Sentenza 4 ottobre 2021
Parere definitivo 21 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/03/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02114/2025REG.PROV.COLL.
N. 01594/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2022, proposto da
PI MA, PI NN, PI AR, PI LE, PI IR, PI SE, PI NI, PI TI, tutti in qualità di eredi di EN PI e RE La IE, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Carbone e MAchiara Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ottaviano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato MA Rosaria Punzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 6200/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ottaviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso nrg 2125/2017, i ricorrenti in primo grado hanno chiesto al TAR Campania, Sezione III l’annullamento: a) della ordinanza 13/VIII Settore del 15/3/2017 del Comune di Ottaviano con cui si è disposta l’acquisizione al patrimonio comunale di un immobile abusivo di proprietà dei ricorrenti e sito nel perimetro del territoriale dell’ente alla Via Pozini n. 100, particella catastale individuata al foglio 9, particella 2587, sub 2,3,4,5 NCU e un’unità posta al piano secondo non indicata in Catasto poiché non ultimata; b) del provvedimento 100/01 V settore del 15/10/2001, con cui il Comune ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile de quo; c) della nota 23/5/2013 con cui la Procura Generale di Nola chiedeva accertamenti in merito alla stato del procedimento di demolizione dell’immobile de quo; d) della relazione tecnica 31/8/2013 dell’ufficio tecnico comunale; d) di ogni atto presupposto connesso e conseguente.
I ricorrenti in primo grado hanno articolato quattro motivi di doglianza: I) eccesso di potere - omessa istruttoria - violazione ed erronea applicazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/01 (t.u.e.) - illegittimità del procedimento. Ai ricorrenti non è mai stato notificato l’ordine di demolizione, che è a presupposto del provvedimento di acquisizione. Esso, infatti, è stato notificato alla allora comproprietaria, dante causa, le cui responsabilità per la mancata demolizione non dovrebbero ricadere su soggetti estranei all’abuso, quali gli attuali comproprietari. II) ulteriore violazione art. 31 del d.p.r. n. 380/01 - illegittimità del provvedimento - eccesso di potere per difetto dei presupposti - motivazione erronea ed inesistente - erronea indicazione dei beni - illogicità - illegittimità derivata. Fermo restando quanto sopra, i ricorrenti hanno censurato l’incompleta istruttoria avuto riguardo all’inottemperanza all’ordine di demolizione, non a loro imputabile, e l’individuazione del bene da acquisire, avvenuta non correttamente e senza una descrizione adeguata. III) violazione art. 32 l. n. 326/03 - violazione l. N° 191/04 - violazione l. n. 47/85- violazione d.p.r. n. 380/01 - violazione del giusto procedimento – illegittimità. L’ordinanza n. 13/VIII settembre sarebbe altresì illegittima, poiché si è proceduto all’acquisizione senza prima aver esaminato e definito la domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi ex art. 32 l. 326/2003, proposta dalla sig.ra La IE RE (assunta al prot.llo con n. 15540 del 07.10.2004). IV) Violazione art. 7 l. 241/90 - violazione art. 3 l. 241/90 - violazione art. 97 cost. - violazione del corretto procedimento di legge e del principio di partecipazione. Il Comune di Ottaviano avrebbe dovuto provvedere alla comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 l. 241/90, nei confronti dei soggetti subentrati che non erano chiaramente a conoscenza della situazione, e dei relativi oneri od ingiunzioni nascenti dall’illecito edilizio.
