Rigetto
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/06/2025, n. 5166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5166 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05166/2025REG.PROV.COLL.
N. 06178/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6178 del 2023, proposto da:
RA AS, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini e Italo Rocco, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda n. 41 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025, l’avvocato Eduardo De Ruggiero in sostituzione degli avvocati Lorenzo Lentini e Italo Rocco;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha impugnato la sentenza n. 41 del 10 gennaio 2023 con la quale il Tar Campania, sede di Salerno ha accolto solo in parte il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento prot. n. 12318 del 23 settembre 2022, con il quale il responsabile della area tecnica-edilizia privata del comune di Positano ha accertato la inottemperanza alla ingiunzione di demolizione n. 66 del 2013 che costituisce titolo per l'immissione in possesso e l'acquisizione gratuita dei beni (fabbricato di via Corvo 15 ed area di sedime) e per la trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380 del 2001 nonché della relazione di sopralluogo del tecnico comunale n. 10959 del 26 agosto 2022 e del verbale del comando di polizia municipale in data 4 agosto 2022.
Il comune appellato non si è costituito.
All’udienza pubblica del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’appellante ha impugnato in primo grado il provvedimento n. 12318 in data 23 settembre 2022, con cui il comune di Positano ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 66 del 2013, riguardante un fabbricato sito in via Corvo 15, ai fini dell’immissione in possesso e dell’acquisizione gratuita.
Il Tar adito ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, avendo ritenuto manifestamente fondato il motivo di censura relativo alla mancata descrizione dell’area da acquisire, ulteriore rispetto a quella di sedime.
Viceversa ha respinto il secondo motivo con il quale il ricorrente lamentava l’indeterminatezza delle opere da acquisire, stante il richiamo, nell’atto impugnato, all’ordinanza di demolizione, peraltro ritenuta legittima con altra sentenza dello stesso Tar, non sospesa in appello.
Ritenendo non del tutto corretta la sentenza, l’appellante l’ha impugnata nella parte in cui ha respinto il secondo motivo.
Sostiene l’appellante che la sentenza sarebbe intrinsecamente contraddittoria in quanto, pur avendo riconosciuto l’indeterminatezza del provvedimento quanto all’area di sedime da acquisire, ha poi ritenuto corretta l’individuazione delle opere da acquisire.
Evidenzia che l’ordinanza di demolizione sarebbe errata, in quanto farebbe riferimento ad una serie di opere a suo dire legittime, pertanto il rinvio per relationem all’ordinanza di demolizione contenuto nel provvedimento impugnato, stante l’erroneità e indeterminatezza dell’ordine di demolizione, renderebbe indeterminata anche l’individuazione delle opere da acquisire e non soltanto dell’area di sedime.
A tale fine ripropone (in parte) le censure già formulate avverso l’ordinanza di demolizione, oggetto di un diverso giudizio.
3. Preliminarmente va precisato che il provvedimento impugnato in primo grado non dispone l’acquisizione delle opere abusive e dell’area di sedime ma si limita ad accertare l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 66 dell’11 settembre 2013.
Per giurisprudenza costante, poiché l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime è effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordinanza di ingiunzione della demolizione, il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza, costituente titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, può essere adottato anche senza la specifica indicazione delle aree oggetto di acquisizione, potendosi a tale individuazione procedere anche con successivo, separato atto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2025, n. 2114).
Come ha precisato l’Adunanza plenaria (sent. 16 del 2023), l'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 struttura l'intervento repressivo del comune in quattro distinte fasi.
Una volta notificata l’ordinanza di demolizione (prima fase), la seconda fase si attiva decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento di demolizione agli interessati con un sopralluogo sull'immobile, che si conclude con l'accertamento positivo o negativo dell'esecuzione dell'ordinanza di ripristino.
Per quanto in questa sede rileva, nel caso di accertamento negativo, ossia di inottemperanza all’ordine di demolizione, l'amministrazione ai sensi dell’art. 31 rileva che vi è stata l'acquisizione ex lege al patrimonio comunale del bene come descritto nell'ordinanza di demolizione, ovvero come descritto nello stesso atto di acquisizione con l'indicazione dell'ulteriore superficie nel limite del decuplo di quella abusivamente costruita.
Una terza fase si apre con la notifica dell'accertamento dell'inottemperanza all'interessato e concerne l'immissione nel possesso del bene e la trascrizione dell'acquisto nei registri immobiliari. Quest'ultimo adempimento, che deve essere compiuto con sollecitudine, rappresenta un atto indispensabile al fine di rendere pubblico nei rapporti con i terzi l'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà e consolidarne gli effetti.
L'accertamento della inottemperanza certifica l’acquisto a titolo originario del bene al patrimonio pubblico e costituisce il titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
L'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta - in base alle regole dell'obbligazione propter rem - l'acquisto ipso iure del bene identificato nell'ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l'ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l'area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l'ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest'ultima, comportando una fattispecie a formazione progressiva (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16).
Sulla base della riportata ricostruzione dell’istituto in esame, l’omessa specificazione di quali siano le aree ulteriori da acquisire non rende illegittimo tale accertamento né preclude l’acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale, ma, viceversa, limita l’oggetto dell’acquisizione a quanto indicato nell’ordinanza di demolizione e della sola “area di sedime” su cui insiste l’immobile da acquisire.
Non può essere condivisa dunque la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittimo l’atto impugnato in quanto si limita a precisare che sarà oggetto di acquisizione, oltre al sedime, un’ulteriore area “necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive”, senza indicare quale essa sia e come si sia pervenuti alla sua individuazione.
L’omessa individuazione dell’area ulteriore, come precisato, comporta che oggetto di acquisizione sia soltanto quanto indicato nell’ordinanza di demolizione, salvo che il comune non adotti un successivo atto che specifichi le aree ulteriori da acquisire.
Tanto chiarito, la mancata costituzione del comune appellato e la mancata proposizione da parte dello stesso di appello (principale o incidentale) comporta la formazione del giudicato interno su tale capo di sentenza.
4. Quanto al capo della sentenza oggetto di impugnazione l’appello è infondato.
Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità di tutte le censure rivolte avverso l’ordinanza di demolizione che esulano dal thema decidendum avendo formato oggetto di un diverso giudizio.
Ciò comporta che l’ordinanza di demolizione ben può costituire il parametro per l’individuazione, per relationem , delle “opere abusive” da acquisire.
L’omessa indicazione delle “aree ulteriori” da acquisire (omissione a cui deve attribuirsi il significato innanzi ricostruito) non rende illegittimo l’atto di accertamento quanto alla individuazione delle “opere abusive” da acquisire, effettuato mediante rinvio al contenuto dell’ordinanza di demolizione.
Non sussiste pertanto la denunciata contraddittorietà intrinseca nella sentenza impugnata la quale, quantunque (erroneamente) abbia ritenuto l’atto impugnato illegittimo per l’omessa specificazione delle aree ulteriori (inciso che non a caso non figura nella parte dispositiva del provvedimento), ha tuttavia correttamente osservato come le opere abusive da acquisire siano individuate mediante il richiamo all’ordine di demolizione.
Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto.
5. Nulla deve disporsi per le spese stante la mancata costituzione del comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO