 2025, trasmessa in data 28 aprile 2025].
Il resistente, invece, con comparsa di costituzione e risposta del 29/11/2023, ha chiesto che venisse disposto a suo carico il pagamento di € 450,00 a titolo di mantenimento della prole (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché il pagamento di € 100,00 mensili a titolo di quota parte del mutuo cointestato tra le parti per il riscatto dell'alloggio popolare costituente casa familiare.
Il medesimo , all'udienza del 04/12/2023, ha riferito: “Io lavoro saltuariamente, CP_1 mensilmente riesco a guadagnare circa euro 600,00. La casa coniugale è cointestata. Sono disposto a pagare euro 450,00 a titolo di mantenimento per i miei figli, la metà delle rate del mutuo (al riguardo mi impegno a informarmi presso l'istituto di credito circa l'ammontare delle rate) ed a seguire da oggi il regime di visita stabilito in sede di separazione. Non so se la Sig.ra lavora. Io vivo presso l'abitazione di mia madre” [cfr. verbale udienza cit.]. Pt_1
Successivamente, con note conclusive, il resistente ha dedotto di non essere più in condizione – in ragione delle proprie precarie condizioni economiche - di versare l'assegno di mantenimento per i figli minori, nell'importo già stabilito, richiedendone la riduzione ad € 200,00 mensili.
Parte resistente ha, infine, prodotto certificazione, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, della situazione tributaria relativa al triennio 2021-2022-2023 dalla quale è dato evincersi un reddito, registrato unicamente nell'anno 2022, pari ad € 5.936,59.
Dalla relazione dei servizi incaricati emerge che il resistente, oltre all'attività di pescivendolo, svolge anche altri lavori saltuari [vedi relazione dei Servizi sociali del 20 gennaio 2025, trasmessa in data 28 aprile 2025].
Alla luce delle superiori considerazioni e delle allegate condizioni reddituali e patrimoniali, tenuto conto della disponibilità in favore della ricorrente della casa coniugale in comproprietà, appare opportuno confermare l'obbligo, già disposto in sede di separazione, a carico dell' di versare alla ricorrente la somma di € 450,00 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori (€ 150,00 per ciascuna figlio).
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
In considerazione dei tempi di permanenza dei minori presso la madre, va inoltre disposto che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico per i figli erogato dall' CP_2
*** *** ***
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, della parziale soccombenza reciproca e delle ragioni poste a base della decisone, si reputano sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo in data
21/09/2006 da , nata a [...], il [...] e da Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nei registri Controparte_1
dello Stato civile di detto Comune al n. 151 parte II serie A, dell'anno 2006;
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia (nato a Per_1
Palermo il 15 ottobre 2008), ( nata a [...] il [...]) e (nato a Per_2 Per_3
Palermo il 27 agosto 2015) ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e dispone che il genitore non collocatario abbia la facoltà di incontrare e di tenere con sé la prole, con le modalità specificate in motivazione;
- invita entrambe le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare, per le finalità indicate in parte motiva, con onere di riferire al Giudice tutelare entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di parte Controparte_1
ricorrente la somma mensile di € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia (€ 150,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
- dispone che l'assegno unico per i figli minori sia percepito per intero dalla madre
Parte_1
- dichiara inammssibili le ulteriori domande avanzate da entrambe le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi al Consultorio familiare.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8235/2023 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...], il [...] (avv. GAMBINO Parte_1
VALERIA);
-parte ricorrente-
e nato a [...] il [...] (avv. CATALANO Controparte_1
NN MA );
-parte resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 13/10/2025 le parti concludevano come da note scritte alle quali quale si rinvia.
Motivi della decisione
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data di comparizione innanzi il Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata con decreto del Tribunale di
Palermo del 04/08/2022.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
*** *** ***
Ciò posto e venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che dall'unione della coppia sono nati 3 figli: (nato a [...] il [...]), Per_1
nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]). Per_2 Per_3
In primo luogo, con riferimento al regime di affidamento della prole, ritiene il
Tribunale di confermare allo stato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre.
Nel merito, infatti, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguente esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nel caso di specie, invero, tenuto conto dell'esito degli accertamenti demandati ai
Servizi Sociali incaricati e fatto salvo quanto in seguito previsto in tema di sostegno alla genitorialità, non sono emersi elementi di gravità tale da indurre a ritenere pregiudizievole per i minori l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, anche tenuto conto della forte conflittualità emersa tra le parti.
Quanto al regime di frequentazione della prole con il genitore non collocatario, ritiene il Collegio di confermare, fatti salvi diversi accordi tra le parti, quanto già previsto in sede di separazione per i figli e mentre per il figlio in Per_3 Per_2 Per_1
considerazione dell'età (prossimo al compimento del diciottesimo anno) e del grado di maturità raggiunta, si reputa opportuno prevedere incontri liberi, tenendo conto in ogni caso della volontà e degli impegni del medesimo minore.
Nel corso dell'audizione, in particolare, il minore ha riferito: “A D.R. “Io Per_1
attualmente vivo con mia madre. Mio padre non lo vedo quasi mai perché non mi cerca.” A
D.R. “Mio padre non mi chiama quasi mai, vuole che lo cerco io, ma secondo me deve essere lui
a cercarmi. Quindi io non lo chiamo. A me non cambia niente se lo vedo o no.” A D.R. “Io non lo vedo da molto tempo. Anche se uscivo con lui non avevamo alcuna interazione. Lo stesso quando era a casa, noi non parlavamo molto, era come se lui fosse assente.” A D.R. “Mia madre cerca di favorire gli incontri con mio padre.” A D.R. “Lui non cerca neanche i miei fratelli più piccoli e i miei fratelli non chiedono di lui.” A D.R. “Io non sono abituato ad avere un rapporto stretto con mio padre.” A D.R. “Quando uscivamo insieme mi portava a mangiare fuori o a fare una passeggiata al Forum.” A D.R. “L'ultima volta l'ho visto quando c'è stato il fatto degli assistenti sociali. Solo quella settimana. Forse due o tre volte”[cfr. verbale audizione all'udienza del 07/05/2024)]; per tale ragione, appare opportuno rimettere alla volontà dello stesso le modalità di frequentazione con il genitore.