2. Con la sentenza 6200/2021, qui appellata, il Tar della Campania ha rigettato il ricorso.
L’immobile de quo è pervenuto ai ricorrenti in parte per successione al padre PI EN, deceduto il 29/4/2012; per la restante parte per successione alla madre, la Sig. IE RE, deceduta il 7/8/2014. Esso consiste in un fabbricato in cemento armato, composto da piano seminterrato, piano rialzato e primo piano, con una superficie di mq 248.00 e una volumetria complessiva di circa 3334.00 metri cubi. È stato realizzato in assenza di un provvedimento autorizzativo ed è stato oggetto di innumerevoli provvedimenti di demolizione adottati dal Comune nel corso degli anni, man mano che i proprietari provvedevano al completamento dell’opera e al suo ampliamento. La prima ordinanza demolitoria e ripristinatoria risale al 1996 (ordinanza 46/1996); fecero seguito l’ordinanza 71/1996, l’ordinanza 25/2000. Inoltre, la Corte d’Appello di Napoli ha emesso sentenza di abbattimento 28/4/1998, passata in giudicato il 13/6/1998. Con ordinanza 100/2001, ritualmente notificata agli allora proprietari PI EN e La IE RE in data 15/10/2001, il Comune, accertata la mancata ottemperanza alle ordinanze di abbattimento, dispose l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile de quo. I genitori degli attuali ricorrenti presentarono un’istanza di concessione in sanatoria n. 2297/2002 ex art. 13 della L. 47/1985, rigettata dal Comune con provvedimento 20/2/2002 prot. n. 2614.
All’esito del giudizio di primo grado, con la sentenza appellata, ha respinto il gravame.
In primis è stata rigettata la doglianza relativa alla mancata notifica del provvedimento di demolizione agli odierni appellanti poiché, essendo i ricorrenti gli eredi degli autori (incontestati) dell’abuso edilizio, subentrano automaticamente nella posizione patrimoniale del de cuius ad ogni effetto giuridico. La sanzione acquisitiva adottata dal Comune con il provvedimento impugnato, trattandosi di sanzione a carattere reale, per sua natura si trasferisce in via automatica agli eredi che abbiano accettato l’eredità. Inoltre l’acquisizione era stata disposta sin dal 2001 con l’ordinanza n. 100 notificata agli autori dell’abuso, poi deceduti: ciò significa che l’acquisizione del bene a favore dell’Ente locale e in danno dei genitori, danti causa, - a cui il relativo provvedimento era stato ritualmente notificato in data 15.10.2001-, si era già verificata nel lontano 2001, essendo l’attuale provvedimento, privo di alcun effetto costitutivo, meramente finalizzato, ai fini della pubblicità, alla trascrizione dell’atto nei Registri immobiliari, all’epoca non effettuata, e all’immissione nel possesso da parte dell’Ente comunale, ormai proprietario. Tanto premesso, rispetto alla censura relativa alla omessa specifica indicazione dell’area di sedime, il Tar l’ha ritenuta infondata poiché, appunto, con il provvedimento di acquisizione impugnato si è proceduto semplicemente alla ricognizione del precedente, necessario unicamente ai fini della trascrizione nei registri immobiliari, attesa l’intervenuta successione mortis causa, e per l’immissione nel possesso. Quanto alla pendenza di istanza di condono ex art. 32 della L. 326/2003 (prot. 15540), il Tar ha rilevato che nell’“Elenco richieste condono edilizio L. 326/2003” pendenti presso il Comune di Ottaviano, con la data e numero di istanza richiamati dai ricorrenti, non risulta pendente alcun condono e, ove pure esistesse una istanza di condono presentata il 7/10/2004, essa sarebbe successiva all’adozione dell’ordinanza, n. 100 del 15/10/2001, regolarmente notificata ai danti causa PI e La IE, e, come tale produttiva dei propri effetti, di acquisizione al patrimonio comunale del manufatto in quanto emessa a seguito dell’accertamento della mancata ottemperanza alle plurime ordinanze di abbattimento. Infine, il TAR ha altresì ritenuta infondata la censurata violazione dell’art. 7 l. 241/90, stante la già intervenuta perdita del diritto di proprietà in capo ai danti causa degli attuali ricorrenti con contestuale acquisizione al patrimonio comunale, rispetto alla cui vicenda l’attuale provvedimento assume mero valore ricognitivo ai fini della trascrivibilità dell’atto contro gli attuali proprietari.
3. Avverso tale sentenza l’odierna parte appellante, quali eredi degli originari ricorrenti, deduceva i seguenti motivi di appello.
3.1 In primo luogo (“Error in iudicando et in procedendo. Erroneità della sentenza. Manifesta ingiustizia –Intrinseca illogicità – Motivazione erronea, apparente ed insufficiente – Travisamento ed erronea valutazione dei fatti – Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 dpr 380/01 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 70 cpa – Duplicazione del procedimento ed abuso del processo – Violazione dei principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale – Eccesso di potere –Contrasto con i precedenti giurisprudenziali ed in particolare, con i principi enucleati con la sentenza della Corte costituzionale, 15 luglio 1991, n. 345 – Violazione degli artt. 97 e 111 Cost. – Sviamento.”), si lamenta preliminarmente la mancata riunione da parte del Giudice di prime cure del giudizio nrg. 2125/2017 di cui al presente gravame con il parallelo giudizio nrg. 658/2017, richiesta in entrambi i giudizi, con apposita istanza. Insiste affinché anche i pendenti gravami dinanzi a codesto Collegio vadano trattati congiuntamente, ordinando ogni provvedimento all’uopo opportuno e necessario, atteso peraltro che già in primo grado si sono susseguite due pronunce aventi il medesimo impianto motivazionale a sorreggerne l’esito. Si censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che con ordinanza n. 100/2001, notificata ai sigg. EN PI e RE La IE il 15.10.2001, l’Ente aveva disposto l’acquisizione al patrimonio comunale, sicché il bene, già a quella data, doveva considerarsi uscito dal loro patrimonio, e come tale, non trasferibile. Sebbene si condivida che la misura dell’ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, che consegue all’accertamento del carattere illegittimo di un manufatto realizzato senza titolo o in sua difformità, ha carattere reale, la particolarità della presente fattispecie, tuttavia, sui cui il giudice di prime cure si sarebbe erroneamente determinato, è che si controverte non già dell’opponibilità dell’ordine di demolizione verso gli eredi degli autori dell’abuso, quanto dell’esecuzione in confronto di questi ultimi della successiva misura dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime e in ipotesi di quella per opere analoghe, unitamente a detta opera e dopo che l’ordine di demolizione è stato notificato non a loro, bensì ai loro dante causa quando ancora erano in vita. Ad avviso degli appellanti è illegittimo disporre l’acquisizione gratuita in danno di chi, non essendo responsabile dell’abuso, non ha avuto la diretta disponibilità del bene e nei cui confronti sia mancata la notifica dell’ordine di demolizione (ex multis Cons. Stato, sez. VI, 4/5/2020, n. 2813; Cons. Stato, Sez. VI, 10/9/2018, n. 5308), costituendo dato inveterato del diritto vivente quello in forza del quale l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale prevista dal terzo comma dell’art. 31 dpr 380/20021 sia una misura autonoma che consegue all’ipotesi di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e che la stessa, dunque, postuli necessariamente un’inottemperanza da parte di chi va a patirne le pur giuste conseguenze.
3.2 In secondo luogo (“Error in iudicando et in procedendo. Erroneità della sentenza. Manifesta ingiustizia –Intrinseca illogicità – Motivazione erronea, apparente ed insufficiente –Travisamento ed erronea valutazione dei fatti – Omessa pronuncia – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Contraddittorietà – Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 dpr 380/01 – Difetto di istruttoria – Violazione degli artt. 97 e 111 Cost.”), si lamenta che, rispetto alla dedotta omessa specifica indicazione del bene, dell’area di sedime e dell'ulteriore area "necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive", il giudice di prime cure si riporta integralmente alla posizione già presa dalla stessa Sezione con la sentenza n. 4167/2021 del 17.6.2021, nell’ambito della quale, lo stesso ha eccepito “in via assorbente e a prescindere dall’eventuale fondatezza, la tardività della relativa censura, sollevata con il secondo motivo di ricorso”. Il provvedimento gravato presenta deficienze in ordine all'esatta individuazione dell'area e che peraltro, nello stesso, sono riportate informazioni sull’immobile non corrispondenti al vero. In particolare, nell’ordinanza n. 13/2017 del 15.3.2017, si ordina la demolizione e la riduzione in pristino anche di una “unità posta al secondo piano non individuata in Catasto urbano in quanto non ultimata” che, tuttavia, non esiste, come pacificamente conferma la relazione tecnica nonché la documentazione debitamente prodotta dalla difesa in primo grado ed a cui si riporta. L’indicazione esatta dell’area, invero, costituisce requisito necessario ai fini dell’acquisizione.