Alla luce dunque delle criticità riscontrate, evidenziate pure dai Servizi Sociali incaricati, anche relative alla persistente conflittualità e le difficoltà di comunicazione tra i genitori, pare opportuno invitare entrambe le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare territorialmente competente, anche al fine di mediare il conflitto, individuare scelte concordate nell'interesse della prole e favorire un riavvicinamento tra il resistente e i figli, con onere di riferire al Giudice tutelare entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
*** *** ***
Va confermata, poi, l'assegnazione in favore della ricorrente dell'immobile già adibito a residenza familiare, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei predetti figli dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, esulando dalla competenza di questo Tribunale, in mancanza di un accordo, ogni statuizione circa gli obblighi di corresponsione delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile.
Vanno dichiarate pertanto inammissibili, in questa sede, le ulteriori domande sul pagamento delle rate del mutuo, avanzate da entrambe le parti.
*** *** ***
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre
1997, n. 11025).
Ora, nel caso in esame, la ricorrente all'udienza del 04/12/2023 ha dichiarato “Io prendevo il reddito di cittadinanza pari ad euro 1.070,00 mensile di cui euro 400,00 venivano impiegati per il mutuo ipotecario sulla casa, oltre utenze e spese vive. Dal corrente mese non percepirò più il reddito di cittadinanza. Il padre non è presente e non ha aiutato economicamente. Io so che il padre lavora in nero nella vendita di pesce nonostante mi abbia sempre detto che non lavora e che non ha soldi. Sostengo da sola tutte le spese per i miei tre figli, libri di scuola, catechismo, etc... Chiedo euro 150,00 per figlio oltre il 50% delle spese ed il 50% della rata del mutuo. Circa il regime di affidamento insisto per l'affido esclusivo perché la figura paterna non è presente” [cfr. verbale udienza del 04/12/2023].
Dagli accertamenti dei servizi incaricati emerge che oggi la ricorrente percepisce l'assegno di inclusione [vedi relazione dei Servizi sociali del 20 gennaio 2025, trasmessa in data 28 aprile 2025].
Il resistente, invece, con comparsa di costituzione e risposta del 29/11/2023, ha chiesto che venisse disposto a suo carico il pagamento di € 450,00 a titolo di mantenimento della prole (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché il pagamento di € 100,00 mensili a titolo di quota parte del mutuo cointestato tra le parti per il riscatto dell'alloggio popolare costituente casa familiare.
Il medesimo , all'udienza del 04/12/2023, ha riferito: “Io lavoro saltuariamente, CP_1 mensilmente riesco a guadagnare circa euro 600,00. La casa coniugale è cointestata. Sono disposto a pagare euro 450,00 a titolo di mantenimento per i miei figli, la metà delle rate del mutuo (al riguardo mi impegno a informarmi presso l'istituto di credito circa l'ammontare delle rate) ed a seguire da oggi il regime di visita stabilito in sede di separazione. Non so se la Sig.ra lavora. Io vivo presso l'abitazione di mia madre” [cfr. verbale udienza cit.]. Pt_1
Successivamente, con note conclusive, il resistente ha dedotto di non essere più in condizione – in ragione delle proprie precarie condizioni economiche - di versare l'assegno di mantenimento per i figli minori, nell'importo già stabilito, richiedendone la riduzione ad € 200,00 mensili.
Parte resistente ha, infine, prodotto certificazione, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, della situazione tributaria relativa al triennio 2021-2022-2023 dalla quale è dato evincersi un reddito, registrato unicamente nell'anno 2022, pari ad € 5.936,59.
Dalla relazione dei servizi incaricati emerge che il resistente, oltre all'attività di pescivendolo, svolge anche altri lavori saltuari [vedi relazione dei Servizi sociali del 20 gennaio 2025, trasmessa in data 28 aprile 2025].
Alla luce delle superiori considerazioni e delle allegate condizioni reddituali e patrimoniali, tenuto conto della disponibilità in favore della ricorrente della casa coniugale in comproprietà, appare opportuno confermare l'obbligo, già disposto in sede di separazione, a carico dell' di versare alla ricorrente la somma di € 450,00 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori (€ 150,00 per ciascuna figlio).
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
In considerazione dei tempi di permanenza dei minori presso la madre, va inoltre disposto che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico per i figli erogato dall' CP_2
*** *** ***
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, della parziale soccombenza reciproca e delle ragioni poste a base della decisone, si reputano sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo in data
21/09/2006 da , nata a [...], il [...] e da Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nei registri Controparte_1
dello Stato civile di detto Comune al n. 151 parte II serie A, dell'anno 2006;
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia (nato a Per_1
Palermo il 15 ottobre 2008), ( nata a [...] il [...]) e (nato a Per_2 Per_3
Palermo il 27 agosto 2015) ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e dispone che il genitore non collocatario abbia la facoltà di incontrare e di tenere con sé la prole, con le modalità specificate in motivazione;
- invita entrambe le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare, per le finalità indicate in parte motiva, con onere di riferire al Giudice tutelare entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di parte Controparte_1
ricorrente la somma mensile di € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia (€ 150,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
- dispone che l'assegno unico per i figli minori sia percepito per intero dalla madre
Parte_1
- dichiara inammssibili le ulteriori domande avanzate da entrambe le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi al Consultorio familiare.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.