3.3 In terzo luogo (“Error in iudicando et in procedendo. Erroneità della sentenza. Manifesta ingiustizia –Intrinseca illogicità – Motivazione erronea, apparente ed insufficiente –Travisamento ed erronea valutazione dei fatti – Omessa pronuncia – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Contraddittorietà –Violazione e falsa applicazione dei capi IV e V della L. 47/85 così come richiamati anche dall’art. 32, comma 25 della L. n. 326/03 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 dpr 380/01 – Contrasto con precedenti giurisprudenziali – Violazione degli artt. 97 e 111 Cost.”), si censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che il motivo sull’esistenza di una pendente istanza di condono ex L. 326/2003 sia infondato in quanto “l’eccepita istanza di condono, ove pure esistente, sarebbe stata presentata il 7/10/2004, ovvero in un data successiva all’adozione dell’ordinanza n. 100 del 15/10/2001, regolarmente notificata ai danti causa, i coniugi sigg. LA RA RE e PI EN, e, come tale produttiva dei propri effetti, di acquisizione al patrimonio comunale del manufatto (per una superficie di mq. 248,00 circa ed una volumetria pari a mc. 3334,00 circa), in quanto emessa a seguito dell’accertamento della mancata ottemperanza alle plurime ordinanze di abbattimento” . Sul punto, preliminarmente ribadisce che l’istanza di condono ex L. 326/2004 afferente l’immobile de quo, prot.n. 15540/2004, è stata presentata dal dante causa La IE RE in data 7 ottobre 2004 e, ad oggi, è ancora inevasa e che ad ogni modo, le insinuazioni circa l’inesistenza della suddetta pratica che parte appellata cerca di suffragare con l’allegazione dello stralcio dell’elenco delle richieste di condono edilizio ex L. 326/03 pendenti presso il Comune di Ottaviano, in cui “a ben vedere, con la data e numero di istanza richiamati dai ricorrenti non risulta pendente alcun condono” , sarebbero del tutto pretestuose avendo gli odierni appellanti depositato nel giudizio che precede una copia conforme all’originale della suindicata istanza di condono ex L. 326/2003 presentata dal dante causa La IE RE. La tesi del Giudice di prime cure secondo cui gli istanti sarebbero privi di legittimazione in quanto non proprietari dell’immobile, è errata in quanto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere non preclude affatto la sanatoria edilizia laddove, prima della presentazione di tale domanda di definizione degli illeciti edilizi, non vi sia comunque stata destinazione dell’immobile a fini pubblici.
4. Si costituiva in giudizio il Comune di Ottaviano deducendo quanto segue.
Quanto alla contestata mancata riunione da parte del TAR del ricorso la cui sentenza è impugnata in questa sede e di un secondo ricorso RG 658/2017 proposto dai Sigg. PI avverso un ulteriore provvedimento adottato dal Comune a loro carico, eccepisce che, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., l’opportunità della trattazione congiunta di più cause è rimessa alla discrezionalità del giudice dinanzi al quale esse pendono (Cons. Stato, Sezione VI, dec. 30/7/2018 n. 4647).
Sostiene inoltre che Il Tar abbia correttamente evidenziato che il comma 3 dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 collega l’effetto ablatorio, consistente nella acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ope legis alla mancata tempestiva ottemperanza all’ordine demolitorio. La notifica, invece, del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale (comma 4, art. 31) ha “natura di adempimento meramente necessario ai fini dell’immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari, ma non è condizione necessaria per la validità del provvedimento di acquisizione gratuita (T.A.R. Campania, sez. III, 5/4/2016 n. 1663)”. Dal dettato normativo di riferimento e dalla compiuta ricostruzione della fattispecie discenderebbe, ad avviso dell’appellato Comune, la erroneità del motivo di appello con cui si afferma, in buona sostanza, che l’effetto ablatorio può produrre i propri effetti in capo ai ricorrenti in appello, solo ove essi fossero stati destinatari di un previo provvedimento demolitorio.
Ribadisce che gli attuali ricorrenti in appello non sono stati raggiunti da un provvedimento con cui si sia ingiunta la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi rispetto all’immobile de quo poiché eredi degli autori dell’abuso edilizio (destinatari invece del dovuto e tempestivo ordine demolitorio); gli appellanti sono subentrati in locum et ius nella posizione patrimoniale del propri genitori deceduti (autori degli abusi, destinatari dei provvedimenti demolitori e del provvedimento di accertamento della mancata ottemperanza agli ordini demolitori).
Osserva inoltre che, con la sentenza 4167/2021, impugnata con il ricorso in appello RG 1081/22 il Giudice di prime cure ha evidenziato che, a seguito di procedimento penale avviato in relazione agli abusi realizzati in Via Pozini, la Corte d’Appello di Napoli ha emesso sentenza di abbattimento 28/4/1998, passata in giudicato il 13/6/1998. Ciò posto, si è evidenziato che con sentenza 18/4/2012 n. 14868, la Sezione III Penale della Corte di Cassazione ha confermato il principio per cui l’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, dell’art. 31, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente (in tale senso anche Cassazione Penale, Sezione III, 17/9/2021 n. 35484). In buona sostanza se, come nella specie, è stato instaurato un procedimento penale con conseguente condanna dell’imputato alla demolizione dell’opera abusiva, va applicato il comma 9 dell’art 31, ai sensi del quale “per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita” . In tale ipotesi, come nel caso che occupa, quindi l’effetto acquisitivo si verifica decorso inutilmente il termine accordato per legge ai fini della demolizione dell’opera abusiva, a prescindere da ogni procedimento amministrativo inteso alla trascrizione del titolo e all’acquisizione materiale del bene al patrimonio del Comune.
Quanto alla mancata indicazione specifica del bene oggetto del provvedimento, ribadisce che, come correttamente rilevato dal Tar, è tardiva poiché “il provvedimento gravato, fermo l’effetto acquisitivo già intervenuto nel 2001, costituisce un atto meramente ricognitivo del precedente, necessario unicamente ai fini della trascrizione nei registri immobiliari” ; ed evidenzia inoltre che il provvedimento con il quale viene disposta l’acquisizione gratuita – costituendo titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari – può essere adottato senza la specifica indicazione dell’ulteriore area “necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive ”.
Quanto al motivo di primo grado con il quale si lamentava illegittimità del provvedimento impugnato per la mancata pronuncia su una istanza di condono che sarebbe stata presentata dagli autori dell’abuso nell’ottobre 2004, sostiene che il TAR ha dato atto della circostanza per cui il Comune ha prodotto in giudizio uno stralcio delle istanze di condono presentate ex L. 326/2004, tra le quali non figura quella con protocollo 15540/2004, che i ricorrenti assumono sia pendente presso il Comune. Il Giudice di prime cure avrebbe comunque correttamente rilevato che tale istanza sarebbe comunque tardiva e improduttiva di effetti poiché data di sua presentazione si era già verificato l’effetto traslativo a favore dell’Amministrazione comunale (in virtù del provvedimento 100/2001ritualmente notificato agli autori dell’abuso).
5. All’udienza di smaltimento del 5 marzo 2025 la causa passava in decisione.
6. L’appello è infondato.
7. In relazione al primo motivo, va ribadito che nel processo amministrativo, la riunione di ricorsi legati da vincoli di connessione soggettiva od oggettiva non è mai obbligatoria, essendo rimessa ad una valutazione di mera opportunità, afferente a ragioni di economia processuale, della loro trattazione congiunta, tanto più considerato che, quand’anche disposta, la riunione di cause connesse lascia inalterata l’autonomia dei singoli giudizi, sicché l’esercizio (o il mancato esercizio) di una facoltà attinente esclusivamente al buon governo dei processi non può nemmeno condizionare l'esito (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. VII, 22/11/2023, n. 10036).
8. Inoltre, rispetto all’ulteriore profilo, va parimenti ricordato che in materia di abusi edilizi, quanto all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime, il provvedimento di acquisizione è una conseguenza automatica della mancata esecuzione della demolizione, che si verifica pertanto ope legis, a seguito dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione dopo il decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica (Cons. Stato, Sez. VI, 04/12/2023, n. 10495).
9. Nel caso di specie, in fatto emerge che la prima ordinanza demolitoria e ripristinatoria è la n. 46 del 1996, seguita dalle ordinanze successive, nn. 71 del 1996 e 25 del 2000. Inoltre, la Corte d’Appello di Napoli ha emesso sentenza di abbattimento 28/4/1998, passata in giudicato il 13/6/1998. Con ordinanza 100/2001, ritualmente notificata agli allora proprietari PI EN e La IE RE in data 15/10/2001, accertata la mancata ottemperanza alle ordinanze di abbattimento, è stata disposta l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale. Con atto prot. n. 2614, datato 20 febbraio 2002, è stata respinta anche l’istanza di concessione in sanatoria n. 2297/2002, cui sono seguiti gli atti, compreso il provvedimento impugnato in prime cure, con cui il Comune dispone l’acquisizione al patrimonio comunale del bene abusivamente realizzato e consistente in un piano seminterrato, un primo piano e un secondo piano.
10. A tale fattispecie va applicata la disciplina come intesa dalla giurisprudenza, nel senso che l’ordine di demolizione, avendo carattere reale, si trasmette agli eredi del responsabile e ai suoi aventi causa che subentrino nella disponibilità del bene ed è comunque efficace nei confronti di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, sicché è irrilevante che il donatario dell'immobile abusivo non sia stato condannato.
11. L’ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell’opera abusiva ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione a demolire emessa dall’autorità amministrativa competente determina l’automatica acquisizione gratuita dell’opera e dell'area pertinente al patrimonio comunale. L’effetto acquisitivo, peraltro, si verifica senza che sia necessaria né la notifica all’interessato dell’accertamento dell’inottemperanza né la trascrizione, senza che pertanto possano rilevare i successivi accadimenti anche di carattere successorio, così come evocati nel caso di specie.
12. In relazione al secondo motivo di appello, va ribadito che, poiché l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime è effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordinanza di ingiunzione della demolizione, il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza, costituente titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, può essere adottato anche senza la specifica indicazione delle aree oggetto di acquisizione, potendosi a tale individuazione procedere anche con successivo, separato atto .
13. In relazione al terzo motivo di appello, la domanda di condono, prot.n. 15540/2004, è stata presentata dal dante causa La IE RE in data 7 ottobre 2004, quindi in epoca successiva all’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale, derivante dall’omessa esecuzione degli ordini demolitori. Infatti, è inammissibile l’istanza di condono di abusi edilizi realizzati su terreni già acquisiti al patrimonio comunale perché oggetto di edificazione non autorizzata atteso che, a seguito di detta acquisizione da parte del Comune, gli istanti non potevano più considerarsi legittimati a chiedere il condono (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV, 11/03/2013, n.1470).
14. L’appello va pertanto respinto.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO